mercoledì 11 giugno 2014

L’auto-riciclaggio: il “convitato di pietra”

FILODIRITTO, 05/06/14

L’auto-riciclaggio: il “convitato di pietra” dell’ordinamento penale italiano



È di questi giorni la notizia dello slittamento al 10 giugno prossimo venturo dell’esame dell’emendamento al DDL anticorruzione (DDL n. 19 contenente “Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”).
Il provvedimento di iniziativa parlamentare, assegnato alla Seconda Commissione (permanente) Giustizia del Senato in sede referente, intende costituire un primo intervento normativo diretto a “ potenziare (…) il contrasto al crimine organizzato, ma anche ai connessi reati di corruzione e di evasione fiscale (…)”, auspicando la reintroduzione nell’ordinamento giuridico italiano di norme che puniscano più gravemente il reato di falso in bilancio e rivedano la collocazione sistematica del delitto di riciclaggio, comprendendovi anche l’auto-riciclaggio.
Fino ad oggi nel nostro Paese non è stata intrapresa un’azione di contrasto effettivamente efficace.
Le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive. In particolare, nell’arco di circa 15 anni (dal 1991 al 2005) sono state emanate n. 3 Direttive: la Direttiva n. 91/308/CE, modificata e integrata dalla Direttiva n. 2001/97/CE e poi successivamente abrogata e completamente sostituita dalla Direttiva n. 2005/60/CE (III Direttiva comunitaria) recepita e attuata con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
Nell’ambito della lotta alla corruzione, “(…) diventata una priorità nelle agende politiche internazionali (…)”, il succitato Disegno di Legge prevede, tra l’altro, l’introduzione per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano di una fattispecie unificata di riciclaggio e auto-riciclaggio, nell’intento di dotare “finalmente, magistratura e Forze di Polizia di uno strumento necessario e efficace per il contrasto al crimine organizzato, secondo le indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia” (DDL n.19 in corso di esame in Commissione).
Con il termine di auto-riciclaggio si intende l’utilizzo e l’occultamento dei proventi illecitamente acquisiti da parte dello stesso autore del reato che ha generato detti proventi.

mercoledì 4 giugno 2014

Consiglio UE: ordinanza di sequestro dei conti correnti bancari

FILODIRITTO, 27/05/14

Consiglio UE: ordinanza europea transfrontaliera di sequestro dei conti correnti bancari

 

Il 13 maggio 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un Regolamento volto ad istituire, all’interno dell’Unione europea, una procedura di ordinanza europea di sequestro dei conti bancari del debitore straniero comunitario (“Ordinanza”).
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/CONS 34/14) non è ancora stato pubblicato, entrerà in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per diventare poi applicabile decorsi trenta mesi dalla sua entrata in vigore.
Il Regolamento in commento rientra nel novero della legislazione comunitaria volta all’istituzione progressiva di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e, in particolare, all’efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 61, lettera C del Trattato sull’Unione europea e disciplinata dall’articolo 65.
La procedura dell’Ordinanza in commento, che si propone di facilitare e rendere uniforme in tutti gli Stati membri il recupero transfrontaliero del credito in materia civile e commerciale, andrà quindi ad aggiungersi agli strumenti comunitari attualmente previsti a favore del creditore comunitario, quali
i. il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE n. 805/2004, applicabile dal 2005) che consente di eseguire determinate decisioni, appositamente certificate, in uno Stato membro diverso da quello del Giudice che le ha emesse, senza necessità di procedure di riconoscimento e/o di exequatur,
ii. il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Regolamento CE n. 1896/2006 applicabile dal 2008) per crediti pecuniari determinati ed esigibili, che costituisce titolo immediatamente eseguibile nello Stato membro dell’esecuzione, senza necessità di exequature
iii. il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento CE n. 861/2007 applicabile dal 2009), che facilita il recupero transnazionale di crediti di valore non eccedente i 2.000,00 euro.