La Cassazione e le «opinioni» di Banca d’Italia
“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano
una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti
bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca
d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del
reato … Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di
legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari
sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di
interpretazione …” (Cassazione sentenza n. 46669/2011). Basta questo
richiamo per percepire la distanza che separa alcuni orientamenti della
Corte di Cassazione dalle indicazioni fornite agli intermediari dalla
Vigilanza. Non solo a proposito di usura sopravvenuta (intervenuta,
cioè, dopo la stipulazione del contratto), ma, ad esempio, anche a
proposito della corretta rilevazione degli interessi di mora, oppure del
computo complessivo e annualizzato di tutti gli oneri, diversi dagli
interessi, connessi all’erogazione del credito.
Interessi di mora: soggetti all’usura anche se non rilevati nei tassi medi
Dopo la conferma arrivata nel gennaio 2013 dalla Cassazione
(sentenza 350/2013), anche Banca d’Italia, con la nota del 3 luglio, ha
precisato che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa
anti-usura. Ma, a differenza della Suprema Corte, ne ha esclusa la
rilevanza ai fini dell’usura originaria (al momento cioè della
definizione contrattuale, quando gli interessi sono promessi o comunque
convenuti), con la motivazione che non sono dovuti dal momento
dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale
inadempimento da parte del cliente.
Il problema sorge, inoltre, perché nel rilevare trimestralmente i
tassi effettivi globali (Teg), Bankitalia ha disposto l’esclusione degli
interessi di mora contrattualizzati, con la conseguenza che i tassi
medi e i tassi soglia pubblicati non li considerano. L’immediato
confronto con i tassi effettivamente applicati, quindi, è disomogeneo.
Ed è per questo che la Vigilanza, nei controlli sugli intermediari, in
presenza di interessi moratori, utilizza come criterio quello di
aumentare i Teg medi pubblicati di 2,1 punti percentuali, per poi
determinare i tassi soglia su tale importo. Si tratta di una
maggiorazione risultante da un’indagine campionaria condotta nel 2002
che viene da anni riportata nei decreti trimestrali del Mef.
Il corto circuito fra Banca d’Italia e Mef, da una parte, e normativa
sull’usura e Cassazione, dall’altra, si completa poi con l’obbligo per
banche e intermediari, disposto dai decreti trimestrali Mef (articolo 3,
comma 2) di verificare l’usurarietà dei tassi applicati sulla base
degli stessi criteri tecnici di calcolo disposti dalle specifiche
istruzioni impartite da Bankitalia.
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