Diritto penale
Delitti
31 | 12 | 2021
https://www.njus.it/news/1682/il-discrimen-tra-il-reato-di-favoreggiamento-e-quello-di-partecipazione-ad-un-associazione-per-delinquere/
Il discrimen tra il reato di favoreggiamento e quello di partecipazione ad un'associazione per delinquere
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 47436 del 9 novembre 2021 (dep. 31 dicembre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del rapporto tra il delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere e il reato di favoreggiamento.
Per quanto attiene alla distinzione tra condotta di favoreggiamento e condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, in giurisprudenza si osserva che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2018, n. 43249)
Inoltre, in termini ancor più generali, si rileva che la configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, quale il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo (Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2013, n. 27720).
Questo orientamento giurisprudenziale, osserva la Suprema Corte, deve essere applicato anche in relazione a condotte riferite ad un'associazione per delinquere semplice, stante l'omogeneità delle categorie giuridiche che vengono in rilievo. In particolare, pienamente assimilabile è il profilo delle caratteristiche necessarie perché la condotta possa essere qualificata come di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato.
Questo anche in considerazione di puntuali indicazioni normative, quali quelle desumibili dalla formulazione testuale dell'art. 416 c.p. e dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: entrambe tali disposizioni, infatti, sanzionano le condotte di tre o più persone che «si associano allo scopo di commettere» un numero indeterminato di delitti, e si distinguono solo per la tipologia di fattispecie che deve essere oggetto del programma criminoso, nel primo caso qualunque figura delittuosa, e nel secondo unicamente i delitti in tema di stupefacenti.
Di conseguenza, risulta corretto ritenere che, pure nel caso di associazione per delinquere semplice, quando il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche se ciò avviene al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, è configurabile il delitto di partecipazione ex art. 416 c.p e non quello di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.
Riferimenti Normativi:
Art. 378 c.p.
Art. 416 c.p.
Art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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