domenica 5 ottobre 2014

Cassazione Penale: confisca di somme profitto di reato

Cassazione Penale: la confisca di somme profitto di reato (anche per risparmio di spesa da evasione di tributi) avviene in forma specifica

FILODIRITTO - 29 settembre 2014 - 

Nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro, la confisca di somme rinvenute nella disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente.
È il principio di diritto che possiamo estrapolare da una recente pronuncia della Cassazione che si è espressa sulla natura di un sequestro di beni di una società, di cui erano indagati l’amministratore e socio della società e il consulente fiscale della stessa, per il reato (indebita compensazione) di cui all’articolo 10-quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Effettuato il sequestro preventivo su denaro e beni mobili, nonché titoli e disponibilità finanziarie, l’amministratore e socio della società ne contestava la legittimità sotto due profili: il primo, di natura sostanziale, contestando la sussistenza del fumus criminis, negando di essere il soggetto attivo del reato ipotizzato ma vittima di una truffa, posta in essere a suo danno dal consulente fiscale, coindagato; il secondo, di natura formale, datal’impossibilità di applicare le disposizioni che prevedono il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti delle persone giuridiche per reati tributari.Questo in quanto l’articolo 321 del Codice di procedura penale prevede che il sequestro possa avvenire sulla cosa di pertinenza del reato e altresì su beni su cui si possa effettuare la confisca, non su altri beni di valore equivalente.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, sotto il profilo sostanziale, sulla base del quadro indiziario ricostruito dal pubblico ministero, si legittima la sussistenza del reato contestato e, di conseguenza, del sequestro preventivo.
Dal punto di vista processuale, il ricorrente ha errato nel considerare il sequestro preventivo come per equivalente, avente invece natura specifica, trattandosi di un sequestro diretto del profitto confiscabile.
Il denaro della società, in quanto comprendente anche il guadagno derivante dal mancato versamento dei tributi, può essere soggetto a sequestro in quanto profitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica.
Confermando la legittimità del sequestro preventivo, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 16 settembre 2014, n. 37846)

martedì 16 settembre 2014

Antonino Galloni: IL FUTURO DELLA BANCA

Antonino Galloni

IL FUTURO DELLA BANCA

Prezzo: 16.00 € 



Nei propri bilanci, le banche segnano i depositi ed i conti correnti al passivo. Ciò non avrebbe alcun senso (come se il gestore di un garage iscrivesse al passivo le automobili parcheggiate!) se non fosse fondamentale per occultare il reale funzionamento delle banche stesse: solo mettendo al passivo i depositi nello stato patrimoniale si nasconde la voragine di attivo (determinato, nel tempo, da un impressionante margine operativo lordo tra gli impieghi con i loro interessi - da una parte - ed i soli costi di funzionamento con gli interessi sui depositi, dall'altra). Il margine operativo (impieghi + interessi attivi meno costi e interessi passivi) sarebbe superiore al 90% e, in assenza di sofferenze (crediti divenuti definitivamente inesigibili o che non rientrano come previsto durante l'esercizio), sottoponibile a tassazione. In condizioni normali, dunque, il gettito tributario complessivo raddoppierebbe e lo Stato andrebbe in pareggio con una pressione fiscale media attorno al 20% dei redditi o poco più; in caso di crisi, aumenterebbero le sofferenze (in realtà mancati arricchimenti, non perdite), i margini bancari si ridurrebbero e lo Stato dovrebbe fronteggiare la situazione andando in disavanzo fino al ripristino di una condizione di piena occupazione delle risorse: circostanza che dovrebbe suggerire il ritorno al pareggio del bilancio.

sabato 23 agosto 2014

MUTUI: difetto di legittimazione attiva

MUTUI: difetto di legittimazione attiva - AGI, 22 Nov. 2007
MUTUI: SENTENZA SHOCK CONTRO BANCHE USA, COLPITI PIGNORAMENT
I
(AGI) - Roma, 22 nov. - Sentenza shock negli Stati Uniti contro le banche: il giudice federale Christopher A. Boyko ha respinto le richieste della Deutsche Bank di pignorare gli immobili ipotecati a fronte dei mancati pagamenti delle rate di mutuo. La notizia pubblicata nei giorni scorsi dal New York Times rappresenta un precedente importante alla luce dei sempre maggiori casi di insolvenza che si stanno verificando. La sentenza, emessa il 31 ottobre scorso e relativa a 14 casi di pignoramento, sferra un duro colpo al sistema bancario perche', sostenendo il difetto di legittimazione attiva, stabilisce che l'ordinaria documentazione addotta dalle banche in queste fattispecie non e' idonea a provare che sono le effettive titolari della ipoteca e del credito che vantano. In questo modo si mette in discussione il modo ordinario di operare delle banche stesse sostenendo che non sono in grado di dimostrare la titolarita' dell'ipoteca e del credito. Il tribunale colpisce inoltre il sistema contabile delle banche con particolare riferimento al modo in cui iscrivono nei loro bilanci le somme che erogano nei mutui o nei fidi.

sabato 12 luglio 2014

Conto corrente: saldo zero se la banca non produce le scritture

Conto corrente: saldo zero se la banca non produce le scritture degli ultimi 10 anni
Lo sai che?
9 lug 2014
L'autore
Redazione

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le u [...]

Conto corrente: saldo zero se la banca non produce le scritture degli ultimi 10 anni 

http://www.laleggepertutti.it/53440_conto-corrente-saldo-zero-se-la-banca-non-produce-le-scritture-degli-ultimi-10-anni




Mettiamo, con riferimento a un rapporto di conto corrente bancario, che il giudice accerti il diritto del cliente a ottenere la restituzione delle maggiori somme pretese illegittimamente dalla banca. Come farà, però, il tribunale a stabilire l’esatta somma dovuta dal cliente?

Secondo una recente sentenza del tribunale di Brindisi [1], per determinare l’esatto ammontare spettante alla banca, quest’ultima è obbligata a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto. Altrimenti, il magistrato dovrà ritenere che il saldo iniziale del conto fosse pari a zero. Con conseguente vantaggio del correntista in termini di somme da restituire.
Vediamo meglio di spiegare questo principio.