sabato 6 dicembre 2014
venerdì 5 dicembre 2014
venerdì 28 novembre 2014
martedì 25 novembre 2014
mercoledì 12 novembre 2014
Cassazione Penale: il componente del CdA risponde di falso in bilancio
Cassazione Penale: il componente del CdA risponde di falso in bilancio per la cattiva gestione del legale rappresentante
Filodiritto, 10 novembre 2014 -
La Cassazione ha stabilito che il
componente del consiglio di amministrazione di una società risponde del
reato di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta nel caso in cui la
società sia caduta in dissesto per la cattiva gestione da parte del
rappresentante legale.
Sul componente del consiglio di
amministrazione grava una ben precisa responsabilità, essendo questi
tenuti a svolgere, in base a quanto previsto dall’articolo 2392 del
Codice Civile, la propria attività con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”, una forma di diligenza qualificata e diversa da quella ordinaria del buon padre di famiglia ex articolo 1176, comma 1, del Codice Civile.
Una forma di diligenza che una parte della dottrina ha qualificato come professionale, non esistendo in realtà alcun albo e non configurandosi quindi la stessa come una “professione protetta”.
Irrilevante è che il rappresentante legale abbia agito “da sovrano assoluto” e che la stessa imputata fosse priva di reali poteri decisionali. In capo ai membri del consiglio grava un preciso obbligo di controllo e sorveglianza sull’operato degli altri membri.
La Corte territoriale aveva constatato
che, in base a interventi specifici svolti dall’imputata in merito alla
situazione contabile, era da ritenersi provata una sua attiva
partecipazione all’amministrazione della società fallita.
Di conseguenza, il componente della CdA risponde del reato di bancarotta impropria, in concorso con il reale gestore e responsabile, essendo sussistente l’elemento soggettivo di tale reato, ossia il dolo, “da
intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale
consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia
dei creditori”.
(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 9 ottobre 2014, n. 42257)
sabato 8 novembre 2014
domenica 5 ottobre 2014
Cassazione Penale: confisca di somme profitto di reato
Cassazione Penale: la confisca di somme profitto di reato (anche per risparmio di spesa da evasione di tributi) avviene in forma specifica
FILODIRITTO - 29 settembre 2014 -
Nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro, la confisca di somme rinvenute nella disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente.
È il principio di diritto che possiamo estrapolare da una recente pronuncia della Cassazione che si è espressa sulla natura di un sequestro di beni di una società, di cui erano indagati l’amministratore e socio della società e il consulente fiscale della stessa, per il reato (indebita compensazione) di cui all’articolo 10-quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Effettuato il sequestro preventivo su denaro e beni mobili, nonché titoli e disponibilità finanziarie, l’amministratore e socio della società ne contestava la legittimità sotto due profili: il primo, di natura sostanziale, contestando la sussistenza del fumus criminis, negando di essere il soggetto attivo del reato ipotizzato ma vittima di una truffa, posta in essere a suo danno dal consulente fiscale, coindagato; il secondo, di natura formale, datal’impossibilità di applicare le disposizioni che prevedono il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti delle persone giuridiche per reati tributari.Questo in quanto l’articolo 321 del Codice di procedura penale prevede che il sequestro possa avvenire sulla cosa di pertinenza del reato e altresì su beni su cui si possa effettuare la confisca, non su altri beni di valore equivalente.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, sotto il profilo sostanziale, sulla base del quadro indiziario ricostruito dal pubblico ministero, si legittima la sussistenza del reato contestato e, di conseguenza, del sequestro preventivo.
Dal punto di vista processuale, il ricorrente ha errato nel considerare il sequestro preventivo come per equivalente, avente invece natura specifica, trattandosi di un sequestro diretto del profitto confiscabile.
Il denaro della società, in quanto comprendente anche il guadagno derivante dal mancato versamento dei tributi, può essere soggetto a sequestro in quanto profitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica.
Confermando la legittimità del sequestro preventivo, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 16 settembre 2014, n. 37846)
martedì 16 settembre 2014
Antonino Galloni: IL FUTURO DELLA BANCA
Antonino Galloni
IL FUTURO DELLA BANCA
Prezzo: 16.00 €
Nei propri bilanci, le banche segnano i depositi ed i conti correnti al passivo. Ciò non avrebbe alcun senso (come se il gestore di un garage iscrivesse al passivo le automobili parcheggiate!) se non fosse fondamentale per occultare il reale funzionamento delle banche stesse: solo mettendo al passivo i depositi nello stato patrimoniale si nasconde la voragine di attivo (determinato, nel tempo, da un impressionante margine operativo lordo tra gli impieghi con i loro interessi - da una parte - ed i soli costi di funzionamento con gli interessi sui depositi, dall'altra). Il margine operativo (impieghi + interessi attivi meno costi e interessi passivi) sarebbe superiore al 90% e, in assenza di sofferenze (crediti divenuti definitivamente inesigibili o che non rientrano come previsto durante l'esercizio), sottoponibile a tassazione. In condizioni normali, dunque, il gettito tributario complessivo raddoppierebbe e lo Stato andrebbe in pareggio con una pressione fiscale media attorno al 20% dei redditi o poco più; in caso di crisi, aumenterebbero le sofferenze (in realtà mancati arricchimenti, non perdite), i margini bancari si ridurrebbero e lo Stato dovrebbe fronteggiare la situazione andando in disavanzo fino al ripristino di una condizione di piena occupazione delle risorse: circostanza che dovrebbe suggerire il ritorno al pareggio del bilancio.
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