sabato 29 agosto 2015

Chiesto il commissariamento della Banca d'Italia

“Commissariare Bankitalia: favorisce lo strozzinaggio bancario”

Adusbef e Federconsumatori contro la decisione di ripristinare l'anatocismo

ROMA. Una Banca d’Italia, che con un tratto di penna ripristina l’anatocismo, cancellato da sentenze di Tribunali, Cassazione e Corte Costituzionale dopo 20 anni di accese battaglie giudiziarie, sostituendosi a governo, parlamento e magistratura che lo avevano definitivamente cancellato, per favorire l’usura e lo strozzinaggio bancario, in una sorta di concorso esterno al reato di usura sul quale dirigenti di Bankitalia, banche  e ministero dell’economia sono indagati dalla Procura della Repubblica di Trani, e che rappresenta un pericolo per i diritti e la legalità, deve essere commissariata con urgenza.
Non è la prima volta che la Banca d’Italia viola le normative di legge sull’usura, come con la circolare interpretativa 30.9.96 della legge 108/96 che espungeva dai tassi soglia, la CMS -commissione di massimo scoperto- cancellata da sentenze di Cassazione con motivazioni lampanti   (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – SENTENZA 19 dicembre 2011, n.46669 – Pres. Esposito – est. Chindemi):” La CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia (circolare della Banca d’Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia…”.
Stavolta non ci sono solo le associazioni dei consumatori a dare battaglia nel denunciare il concorso esterno di Bankitalia nel reato di usura, ma anche imprenditori raggruppati in UNIMPRESA,che hanno finalmente compreso il pericolo di un istituto di vigilanza del Governatore Visco, che travalica i propri compiti istituzionali, con l’evidente finalità di strozzare e taglieggiare consumatori, famiglie ed utenti bancari, già vessati e strangolati dagli alti tassi di interesse e dai costi dei conti
correnti più elevati d’Europa.
Adusbef e Federconsumatori condividono la denuncia di Unimpresa in merito alla proposta del documento di Bankitalia messo in pubblica consultazione sul fino al 23 ottobre 2015, che intende formulare al Cicr per dare attuazione all’ articolo 120, comma 2 del Tub, dove si afferma che nei contratti di apertura di credito in conto corrente e nei contratti di finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno),in attuazione delle norme legislative votate dal Parlamento, che dal 1 gennaio 2014 vieta qualsivoglia forma di anatocismo bancario e di capitalizzazione degli interessi.
Ma con il solito espediente sul conteggio degli interessi effettuati il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano); con gli interessi maturati che devono essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia influenzato il calcolo dovuti sul capitale; gli interessi, sia attivi che passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto o delle
comunicazioni…. decorso il termine di 60 giorni, il cliente può autorizzare l’ addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito); in tal modo, la somma addebitata va a far parte del capitale, sul quale si calcolano gli interessi:  insomma, gli interessi sono sterilizzati per un anno e 60 giorni, dopo di che sono capitalizzati e si ha nuovamente l’anatocismo.
Una Banca d’Italia che si sostituisce  a Governo, Parlamento e magistratura, per favorire l’usura e lo strozzinaggio bancario a danno di milioni di correntisti e di piccole e medie imprese, già  costretti a pagare costi ed interessi più alti d’Europa, che travalicando le proprie funzioni pratica l’illegalità,  va commissariata per ripristinare la violata legalità.  Adusbef e Federconsumatori, non daranno tregua ad una Banca d’Italia contigua agli interessi delle banche, e già stanno preparando ulteriori denunce penali.

Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)

sabato 16 maggio 2015

Note per uno studio di settore sull'attività bancaria

Note per uno studio di settore sull'attività bancaria
di Marco Saba*
(documento per l'Ordine dei Commercialisti)
16 maggio 2014

mercoledì 12 novembre 2014

Cassazione Penale: il componente del CdA risponde di falso in bilancio

Cassazione Penale: il componente del CdA risponde di falso in bilancio per la cattiva gestione del legale rappresentante

Filodiritto, 10 novembre 2014 -
 
La Cassazione ha stabilito che il componente del consiglio di amministrazione di una società risponde del reato di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta nel caso in cui la società sia caduta in dissesto per la cattiva gestione da parte del rappresentante legale.
Sul componente del consiglio di amministrazione grava una ben precisa responsabilità, essendo questi tenuti a svolgere, in base a quanto previsto dall’articolo 2392 del Codice Civile, la propria attività con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”, una forma di diligenza qualificata e diversa da quella ordinaria del buon padre di famiglia ex articolo 1176, comma 1, del Codice Civile.
Una forma di diligenza che una parte della dottrina ha qualificato come professionale, non esistendo in realtà alcun albo e non configurandosi quindi la stessa come una “professione protetta”.
Irrilevante è che il rappresentante legale abbia agito “da sovrano assoluto” e che la stessa imputata fosse priva di reali poteri decisionali. In capo ai membri del consiglio grava un preciso obbligo di controllo e sorveglianza sull’operato degli altri membri.
La Corte territoriale aveva constatato che, in base a interventi specifici svolti dall’imputata in merito alla situazione contabile, era da ritenersi provata una sua attiva partecipazione all’amministrazione della società fallita.
Di conseguenza, il componente della CdA risponde del reato di bancarotta impropria, in concorso con il reale gestore e responsabile, essendo sussistente l’elemento soggettivo di tale reato, ossia il dolo, “da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori”.
(Corte di Cassazione - Quinta Sezione  Penale, Sentenza 9 ottobre 2014, n. 42257)