Banche: necessità dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
Nel caso della Grecia, i primi che sono andati in banca hanno potuto ritirare. Poi la BCE con la complicità attiva della banca centrale greca, ha
tagliato la liquidità alle banche (distribuzione di banconote), che quindi hanno esaurito il denaro
molto presto, e le ha costrette a chiudere lasciando la massa dei
clienti all'asciutto.
Se ne desume che il fallimento di una banca deriva da decisioni
arbitrarie prese proprio dall'organo che ne dovrebbe rilevare
l'insolvenza secondo requisiti tecnico-contabili oggettivamente
riscontrabili (la vigilanza).
L'insolvenza delle banche, quindi, non è
causata da scarsità oggettiva di mezzi monetari determinata da "cattiva
gestione", quanto piuttosto dal fatto che la contabilità bancaria non
tiene conto della creazione di denaro (ad. es. nella contabilità dei
flussi di cassa, dove non si rileva la creazione di mezzi monetari) e
dal fatto che questo potere di creazione monetaria può essere revocato o
ostacolato - tramite l'esclusione dai circuiti di compensazione
interbancari o la mancata consegna di banconote - dalla banca centrale arbitariamente e per motivi
politici.
In sostanza, ai "crediti verso clientela" dello Stato
Patrimoniale non corrisponde l'evidenza della creazione dei mezzi
monetari atti a generarli. Allo stesso modo si può evidenziare che i
"debiti verso clientela" non hanno alcun rapporto coi "crediti verso
clientela", trattandosi di depositi (saldi attivi dei coni correnti) che
possono in tutto o in parte essere stati orginariamente creati da altra
banca. Eliminando i depositi (voce passiva), la banca non subirebbe un
danno - in questa contabilità assurda e fantastica che seguono le banche
- ma bensì rappresenterebbe un miglioramento dello stato attivo !
Il
corollario è che un Tribunale responsabile, di fronte alla segnalazione
d'insolvenza della vigilanza della banca centrale (i piromani-pompieri),
dovrebbe automaticamente provvedere d'ufficio all'accertamento
giudiziario dello stato d'insolvenza della banca, verificando
l'omissione dai flussi di cassa di tutta l'attività di creazione
monetaria effettivamente condotta durante l'esercizio. Scoprirebbe così,
il Tribunale, che il vero profitto della banca (o meglio, del suo
management...) si trova sottraendo dalla massa di denaro creato durante
l'esercizio, i puri costi di gestione che sono dell'ordine dell1% fino a
3% direttamente proporzionali alla dimensione della banca. (Le più
grandi costano di più)
Concludendo, le banche non possono
fallire poiché sono fabbriche di denaro dal nulla che però non
contabilizzano per sottrarsi alle responsabilità fiscali (enorme danno
all'erario) e sociali (esercitano politiche arbitrarie senza essere
sottoposte a scrutinio democratico e condizionano la sicurezza dello Stato tramite il
meccanismo del debito pubblico).
martedì 16 febbraio 2016
martedì 26 gennaio 2016
Cassazione n. 890/2016: le nuove False Comunicazioni Sociali
Cassazione n. 890/2016: svolta della Suprema Corte sulle nuove False Comunicazioni Sociali
25 gennaio 2016 -
La
Cassazione Penale muta orientamento riguardo al delitto di False
Comunicazioni Sociali di nuova introduzione. Non è condivisibile la tesi
della non punibilità del c.d. “falso valutativo”, sostenuta nella
precedente decisione del giugno 2015. Con la sentenza n. 890, udienza
del 12/11/2015 (deposito del 12/01/2016) ed all’esito di una lucida
ricognizione della materia, la Suprema Corte sembra delineare i tratti
di un impianto logico-sistematico destinato a permanere.
La riformulazione delle false comunicazioni sociali: una questione che proviene da lontano. La
V Sezione Penale della Cassazione riaccende il dibattito sul
significato da attribuire al sintagma “ancorché oggetto di valutazioni”,
il quale, eliminato dall’attuale formulazione dei delitti di false
comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622, codice civile), costituiva,
invece, elemento connotante delle precedenti fattispecie. Ad oggi,
infatti, sulla scorta del testuale disposto della norma, soltanto i
“fatti materiali rilevanti” possono integrare l’oggetto tipico della
condotta di reato - espositiva, ovvero di omessa esposizione -
all’interno di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette
ai soci o al pubblico. Ci si è chiesto, pertanto, in dottrina come in
giurisprudenza, se le falsità legate agli enunciati valutativi, ovvero
le stime di valore contabile, potessero ancora collocarsi nella sfera di
punibilità del nostro ordinamento, a seguito della riforma attuata con
Legge n. 69/2015. D’altro canto, quella relativa alla formulazione
letterale della fattispecie rappresenta una questione inveterata
risalente al codice di commercio Zanardelli del 1882. Nell’evoluzione
storica del testo, ricorda la Suprema Corte nell’ultima pronuncia, si è
passati dalla primigenia locuzione di “fatti falsi” a quella di “fatti
non rispondenti al vero”, introdotta del legislatore del 1942, per
giungere, poi, a quella di “fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni” di cui al Decreto Legislativo n.
61/2002, ridisegnata, infine, nei termini menzionati, dall’ultima
riforma del maggio 2015, ossia di “fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero”. Laddove i tentativi di riformulazione della norma
sottendono l’evidente sforzo, perseguito per quasi un secolo e mezzo, di
delimitare gli elementi integrativi della condotta tipica.
Il caso in esame. Nel
caso di specie la Cassazione Penale, statuendo in merito al contestato
reato di bancarotta fraudolenta impropria derivante “da reato
societario”, sulla base della nuova definizione dell'articolo 2621,
codice civile, afferma la realizzazione dello stesso nell’ipotesi di
omessa svalutazione di crediti in sofferenza - nella vicenda, pari al
62% del totale dei crediti maturati - attuata con la consapevolezza
dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà della loro riscossione.
Tale condotta, integrata con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, aveva infatti consentito all’amministratore unico di una srl
con sede ad Alessandria di dare una falsa rappresentazione di solidità
patrimoniale e finanziaria della società, ingannando il pubblico – in
particolare gli enti creditizi ed i terzi contraenti – e conseguendo un
ingiusto profitto per lo stesso ente, oltre alla distrazione e
dissipazione di beni sociali, a mezzo della prosecuzione di
ingiustificati prelievi dalle casse dell’ente in favore dei soci. Di
decisione opposta avrebbe dovuto essere, invece, la V Sezione Penale, se
avesse aderito alla tesi secondo cui le valutazioni estimative – quali,
ad esempio, il valore di un immobile od il presumibile valore di
realizzo di un credito o di un brevetto – sarebbero da sottrarre alla
sfera di punibilità del riformato articolo 2621, codice civile. Queste
ultime, al più, potrebbero divenire punibili quando riferite a “fatto
materiale non rispondente al vero”, al quale, comunque, non è
riconducibile l’errato apprezzamento di un credito effettivo, pur sempre
vero ed esigibile, anche se di impossibile riscossione.
Verso la definizione di un nuovo orientamento.
In ciò si ravvisa una netta contrapposizione con l’orientamento
espresso in altra precedente pronuncia della stessa Sezione V, la n.
33774 del 16 giugno 2015, dal quale stavolta la Suprema Corte prende
compiutamente le distanze, ribadendo che, ai fini dell’integrazione del
fatto tipico, “la rimozione dal testo previgente della locuzione
‘ancorché oggetto di valutazioni’ non possa, di per sè, assumere alcuna
decisiva rilevanza”. La sentenza n. 890 sembra il frutto di un’ampia
riflessione sulla portata applicativa della riforma, confluita, tra
l’altro, anche nella Relazione dell’Ufficio del Massimario in argomento
del 15 ottobre 2015, ed i cui tratti distintivi erano già stati
rappresentati nella sentenza 8 luglio 2015, Cassazione, V Sezione
Penale, n. 37570. Quest’ultima pronuncia, infatti, lungi dal
ridimensionare la portata incriminatrice della fattispecie riformulata,
ribadisce l’intento del legislatore di ampliarne la sfera di
operatività, mantenendo inalterato il profilo della condotta tipica.
|
L’orientamento della Cassazione Penale sull’inclusione delle stime
valutative nelle nuove False comunicazioni Sociali (artt. 2621 e 2622
c.c.) alla luce delle 3 sentenze in materia |
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Sentenza |
Orientamento |
| Cass. n. 33774, V Sezione Penale, 16 giugno 2015 |
“Il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli
artt. 2621 e 2622 [...], sono elementi indicativi della reale volontà
legislativa di far venire meno la punibilità dei falsi valutativi”. →Stime valutative escluse dalla punibilità |
| Cass. n. 37570, V Sezione Penale, 8 luglio 2015 |
“Deve allora osservarsi come le modifiche apportate dalla L. n.
69/2015 abbiano innanzi tutto ampliato l’ambito di operatività
dell’incriminazione [...], mantenendo invece identico nella sostanza il
profilo della condotta tipica” →Stime valutative incluse nella punibilità |
| Cass. n. 890, V Sezione Penale, 12 novembre 2015 |
“Nel caso di specie l’elisione di una proposizione siffatta
(“ancorché oggetto di valutazioni”) non può, certo, autorizzare la
conclusione che si sia voluto immutare l’ambito della punibilità dei
falsi materiali, che, invece, resta impregiudicata, continuando a
ricomprendere, come in precedenza, anche i fatti oggetto di mera
valutazione” →Stime valutative incluse nella punibilità |
Articolo pubblicato in: Diritto penale
mercoledì 20 gennaio 2016
L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche
Rivista di diritto bancario
Fallimento
Novembre 2012
L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche alla luce della riforma della legge fallimentare
Emma Sabatelli, Professore Associato di Diritto Fallimentare nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Estremi per la citazione:
E. Sabatelli, L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche alla luce della riforma della legge fallimentare, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 27, 2012
ISSN: 2279–9737
Rivista di Diritto Bancario
Rivista di Diritto Bancario
***
Con alcune modifiche il testo riproduce il commento all’art.
182 Tub destinato alla pubblicazione nel Commentario al Testo Unico
bancario, a cura del prof. C. Costa.
***
Sommario: 1. Il coordinamento fra il Testo Unico
bancario e la riformata legge fallimentare. – 2. I presupposti
soggettivi dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza. – 3.
L’insolvenza delle banche. – 4. I soggetti legittimati a richiedere
l’accertamento giudiziale dell’insolvenza. – 5. Segue. L’iniziativa del
pubblico ministero e i poteri officiosi del Tribunale. – 6. Il
procedimento. – 7. Il rinvio all’art. 203 l. fall.
mercoledì 13 gennaio 2016
Istruzioni antiusura della Banca d’Italia contra legem
Usura
11/01/2016
Istruzioni antiusura della Banca d’Italia contra legem: il consulente deve ricalcolare (anche) il TEGM in maniera conforme alla legge, richiedendo alla Banca d’Italia i dati necessari
http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/usura/istruzioni-antiusura-banca-d-italia-contra-legem-consulente-deve-ricalcolare-anche-tegm
Ord. Trib. Torino, sez. VI, 23 dicembre 2015 – giud. Marino
Ugo Malvagna
segnalato da: Avv. Sabatina Mogavero
Dal momento che la formula adottata dalla Banca D’Italia nelle istruzioni antiusura, in vigore sino al 2009 era contra legem(1) là dove prevedeva che le Banche dovessero effettuare la rilevazione dei tassi medi senza comprendere le commissioni massimo scoperto, la stessa non può essere utilizzata senza correzioni al fine di stabilire il tasso usuraio. Ai fini della valutazione circa l’usurarietà delle operazioni creditizie nel periodo anteriore al dicembre 2009, occorre quindi provvedere a ricalcolare il tasso effettivo medio globale (TEGM), sulla base dei dati esistenti sul sito internet della Banca d’Italia, o, in difetto, richiedendo a quest’ultima i dati necessari, secondo i criteri previsti dalla legge n. 108/96 [l’ordinanza qui massimata ha per oggetto il quesito al CTU].
(1) Secondo la
giurisprudenza di legittimità, la commissione di massimo scoperto
rientra indubbiamente tra gli addendi necessari al calcolo del TEG
«trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del
credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza
concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo
per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di
procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione
del cliente» (Cass penale 12028/2010, Cass. 46664/2011).
martedì 12 gennaio 2016
Cassazione Penale: la continuazione dei reati esclude la non punibilità
Pena - Cassazione Penale: la continuazione dei reati esclude l’applicazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto
07 gennaio 2016 -
La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sull’applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’articolo 131-bis del Codice Penale, introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28.
Nel caso in esame, tre soggetti,
accusati di vari reati tra cui concorso in bancarotta fraudolenta
patrimoniale e documentale, truffa e falso, uniti dal vincolo della
continuazione, proponevano richiesta di applicazione della pena, di cui all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale.
Il giudice dell’udienza preliminare accoglieva tali richieste
che prevedevano l’applicazione di pene principali superiori a due anni
di reclusione, con conseguente condanna alle sanzioni accessorie di
legge, tra cui l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e
all’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Con ricorso per Cassazione, gli imputati
chiedevano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in
forza della sussistenza della causa di esclusione della punibilità come
prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale. Nello scritto
difensivo si segnalava che per sedici dei reati ascritti agli imputati,
per limiti edittali e assenza di circostanze aggravanti contestate, era
possibile l’applicabilità del nuovo istituto; l’applicazione di tale
istituto, di chiara natura sostanziale, avrebbe determinato una
significativa riduzione della pena.
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio, già enunciato nella prima sentenza della Corte di Cassazione su tale istituto, in base al quale: “la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale
ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli
pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può
rilevare d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la
sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisone impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito”.
Nel caso di specie, a giudizio dei giudici della Suprema Corte, “il numero delle ipotesi criminose addebitate agli imputati, che riflettono peraltro un modus operandi consolidato già alla lettura delle contestazioni di reato, porta nella fattispecie concreta ad escludere che emergano dagli atti elementi utili alla possibile applicabilità dell’istituto di nuova introduzione; è
anzi agevole constatare che le condotte criminose poste in essere
avessero, nel senso indicato dalla norma, carattere di abitualità”.
Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, richiamato nella sentenza in esame: “la
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’articolo 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di
più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel
medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una
ipotesi di comportamento abituale, ostativa al riconoscimento del beneficio”.
Il comportamento criminoso
abituale, che si configura con la commissione di più azioni e omissioni,
esecutive del medesimo disegno criminoso, non può beneficiare
dell’applicazione dell’istituto della esclusione della punibilità per
tenuità del fatto.
Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 novembre, n. 45190)
lunedì 28 dicembre 2015
L'iniziativa "Moneta intera" è formalmente riuscita
“Iniziativa Moneta intera” è formalmente riuscita
24 dicembre 2015 11:23
BERNA - L'iniziativa popolare "Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)", depositata il primo dicembre, è formalmente riuscita. Delle 111'763 firme consegnate, 110.955 sono valide, indica la Cancelleria federale in una nota odierna.
Con la sua iniziativa, l'associazione Modernizzazione Monetaria
(MoMo) vuole vietare alle società di credito di stampare - virtualmente
- denaro dal nulla. Per l'associazione il denaro appartiene al popolo,
non alle banche, ed è giusto che a crearlo sia la Banca nazionale svizzera (BNS), non i singoli istituti, come invece sempre più spesso avviene.
lunedì 21 dicembre 2015
Le banche non fanno intermediazione ma creano il denaro
L'incredibile
scoperta della pratica bancaria
di Marco Saba, presidente di IASSEM, 1 dicembre 2015 *
L'ultimo testo del professor Richard Werner, che apparirà pubblicato nel prossimo numero della Rivista Internazionale di Analisi Finanziaria, s'intitola: “Un secolo perduto nell'economia: tre teorie bancarie e la prova conclusiva” (1).
Riportiamo la traduzione del sommario
in italiano per la comodità del lettore:
“Come operano
le banche e da dove arriva la provvista di denaro? La crisi
finanziaria ha sollevato la consapevolezza che queste domande sono
state inopportunamente sottovalutate da molti ricercatori. Nel secolo
passato, in periodi differenti, hanno dominato tre differenti teorie
sulla pratica bancaria:
1) La teoria
bancaria correntemente prevalente dell'intermediazione finanziaria
dice che le banche raccolgono i depositi e poi li prestano, proprio
come gli altri intermediari finanziari non bancari.
2) La vecchia
teoria bancaria della riserva frazionaria dice che ogni banca
individualmente è un intermediario finanziario che non ha potere di
creare moneta, ma che il sistema bancario nel suo insieme è capace
di creare moneta attraverso il processo della “multipla espansione
dei depositi” (il moltiplicatore monetario).
3) La teoria
bancaria della creazione del credito, predominante un secolo fa, non
considera le banche come intermediari finanziari che raccolgono
depositi per poi prestarli, ma invece argomenta che ogni banca
individualmente crea credito e moneta nuova ogni volta che la banca
effettua un prestito.
Le teorie
differiscono nel loro trattamento contabile del prestito bancario e
anche per quanto riguarda le implicazione procedurali.
Poiché secondo
la teoria dominante dell'intermediazione finanziaria le banche sono
virtualmente identiche agli altri intermediari finanziari non
bancari, queste non sono incluse nei modelli economici usati
nell'economia o dai banchieri centrali. Inoltre, la teoria che vede
le banche come intermediari ci procura il razionale per la
regolazione bancaria basata sull'adeguatezza del capitale. Se questa
teoria non fosse corretta, la corrente modellazione prevalente
nell'economia e le politiche di regolazione sarebbero senza
fondamento empirico.
Nonostante l'importanza della questione, finora solo una prova
empirica delle tre teorie è stata riportata nelle riviste
scientifiche. Questo documento presenta una seconda prova empirica,
ricorrendo a metodi alternativi, che permette il controllo di tutti
gli altri fattori. Le teorie bancarie dell'intermediazione
finanziaria e della riserva frazionaria vengono rifiutate dalle prove
presentate. Questa scoperta mette in dubbio le motivazioni per la
regolamentazione dell'adeguatezza patrimoniale della banca al fine di
evitare le crisi bancarie, come viene illustrato nel caso di studio
di Barclays Bank durante la crisi. La scoperta indica che consigliare
e incoraggiare i paesi in via di sviluppo a prendere in prestito
dall'estero, è fuorviante. La trattazione considera qual'è il motivo
per cui gli economisti hanno fallito per gran parte del secolo scorso
nel fare progressi per quanto riguarda la conoscenza del sistema
monetario, e perché invece si sono spostati sempre più lontano
dalla verità, come già era riconosciuta dalla teoria della
creazione di credito ben più di un secolo fa. Viene trattato il
ruolo dei conflitti di interessi delle parti interessate nel plasmare
l'attuale consenso accademico che non tiene conto delle banche. Viene
indicata una serie di percorsi per le ulteriori necessarie ricerche.”
E poi Werner, dopo
aver analizzato il bilancio della Banca Raffeisen ed aver dimostrato
empiricamente la validità dellla teoria della creazione del
“credito”, e che questo credito è denaro, conclude:
“(quanto sopra)
rinforza la necessità di una nuova agenda di ricerca
interdisciplinare sul ruolo delle banche e della banca centrale in
particolare, e del sistema monetario in generale,
che dovrebbe essere saldamente radicata nella metodologia della
ricerca empirica e induttiva
per produrre economia scientifica. Mentre molti autori hanno
proclamato un offuscamento continuo della divisione tra le banche e
le istituzioni finanziarie non bancarie, l'autore
ha mostrato esattamente quello che consente alle banche di creare
denaro (e capitale) dal nulla, mentre le
non-banche non sono
in grado di farlo. E' quindi richiesto un
lavoro interdisciplinare con i ricercatori
in politica, diritto, contabilità, gestione, ricerca operativa,
informatica, ingegneria e sistemi di ricerca per assicurare che
l'economia e la finanza per conto proprio non possano
continuare ad ignorare la realtà empirica e si
avviino in un altro secolo perso per le
scienze economiche .”
Nello
studio pubblicato precedentemente, (2) Werner affermava che la legalità o meno del
modo con cui le banche gestiscono la parte
contabile necessita di una ulteriore ricerca legale al di là degli
scopi dell'autore, tuttavia rimane aperta
la questione contabile: le banche
registrano l'operazione del prestito NON evidenziando la creazione di
nuovo denaro ma lasciando supporre all'osservatore che esse
utilizzino il denaro contenuto nei depositi, mentre, come
empiricamente dimostrato, nella pratica si comportano in tutt'altro
modo. Le conseguenze di questa tenuta contabile difforme dalla realtà
dei fatti sono state da me evidenziate nel corso di varie assemblee
degli azionisti presso le più importanti banche italiane nel 2014 e
2015.
In pratica, non contabilizzando nell'attivo di cassa il denaro
creato ex novo, si simula una situazione passiva dell'istituto che
non corrisponde a verità ma che influisce sulla nostra realtà visto
l'affannarsi delle autorità nel cercare continuamente metodi per
rimpinguare le casse delle banche, come l'esempio della recente legge
sul BAIL-IN ben ci dimostra.
Si cerca cioè continuamente di riempire
un falso buco contabile attingendo alle tasche dei cittadini,
direttamente o indirettamente, perché non si vuol riconoscere
l'enorme guadagno non contabilizzato che le banche ottengono creando
soldi dal nulla e pretendendo di farseli restituire con gli
interessi.
L'entità
della grave situazione che così si crea è sotto gli occhi di
chiunque. Basta andare in Grecia, o vivere in Italia aprendo gli
occhi. per scoprire la realtà della miseria assurda e non necessaria che creano
continuamente queste politiche bancarie di offuscamento contabile
dell'abbondanza possibile dei mezzi monetari, e quindi della
fattibilità immediata di un reddito di sussistenza per tutti, per
capire che viviamo nella caverna di
Platone.
Il vero problema oggi è che il
sistema bancario è fuori controllo, ma non solo, c'è anche il fatto
drammatico che il mostro di Bankenstein si
è impadronito di tutto il resto. Autorità di controllo comprese,
oltre a tutta l'ostentata ignoranza e indifferenza mostrata
dai media col
silenzio assordante su questo problema.
Note:
* Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria (Milano).
1) Werner, R.A., A
lost century in economics: Three theories of banking and the
conclusive evidence, International Review of Financial Analysis
(2015)
2) “Whether
the Client Money Rules were designed for this purpose, and whether it
is indeed lawful for banks to reclassify general ‘accounts payable’
items as specific liabilities defined as ‘customer deposits’,
without the act of depositing having been undertaken by anyone, is a
matter that requires further legal scrutiny, beyond the scope of this
paper.”
In: Werner, R.A.,
How do banks create money, and why can other firms not do the same?
An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking,
International Review of Financial Analysis, Volume 36, December 2014,
Pages 71–77
venerdì 27 novembre 2015
Elementi giuridici del sistema di creazione di mezzi monetari
Workshop per Magistrati, Avvocati,
Notai e Dottori Commercialisti
“Elementi giuridici del sistema di creazione di mezzi monetari delle banche private”
giovedì, 26 novembre – ore 15.00 – 17.30
BOLZANO – Casa Kolping, Via A. Kolping, 3 – Josefsaal
http://humaneconomy.it/
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