lunedì 20 giugno 2016

Reati contro la personalità individuale: Riduzione in schiavitù

Penale




Reati contro la personalità individuale

Riduzione in schiavitù: non serve che la vittima sia privata del tutto della libertà personale

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/06/15/riduzione-in-schiavitu-non-serve-che-la-vittima-sia-privata-del-tutto-della-liberta-personale

Riduzione in schiavitù: non serve che la vittima sia privata del tutto della libertà personale

di Monticelli Luca - Avvocato in Reggio Emilia, Dottore di ricerca e Professore a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. dell'Università di Parma

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù di cui all’art. 600 c.p., lo stato di soggezione penalmente rilevante deve essere continuativo e non totale, tale da realizzare uno stato di fatto nel quale l’autodeterminazione e la libertà del soggetto passivo siano annullati o, comunque, ridotti in ambiti di nessuna rilevanza rispetto allo sfruttamento che di lui è fatto, con l’effetto di ridurre la vittima a essere quasi una “cosa” di proprietà dell’agente.


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venerdì 10 giugno 2016

Creare denaro dal nulla? È reato e va perseguito


LO SPORTELLO

Creare denaro dal nulla? È reato e va perseguito

Si tratta di una pratica vietata, ma le banche sanno nasconderla. Chi la paga siamo noi.

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10 Giugno 2016

Ho sempre avuto qualche diffidenza nello scrivere sul tema della creazione della moneta bancaria perché sono convinto che le rivoluzioni e i cambiamenti partano dal basso e temi del genere, troppo complessi, non interessino la massa dei cittadini vessati e truffati.
Fino a quando non incontro Giuseppe Quarta, ispettore capo della polizia di Stato.
Ma il paradosso risiede nella sceneggiatura, non nell'attore.

IL NODO DELLA CONTABILITÀ. Non meravigliamoci del fatto che la denuncia della ennesima situazione di illegalità sia partita da un ispettore capo della polizia (libero dal servizio e non nell’esercizio delle sue funzioni), ma piuttosto sorprendiamoci di fronte allo studio che ha permesso a Quarta di mettere in luce alcuni (altri) aspetti bui dell’attività bancaria.
Aspetti che delineano situazioni, secondo lui, di illegalità ben nascosti dalla stessa contabilità legittimata dagli organi di Vigilanza e dalla Banca d’Italia.
La premessa sta nella subdola 'confusione' creata ad hoc dalla Casta bancaria, che continua a considerare le circolari di Bankitalia come norma dello Stato legittimando gli istituti di credito a fare cose che non potrebbero e accecare chi con loro si interfaccia.
La legge deve essere progettata e scritta da un organo legislatore, e Bankitalia non lo è.

LA DENUNCIA DI QUARTA. La denuncia è frutto di studi interdisciplinari che vedono al centro del caso il famoso studio di Werner, stimato docente dell’Università di Southampton, titolato Banking and Law: The Lawfulness of Banking (2016), con cui Quarta ancora collabora per portare a termine il nobile progetto di continuare a svelare i piccoli trucchetti di cui le banche si servono per eludere la legge.
Secondo Quarta, «se il processo è lo strumento con il quale si accertano le responsabilità individuali [...] allora la magistratura ha l’obbligo istituzionale di perseguire i responsabili del degrado bancario». E Giuseppe ha denunciato il caso alla procura del suo distretto.
Il caso di denuncia è forse più complicato a scriversi che a capirsi.

L'unica banca che può stampare moneta è la Bce

Il presidente della Bce Mario Draghi.
(© Ansa) Il presidente della Bce Mario Draghi.
Partiamo da una premessa: la sola banca preposta a stampare, quindi immettere nuova moneta legale nel circuito economico, è la Bce.
Il trattato unico bancario specifica infatti che gli istituti sono autorizzati al solo esercizio del credito, ossia al prestito e alla raccolta. Prestito di denaro già esistente, non creazione di mezzi monetari.
La realtà dei fatti però risulta essere ben diversa.
Nel momento in cui la banca riceve denaro dai depositanti, denaro che dovrebbe essere utilizzato per svolgere l’attività di prestito, questo viene automaticamente investito in attività speculative. Quindi l’istituto non ha realmente denaro per svolgere una delle sue funzioni fondamentali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE FALSA. Dove sussiste il problema? I prestiti vengono erogati lo stesso. Come? Attraverso movimenti contabili, senza che nessun euro sia realmente disponibile per essere prestato.
L’illecito, che secondo Quarta dovrebbe essere perseguito penalmente, risiede nella contabilizzazione.
La banca contabilizza l’uscita di denaro in seguito all’erogazione di un prestito in modo tale da far risultare che i fondi derivano dalla raccolta.
In questo modo si delinea una situazione economica e patrimoniale falsa, perché il denaro prestato viene creato dal nulla. Le banche prestano denaro che non hanno.
Nel caso di specie il falso in bilancio può essere penalmente perseguito. Già altre banche, soprattutto nei Paesi anglosassoni, sono state condannate per bancarotta fraudolenta, come la Barclays, quando ha creato capitale dal nulla e la Banca di Stoccolma fallita nel 1966 seguita dalla condanna dei dirigenti.

GLI ESTREMI DI REATO. Il fatto ancora più grave di tutta questa situazione è che si omette di contabilizzare nell’attivo la creazione di questo nuovo denaro.
Ipotizziamo che un cliente chieda alla banca la concessione di un mutuo per una cifra di 1.000 euro.
Nel momento della sottoscrizione del contratto (fase 1) la banca contabilizza il prestito come un credito, e quindi come una risorsa.
Successivamente la banca deve realmente disporre al cliente la somma di 1.000 euro (fase 2) e quindi deve contabilizzare una passività. Nella realtà la banca contabilizza l’uscita di denaro come utilizzo di un deposito di pari importo di altro risparmiatore.
Nessuno può confermare il contrario. La banca ha semplicemente riclassificato l’obbligazione facendo risultare che i 1.000 euro che ora sta prestando siano precedentemente entrati. Ma quei soldi sono stati impiegati per attività speculative (acquisto asset finanziari). Questo è falso in bilancio.

La banca presta denaro che non esiste

La sede di Bankitalia.
La sede di Bankitalia.
Ciò che la banca fa risultare come deposito, e quindi come liquidità disponibile, in realtà è debito.
Ciò che la banca sta prestando è denaro che non esiste. La creazione di credito è un meccanismo vietato nella pratica bancaria. Il problema è che le banche sanno come nascondere questa pratica. Tutto ciò con gravi conseguenze per i cittadini.

L'ANALISI DI UN MUTUO. Troppo spesso, infatti, per il continuo reiterarsi di pratiche del genere, i governi e le banche centrali sono costretti ad avviare azoni di salvataggio degli istituti di credito che non sono più in grado di restituire i soldi ai depositanti.
Con l’entrata in vigore del bail in, in realtà, a riempire i buchi saranno le tasche dei cittadini e dei correntisti ignari, ingenui e disinformati.
La Bce in questa situazione sembra una fabbrica di moneta, attivando continue linee di credito a singole banche a corto di liquidità reale e attraverso la loro continua capitalizzazione, mettendo in circolo il denaro che gli istituti hanno già speso.
Il lavoro di Quarta parte proprio da questo punto. Le indagini vertono inizialmente sull’analisi di un mutuo.

LE INDAGINI DI TRANI. Attraverso una semplice ma dettagliata perizia rilasciata da un professionista, è stata formalizzata un’articolata denuncia basata su fatti reali, sorretta dalle precedenti indagini della Procura di Trani e dimostrata dalle ricerche empiriche dello studio di Werner.
La magistratura investita di tale incarico si troverà a indagare non solo sul singolo illecito penale commesso a danno di Quarta stesso, ma anche sui meccanismi contabili che tutte le banche utilizzano per violare la legge.
«Il vero problema oggi è che il sistema bancario è fuori controllo, ma non solo. È fuori controllo anche tutta l’ostentata ignoranza e indifferenza mostrata dai media col silenzio assordante su questo problema e il mancato controllo delle autorità»: così Werner conclude la prefazione del suo prossimo libro in uscita, che descrive nel dettaglio la sua teoria, qui accennata.

LE LEGGI CI SONO. Sono ancora troppo pochi gli economisti che si “convertono alla parola” abbandonando la via del silenzio su questi aspetti.
Il popolo, i piccoli risparmiatori, ancora una volta devono farsi carico di denunciare a gran voce ciò che viene sistematicamente nascosto.
Attenzione a non credere a una mancanza di tutele legislative.
Il problema è che le leggi, anche contabili, non vengono rispettate. Però esistono.
Vi è un insieme di regole scritte per tutelare la trasparenza e imputare le giuste responsabilità a chi non le rispetta.
Solo denunciando si può trasformare un fuorilegge in vittima delle sue stesse azioni.
 
Twitter @VincenzoImpera1

lunedì 2 maggio 2016

Contestazione di conformità alle GAAP svizzere del bilancio BNS 2015

Se il mutuo è abusivo: Corte di Giustizia UE sentenza C 49/14 del 18/2/2016

Corte di Giustizia UE sentenza C 49/14 del 18 febbraio 2016: Se il mutuo è abusivo il G.E. ha il dovere di intervenire

http://www.delittodiusura.it/risultati-raggiunti/sentenze/homepage/corte-di-giustizia-ue-sentenza-c-4914-del-18-febbraio-2016-se-il-mutuo--abusivo-il-g-e-ha-il-dovere-di-intervenire-anche-d-ufficio-per-esaminare-le-clausole-abusive-presenti-nei-contratti-ed-interrompere-le-esecuzioni-anche-in-presenza-di-un-decreto-ingiuntivo-passato-in-giudicato-1462179568b.html

Corte di Giustizia UE sentenza C-49/14 del 18 febbraio 2016 .
Se il mutuo è abusivo il G.E. ha il dovere di intervenire, anche d’ufficio, per esaminare le clausole abusive presenti nei contratti ed interrompere le esecuzioni, anche in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno stabilito che la presenza di clausole abusive nel contratto (c.d. clausole vessatorie, usura pattizia, interessi ultralegali ecc.) può essere rilevata dal giudice dell’Esecuzione anche d’ufficio. Pertanto un decreto ingiuntivo, seppure passato in giudicato, o l’esecuzione diretta di un finanziamento, in ogni stato e grado siano giunti, anche in sede di vendita, fondati su clausole abusive possono essere impugnati, in quanto contrari alla normativa europea. Sono contrarie al diritto dell’U.E. le normative nazionali, come è quella italiana, che non consentono al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista (la banca) ed il consumatore (l’utente della banca) e di annullare, eventualmente, anche la vendita, ove l’autorità investita della domanda di ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.



lunedì 18 aprile 2016

Ultime novità sul falso in bilancio

Ultime novità sul falso in bilancio

13 aprile 2016 -
Ultime novità sul falso in bilancio

Il 4 Marzo 2016 con ordinanza numero 9186, la quinta sezione della Corte di Cassazione invoca l’intervento delle sezioni unite, chiamata a dirimere un importante contrasto giurisprudenziale, sorto a seguito dell’emanazione della legge 69 del 2015, in tema di falso in bilancio.
Innanzitutto, è opportuno, seppur brevemente, analizzare la (nuova) disciplina del falso in bilancio, per poi passare, in un secondo momento, ad esaminare i motivi per cui la corte di cassazione abbia deciso di rimettere il contrasto giurisprudenziale creatosi all’attenzione delle Sezioni Unite. 
Il falso in bilancio, “pietra angolare” del diritto penale societario è stato oggetto, negli ultimi anni, di varie modifiche legislative l’ultima delle quali operata dalla legge 27 maggio n. 69 del 2015, la quale disegna l’attuale formulazione degli articoli 2621, 2621 bis, 2621 ter, 2622 del codice civile. Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali è costituito da due fattispecie incriminatrici (articoli 2621 e 2622) che si differenziano per la tipologia societaria, e da due norme, l’articolo 2621 bis e 2621 ter, riferite solamente all’articolo 2621, le quali disciplinano l’una, una diminuzione di pena nei casi di lieve entità, l’altra, una causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Gli articoli 2621 rubricato “false comunicazioni sociali” e l’articolo 2622 rubricato “false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori”, presentano alcune differenze: Innanzitutto, il primo si riferisce generalmente alle società commerciali, il secondo alle società quotate (“società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea”) e società ad esse equiparate indicate nel comma 2. In secondo luogo, nel disposto di cui all’articolo 2621 oggetto della condotta sono i “fatti materiali rilevanti”, invece nell’articolo 2622 soltanto “fatti materiali”, senza il connotato della rilevanza. Infine, sussistono differenze per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, il 2621 è punito più lievemente (con una pena alla reclusione da 1 a 5 anni), la condotta di cui al 2622 è punita più gravemente (con una pena alla reclusione da 3 a 8 anni).
La “storia” del falso in bilancio si può suddividere sostanzialmente in 3 periodi diversi, caratterizzati da una diversa rilevanza applicativa della norma in esame: una prima fase, che va dall’introduzione del reato nel codice civile del 1942 fino agli anni ottanta, in cui il reato ha avuto un’applicazione sporadica. Una seconda fase, coincidente con il dilagarsi, in Italia, dei fenomeni corruttivi, a seguito della nota inchiesta “mani pulite”(del ‘92/’93), in cui il falso in bilancio era diventato lo strumento attraverso cui la procura poteva arrivare a contestare il reato di corruzione (sostanzialmente, il Falso in bilancio serviva per creare fondi neri/non contabilizzati finalizzati al pagamento delle tangenti). È stato definito come uno “straordinario Grimaldello per gli organi inquirenti”, da altra parte è stata denunciata la “moda dell’accusa di Falso in bilancio”. Una terza fase caratterizzata da scarsissima applicazione, ad opera del Decreto Legislativo 61 del 2002 che aveva comportato di fatto una “depenalizzazione” del falso in bilancio, trasformandolo in un reato contravvenzionale (punito con l’arresto fino a due anni), procedibile a querela, e introducendo soglie quantitative di punibilità, espresse in percentuale (ora sostituite dall’inciso “fatti materiali rilevanti”) al di sotto delle quali la falsità realizzata diveniva quantità trascurabile.
Infine, in questa cornice si colloca l’attuale riforma ad opera della legge 69 del 2015 che, da un lato, eliminando le precedenti soglie quantitative di punibilità e ricollocando il reato nell’ambito dei delitti (con una pena alla reclusione da 1 a 5 anni), sembra aver dato nuova linfa vitale al principale reato societario, dall’altro, però, anche la nuova riforma presenta dei tratti poco chiari che, come vedremo, hanno costretto la quinta sezione penale della Cassazione a “mobilitare” le Sezioni unite, affinché queste ultime, è bene anticiparlo subito, si pronuncino sulla effettiva portata dell’eliminazione dal testo della norma dell’inciso “ancorché oggetto di valutazione” e, dunque, sulla rilevanza penale del c.d. Falso valutativo.
L’interesse tutelato dalla nuova struttura delle norme sul falso in bilancio è costituito dalla trasparenza societaria (rectius, correttezza e trasparenza dell’informazione sociale). Si tratta di un reato proprio, che contempla tra i soggetti attivi “ gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori” cioè i soggetti che all’interno della società svolgono funzioni di amministrazione attiva e di controllo. Tra i soggetti attivi bisogna annoverare, ai sensi dell’articolo 2639 “estensione delle qualifiche soggettive” , chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, del soggetto investito della qualifica o titolare delle funzione prevista dalla legge e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 
Oggetto materiale della condotta sono gli strumenti tipici dell’informazione societaria, e cioè bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali. All’interno del concetto di bilancio devono ricomprendersi, innanzitutto, il bilancio di esercizio comprensivo dello stato patrimoniale,  conto economico  nota integrativa e il bilancio consolidato del gruppo. Per quanto riguarda “le altre comunicazioni sociali”, al fine di evitare di ricomprendervi anche ad es. le comunicazioni orali, è stato previsto, perché la falsità abbia rilievo, che esse siano previste dalla legge (esplicitamente previsto dal 2621 ma non dal 2622). In secondo luogo, le comunicazioni devono essere dirette ai soci o al pubblico, ciò esclude le comunicazioni dirette a socio singolo o a soggetto determinato. Infine per “relazioni” si deve intendere i rapporti scritti previsti come obbligatori dalla legge in determinate situazioni. Le informazioni false devono concernere “ la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società.
La condotta tipica, sostanzialmente comune nelle due fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2622, consiste nell’esporre “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge.. fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” (condotta commissiva) o di omettere” fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società”( condotta omissivo), in quest’ultima condotta è stato espunto il riferimento alle “informazioni”. Come si accennava in precedenza, nella nuova formulazione della norma le precedenti soglie percentuali di punibilità, che limitavano molto l’ambito di applicazione della norma, sono state sostituite con l’aggettivo “rilevanti”, quale connotato dei “fatti materiali”. Si noti bene che il suddetto aggettivo è presente nel reato di cui al 2621 ma non in quello di cui al 2622. Il requisito della rilevanza, dunque, assolve al compito di escludere, dall’ambito di applicazione della norma, quelle falsità che attengono a dati di bilancio trascurabili e insignificanti. I fatti materiali, contenuti nei tre veicoli ( bilanci, relazioni, comunicazioni sociali) devono essere caratterizzati dal requisito della “idoneità di indurre a errore” e, sul piano soggettivo, dal requisito della “consapevolezza” e dal fine di conseguire un “ingiusto profitto”
Passiamo ora ad analizzare l’oggetto principale di questo commento e l’aspetto, forse,  più controverso della riforma del falso in bilancio, sul quale, a breve, dovranno pronunciarsi le Sezioni unite: Il problema delle valutazioni estimative.
Dal punto di vista testuale, si è passato dalla locuzione “fatti falsi” contenuta nel codice di commercio Zanardelli del 1882, a quella “fatti non rispondenti al vero”  utilizzata dal legislatore del 1942, per giungere alla formulazione fornita dal Decreto Legislativo 61 del 2002 “ fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” e, infine alla formula attuale “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” della legge 69 del 2015. Come è evidente, il legislatore del 2015 ha espunto dal testo della norma L’inciso “ancorché oggetto di valutazione” , questa modifica ha portato molti commentatori a chiedersi se, dopo la riforma, si potesse ancora parlare di rilevanza penale del falso valutativo, questione non di poco conto, posto che quasi tutte le voci di bilancio sono frutto di una qualche valutazione, con la conseguenza che ove non le si ricomprendesse nella fattispecie penale, l’ambito di applicazione del nuovo reato sarebbe notevolmente ridotto. Non solo la dottrina è divisa sul punto, ma anche in giurisprudenza si rinvengono pronunce di segno opposto.  Dunque, al fine di porre fine alla diatriba e di far convergere i diversi orientamenti in materia, la V sezione della Corte di Cassazione ha investito della questione le Sezioni Unite, preoccupandosi di dare conto, in maniere dettagliata ed esaustiva, delle diverse e contrapposte pronunce giurisprudenziali che si sono succedute.  
La prima pronuncia della Corte di Legittimità sul tema è rappresentata dalla sentenza 33774 del 16 Giugno 2015 (nota come sentenza Crispi), la quale ha ritenuto che il legislatore, espungendo dal nuovo testo della norma la locuzione “ancorché oggetto di valutazioni” abbia voluto privare di rilevanza penale il falso valutativo o estimativo; sulla base della considerazione secondo cui “il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l’articolo 2638 codice civile, sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venire meno la punibilità dei falsi valutativi”. Singolare notare come questa sentenza sia intervenuta a distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore della legge 69 del 2015.
Un secondo orientamento (opposto al primo) è rinvenibile nella relazione dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, il quale  opta per “un ritorno” alla punibilità del falso valutativo, sulla base di una serie di argomenti. Vediamone alcuni: l’espressione “ancorché oggetto di valutazioni” è ritenuta come “frutto di una superfetazione che nulla aggiunge e nulla toglie ai fatti di cui al previgente articolo 2621 n. 1 codice civile.” Ancora “ il valore semantico della clausola in questione era o pressoché nullo, in quanto nessun incremento apportava al sintagma che lo precedeva, ovvero meramente confermativo dell’approdo ermeneutico cui erano giunte dottrina e giurisprudenza maggioritaria con riguardo alla omologa clausola presente nell’articolo 2621 codice civile, in vigore fino alla riforma del 2002.”
La terza pronuncia in ordine cronologico è rappresentata dalla sentenza 890 del 2016 (sentenza Giovagnoli) la quale sostanzialmente opera un revirement, sostenendo che la locuzione “ancorché oggetto di valutazione”  di fatto non aggiungesse nulla al concetto di “fatti materiali” e, dunque, la sua soppressione non avesse alcun effetto abrogativo. L’eliminazione, a dire della corte, non può assumere alcuna valenza decisiva. La Corte ritiene che la congiunzione “ancorché” abbia una valenza “ancillare meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della preposizione principale”. Il giudice di legittimità conclude, pertanto, ritenendo che nella nozione di rappresentazione di fatti materiali rilevanti non possa non ricomprendersi anche le valutazioni le quali devono essere conformi a criteri valutativi previsti dalla disciplina civilistica e dalle norme di diritto comunitario, la violazione dei quali, dunque, comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancora oggi punibile ai sensi dell’articolo 2621, nonostante la soppressione “dell’inutile inciso” “ancorché oggetto di valutazioni”. Inoltre, la sentenza “Giovagnoli” giustifica il fatto che il controverso inciso permanga nell’articolo 2638, specificando che aderendo all’orientamento opposto si giungerebbe alla situazione paradossale e di dubbia costituzionalità che la redazione dello stesso bilancio, contenete falsi valutativi, sarebbe penalmente irrilevante se diretto ai soci e al pubblico (ex articolo 2621) e penalmente rilevante se rivolto alle autorità pubbliche di vigilanza(ex articolo 2638). Infine, nella medesima sentenza la Corte fa notare come nel testo dell’articolo 2621 antecedente la riforma  del 2002 non sussisteva  nessun riferimento alle valutazioni, tuttavia, la giurisprudenza non aveva dubbi nel ritenere che anch’esse fossero inglobate dal precetto penale.
L’ultima pronuncia (cassazione 6916/2016) ritorna sui passi della sentenza “Crispi”, sulla base di due argomentazioni: In primo luogo, nella previgente disciplina il legislatore aveva previsto espressamente che oggetto dei “fatti materiali non rispondenti al vero” fossero anche le valutazioni. Il fatto che nel nuovo testo della norma il legislatore non lo abbia specificato espressamente, lascia intendere che la volutas legis era nel senso di ridurre l’ambito di applicazione della nuova fattispecie, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi. In secondo luogo, un’ ulteriore conferma nel senso dell’abrogazione del falso valutativo deriva da un’analisi comparata del nuovo testo dell’articolo 2621 con quello dell’articolo 2638. La circostanza secondo cui l’inciso “ancorché oggetto di valutazione” sia stato espunto soltanto dall’articolo 2621 ed, invece, sia stato mantenuto all’interno dell’articolo 2638, conferma ancora una volta la chiara intenzione del legislatore di escludere la rilevanza penale dei fatti valutativi con esclusivo riferimento al reato di false comunicazioni sociali (articolo 2621). Inoltre il termine “materiale” legato al “fatto” deve essere letto non solo come contrario al termine “immateriale”, ma anche nell’accezione di oggettività dei fatti, in quanto tale estranea ai risultati valutativi.
Dunque, stante la rilevanza della questione e il contrasto interpretativo, sopra brevemente rappresentato, la V sezione ha ritenuto necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite affinché le stesse si esprimano sul seguente quesito di diritto formulato dalla Corte rimettente: “se la modifica dell’articolo 2621 codice civile per effetto dell’articolo 9 legge 69 del 2015 nella parte in cui, disciplinando le false comunicazioni sociali, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”.
Attendiamo la pronuncia delle Sezioni Unite, le quali dovrebbero pronunciarsi in tempi rapidi vista l’importanza della questione che  è stata loro sottoposta.
Qualche ipotesi.
Se le Sezioni Unite dovessero riconoscere la intervenuta abrogazione del falso valutativo si assisterebbe, inevitabilmente, ad un radicale ridimensionamento della sfera di applicazione del falso in bilancio (di fatto, sotto questo punto di vista, cambierebbe poco rispetto alla scarsa applicazione di cui godeva  nel vigore della riforma del 2002).
Se, invece, le Sezioni Unite dovessero riconoscere che, nonostante l’espunzione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, la nuova fattispecie del falso in bilancio sia ancora idonea a ricomprendere il falso valutativo o estimativo, allora, la nuova norma riacquisterebbe quel vigore e quella ampia portata applicativa che aveva perso con la c.d. “depenalizzazione di fatto” avvenuta con la riforma del 2002.

Articolo pubblicato in: Diritto penale commerciale

mercoledì 13 aprile 2016

CRITERIO DI CALCOLO DEL MARK TO MARKET: QUANDO IL CONTRATTO DI SWAP E’ NULLO

IN MANCANZA DI ESPLICITAZIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL MARK TO MARKET, IL CONTRATTO DI SWAP E’ NULLO



Commento a cura dell’avv. Giuseppe Angiuli

Come avevamo già rilevato su questo sito nel commentare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7398 del giugno 2015, in questi ultimi tempi le pronunce più significative della giurisprudenza in tema di contratti derivati mostrano di attribuire un valore maggiormente decisivo all’elemento dell’oggetto del contratto, anziché a quello della causa, come pareva avvenire fino a qualche tempo addietro.
Anche la più recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 9 marzo 2016 (n. 3070, VI^ sez. civile, giudice monocratico dott. Ferrari), pubblicata sulla rivista online dirittobancario.it, intervenuta in una vicenda riguardante un classico archetipo di interest rate swap collegato ad un mutuo a tasso variabile, sembra muoversi lungo quella scia di pronunce che, dando per scontata la natura aleatoria del contratto derivato, aderiscono ad una sua nozione come “scommessa legalmente autorizzata”, una definizione inaugurata dal celebre arret della Corte d’Appello di Milano del settembre 2013 (cfr. sentenza n. 3459 del 18 settembre 2013, già commentata su DERIVATI.INFO).
Secondo la pronuncia in commento, nel derivato di tipo swap “la componente aleatoria è intrinseca alla natura del contratto”, la cui causa coinciderebbe proprio con la scommessa ossia con lo scambio consapevole delle due alee che entrambi i contraenti (la banca ed il cliente) scelgono reciprocamente di assumersi.
Differenziandosi da un orientamento che aveva preso corpo qualche anno addietro (cfr. ex plurimis Trib. Bari, ordinanza 15 luglio 2010; Trib. Orvieto, ordinanza 12 aprile 2012; Corte Appello Trento, sentenza 3 maggio 2013, n. 141), la sentenza del 9 marzo 2016 esclude che in un contratto di swap l’eventuale eccessivo sbilanciamento tra le alee rispettivamente assunte dai due contraenti possa incidere sulla validità genetica del negozio sotto il profilo della nullità della causa: viceversa, secondo la prospettiva sposata dal Tribunale di Milano, anche in presenza di un forte squilibrio tra il rischio assunto dal cliente e quello assunto dalla banca, il contratto rimane valido purchè ciascuna delle parti si sia fatta comunque carico di una qualche componente di alea.
Sotto questo profilo, ribadendo quanto già affermato con la citata pronuncia del giugno del 2015 (sentenza 16 giugno 2015, n. 7398, già commentata su DERIVATI.INFO), il giudice ambrosiano ha ribadito la normalità della scelta per un investitore che abbia consapevolmente deciso di assumere anche un forte rischio al fine di tentare di conseguire un forte vantaggio e pertanto “solo in casi limite si potrà arrivare a dire che il contratto non è aleatorio, quando cioè al rischio dell’uno non corrisponda il rischio dell’altro”.
Fatta questa premessa, il Tribunale di Milano ha dovuto occuparsi di statuire sulla domanda di nullità del contratto di swap che la parte attrice aveva formulato muovendo dalla denuncia sulla omessa specificazione, all’interno del regolamento negoziale, dei criteri di computo del Mark to Market (MtM).
Sul punto in questione, deve segnalarsi la affermazione più significativa tra quelle contenute nella pronuncia in commento.
Com’è noto, il MtM è un valore costantemente variabile del prodotto derivato ed esprime in ogni momento la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base degli indici di riferimento. In questo senso, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il MtM funge anche da costo di sostituzione del prodotto.
Secondo la sentenza in rassegna, inoltre, il MtM è definibile quale elemento essenziale del contratto derivato: in buona sostanza, esso rappresenta, “sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto” e per tale ragione esso deve sempre presentare le caratteristiche di elemento determinato ovvero, quanto meno, determinabile, pena la nullità del negozio.
A conforto di una nozione del MtM da intendersi quale oggetto stesso del contratto derivato, il Tribunale di Milano è tornato a fare riferimento alla norma dell’art. 2427 bis del codice civile, laddove il legislatore ha previsto l’obbligo per le società di indicare tra i dati di bilancio il valore di fair value incorporato da ciascuna operazione in strumenti derivati da esse detenuta.
E seguendo tale filo di ragionamento, affinché l’oggetto del contratto di swap presenti le caratteristiche di determinatezza o determinabilità prescritte dall’art. 1346 cod. civ., è indispensabile che all’interno delle condizioni contrattuali sia contenuta in forma trasparente e completa l’indicazione del criterio matematico attraverso cui addivenire in ogni momento al calcolo del MtM.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Milano ha preliminarmente ritenuto insufficiente il richiamo, operato dalla banca all’interno del regolamento contrattuale de quo, alle generali “condizioni praticate da controparti di mercato su operazioni sostitutive di quella oggetto del contratto risolto e aventi uguali caratteristiche” giacchè una formulazione così generica dei criteri di calcolo del MtM potrebbe certamente condurre a soluzioni e disunivoche ed arbitrarie, rimesse unicamente alla volontà di uno dei contraenti, ossia la banca.
Al contempo, avendo ravvisato la mancata esplicitazione di un metodo matematico univocamente applicabile per il computo del MtM, lo stesso Tribunale, in applicazione dell’art. 1418, secondo comma, cod. civ., ha pronunciato la nullità dello swap alla luce della riscontrata indeterminatezza dell’oggetto del contratto.
Da ultimo, la pronuncia in rassegna ha affermato il principio della prescrizione decennale per la domanda di ripetizione di tutti i flussi differenziali generati dal contratto di swap, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e su tale base ha condannato l’istituto bancario a restituire al cliente una somma pari a circa 655.000 euro.