venerdì 3 novembre 2017
martedì 27 giugno 2017
BANCHE: MONETA ILLEGALE, CONTRATTI NULLI
BANCHE: MONETA ILLEGALE, CONTRATTI NULLI
Banca d’Italia, con l’Avviso al pubblico del 06.06.17, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/, dichiara: “La
Banca d’Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa
internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia
dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta
emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE)”. Banca d’Italia ammette che però le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi all’anno di euro scritturali (si veda il Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a.”
Quindi esse usurpano una funzione riservata alla BCE. E la BCE lo sa.
Le conseguenze
giuridiche di quanto sopra sono molteplici, e tutte portano a una
conseguenza pratica: la banca non può pretendere il rimborso dei suoi
“prestiti” né il pagamento degli interessi, perché i contratti sono
nulli.
Innanzitutto, usurpando una funzione pubblica riservata dalla legge e dai trattati alla BCE, le banche commettono sistematicamente il reato previsto e punito dall’art. 347 del Codice Penale (Chiunque usurpa una funzione pubblica … … è punito con la reclusione fino a due anni.) e/o il reato previsto e punito dall’art. 453 (È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori…).
La
moneta così creata è corpo di reato e va sequestrata, e ogni contratto
con la banca, utilizzante questa moneta, è nullo per illiceità
dell’oggetto, e la banca non può pretendere in restituzione un quid
ejusdem generis di ciò che ha dato, perché si tratta di un genus
illecito.
In secondo luogo, se
ciò che la banca ha creato e prestato come “euro” non è moneta legale,
essa, non avendo mai erogato moneta legale euro, non ha mai eseguito il
prestito.
In terzo luogo, la
banca ha dato un aliud pro alio. Che si tratti di un quid alii, diverso
per essenza, è evidente: la moneta legale è solo quella creata dalla
BCE; solo essa non nasce come monetizzazione di un rapporto
obbligatorio; solo essa ha la capacità di estinguere i rapporti di
credito-debito senza crearne degli altri; solo essa è ontologicamente
indipendente dalle sorti (dall’eventuale insolvenza) delle banche; la
moneta contabile bancaria è per contro sempre consistente,
giuridicamente, in una promessa di pagamento (tale è il saldo attivo di
conto corrente o di libretto di risparmio o l’importo dell’assegno
circolare) avente ad oggetto una qualsiasi valuta legale a scelta delle
parti (Euro, Dollari, Yen, Sterline…); essa quoad existentiam dipende
dalla solvibilità della banca depositaria-debitrice., e non è fiat (cioè
non è dotata di accettazione imposta d’imperio dallo Stato: il bonifico
di una banca insolvente non vale nulla).
In quarto luogo, la
banca ha creato contabilmente mezzi monetari non-euro dichiarandoli e
contabilizzandoli come euro, come moneta legale, pur sapendo di non
avere la facoltà di crearla e di agire contro le leggi e i trattati.
In quinto luogo, ha
spacciato per euro ciò che euro non è, al fine di ottenere l’impegno del
cliente a rimborsare euro non ricevuti: quindi ha adibito dolo, frode,
per ottenere un profitto ingiusto, smerciando un quid intrinsecamente
illecito.
Quelli sopra
esposti sono argomenti da usare per difendersi dalle banche eccependo la
nullità nelle vertenze individuali. Ma sul piano generale, essi fanno
emergere la radicale ipocrisia-contraddizione giudica, logica, sociale e
morale su cui poggia lo Stato e la sua parvenza di legalità. Non si
tratta, evidentemente, di una questione secondaria, né di una questione
di mero principio morale, ma della stessa struttura dell’economia, della
distribuzione dei redditi e del carico fiscale, del potere politico in
un sistema-paese che dipende dalle banche per il finanziamento sia
privato che pubblico.
Una recente ordinanza
del Tribunale di Savona, nella causa n. 1580/2017, dichiara che sarebbe
valido il mutuo erogato da una banca con denaro da essa creato
contabilmente come “euro” anche se la banca non ha la facoltà di creare
euro, ed è valido perché il mutuatario lo ha comunque utilizzato. Questa
ordinanza ha espresso un principio implicante, da un lato, che il
denaro bancario è valido anche se falso, purché sia accettato; e,
dall’altro lato, che la banca è il disopra della legge (la quale riserva
la creazione di denaro alla BCE). Il tribunale ha scritto, infatti: “l’eventuale
violazione delle disposizioni relative alla creazione di moneta ed alla
raccolta del risparmio, in nessun caso potrebbe riverberarsi sulla
validità ed efficacia del contratto di finanziamento”: ossia, le
banche hanno il diritto di usare, per arricchirsi, anche il denaro da
esse creato abusivamente e in violazione delle leggi. Le banche quindi
sono al di sopra della legge che vale per il resto della società –
quindi la legge non è eguale per tutti.
Per il Tribunale, ai fini del diritto della banca a
incassare, è irrilevante se il denaro prestato sia o non sia legittimo e
di origine legittima, cioè è irrilevante il problema della sua legalità. Ossia, è irrilevante il dato di diritto; mentre è rilevante il dato di fatto,
ossia il fatto che quel denaro sia stato usato, accettato, dai terzi,
dal mercato. Il fatto dell’accettazione del denaro bancario legittima
la pretesa bancaria superando la illegittimità della creazione monetaria
da parte della banca. Nella fattispecie, la banca aveva dato a mutuo al
cliente una somma di denaro da essa scritturalmente creato, e il
cliente la aveva usata per pagare un appartamento mediante bonifico sul
conto corrente del venditore presso un’altra banca, la quale aveva
accettato questo denaro accreditandolo al venditore sul conto corrente
di questi. L’accettazione del denaro contabile creato da una banca sta
semplicemente nel fatto che le altre banche, nel mutuo interesse,
ricevendo quel denaro, lo accreditano. Cioè i banchieri si accettano, si
validano, si legittimano l’un l’altro il denaro che ciascuno di loro
illecitamente crea sotto la falsa denominazione di moneta legale. E il
potere giudiziario recepisce questo dato di fatto illegittimo e lo
tutela. Cioè i banchieri si fanno la legge da sé e i giudici la
applicano. Per contro – aggiunge l’ordinanza – la moneta scritturale
creata dai cittadini non è valida, perché non ha accettazione. Questo il
senso dell’ordinanza.
L’ ordinanza in esame è
pertanto un’ulteriore prova del fatto che il principio della rule of
law (o di legalità) non vale nel mondo reale; che vi è un ordinamento
giuridico reale e materiale, non scritto, dato dai rapporti di forza
effettiva, al di sopra della Costituzione ufficiale e delle leggi
scritte; e che il potere giudiziario tutela questo ordinamento reale e
materiale, nongià il diritto ufficiale. Right is might.
Ora resta da vedere
ciò che farà la Corte di Cassazione, la quale è però l’organo apicale
della giurisdizione, quindi, se confermerà la decisione dei giudici di
Savona, se legittimerà l’uso della moneta illegalmente creata dalle
banche, tale decisione e la sua palese contrarietà alla legge e alla
Costituzione ufficiali sanciranno formalmente che lo Stato-apparato reale è, rispetto ad esse, radicalmente illegittimo.
27.06.17 Marco Della Luna
martedì 23 maggio 2017
La vexata quaestio della commissione di massimo scoperto nel calcolo TEG
La CMS va inclusa nel TEG? la Cassazione n. 12965/2016 divide i Tribunali
17 maggio 2017 -
La Cassazione accoglie il principio di omogeneità con Bankitalia (sentenza 12965/2016) ma subito dopo (sentenza 8806/2017) si rettifica anteponendo il principio di onnicomprensività dell’articolo 644 del codice penale.
La rilevanza della commissione di
massimo scoperto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia
usurario rappresenta una tematica che ha generato non poche discussioni
in materia bancaria[1]. La questione è stata analizzata dai giudici di
legittimità e dalla giurisprudenza di merito dando luogo a pronunce
spesso contrastanti tra loro.
La Suprema Corte con la sentenza n. 12965 del 22.06.2016[2] si è recentemente inserita nel dibattito affrontando la vexata quaestio della rilevanza (o meno) della commissione di massimo scoperto nel calcolo TEG, per il periodo precedente al 2010.
Sul punto la Corte ha affermato che “la
commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore
dell’articolo 2-bis Decreto Legge n. 185 del 2008, deve ritenersi in
thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato
al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno
rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle
istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al
fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è
avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM; ne consegue che l’articolo 2 -bis del Decreto Legge n. 185 del 2008,
introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di
interpretazione autentica dell’articolo 644 del codice penale, comma 3,
bensì disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a
modificare – per il futuro – la complessa disciplina anche
regolamentare (richiamata dall’articolo 644 del codice penale, comma
4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli
interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone
che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo
scopo di valutare i l superamento del tasso soglia nel periodo
rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca
ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un
apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della
rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del
tasso -soglia usurario[3]”.
Dal riconoscimento della natura
innovativa dell’articolo 2 -bis[4], comma 2, della legge n. 2 del 2009,
rispetto alla normativa previgente, la Cassazione fa derivare che la
norma risulta insuscettibile di applicazione retroattiva ovvero che può
trovare applicazione solo a partire dalla sua entrata in vigore, con la
conseguenza che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio
2010, per valutare il superamento del tasso soglia d’usura non deve
tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca.
Dall’applicazione del principio di
omogeneità, secondo la Corte, deriva necessariamente una simmetria fra i
criteri di calcolo della verifica ex articolo 644 del codice penale e
del TEGM, con applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia
periodicamente recepite dai decreti ministeriali, i quali (sino al 31
dicembre 2009) non hanno tenuto conto della commissione di massimo
scoperto per determinare il tasso soglia usurario.
Sino all’entrata in vigore della legge n. 2 /2009, «ogni
eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime
fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca d’Italia non realizza
di per sé un fattore rilevante al fine del superamento del tasso sogli
usurario, trattandosi di eleme nto diverso – nella fattispecie storica –
e perciò non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo,
pertanto l’eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire
solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di
periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima,
vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all’interesse
propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato
in modo indiretto il tasso soglia per avere questo così oltrepassato lo
spread del TEGM, addizionandosi ad un costo che, nella singola vicenda
di finanziamento, abbia tuttavia operato non come CMS, bensì come
remunerazione sostanzialmente coincidente con l’interesse[5]».
Continua su: Filodiritto
sabato 13 maggio 2017
Banche alla sbarra sulla creazione di denaro
MONETA NOSTRA, GIUSTIZIA LORO
dell'Avv. Marco Della Luna
Stiamo conducendo una campagna culturale e giudiziaria per portare i giudici a riconoscere (o a rifiutarsi di riconoscere) l’incostituzionalità e illegalità dell’attuale sistema monetario, in cui le banche esercitano – senza autorizzazione legale e senza pagarci sopra le tasse – il potere monopolistico di creare denaro dal nulla, e in cui tutti gli altri soggetti, Stato compreso, sono costretti a prenderlo a prestito a interesse composto, subendo così un preordinato processo di indebitamento a strangolo di tutte la società, che la spreme fino a spogliarla dei beni, dei redditi, dei risparmi, della possibilità di fare politica, in favore del capitale finanziario, e attua così esattamente l’opposto di quanto prescritto dalla Costituzione, la quale letteralmente si fonda sul lavoro e sulla realizzazione dell’eguaglianza sociale.
Stiamo spingendo i magistrati a compiere una scelta riconoscibile da tutti: o dichiarano l’illegalità di questo sistema, oppure si schierano con esso, rendendo percepibile a tutti che might is right, cioè la forza fa il diritto, il diritto è la canonizzazione dei rapporti di forza materiale e di interesse economico, mentre la legge e i giudici servono a dare una parvenza di legittimità e di moralità al sistema risultante. In realtà, la legalità, lo stato di diritto, la giustizia, non possono esistere, sono chimere, perché i detentori del potere reale, materiale, dirigono sempre, nel complesso, l’azione del potere giudiziario come di quello legislativo, esecutivo, informativo.
Alcuni rari magistrati hanno già riconosciuto l’illegalità del sistema monetario, però è improbabile che lo facciano in molti, perché farlo significa porsi contro il sistema di potere che governa il mondo, compromettersi la carriera e i grandi privilegi che il sistema tributa ai magistrati. La maggior parte di questi continuerà quindi a escogitare giustificazioni o a eludere il problema.
Espongo qui sotto per estratto una vicenda molto interessante, in cui ho fatto un’opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione delle aste, come difensore di un professionista che aveva pagato con moneta nostra il debito di sua moglie per un mutuo bancario mandando la relativa pec alla banca mentre questa procedeva a mandare all’asta la casa della donna.
Siamo davanti al Tribunale di Savona. Ecco in sintesi i motivi di opposizione:
CONTINUA
dell'Avv. Marco Della Luna
Stiamo conducendo una campagna culturale e giudiziaria per portare i giudici a riconoscere (o a rifiutarsi di riconoscere) l’incostituzionalità e illegalità dell’attuale sistema monetario, in cui le banche esercitano – senza autorizzazione legale e senza pagarci sopra le tasse – il potere monopolistico di creare denaro dal nulla, e in cui tutti gli altri soggetti, Stato compreso, sono costretti a prenderlo a prestito a interesse composto, subendo così un preordinato processo di indebitamento a strangolo di tutte la società, che la spreme fino a spogliarla dei beni, dei redditi, dei risparmi, della possibilità di fare politica, in favore del capitale finanziario, e attua così esattamente l’opposto di quanto prescritto dalla Costituzione, la quale letteralmente si fonda sul lavoro e sulla realizzazione dell’eguaglianza sociale.
Stiamo spingendo i magistrati a compiere una scelta riconoscibile da tutti: o dichiarano l’illegalità di questo sistema, oppure si schierano con esso, rendendo percepibile a tutti che might is right, cioè la forza fa il diritto, il diritto è la canonizzazione dei rapporti di forza materiale e di interesse economico, mentre la legge e i giudici servono a dare una parvenza di legittimità e di moralità al sistema risultante. In realtà, la legalità, lo stato di diritto, la giustizia, non possono esistere, sono chimere, perché i detentori del potere reale, materiale, dirigono sempre, nel complesso, l’azione del potere giudiziario come di quello legislativo, esecutivo, informativo.
Alcuni rari magistrati hanno già riconosciuto l’illegalità del sistema monetario, però è improbabile che lo facciano in molti, perché farlo significa porsi contro il sistema di potere che governa il mondo, compromettersi la carriera e i grandi privilegi che il sistema tributa ai magistrati. La maggior parte di questi continuerà quindi a escogitare giustificazioni o a eludere il problema.
Espongo qui sotto per estratto una vicenda molto interessante, in cui ho fatto un’opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione delle aste, come difensore di un professionista che aveva pagato con moneta nostra il debito di sua moglie per un mutuo bancario mandando la relativa pec alla banca mentre questa procedeva a mandare all’asta la casa della donna.
Siamo davanti al Tribunale di Savona. Ecco in sintesi i motivi di opposizione:
CONTINUA
mercoledì 19 aprile 2017
USURA: Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 8806/17 del 05 04 2017
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 8806/17 del 05 04 2017: La Corte definisce i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel pieno rispetto dell'articolo 644 c.p.
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 8806/17 del 05-04-2017: La Corte definisce i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel pieno rispetto dell'articolo 644 c.p., e fa particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione"./website/data/cassazione civile/allegato_25858_1.pdfdomenica 9 aprile 2017
Assemblea della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, intervento Calculli
Testo:
INTERVENTO DI PAOLA PATRIZIA CALCULLI
ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA DELL’08/04/2017
CON RICHIESTA DI DEPOSITO A VERBALE
"Mi rivolgo ai Sig.ri Amministratori, ed agli azionisti intervenuti propongo voto:
1S - CONTRARIO alla delega per l’emissione di nuove azioni. Sembra profilarsi uno scenario apocalittico fatto di stretta creditizia, assenza di margini, azzeramento dell’avviamento e non mi meraviglierei se tutto questo rendesse “necessario l’assorbimento” da parte di altra Banca su richiesta di Bankitalia. Ma proprio questa, come anche la BRI la BCE hanno ammesso che, nei Bilanci attuali, esista un’enorme ricchezza alla luce delle argomentazioni che portano ad una verità già ufficiale e cioè che si accetti la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, non contabilizzato e sottratto al Fisco per circa 540 miliardi l’anno nella sola Italia).Il Tribunale di Bolzano, con Ordinanza del 09/16, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 del Trattato di Lisbona, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è irrilevante il riferimento al TUB, che non vieta tale sistema, posto che l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”. Questa facoltà delle banche di creare ed emettere euro scritturali in assenza di alcuna norma di legge che conferisca loro la paternità, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito mentre l’emissione contro denaro preesistente è, invece, normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge (cioè la BCE). Ergo, non esiste crisi finanziaria in atto che determini assenza di utili importanti da parte del Ns. Istituto di Credito, se non l’addebito dell’ignoranza (intesa come non conoscenza) da parte dei ns. vertici che sono stati, da noi, delegati a governare;
1O – CONTRARIA, salvo rettifica, e per gli stessi motivi, all’approvazione del Bilancio. Se il denaro creato “in nero” apparisse sui conti dei clienti, priva di origine certa ed identificabile, si violerebbero anche le norme sull’antiriciclaggio (AML); ciò avrebbe senso solo se fosse fondamentale occultare il reale funzionamento delle stesse Banche. Vuol dire che, l’ampliamento dell’attivo dello Stato Patrimoniale viene falsamente pareggiato con i debiti verso clientela che non hanno, invece, alcun motivo d’essere poiché autoliquidanti anche ai sensi del principio contabile IAS 7.6 (sul Rendiconto Finanziario). Deploro le relazioni dei ns. Sindaci sulla consistenza dei flussi di Cassa stante la documentazione da me prodotta in argomento e che dovrebbe interrogarsi seriamente sulla necessaria correzione. Ma, più di tutti, mi sconcerta che proprio la KPMG, pagata profumatamente per la certificazione del Bilancio, nulla eccepisca; essa è artefice del Rapporto per il Primo Ministro Islandese pubblicato nel 2016 e che, a pag.5, recita: <<Quando le Banche Commerciali effettuano prestiti alla clientela, creano denaro mediante l’emissione dei depositi sul conto corrente del cliente. Quest’attività espande il loro Bilancio sui quali, le Banche Centrali, hanno un controllo limitato. Il Sistema Monetario Sovrano (ISM) mira a spostare la creazione di moneta dalle Banche Commerciali verso lo Stato e le Banche Centrali>>; è lampante che non sappia risolvere il problema nemmeno lei.
3O - CONTRARIA alla elezione dei candidati al nuovo Consiglio di Amministrazione per assenza di alternativa (a che varrebbe votare, quindi?). Inoltre, la carenza di dialogo è cosa insostenibile, stante l’assenza di elementi di riferimento sul territorio dopo la fuoriuscita, inspiegabile, dei Consiglieri Gravinesi.
Per questi validi motivi chiedo a tutti gli azionisti, danneggiati e chiamati a concorso di responsabilità, di pretendere, la pronta rettifica del Bilancio qui presentato SALVO rinvio per correzione deciso dalla stessa Amministrazione qui ed ora; ciò porterebbe alla scoperta per emersione di almeno 3mld e 61mln di €, secondo un primo calcolo approssimativo i quali, una volta epurati dalle tasse, potrebbero essere destinabili a dividendi.
CHIEDO l’annotazione a verbale del mio intervento rivendicando la paternità della scoperta di emersione del denaro creato e non contabilizzato rispetto al premio corrispondente ex art. 930 c.c. con questo prendendo impegno a fornire, in nome della Banca, il supporto professionale alla Contabilità ed alla KPMG, nonché a Cedacri per le modifiche di sistema necessarie alla redazione dell’allegato di Bilancio secondo i nuovi canoni.
*allego riferimenti normativi e dottrinali oltre a corrispondenza via PEC tra me e la Direzione Generale riguardante la mia richiesta di estinzione anticipata di mutuo ipotecario con moneta scritturale."
giovedì 6 aprile 2017
Tribunale di Cremona: il debitore e il denaro scrittuREALE
UNA SENTENZA PER MONETA NOSTRA
http://marcodellaluna.info/sito/2017/04/05/una-sentenza-per-moneta-nostra/
Alle volte i giudici sembrano voler difendere il sistema di profitto e potere dei banchieri, mentre in realtà lo minano alle fondamenta (anche se ci arrivano attraverso una serie di errori).
Oggi un Giudice del Tribunale di Cremona, giudicando sull’opposizione di una mia cliente disoccupata contro una banca che le sta vendendo all’asta l’unica casa, dopo lungo pensamento sulle mie eccezioni di nullità del mutuo in relazione al fatto che la banca non aveva prestato denaro ma semplice promesse contabili di denaro, e che la legge non autorizza le banche a creare euro, ha deciso in favore della banca, respingendo l’opposizione. I motivi che ha dichiarato per tale sue decisione sono esposti sotto, ciascuno seguito da confutazione in rosso.
“che è incontestato l’impiego della somma mutuata, da parte [della debitrice opponente], ai fini del pagamento del corrispettivo per l’acquisto dell’immobile cui il contratto di mutuo era preordinato, e che, dunque, in tale funzione economico/sociale è rinvenibile la causa concreta del negozio di mutuo stipulato tra le parti;
Errore: “somma”: che cosa è una “somma”? Una quantità di danaro? O di promessa di danaro? L’art. 1813 CC richiede che sia di danaro. Dov’è il denaro che la banca avrebbe dato alla cliente? La banca, sollecitata a farlo, non lo ha dimostrato.
che la nozione di consegna, non definita dall’art. 1813 c.c., non può limitarsi al materiale trasferimento della somma in contanti dal mutuante al mutuatario, dovendosi invece ritenere comprensiva di ogni atto idoneo a porre le cose nel potere di disposizione giuridica dell’avente causa;
Errore: per “mettere a disposizione” il denaro, bisogna averlo, e l’opponente ha contestato che la banca lo abbia, e anzi ha dimostrato che non lo possiede.
che gli assegni e gli altri titoli di credito sono espressamente regolamentati nel codice civile italiano (art. 1992 ss.) ed in alcune leggi speciali dello stato (R.D. 1736/1933), onde non è corretto affermare, come fatto dalla difesa dell’attrice a pagina 6 del proprio atto introduttivo del presente giudizio, che “il Codice Civile e le norme di esso che, in particolare, che regolano i rapporti in esame, conoscono soltanto il danaro legale, ossia la moneta legale, cioè le banconote”;
Errore: il Codice Civile e le altri leggi citate trattano l’assegno e le cambiali come promesse di denaro, non certo come denaro! L’assegno circolare è una promessa di denaro, uno strumento di debito a carico della banca, soggetto a rischio emittente.
che l’accredito sul conto corrente dell’attrice abbia realizzato l’effetto di attribuirle un autonomo titolo di disponibilità della somma e di acquisire al suo patrimonio la somma medesima, uscita dal patrimonio della convenuta;
Errore: non vi è disponibilità di somma di denaro se non vi è il legittimo possesso del corrispondente denaro da parte del disponente (cioè della banca); e non vi è uscita dal patrimonio della banca di alcun denaro, perché la banca non preleva alcunché dai propri conti, ma crea direttamente il danaro, “la somma”, digitando numeri sui conti correnti di disponibilità del mutuatario.
che la ricostruzione propugnata dalla difesa dell’attrice in merito alla creazione ex nihilo della moneta da parte delle banche commerciali è errata, in quanto le banche non creano moneta, ma trasferiscono somme che sono nella loro disponibilità… … ;
Errore: le banche di credito creano denaro, anzi euro, mediante scritturazione, come dichiara la Banca d’Italia ufficialmente alla Commissione Finanza del Senato con lettera 27.02.17 e nelle tabelle ufficiali della BdI; e questa creazione corrisponde a circa l’84% del totale degli euro in circolazione.
che, in ogni caso, l’eventuale operazione consistente nell’emissione di moneta scritturale a favore del mutuatario non viola l’art. 128 TFUE, in quanto:
-primo: il TUB e le altre leggi nazionale definiscono le banche come istituti di intermediazione del credito, non parlando mai di creazione della moneta, la quale invece sarebbe il loro core business, se lecita – e lo è, perché esse de facto creano moneta, come ammesso dalla autorità monetarie;
-secondo errore: il TFUE assegna alla BCE il compito di prevenire l’inflazione, cosa che sarebbe impossibile (non bastando all’uopo la mera regolazione dei tassi) se l’84% della creazione monetaria fosse rimessa alle banche di credito;
– terzo errore: lo Stato accetta, richiede e usa per i pagamenti di tributi, stipendi etc. il denaro contabile creato dalle banche private alla stregua e al pari dell’Euro legale, quindi rende valuta legale quella creazione non autorizzata di moneta denominata come Euro.
Benissimo: se così è, allora la legge non esclude che i clienti rimborsino i prestiti delle banche, erogati da queste in moneta scritturale da loro creata, creando essi stessi moneta scritturale – cioè Moneta Nostra – e spedendola con una pec alla banca.
Questa è la conclusione dell’ordinanza del Giudice di Cremona, appoggiata all’autorevole, seppur scientificamente superata, sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie… il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale… senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo.”
Avete capito? Sembrava che volesse dar ragione alle banche e al sistema, e al contrario dà ragione ai suoi critici radicali. Incredibile Giustizia!
05.04.17 Marco Della Luna
http://marcodellaluna.info/sito/2017/04/05/una-sentenza-per-moneta-nostra/
Alle volte i giudici sembrano voler difendere il sistema di profitto e potere dei banchieri, mentre in realtà lo minano alle fondamenta (anche se ci arrivano attraverso una serie di errori).
Oggi un Giudice del Tribunale di Cremona, giudicando sull’opposizione di una mia cliente disoccupata contro una banca che le sta vendendo all’asta l’unica casa, dopo lungo pensamento sulle mie eccezioni di nullità del mutuo in relazione al fatto che la banca non aveva prestato denaro ma semplice promesse contabili di denaro, e che la legge non autorizza le banche a creare euro, ha deciso in favore della banca, respingendo l’opposizione. I motivi che ha dichiarato per tale sue decisione sono esposti sotto, ciascuno seguito da confutazione in rosso.
“che è incontestato l’impiego della somma mutuata, da parte [della debitrice opponente], ai fini del pagamento del corrispettivo per l’acquisto dell’immobile cui il contratto di mutuo era preordinato, e che, dunque, in tale funzione economico/sociale è rinvenibile la causa concreta del negozio di mutuo stipulato tra le parti;
Errore: “somma”: che cosa è una “somma”? Una quantità di danaro? O di promessa di danaro? L’art. 1813 CC richiede che sia di danaro. Dov’è il denaro che la banca avrebbe dato alla cliente? La banca, sollecitata a farlo, non lo ha dimostrato.
che la nozione di consegna, non definita dall’art. 1813 c.c., non può limitarsi al materiale trasferimento della somma in contanti dal mutuante al mutuatario, dovendosi invece ritenere comprensiva di ogni atto idoneo a porre le cose nel potere di disposizione giuridica dell’avente causa;
Errore: per “mettere a disposizione” il denaro, bisogna averlo, e l’opponente ha contestato che la banca lo abbia, e anzi ha dimostrato che non lo possiede.
che gli assegni e gli altri titoli di credito sono espressamente regolamentati nel codice civile italiano (art. 1992 ss.) ed in alcune leggi speciali dello stato (R.D. 1736/1933), onde non è corretto affermare, come fatto dalla difesa dell’attrice a pagina 6 del proprio atto introduttivo del presente giudizio, che “il Codice Civile e le norme di esso che, in particolare, che regolano i rapporti in esame, conoscono soltanto il danaro legale, ossia la moneta legale, cioè le banconote”;
Errore: il Codice Civile e le altri leggi citate trattano l’assegno e le cambiali come promesse di denaro, non certo come denaro! L’assegno circolare è una promessa di denaro, uno strumento di debito a carico della banca, soggetto a rischio emittente.
che l’accredito sul conto corrente dell’attrice abbia realizzato l’effetto di attribuirle un autonomo titolo di disponibilità della somma e di acquisire al suo patrimonio la somma medesima, uscita dal patrimonio della convenuta;
Errore: non vi è disponibilità di somma di denaro se non vi è il legittimo possesso del corrispondente denaro da parte del disponente (cioè della banca); e non vi è uscita dal patrimonio della banca di alcun denaro, perché la banca non preleva alcunché dai propri conti, ma crea direttamente il danaro, “la somma”, digitando numeri sui conti correnti di disponibilità del mutuatario.
che la ricostruzione propugnata dalla difesa dell’attrice in merito alla creazione ex nihilo della moneta da parte delle banche commerciali è errata, in quanto le banche non creano moneta, ma trasferiscono somme che sono nella loro disponibilità… … ;
Errore: le banche di credito creano denaro, anzi euro, mediante scritturazione, come dichiara la Banca d’Italia ufficialmente alla Commissione Finanza del Senato con lettera 27.02.17 e nelle tabelle ufficiali della BdI; e questa creazione corrisponde a circa l’84% del totale degli euro in circolazione.
che, in ogni caso, l’eventuale operazione consistente nell’emissione di moneta scritturale a favore del mutuatario non viola l’art. 128 TFUE, in quanto:
- la citata disposizione disciplina esclusivamente l’emissione della moneta avente corso legale all’interno dell’Unione, ossia l’Euro, riservata alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, senza disporre alcunché in merito ad altri tipi di moneta, come quella scritturale, che è espressione di autonomia privata e la cui circolazione avviene all’interno del sistema bancario per mezzo di accrediti e compensazioni;
-primo: il TUB e le altre leggi nazionale definiscono le banche come istituti di intermediazione del credito, non parlando mai di creazione della moneta, la quale invece sarebbe il loro core business, se lecita – e lo è, perché esse de facto creano moneta, come ammesso dalla autorità monetarie;
-secondo errore: il TFUE assegna alla BCE il compito di prevenire l’inflazione, cosa che sarebbe impossibile (non bastando all’uopo la mera regolazione dei tassi) se l’84% della creazione monetaria fosse rimessa alle banche di credito;
– terzo errore: lo Stato accetta, richiede e usa per i pagamenti di tributi, stipendi etc. il denaro contabile creato dalle banche private alla stregua e al pari dell’Euro legale, quindi rende valuta legale quella creazione non autorizzata di moneta denominata come Euro.
- la creazione di moneta c.d. fiat o fiduciaria da parte delle banche commerciali mediante registrazioni contabili è, con evidenza, fenomeno distinto dall’emissione di moneta Euro; esso si verifica allorché gli istituti creditizi concedono prestiti impiegando le somme ricevute in deposito, in tal modo moltiplicando l’offerta di moneta rispetto alla moneta effettivamente circolante;
- il fenomeno è previsto e disciplinato: in particolare, il regolamento CE n°1745/2003 della Banca Centrale Europea assoggetta le banche aventi sede negli Stati membri all’obbligo di destinare una parte della moneta ricevuta in deposito a riserve minime da detenere presso le banche centrali nazionali, secondo il sistema della c.d. riserva frazionaria;
- la diversità fra i due mezzi di scambio ha posto, peraltro, il problema della parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ad es. consegnando un assegno circolare, senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo (Cass., S.U., sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007);
Benissimo: se così è, allora la legge non esclude che i clienti rimborsino i prestiti delle banche, erogati da queste in moneta scritturale da loro creata, creando essi stessi moneta scritturale – cioè Moneta Nostra – e spedendola con una pec alla banca.
Questa è la conclusione dell’ordinanza del Giudice di Cremona, appoggiata all’autorevole, seppur scientificamente superata, sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie… il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale… senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo.”
Avete capito? Sembrava che volesse dar ragione alle banche e al sistema, e al contrario dà ragione ai suoi critici radicali. Incredibile Giustizia!
05.04.17 Marco Della Luna
mercoledì 29 marzo 2017
Sapir: Lex Monetae e Diritto Europeo
Henry Tougha
Sapir: Lex Monetae e Diritto Europeo
http://vocidallestero.it/2017/03/23/sapir-lex-monetae-e-diritto-europeo/
Un Jacques Sapir insolitamente sintetico e tagliente
accusa i sedicenti difensori dell’Europa, i quali negando che l’uscita
dall’euro sarebbe regolata dalla Lex Monetae mostrano di non conoscere
le leggi della stessa Unione europea e di basarsi piuttosto sulle
affermazioni della discutibile agenzia di rating Standard & Poor’s.
La Lex Monetae è chiaramente inscritta nei trattati europei: è stata
invocata al momento dell’entrata nell’eurozona, e sarà ovviamente
invocata di nuovo al momento dell’uscita…
di Jacques Sapir, 19 marzo 2017
Tutti conosciamo l’argomento che coloro che si oppongono alla dissoluzione dell’euro o all’uscita dall’euro contestano a chi è invece convinto che tale uscita sia oggi l’unica soluzione possibile per l’economia francese: l’argomento del debito. Secondo questi critici i debiti della Francia si moltiplicherebbero semplicemente per il deprezzamento del nuovo franco francese. Essi mostrano di non credere a quel principio della legge internazionale definito Lex Monetae, o legge monetaria, che indica precisamente che tutto il debito emesso secondo la legge di un paese può essere ridenominato in una nuova valuta, se quel paese decide di cambiare valuta. Un ex Presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy tanto per fare il nome, ha pronunciato un discorso apocalittico su questa questione. Anche l’Institut Montaigne ha ripreso questo tema e ha dimostrato di non credere all’esistenza della Lex Monetae.
Lex Monetae e diritto europeo
Eppure questa “legge”, alla quale si faceva riferimento in diritto internazionale negli anni ’20-’30 del Novecento per regolare il problema dei debiti degli stati che si sarebbero formati sui resti del decaduto Impero Austro-Ungarico, è esplicitamente menzionata dal diritto dell’Unione europea. Del resto è proprio in virtù di questo principio del diritto internazionale che il debito pubblico francese emesso in franchi fu convertito in euro nel 1999.
Il riferimento si trova nel regolamento (CE) n° 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo ad alcune disposizioni per l’introduzione dell’euro. Questo regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [1] e può essere consultato in internet [2]. Il riferimento in particolare appare al paragrafo 8 ed è riportato qui di seguito:
Lex Monetae e agenzie di rating
Si può verificare inoltre come la citazione di una certa agenzia di rating, che fa da fondamento alle affermazioni catastrofiste dell’Institut Montaigne [3], venga direttamente invalidata dal sopra menzionato regolamento europeo: “Non c’è alcuna ambiguità (…) Se un emittente non adempie ai termini del contratto con i suoi creditori, ivi compresa la valuta in cui sono effettuati i pagamenti, dichiareremmo la situazione di default“, così ha detto recentemente Moritz Kraemer, direttore dei rating sovrani di Standard & Poor’s. Potremmo anche ignorare le agenzie di rating, ma resta il fatto che le loro opinioni sul rischio di credito (cioè di default) sono indispensabili per una buona gestione del rischio da parte degli investitori istituzionali (compagnie di assicurazione, fondi pensione e banche).
Se l’agenzia Standard & Poor’s decidesse di dichiarare il “default” della Francia, non sarebbe ovviamente seguita dalle altre agenzie e, soprattutto, non riuscirebbe a trovare nessun tribunale di livello internazionale disposto a convalidare la sua decisione. Perché i giuristi sanno bene che quanto accaduto nel 1999 si ripeterebbe, in virtù del principio giuridico del precedente. Il governo francese potrebbe anche citare in giudizio Standard & Poor’s per manipolazione del mercato del debito.
Combattere il “Progetto Paura”
La bellezza della Lex Monetae sta nel fatto che il debito pubblico emesso sotto diritto francese (che corrisponde al 97 percento del totale di questo debito) deve essere rimborsato nella moneta avente corso legale in Francia. Se la Francia decide che questa moneta è l’euro, il debito viene rimborsato in euro al tasso di conversione deciso dalla Francia. Se la Francia decide invece che la moneta avente corso legale sul suo territorio è (nuovamente) il franco, vale la stessa cosa. Detto altrimenti, i circa 1649 miliardi di euro di debito francese negoziabile [4] si trasformerebbero in 1649 miliardi di franchi.
Per quanto riguarda il debito privato delle famiglie e delle imprese francesi, se questo è stato emesso secondo il diritto francese, non cambia nulla. Il lavoro di Cédric Durand e Sébastien Villemont, pubblicato dall’OFCE (Osservatorio Francese per le Congiunture Economiche) e che uscirà tra qualche mese su una rivista internazionale, stabilisce con precisione le conseguenze dell’uscita dall’euro [5] e mostra che le imprese e le famiglie uscirebbero vincenti da questa situazione.
È quindi necessario capire che molti di coloro che parlano su questo tema, lo fanno esclusivamente per alimentare i timori e le paure dei francesi. Come nei mesi precedenti al referendum sulla Brexit, ci troviamo di fronte a un “Progetto Paura”. Progetto sconfitto col voto del giugno 2016. Bisogna sperare che anche gli elettori francesi sappiano opporvisi, con la ferma sicurezza di chi conosce i propri diritti.
[1] Journal Officiel n° L 162, 19/06/1997 p. 0001 – 0003
[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31997R1103
[3] Chaney E., «A propos du monde imaginaire de ceux qui prônent une sortie de l’euro», Institut Montaigne, 02 marzo 2017
[4] http://www.aft.gouv.fr/rubriques/encours-detaille-de-la-dette-negociable_159.html
[5] http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/balance-sheets-effects-of-a-euro-break-up/
di Jacques Sapir, 19 marzo 2017
Tutti conosciamo l’argomento che coloro che si oppongono alla dissoluzione dell’euro o all’uscita dall’euro contestano a chi è invece convinto che tale uscita sia oggi l’unica soluzione possibile per l’economia francese: l’argomento del debito. Secondo questi critici i debiti della Francia si moltiplicherebbero semplicemente per il deprezzamento del nuovo franco francese. Essi mostrano di non credere a quel principio della legge internazionale definito Lex Monetae, o legge monetaria, che indica precisamente che tutto il debito emesso secondo la legge di un paese può essere ridenominato in una nuova valuta, se quel paese decide di cambiare valuta. Un ex Presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy tanto per fare il nome, ha pronunciato un discorso apocalittico su questa questione. Anche l’Institut Montaigne ha ripreso questo tema e ha dimostrato di non credere all’esistenza della Lex Monetae.
Lex Monetae e diritto europeo
Eppure questa “legge”, alla quale si faceva riferimento in diritto internazionale negli anni ’20-’30 del Novecento per regolare il problema dei debiti degli stati che si sarebbero formati sui resti del decaduto Impero Austro-Ungarico, è esplicitamente menzionata dal diritto dell’Unione europea. Del resto è proprio in virtù di questo principio del diritto internazionale che il debito pubblico francese emesso in franchi fu convertito in euro nel 1999.
Il riferimento si trova nel regolamento (CE) n° 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo ad alcune disposizioni per l’introduzione dell’euro. Questo regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [1] e può essere consultato in internet [2]. Il riferimento in particolare appare al paragrafo 8 ed è riportato qui di seguito:
“(8) considerando che l’introduzione dell’euro costituisce una modifica della legge monetaria di ciascuno Stato membro partecipante; che il riconoscimento della legge monetaria di uno Stato è un principio universalmente accettato; che la conferma esplicita del principio di continuità deve portare al riconoscimento della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici nell’ordinamento giuridico dei paesi terzi;”Be’, diciamo che è abbastanza stupido pretendere di difendere un’istituzione senza conoscerne le leggi. Perché, e questo è un punto importante, è detto proprio che “la conferma esplicita del principio di continuità deve portare al riconoscimento della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici nell’ordinamento giuridico dei paesi terzi“. In altre parole, se il governo francese decide di ritornare al franco ad un tasso di conversione di 1 a 1 con l’euro, ha il diritto di farlo per quanto riguarda tutti gli strumenti giuridici e i contratti emessi all’interno dell’ordinamento giuridico francese. Ma è quantomeno strano che gli “esperti” europei ignorino le loro stesse leggi. È un po’ come se il Presidente della Repubblica [francese] dicesse che, secondo la Costituzione, il Presidente è eletto dal Parlamento…
Lex Monetae e agenzie di rating
Si può verificare inoltre come la citazione di una certa agenzia di rating, che fa da fondamento alle affermazioni catastrofiste dell’Institut Montaigne [3], venga direttamente invalidata dal sopra menzionato regolamento europeo: “Non c’è alcuna ambiguità (…) Se un emittente non adempie ai termini del contratto con i suoi creditori, ivi compresa la valuta in cui sono effettuati i pagamenti, dichiareremmo la situazione di default“, così ha detto recentemente Moritz Kraemer, direttore dei rating sovrani di Standard & Poor’s. Potremmo anche ignorare le agenzie di rating, ma resta il fatto che le loro opinioni sul rischio di credito (cioè di default) sono indispensabili per una buona gestione del rischio da parte degli investitori istituzionali (compagnie di assicurazione, fondi pensione e banche).
Se l’agenzia Standard & Poor’s decidesse di dichiarare il “default” della Francia, non sarebbe ovviamente seguita dalle altre agenzie e, soprattutto, non riuscirebbe a trovare nessun tribunale di livello internazionale disposto a convalidare la sua decisione. Perché i giuristi sanno bene che quanto accaduto nel 1999 si ripeterebbe, in virtù del principio giuridico del precedente. Il governo francese potrebbe anche citare in giudizio Standard & Poor’s per manipolazione del mercato del debito.
Combattere il “Progetto Paura”
La bellezza della Lex Monetae sta nel fatto che il debito pubblico emesso sotto diritto francese (che corrisponde al 97 percento del totale di questo debito) deve essere rimborsato nella moneta avente corso legale in Francia. Se la Francia decide che questa moneta è l’euro, il debito viene rimborsato in euro al tasso di conversione deciso dalla Francia. Se la Francia decide invece che la moneta avente corso legale sul suo territorio è (nuovamente) il franco, vale la stessa cosa. Detto altrimenti, i circa 1649 miliardi di euro di debito francese negoziabile [4] si trasformerebbero in 1649 miliardi di franchi.
Per quanto riguarda il debito privato delle famiglie e delle imprese francesi, se questo è stato emesso secondo il diritto francese, non cambia nulla. Il lavoro di Cédric Durand e Sébastien Villemont, pubblicato dall’OFCE (Osservatorio Francese per le Congiunture Economiche) e che uscirà tra qualche mese su una rivista internazionale, stabilisce con precisione le conseguenze dell’uscita dall’euro [5] e mostra che le imprese e le famiglie uscirebbero vincenti da questa situazione.
È quindi necessario capire che molti di coloro che parlano su questo tema, lo fanno esclusivamente per alimentare i timori e le paure dei francesi. Come nei mesi precedenti al referendum sulla Brexit, ci troviamo di fronte a un “Progetto Paura”. Progetto sconfitto col voto del giugno 2016. Bisogna sperare che anche gli elettori francesi sappiano opporvisi, con la ferma sicurezza di chi conosce i propri diritti.
[1] Journal Officiel n° L 162, 19/06/1997 p. 0001 – 0003
[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31997R1103
[3] Chaney E., «A propos du monde imaginaire de ceux qui prônent une sortie de l’euro», Institut Montaigne, 02 marzo 2017
[4] http://www.aft.gouv.fr/rubriques/encours-detaille-de-la-dette-negociable_159.html
[5] http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/balance-sheets-effects-of-a-euro-break-up/
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