sabato 29 settembre 2018
lunedì 24 settembre 2018
Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa
CORTE GIUSTIZIA UE
RISPARMIO TRADITO
13 SETTEMBRE 2018 ORE 17:56
Orientamento: nuovo
Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa all’istituto e alla stessa VigilanzaAddio riservatezza professionale se il cliente intende rifarsi dopo il rimborso parziale per la messa in liquidazione dell’azienda di credito. Spetta al giudice nazionale bilanciare gli interessi in giocohttp://www.cassazione.net/bankitalia-non-ha-segreti-per-il-correntista-che-v-p34653.html
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Diritto di accesso La controversia nella causa C-358/16 sorge in Lussemburgo e riguarda una società che sarebbe stata coinvolta nella colossale truffa architettata da Bernard Madoff, il broker che a Wall Strett ha fatto un buco di 65 miliardi di dollari. Tutta nostrana, invece, la vicenda della 594/16. Il comune denominatore è che la direttiva 2013/36 sui mercati degli strumenti finanziari ammette deroghe al divieto di divulgare informazioni riservate in base al segreto professionale delle autorità di vigilanza. Il correntista italiano chiede a Palazzo Koch l’accesso alle carte della vigilanza perché ha ricevuto solo un rimborso parziale dal fondo interbancario di tutela dei depositi e vuole chiedere i danni tanto all’istituto in lca quanto a Bankitalia. Dopo il no di Palazzo Koch il risparmiatore si rivolge ai giudici amministrativi perché gli sia riconosciuto il diritto di accesso. E in effetti una delle eccezioni previste al segreto dalla direttiva Ue riguarda proprio le persone interessate in modo diretto dal fallimento o dalla liquidazione coatta dell’ente di credito, a patto che le informazioni riservate debbano essere utilizzate nell’ambito di procedimenti civili e commerciali e non riguardino i terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio delle banche in rosso. Indizi precisi L’interessato deve fornire indizi precisi e concordanti secondo i quali le notizie richieste servano per procedimenti in corso o da avviare. E spetta al giudice nazionale effettuare un bilanciamento degli interessi fra il diritto di difesa del richiedente e le esigenze di riservatezza dell’authority. Dario Ferrara |
sabato 22 settembre 2018
La creazione di moneta alla Commissione d'inchiesta sulle banche
SENATO - CAMERA
Doc. XXIII n. 37-ter
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA
BANCARIO E FINANZIARIO
(istituita con legge 12 luglio 2017, n. 107)
(composta dai senatori Casini, Presidente,
Augello, Bellot, Ceroni, D’Alı`, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Mauro Maria Marino,
Vicepresidente, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato, Segretario, e Zeller, Segretario; e dai deputati Bonifazi, Brunetta, Vicepresidente, Capezzone, Cenni, Dal Moro, Dell’Aringa, Meloni, Orfini, Paglia, Ruocco, Sanga, Savino, Sibilia, Tabacci, Tancredi, Taranto, Vazio, Villarosa, Zanetti e Zoggia)
RELAZIONE DI MINORANZA
Presentata alla Commissione nella seduta del 30 gennaio 2018, dai deputati Sibilia, Ruocco e Villarosa e dai senatori Girotto e Martelli
Comunicata alle Presidenze il 30 gennaio 2018, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 107
http://www.senato.it/service/ PDF/PDFServer/DF/336075.pdf
pagg. 75-76
2. Non ha fornito risposta sull’esistenza del potere di creazione di moneta «dal nulla» da parte delle banche commerciali, quel potere creativo della cosiddetta «moneta scritturale» (soprattutto nella concessione dei prestiti alla clientela) gia` riconosciuto alle banche commerciali nel 2014 dalla Banca d’Inghilterra, dal Parlamento inglese, dal Consigliere della Banca di Francia Bernard Maris (deceduto il 7 gennaio 2015 nell’attentato di Parigi) e dal professore Richard Werner dell’Universita`di Southampton (Inghilterra) in un suo personale esperimento bancario illustrato nella International Review of Financial Analysis di December 2014 (volume 36, pages 1-19), nel 2016 dalla societa` di revisione KPMG islandese e nell’aprile 2017 dalla Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank), tutti autorevoli precedenti peraltro riportati nella su citata assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 ottobre 2017 dal medesimo gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza dell’ex controllata Banca mediterranea del Sud Italia, costretto a confluire in Unicredit 59. L’esponente di Deutsche Bank si e`impegnato a far pervenire una nota dopo avere coinvolto i massimi vertici della capogruppo tedesca a Francoforte.
Note:
59
Cfr. Allegato «F» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare i documenti 2/3/4/5 annessi all’intervento (scritto) di Giuseppe Pinto del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell’ex Banca mediterranea del Sud Italia.
3.3) Interventi nella contabilita` delle banche nelle crisi economiche
A seguito delle recenti crisi economiche e finanziarie va valutato l’apporto di aggiornamenti all’attuale normativa bancaria, considerando taluni dibattiti di settore avvenuti dal 2014 in diversi ambiti istituzionali (Parlamenti, banche centrali) e in ambito della comunita` economico-scientifica.
In tal senso va, tra l’altro, approfondita la concreta applicabilita` dello strumento contabile Debt Equity Swap (DES).
Il DES e` comunemente noto ed e` applicato per il risanamento di imprese affette da temporanei problemi di liquidita` e, come ha spiegato il professore di economia Franz Ho ̈rmann dell’Universita` di Vienna in occasione dell’assemblea degli azionisti della Deutsche Bank tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte, il DES puo` essere adottato anche in ambito bancario per ripristinare la situazione finanziaria degli istituti di credito in crisi.
Per comprendere a fondo l’utilita` e il valore del DES occorre mettere in risalto un concetto sulla moneta in generale.
Tanti documenti ufficiali e studi di autorevoli ricercatori in ambito economico-finanziario oggi confermano il fenomeno della cosiddetta «moneta scritturale». Questa moneta non e` creata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ma, dalle banche private attraverso una mera operazione contabile (in tedesco: «Buchgeld»; traduzione letterale: «moneta contabile»).
Per di piu`, la maggior parte della moneta in circolazione e` propriamente moneta scritturale.
In merito la Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank) sostiene:
«... la concessione creditizia delle banche commerciali in favore di non banche costituisce in termini quantitativi la maggior operazione per la creazione monetaria ...» 72.
Per citare soltanto alcuni autorevoli soggetti ed autorita`, giungono alle stesse conclusioni la Banca centrale d’Inghilterra
(Bank of England) 73,
la societa` di revisione KPMG 74,
gli esperimenti pratici e gli studi del professore Richard Werner dell’Universita` di Southampton (Inghilterra) 75.
Pertanto, se la generazione di questa moneta scritturale da parte delle banche private si basa su un’operazione meramente contabile, allora si puo` adottare uno strumento, altrettanto contabile, quale il DES, per risanare una banca in crisi.
Esso, infatti, neutralizza gli effetti della creazione monetaria scritturale delle banche private attraverso una semplice riqualificazione contabile dello Stato patrimoniale passivo.
L’ammontare dei crediti sofferenti della banca e` convertito in capitale proprio ed e` attribuito allo Stato, che pro quota entra nel capitale proprio della banca.
Quindi, come un creditore entra a far parte della compagine sociale di una societa` debitrice inadempiente, il DES nazionalizza il capitale proprio bancario per la quota dei debiti sofferenti.
Quest’operazione pero`non comporta alcun effetto negativo per gli stakeholders interessati dalla crisi bancaria (amministratori, revisori, soci, soci-risparmiatori, Stato, contribuenti fiscali, eccetera) e aumenta il patrimonio netto e, coerentemente, la solidita` della banca.
Se il DES fosse prescritto per legge e adottato per il risanamento dalle banche private italiane sovra-indebitate, potrebbe ripristinare la stabilita` finanziaria di queste banche senza che fosse necessario l’esborso di un euro alcuno da parte dello Stato e, coerentemente, da parte del contribuente fiscale.
Note:
72
Deutsche Bundesbank – Monatsbericht April 2017, 69. Jahrgang, Nr. 4, S.15-36; https://www.bundesbank.de/ Redaktion/DE/Downloads/ Veroeffentlichungen/ Monatsberichte/2017/2017’04’monatsbericht.pdf?’’blob=publicationFile
73
Bank of England – Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank’s Monetary Analysis Directorate, Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas: «Money creation in the modern economy»;
https://www.monetary.org/wp- content/uploads/2016/03/money- creation-in-the-modern- economy.pdf
74
KPMG ehf 2016, Svanbjo ̈rn Thoroddsen, Sigurvin B. Sigurjo ́nsson, «Money Issuance –Alternative Monetary Systems»;
https://assets.kpmg.com/ content/dam/kpmg/is/pdf/2016/ 09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf
75
International Review of Financial Analysis, Volume 36, December 2014, Pages 1-19: Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence, Richard Werner;
https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/ S1057521914001070 –
Doc. XXIII n. 37-ter
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA
BANCARIO E FINANZIARIO
(istituita con legge 12 luglio 2017, n. 107)
(composta dai senatori Casini, Presidente,
Augello, Bellot, Ceroni, D’Alı`, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Mauro Maria Marino,
Vicepresidente, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato, Segretario, e Zeller, Segretario; e dai deputati Bonifazi, Brunetta, Vicepresidente, Capezzone, Cenni, Dal Moro, Dell’Aringa, Meloni, Orfini, Paglia, Ruocco, Sanga, Savino, Sibilia, Tabacci, Tancredi, Taranto, Vazio, Villarosa, Zanetti e Zoggia)
RELAZIONE DI MINORANZA
Presentata alla Commissione nella seduta del 30 gennaio 2018, dai deputati Sibilia, Ruocco e Villarosa e dai senatori Girotto e Martelli
Comunicata alle Presidenze il 30 gennaio 2018, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 107
http://www.senato.it/service/
Due estratti:
2. Non ha fornito risposta sull’esistenza del potere di creazione di moneta «dal nulla» da parte delle banche commerciali, quel potere creativo della cosiddetta «moneta scritturale» (soprattutto nella concessione dei prestiti alla clientela) gia` riconosciuto alle banche commerciali nel 2014 dalla Banca d’Inghilterra, dal Parlamento inglese, dal Consigliere della Banca di Francia Bernard Maris (deceduto il 7 gennaio 2015 nell’attentato di Parigi) e dal professore Richard Werner dell’Universita`di Southampton (Inghilterra) in un suo personale esperimento bancario illustrato nella International Review of Financial Analysis di December 2014 (volume 36, pages 1-19), nel 2016 dalla societa` di revisione KPMG islandese e nell’aprile 2017 dalla Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank), tutti autorevoli precedenti peraltro riportati nella su citata assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 ottobre 2017 dal medesimo gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza dell’ex controllata Banca mediterranea del Sud Italia, costretto a confluire in Unicredit 59. L’esponente di Deutsche Bank si e`impegnato a far pervenire una nota dopo avere coinvolto i massimi vertici della capogruppo tedesca a Francoforte.
59
Cfr. Allegato «F» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare i documenti 2/3/4/5 annessi all’intervento (scritto) di Giuseppe Pinto del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell’ex Banca mediterranea del Sud Italia.
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pagg. 94-953.3) Interventi nella contabilita` delle banche nelle crisi economiche
A seguito delle recenti crisi economiche e finanziarie va valutato l’apporto di aggiornamenti all’attuale normativa bancaria, considerando taluni dibattiti di settore avvenuti dal 2014 in diversi ambiti istituzionali (Parlamenti, banche centrali) e in ambito della comunita` economico-scientifica.
In tal senso va, tra l’altro, approfondita la concreta applicabilita` dello strumento contabile Debt Equity Swap (DES).
Il DES e` comunemente noto ed e` applicato per il risanamento di imprese affette da temporanei problemi di liquidita` e, come ha spiegato il professore di economia Franz Ho ̈rmann dell’Universita` di Vienna in occasione dell’assemblea degli azionisti della Deutsche Bank tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte, il DES puo` essere adottato anche in ambito bancario per ripristinare la situazione finanziaria degli istituti di credito in crisi.
Per comprendere a fondo l’utilita` e il valore del DES occorre mettere in risalto un concetto sulla moneta in generale.
Tanti documenti ufficiali e studi di autorevoli ricercatori in ambito economico-finanziario oggi confermano il fenomeno della cosiddetta «moneta scritturale». Questa moneta non e` creata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ma, dalle banche private attraverso una mera operazione contabile (in tedesco: «Buchgeld»; traduzione letterale: «moneta contabile»).
Per di piu`, la maggior parte della moneta in circolazione e` propriamente moneta scritturale.
In merito la Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank) sostiene:
«... la concessione creditizia delle banche commerciali in favore di non banche costituisce in termini quantitativi la maggior operazione per la creazione monetaria ...» 72.
Per citare soltanto alcuni autorevoli soggetti ed autorita`, giungono alle stesse conclusioni la Banca centrale d’Inghilterra
(Bank of England) 73,
la societa` di revisione KPMG 74,
gli esperimenti pratici e gli studi del professore Richard Werner dell’Universita` di Southampton (Inghilterra) 75.
Pertanto, se la generazione di questa moneta scritturale da parte delle banche private si basa su un’operazione meramente contabile, allora si puo` adottare uno strumento, altrettanto contabile, quale il DES, per risanare una banca in crisi.
Esso, infatti, neutralizza gli effetti della creazione monetaria scritturale delle banche private attraverso una semplice riqualificazione contabile dello Stato patrimoniale passivo.
L’ammontare dei crediti sofferenti della banca e` convertito in capitale proprio ed e` attribuito allo Stato, che pro quota entra nel capitale proprio della banca.
Quindi, come un creditore entra a far parte della compagine sociale di una societa` debitrice inadempiente, il DES nazionalizza il capitale proprio bancario per la quota dei debiti sofferenti.
Quest’operazione pero`non comporta alcun effetto negativo per gli stakeholders interessati dalla crisi bancaria (amministratori, revisori, soci, soci-risparmiatori, Stato, contribuenti fiscali, eccetera) e aumenta il patrimonio netto e, coerentemente, la solidita` della banca.
Se il DES fosse prescritto per legge e adottato per il risanamento dalle banche private italiane sovra-indebitate, potrebbe ripristinare la stabilita` finanziaria di queste banche senza che fosse necessario l’esborso di un euro alcuno da parte dello Stato e, coerentemente, da parte del contribuente fiscale.
Note:
72
Deutsche Bundesbank – Monatsbericht April 2017, 69. Jahrgang, Nr. 4, S.15-36; https://www.bundesbank.de/
73
Bank of England – Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank’s Monetary Analysis Directorate, Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas: «Money creation in the modern economy»;
https://www.monetary.org/wp-
74
KPMG ehf 2016, Svanbjo ̈rn Thoroddsen, Sigurvin B. Sigurjo ́nsson, «Money Issuance –Alternative Monetary Systems»;
https://assets.kpmg.com/
75
International Review of Financial Analysis, Volume 36, December 2014, Pages 1-19: Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence, Richard Werner;
https://www.sciencedirect.com/
professor Werner official website: https://professorwerner.org/
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venerdì 21 settembre 2018
lunedì 10 settembre 2018
Giurimetria bancaria : basi tecniche
Giurimetria bancaria : basi tecniche
PAOLO MANCA - 2018 –
(sintesi)
Questo libro presenta il punto di vista, in buona parte originale, di uno studioso della materia i cui contributi, che non hanno avuto un riconoscimento adeguato al di fuori del campo specialistico, potrebbero trovare maggiore accoglimento nella giurisprudenza, anche al fine di eliminare lacune della legislazione corrente e conseguenti sentenze contraddittorie rilasciate da tribunali inadeguati.
Il testo, che si rivolge a cultori di materie giuridiche, bancarie, aziendali, presenta temi di matematica applicata senza indugiare su finezze e precisazioni formali ,nei limiti di quanto afferma Einstein per cui “bisognerebbe rendere tutto il più semplice possibile, ma non troppo semplice”.
Il testo è organizzato in due capitoli.
Nel primo capitolo si considerano i contratti finanziari cosiddetti deterministici, in cui cioè tutte le prestazioni sono numeri (certi) : si chiarisce il significato dell’ammortamento e la sua equivalenza col principio del valore attuale calcolato con legge esponenziale; si mostra la disutilità dell’uso del termine “tasso nominale”; si evidenzia quale sia il corretto significato da attribuire al tegm (tasso effettivo globale medio) con quanto ne consegue; si ridimensiona un termine abusato “l’anatocismo”; si evidenziano le clausole che creano l’ indeterminatezza dei contratti.
Nel secondo capitolo si considerano i contratti finanziari aleatori, in cui cioè alcune prestazioni e condizioni sono aleatorie, quali ad esempio l’indicizzazione : si mostra come occorrerebbe procedere per valutare correttamente l’ISC e il tasso soglia di usura ; si introduce un concetto relativamente originale di “contratto deterministico equivalente ad un contratto aleatorio” e si mostra come ricondurre la valutazione di un contratto aleatorio al contratto deterministico equivalente; si mostra come valutare clausole contrattuali riconducibili alle opzioni, esplicite e implicite, e in particolare la clausola dell’estinzione anticipata.
In tale contesto diventa evidente come con l’attuale metodologia di determinazione dell’ISC ogni contratto di mutuo indicizzato può tranquillamente essere impugnato e dichiarato indeterminato.
Qui di seguito elenchiamo alcuni dei quesiti a cui queste pagine dovrebbero dare elementi di risposta.
Perché la dizione “tasso di interesse nominale” è indeterminata?
Che significato ha il taeg/isc ?
Perché anche le opzioni implicite concorrono al calcolo del taeg e come si valutano?
Come si dovrebbe calcolare correttamente il taeg nei mutui indicizzati e in altri contratti aleatori ?
Le “penali” per la risoluzione anticipata di un mutuo vanno inserite nel calcolo del taeg?
Esiste una definizione operativa di anatocismo?
Ha senso vietare l’anatocismo?
Perché funzionano bene solo le leggi di interesse esponenziali?
Come si calcolano o come dovrebbero correttamente calcolarsi somme arretrate tenuto conto degli interessi legali e dell’inflazione?
Perché un contratto finanziario aleatorio equivale all’acquisto del biglietto di una lotteria?
Perché il prezzo equo di una lotteria dipende in modo essenziale dal modello adottato per la determinazione delle probabilità che a sua volta dipende dall’esistenza o meno di un mercato efficiente?
Perché occorre dichiarare il profilo di rischio di un derivato e, in generale, di ogni operazione finanziaria aleatoria e quali sono le misure di rischio da dichiarare e quale il loro significato?
Perche il vanilla interest rate swap (irs) ha fair value iniziale pari a zero?
Come si valuta l’up front in un contratto irs?
Cosa è il principio del contratto certo equivalente?
Come si può ricondurre la valutazione di un contratto finanziario aleatorio ad un contratto “certo” in presenza di un mercato efficiente?
n.b:
Considerate le finalità “tecniche” del testo, che intende fornire spunti vari alla giurisprudenza bancaria, i riferimenti a specifiche disposizioni legali in materia vengono volutamente accennati solo ove indispensabili.
capitolo 1 : contratti “certi”
1. PRESENTAZIONE
2. NOZIONI PRELIMINARI
3. TASSI EFFETTIVI E TASSI NOMINALI
4. LEGGI FINANZIARIE
5. TASSO INTERNO DI RENDIMENTO
6. L’AMMORTAMENTO IN CONDIZIONI DETERMINISTICHE
7. POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA
8. ANATOCISMO
Appendice al cap.1
A1.Legge esponenziale.
A2.Equivalenza tra le condizioni di ammortamento e il valore attuale con legge di interesse esponenziale
A3. Formule per usuali tipi di ammortamento a tasso fisso costante.
capitolo 2 : contratti aleatori
1. PRESENTAZIONE
2. LA CURVA DEI TASSI A PRONTI E A TERMINE
3. OPERAZIONI FINANZIARIE ALEATORIE ( OFA)
4. VALUTAZIONE DELLE OFA (fair value)
5. RISCHIO FINANZIARIO
6. MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO
7. PRINCIPIO DEL CONTRATTO CERTO EQUIVALENTE
8. CLAUSOLA DEL RIMBORSO ANTICIPATO
Appendice al cap.2
B1. Swap
B2. Titoli derivati
B3. Leggi finanziarie
B4. Tipologie di leggi finanziarie
B5. Prezzi a pronti (spot) e prezzi a termine (forward)
B6. Alea e indeterminatezza
B7. Probabilità neutrale al rischio
B8. Misure ordinali, differenziali, cardinali
B9. Clausola del rimborso anticipato
B 10. Certo equivalente
PAOLO MANCA - 2018 –
(sintesi)
Questo libro presenta il punto di vista, in buona parte originale, di uno studioso della materia i cui contributi, che non hanno avuto un riconoscimento adeguato al di fuori del campo specialistico, potrebbero trovare maggiore accoglimento nella giurisprudenza, anche al fine di eliminare lacune della legislazione corrente e conseguenti sentenze contraddittorie rilasciate da tribunali inadeguati.
Il testo, che si rivolge a cultori di materie giuridiche, bancarie, aziendali, presenta temi di matematica applicata senza indugiare su finezze e precisazioni formali ,nei limiti di quanto afferma Einstein per cui “bisognerebbe rendere tutto il più semplice possibile, ma non troppo semplice”.
Il testo è organizzato in due capitoli.
Nel primo capitolo si considerano i contratti finanziari cosiddetti deterministici, in cui cioè tutte le prestazioni sono numeri (certi) : si chiarisce il significato dell’ammortamento e la sua equivalenza col principio del valore attuale calcolato con legge esponenziale; si mostra la disutilità dell’uso del termine “tasso nominale”; si evidenzia quale sia il corretto significato da attribuire al tegm (tasso effettivo globale medio) con quanto ne consegue; si ridimensiona un termine abusato “l’anatocismo”; si evidenziano le clausole che creano l’ indeterminatezza dei contratti.
Nel secondo capitolo si considerano i contratti finanziari aleatori, in cui cioè alcune prestazioni e condizioni sono aleatorie, quali ad esempio l’indicizzazione : si mostra come occorrerebbe procedere per valutare correttamente l’ISC e il tasso soglia di usura ; si introduce un concetto relativamente originale di “contratto deterministico equivalente ad un contratto aleatorio” e si mostra come ricondurre la valutazione di un contratto aleatorio al contratto deterministico equivalente; si mostra come valutare clausole contrattuali riconducibili alle opzioni, esplicite e implicite, e in particolare la clausola dell’estinzione anticipata.
In tale contesto diventa evidente come con l’attuale metodologia di determinazione dell’ISC ogni contratto di mutuo indicizzato può tranquillamente essere impugnato e dichiarato indeterminato.
Qui di seguito elenchiamo alcuni dei quesiti a cui queste pagine dovrebbero dare elementi di risposta.
Perché la dizione “tasso di interesse nominale” è indeterminata?
Che significato ha il taeg/isc ?
Perché anche le opzioni implicite concorrono al calcolo del taeg e come si valutano?
Come si dovrebbe calcolare correttamente il taeg nei mutui indicizzati e in altri contratti aleatori ?
Le “penali” per la risoluzione anticipata di un mutuo vanno inserite nel calcolo del taeg?
Esiste una definizione operativa di anatocismo?
Ha senso vietare l’anatocismo?
Perché funzionano bene solo le leggi di interesse esponenziali?
Come si calcolano o come dovrebbero correttamente calcolarsi somme arretrate tenuto conto degli interessi legali e dell’inflazione?
Perché un contratto finanziario aleatorio equivale all’acquisto del biglietto di una lotteria?
Perché il prezzo equo di una lotteria dipende in modo essenziale dal modello adottato per la determinazione delle probabilità che a sua volta dipende dall’esistenza o meno di un mercato efficiente?
Perché occorre dichiarare il profilo di rischio di un derivato e, in generale, di ogni operazione finanziaria aleatoria e quali sono le misure di rischio da dichiarare e quale il loro significato?
Perche il vanilla interest rate swap (irs) ha fair value iniziale pari a zero?
Come si valuta l’up front in un contratto irs?
Cosa è il principio del contratto certo equivalente?
Come si può ricondurre la valutazione di un contratto finanziario aleatorio ad un contratto “certo” in presenza di un mercato efficiente?
n.b:
Considerate le finalità “tecniche” del testo, che intende fornire spunti vari alla giurisprudenza bancaria, i riferimenti a specifiche disposizioni legali in materia vengono volutamente accennati solo ove indispensabili.
indice:
capitolo 1 : contratti “certi”
1. PRESENTAZIONE
2. NOZIONI PRELIMINARI
3. TASSI EFFETTIVI E TASSI NOMINALI
4. LEGGI FINANZIARIE
5. TASSO INTERNO DI RENDIMENTO
6. L’AMMORTAMENTO IN CONDIZIONI DETERMINISTICHE
7. POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA
8. ANATOCISMO
Appendice al cap.1
A1.Legge esponenziale.
A2.Equivalenza tra le condizioni di ammortamento e il valore attuale con legge di interesse esponenziale
A3. Formule per usuali tipi di ammortamento a tasso fisso costante.
capitolo 2 : contratti aleatori
1. PRESENTAZIONE
2. LA CURVA DEI TASSI A PRONTI E A TERMINE
3. OPERAZIONI FINANZIARIE ALEATORIE ( OFA)
4. VALUTAZIONE DELLE OFA (fair value)
5. RISCHIO FINANZIARIO
6. MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO
7. PRINCIPIO DEL CONTRATTO CERTO EQUIVALENTE
8. CLAUSOLA DEL RIMBORSO ANTICIPATO
Appendice al cap.2
B1. Swap
B2. Titoli derivati
B3. Leggi finanziarie
B4. Tipologie di leggi finanziarie
B5. Prezzi a pronti (spot) e prezzi a termine (forward)
B6. Alea e indeterminatezza
B7. Probabilità neutrale al rischio
B8. Misure ordinali, differenziali, cardinali
B9. Clausola del rimborso anticipato
B 10. Certo equivalente
martedì 21 agosto 2018
Anteprima del corso a Firenze del 28 settembre 2018
Marco Saba presenta una soluzione di normalizzazione del sistema bancario e delle
operazioni del Tesoro con euro scritturali utilizzando la tecnologia
blockchain.
Diapositiva presentata nel video:
Diapositiva presentata nel video:
mercoledì 15 agosto 2018
Antica Roma: quando i prefetti controllavano i banchieri
Contabilità bancaria e sorveglianza nell'antica Roma
Tratto da: The Babylonian Woe, David Astle, 1975, pag.79:
https://ia802609.us.archive.org/14/items/TheBabylonianWoe/Babylonian_Woe.pdf

A Roma, durante l'impero, i banchieri, gli argentarii, come anche gli stessi nummularii, erano posti sotto la sorveglianza di funzionari statali, “praefectus urbi”, e nelle province, sotto la sorveglianza del governatore. Essi erano probabilmente oggetto della concessione di una licenza, o investitura, che era accordata solo ad un numero molto limitato di persone; in caso di controversia erano obbligati a produrre i loro libri (rationes edere), che erano la prova dei pagamenti effettuati e delle transazioni effettuate. Per via della loro licenza erano sottoposti a regolamentazione legale.
Questi libri erano di tre tipi: in primo luogo c'era un libro di cassa,
codex accepti et expensi
in cui in ordine di data erano registrati i depositi e i prelievi dell'argentarius con menzione della natura dell'attività e dei nomi delle persone interessate.
Al secondo posto, un conto corrente
rationes, liber rationum
in cui le operazioni bancarie dell'argentario con ogni persona coinvolta venivano tenute per debito e credito; grazie a ciò, si poteva sapere in un attimo quanto al mercante era dovuto da ciascuno dei suoi clienti e quanto doveva pagare loro.
Al terzo posto tenevano un libro,
Adversaria
in cui veniva conservato il registro delle transazioni in corso, ancor prima che fossero iscritte nel codex.
Tra questi libri, quello che è peculiare degli argentari, è il libro del conto corrente, reso necessario dal gran numero di transazioni;
il libretto di cassa, al contrario, in cui venivano inseriti per ordine di data i depositi e prelievi, expensum ferre, acceptum referre, era tenuto da ogni capofamiglia fino al III secolo d.C., periodo in cui questa usanza cadde in disuso.
mensae scripturae
Le mensae scripturae servivano in ciò che riguardava le attività bancarie, tanto per costituire un contratto, quanto per fornire prove, e la maggior parte dei pagamenti venivano effettuati mediante trascrizioni e testimonianze registrate nei libri contabili degli argentarii; il pagamento diretto (domo ex arca sua) era effettuato raramente, ma molto spesso era effettuato tramite l’intermediazione di banchieri (de mensae scriptura), sia che i soldi fossero stati depositati presso gli stessi per i quali erano obbligati a rendere conto (rationem reddere), o se fosse stato possibile aprire con loro un rapporto di credito dal quale effettuavano il pagamento a seguito di una delega.
Nota Bene: Edere rationes e Reddere rationes
Tra Edere rationes e Reddere rationes passa molta differenza. Colui che dicesi Edere jussus non è tenuto a dare la rimanenza. E di vero, anche il banchiere si ritiene Edere rationem ancorché non paghi la rimanenza che giace presso di lui. Per lo contrario colui che si dice Reddere rationes jussus non si reputa satisfare se restituisce la rimanenza, ma non produce i conti, non editis rationibus.
Da: R.G.Pothier, Le pandette di Giustiniano, Tipografia Giustinianea di Antonio Bazzarini, 1842, pag.497
https://books.google.it/books?id=93Wvj87WpHAC&hl=it&source=gbs_navlinks_s
Nei casi di discrepanza con il seguente originale inglese, si è seguito il dettato dell'originale francese Manuel des Antiquités Romaines, pp. 78-85; Tome Dixième; De l’Organisation Financière chez les Romaines. Théodore Mommsen,
Joachim Marquardt. Paris. 1888
https://ia600304.us.archive.org/7/items/delorganisationf10marq/delorganisationf10marq.pdf
Originale inglese:
Tratto da: The Babylonian Woe, David Astle, 1975, pag.79:
https://ia802609.us.archive.org/14/items/TheBabylonianWoe/Babylonian_Woe.pdf

A Roma, durante l'impero, i banchieri, gli argentarii, come anche gli stessi nummularii, erano posti sotto la sorveglianza di funzionari statali, “praefectus urbi”, e nelle province, sotto la sorveglianza del governatore. Essi erano probabilmente oggetto della concessione di una licenza, o investitura, che era accordata solo ad un numero molto limitato di persone; in caso di controversia erano obbligati a produrre i loro libri (rationes edere), che erano la prova dei pagamenti effettuati e delle transazioni effettuate. Per via della loro licenza erano sottoposti a regolamentazione legale.
Questi libri erano di tre tipi: in primo luogo c'era un libro di cassa,
codex accepti et expensi
in cui in ordine di data erano registrati i depositi e i prelievi dell'argentarius con menzione della natura dell'attività e dei nomi delle persone interessate.
Al secondo posto, un conto corrente
rationes, liber rationum
in cui le operazioni bancarie dell'argentario con ogni persona coinvolta venivano tenute per debito e credito; grazie a ciò, si poteva sapere in un attimo quanto al mercante era dovuto da ciascuno dei suoi clienti e quanto doveva pagare loro.
Al terzo posto tenevano un libro,
Adversaria
in cui veniva conservato il registro delle transazioni in corso, ancor prima che fossero iscritte nel codex.
Tra questi libri, quello che è peculiare degli argentari, è il libro del conto corrente, reso necessario dal gran numero di transazioni;
il libretto di cassa, al contrario, in cui venivano inseriti per ordine di data i depositi e prelievi, expensum ferre, acceptum referre, era tenuto da ogni capofamiglia fino al III secolo d.C., periodo in cui questa usanza cadde in disuso.
mensae scripturae
Le mensae scripturae servivano in ciò che riguardava le attività bancarie, tanto per costituire un contratto, quanto per fornire prove, e la maggior parte dei pagamenti venivano effettuati mediante trascrizioni e testimonianze registrate nei libri contabili degli argentarii; il pagamento diretto (domo ex arca sua) era effettuato raramente, ma molto spesso era effettuato tramite l’intermediazione di banchieri (de mensae scriptura), sia che i soldi fossero stati depositati presso gli stessi per i quali erano obbligati a rendere conto (rationem reddere), o se fosse stato possibile aprire con loro un rapporto di credito dal quale effettuavano il pagamento a seguito di una delega.
Nota Bene: Edere rationes e Reddere rationes
Tra Edere rationes e Reddere rationes passa molta differenza. Colui che dicesi Edere jussus non è tenuto a dare la rimanenza. E di vero, anche il banchiere si ritiene Edere rationem ancorché non paghi la rimanenza che giace presso di lui. Per lo contrario colui che si dice Reddere rationes jussus non si reputa satisfare se restituisce la rimanenza, ma non produce i conti, non editis rationibus.
Da: R.G.Pothier, Le pandette di Giustiniano, Tipografia Giustinianea di Antonio Bazzarini, 1842, pag.497
https://books.google.it/books?id=93Wvj87WpHAC&hl=it&source=gbs_navlinks_s
Nei casi di discrepanza con il seguente originale inglese, si è seguito il dettato dell'originale francese Manuel des Antiquités Romaines, pp. 78-85; Tome Dixième; De l’Organisation Financière chez les Romaines. Théodore Mommsen,
Joachim Marquardt. Paris. 1888
https://ia600304.us.archive.org/7/items/delorganisationf10marq/delorganisationf10marq.pdf
Originale inglese:
martedì 14 agosto 2018
Carige, in crisi profonda anche l’ultima banca della prima Repubblica
La contesa
Carige, in crisi profonda anche l’ultima banca della prima Repubblica
Chissà se lo spagnolo Ramon
Quintana della Vigilanza Bce e la tedesca Elke Konig del Single
Resolution Board della Ue avrebbero
mai pensato di dover essere chiamati - come avvenne nella lunga notte
tra il 15 e il 16 novembre del 2017 - per gestire la
resolution, ovvero il fallimento, dell’italiana Banca Carige. Ore
drammatiche per un milione di correntisti dell’istituto
ligure e anche per le Autorità di Vigilanza italiane (Bankitalia e
Mef). Senza l’aumento di capitale da 560 milioni da realizzarsi
entro il 31 dicembre, Carige non aveva altra prospettiva che la
risoluzione. Il governo Gentiloni stava per rimettere il mandato,
in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, e politicamente era
nei fatti impossibilitato ad agire con un decreto d’urgenza
come avvenuto per il salvataggio di quel che era rimasto delle banche
venete. Dopo 48 ore concitate, Carige riuscì - anche
grazie alla moral suasion delle istituzioni - a chiudere il consorzio
di garanzia e l’aumento di capitale andò in porto evitando
in extremis il default.
A pochi mesi di distanza dal drammatico salvataggio di ultima istanza, quelle ore di panico che avevano contagiato l’intero sistema bancario italiano - il default di una banca alla vigilia delle elezioni poteva avere conseguenze imprevedibili - sembrano non avere lasciato alcun ricordo nella mente dei grandi azionisti e amministratori di Carige, che da settimane hanno ripreso a litigare e a dare l’impressione di contendersi un “tesoro” invisibile a molti osservatori, a partire dalla Vigilanza Bce. Perché una piccola banca italiana, ancora convalescente dopo una crisi durata oltre un decennio, scatena una battaglia finanziaria che ha già messo in allerta la Bce e fatto scattare le indagini della Procura di Genova? Per provare a dare una risposta, bisogna partire dai bilanci. E poi risalire al contesto economico e politico di quella che, a giudizio di un banchiere informato dei fatti, resta ormai nel Nord Italia «l’ultima banca della Prima Repubblica, un coacervo di affari, lobbies e politica».
I numeri, dunque. Prima della fuga di liquidità del novembre 2017, oltre 1,5 miliardi ritirati dai conti correnti, Carige contava su circa un milione di clienti in Liguria, alta Toscana, Piemonte, Veneto e Roma. La raccolta si è poi stabilizzata ma la dipendenza dal mercato interbancario è aumentata mentre sono scesi i depositi dei clienti che, pur non chiudendo il conto, hanno talvolta ridotto le giacenze sotto il tetto garantito dei 100.000 euro. La crisi è evidente anche da alcuni particolari, di immagine più che di sostanza. Per fare cassa e plusvalenze, Carige è stata costretta a cedere la sede di Milano. E oggi è in subaffitto in un immobile che UniCredit ha affittato da Malacalza.
Il problema poi sono gli impieghi, ovvero i crediti alla clientela che da anni sono in continua caduta: dai 25,4 miliardi del 2010 sono scesi ai 17,7 miliardi del 2017. Le imprese più grandi o si finanziano sul mercato, se quotate, o ottengono credito a basso costo dalle grandi banche. A Carige resta lo small business e i crediti concessi negli anni dal vecchio padre padrone Giovanni Berneschi, condannato in Appello a 8 anni e sette mesi di pena, ai vari progetti di sviluppo immobiliare locale, spesso diventati Npl nei bilanci della banca, erogati per accontentare il mondo della politica locale. Come il progetto del villaggio tecnologico degli Erzelli, caro all’ex presidente della Regione Pd Claudio Burlando, che per Carige si è tradotto in 250 milioni di Npl. O i crediti concessi per il progetto Marina Genova-Aeroporto, anch’essi finiti tra i crediti dubbi come documentato dai verbali ispettivi di Bankitalia.
A chi interessano questi affari locali? Poco ai piccoli azionisti di Carige. Molto alla politica ligure che, da sempre, è stata il decisivo “tutor” nei confronti delle varie autorità romane per garantire la necessaria libertà di manovra alla spregiudicata gestione di Berneschi & friends. Riecheggiando quanto accadeva nel medioevo, due sono state le «signorie» che si sono spartite l’influenza politica su Carige: quella dei feudatari della riviera di Levante capitanati dall’ex senatore spezzino Luigi Grillo. E quella comandata dal “gran signore” della riviera di Ponente, l’ex ministro Claudio Scajola, forte anche per il conferimento a Carige della Cassa di Risparmio di Imperia (città di cui è appena diventato sindaco). Sia Grillo che Scajola sono stati protagonisti di primo piano dell’era berlusconiana di Forza Italia ma, da veri ex (?) democristiani, hanno sempre trovato un modo di convivere e di trovare accordi nei grandi affari locali in cui è stata coinvolta Carige: dai porti ai trasporti, fino alle grandi opere. Rapporti difficili da spiegare alla Vigilanza Bce, che forse non ha del tutto chiaro come sia stato possibile che - all’epoca in cui Tarcisio Bertone era cardinale di Genova - lo Ior guidato da Ettore Gotti Tedeschi, finanziere di origini piacentine da sempre considerato vicino all’Opus Dei, nel 2010 tentò di entrare nel capitale di Carige rilevando dalla Fondazione per 100 milioni parte dei diritti di opzione di un prestito convertibile che serviva per ricapitalizzare una Carige già in affanno. Niente di illecito, come documentato poi dalla Procura. Ma certamente testimonianza di quanto certi ambienti della finanza cattolica avessero a cuore le sorti di Carige, per motivi e interessi mai spiegati.
Questo coacervo di politica (vecchia e nuova) e di lobby affaristiche locali (e non solo) intravede ora l’opportunità di rientrare in gioco, facendo da sponda a qualche azionista o pilotando la banca verso un’aggregazione “amica”? Di certo ci proverà, tentando di recuperare lo spazio perso durante la fase della Carige targata Malacalza. Per convinzione, e forse anche per scarsa diplomazia, l’imprenditore ligure ha certamente il merito, oltre a quello di aver investito centinaia di milioni, di aver fatto da argine alle intromissioni della politica. Ma non ha impresso alcuna svolta alla banca, tuttora in crisi, e ha pregiudicato i rapporti con la Vigilanza Bce.
Azionista con il 20,6% di Carige, Malacalza ha vissuto il suo ruolo da primo socio pensando anche di essere l’unico. «In fin dei conti, Malacalza è il padrone, diciamo, di questa banca, non è che si può discutere» ha commentato in un’intervista al Sole24Ore del 26 giugno, forse con qualche ingenuità, l’ex presidente di Carige Giuseppe Tesauro. In pochi anni il “padrone” di Carige ha praticamente litigato con chiunque avesse ruoli di gestione. I primi a farne le spese sono stati l’ex presidente Cesare Castelbarco e l’ex amministratore delegato Piero Montani che, chiamati da Bankitalia a risanare l’istituto dopo la gestione Berneschi, sono stati oggetto di un’azione di responsabilità dalla banca guidata da Malacalza. Stessa sorte per il fondo di private equity Apollo in un contenzioso che coinvolge la banca e le ex controllate assicurative. All’epoca dello scontro con Castelbarco-Montani, il referente di Malacalza in cda era il banchiere Beniamino Anselmi - nominato presidente del comitato esecutivo - che suggerì come amministratore delegato Guido Bastianini. Pochi mesi ed entrambi sono stati rimossi, per disaccordi con il “padrone” dell’istituto. A corto di manager, Malacalza chiese aiuto all’ex ceo di UniCredit Federico Ghizzoni che gli segnalò Paolo Fiorentino. Idillio durato pochi mesi perchè, sempre secondo l’ex presidente Tesauro, scelto da Malacalza, l’attuale ad «è bravo ma è un po’ spendaccione e un po’, come posso dire… svelto, ecco».
Se con ogni evidenza tra Fiorentino e Malacalza la rottura è totale, l’incerto futuro della banca è appeso all’esito dell’assemblea del 20 settembre per il rinnovo del cda dove, con ogni probabilità, si scontreranno la lista Malacalza e quella dell’inedito asse in via di formazione tra il finanziere Raffaele Mincione e il petroliere Gabriele Volpi. «Nelle banche si sono visti azionisti di migliore reputazione ma, data la situazione di Carige, inutile pensare che a Genova arrivi un Warren Buffett», è il commento di un banchiere d’affari che chiede l’anonimato.
Chiunque vinca la battaglia, non potrà dire: «abbiamo una banca». Ma sarà costretto a percorrere in fretta lo stretto sentiero indicato dalla Vigilanza Bce per il turnaround che, anche a causa dei mesi di scontro in cda, si è interrotto. Il ripristino del total capital ratio sopra i livelli minimi chiesti da Bce non è avvenuto attraverso il lancio del bond subordinato perchè il mercato lo avrebbe sottoscritto a condizioni tali da minare la reputazione della banca sull’obbligazionario. E difficilmente potrà essere emesso entro fine anno, soprattutto dopo il downgrade dell’agenzia Moody’s che è arrivata a paventare un rischio «resolution» per Carige. Rischio che per ora non è stato indicato da Bce. Ma molte nuvole si addenseranno in autunno sulla Genova bancaria. Il 2 novembre sarà reso noto l’esito degli stress test e Carige è inevitabilmente tra le banche a rischio. L’esito del test confluirà poi nelle richieste di capitale individuale (Srep) di Bce per il 2019, che tiene conto anche della governance degli istituti. Forse anche ricordando il rischio default corso nel novembre dell’anno scorso, a Roma si sta valutando un piano B di emergenza che potrebbe coinvolgere il braccio volontario del fondo interbancario di garanzia. Ipotesi per ora puramente teorica, ma un «backstop» va preparato in anticipo anche se poi non verrà mai utilizzato. La barca per ora sta a galla ma non è certo un segnale di ottimismo quello che arriva dai consiglieri di amministrazione che, educatamente, si mettono in fila per dimettersi al ritmo di uno al giorno. Ramon Quintana ed Elke Konig attendono di nuovo Carige al varco dell’autunno.
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