Omar Monzeglio su moneta bancaria from marco saba on Vimeo.
sabato 9 novembre 2019
Corso su moneta bancaria e relativi vizi contrattuali
Corso su "contratti e moneta bancaria: profili d'illegalità". Verrà presentato il caso concreto del sequestro contabile e dei supporti informatici presso una primaria banca italiana.
Omar Monzeglio su moneta bancaria from marco saba on Vimeo.
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lunedì 4 novembre 2019
Banca d'Italia e il segreto di "sistema" (CENSURATO!)
Banca d'Italia e il segreto di "sistema"
- di Stefano Elli, sabato 8 luglio 2017
(articolo censurato da ilSole24Ore PLUS24)
Il segreto d'ufficio sul sistema del credito è sancito dal secondo comma dell'articolo 7 del Testo unico bancario. Recita: "I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio (3) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati". La nota 3 si riferisce al fatto che fino al 2015 il destinatario delle notizie era "il Governatore". Dieci anni dopo la stagione delle scalate bancarie e l'uscita "accompagnata" di Antonio Fazio si è pensato fosse meglio investire un organo collegiale (il Direttorio) del compito di custodire il segreto d'ufficio. Perché questa norma (che è declinata pressoché nello stesso modo per i servizi segreti e per la Consob) è importante ? Perché ha consentito per 81 anni (il Tub risale al 1936) alla banca d'Italia di governare le crisi bancarie in modo discrezionale. Chiariamo meglio questo concetto: in qualunque altro ambito un pubblico ufficiale che,nell'esercizio delle sue funzioni, si imbatta in un reato, ha l'obbligo (non "la facoltà") di riferire all'autorità giudiziaria. Se non lo fa si rende a sua volta reo. In campo bancario no. [da qui l'articolo viene"cambiato"] La ragione è semplice: il risparmio è un valore tutelato dalla Costituzione (articolo 47). Se una crisi bancaria si palesasse "urbi et orbi" in tutta la sua gravità, il sistema si troverebbe in balìa del panico. Per scongiurarlo Banca d'Italia che cosa fa ? Procede con le ispezioni, verifica le irregolarità, dopodiché, a passi felpati, esercita la moral suasion.
- di Stefano Elli, sabato 8 luglio 2017
(articolo censurato da ilSole24Ore PLUS24)
Il segreto d'ufficio sul sistema del credito è sancito dal secondo comma dell'articolo 7 del Testo unico bancario. Recita: "I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio (3) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati". La nota 3 si riferisce al fatto che fino al 2015 il destinatario delle notizie era "il Governatore". Dieci anni dopo la stagione delle scalate bancarie e l'uscita "accompagnata" di Antonio Fazio si è pensato fosse meglio investire un organo collegiale (il Direttorio) del compito di custodire il segreto d'ufficio. Perché questa norma (che è declinata pressoché nello stesso modo per i servizi segreti e per la Consob) è importante ? Perché ha consentito per 81 anni (il Tub risale al 1936) alla banca d'Italia di governare le crisi bancarie in modo discrezionale. Chiariamo meglio questo concetto: in qualunque altro ambito un pubblico ufficiale che,nell'esercizio delle sue funzioni, si imbatta in un reato, ha l'obbligo (non "la facoltà") di riferire all'autorità giudiziaria. Se non lo fa si rende a sua volta reo. In campo bancario no. [da qui l'articolo viene"cambiato"] La ragione è semplice: il risparmio è un valore tutelato dalla Costituzione (articolo 47). Se una crisi bancaria si palesasse "urbi et orbi" in tutta la sua gravità, il sistema si troverebbe in balìa del panico. Per scongiurarlo Banca d'Italia che cosa fa ? Procede con le ispezioni, verifica le irregolarità, dopodiché, a passi felpati, esercita la moral suasion.
Versione originale della pagina:
Versine censurata poi pubblicata:
venerdì 1 novembre 2019
A letter to the ECB new President Mrs Lagarde
Banks: the problem of accounting for money creation
Dear President Mme Christine Lagarde,
First of all, congratulations on your appointment as ECB President !
I am writing to you to point out an outstanding inconsistency in the Statement of Cash Flows in the financial institutions. This problem is recognized by the academy and the World Bank advisors, see a short bibliography here: https://centralerischibanche.blogspot.com/2018/11/bibliografia-sulla-questione-contabile.html
In short, when a bank creates new money that is entered as a client deposit, an outflow is recorded in the cash flow account as if the bank were intermediating pre-existing funds. But no matching entry exist of a previous inflow in the cash flows account due to the same bank decision of new money creation. This inconsistency was confirmed to me by ECB in an email dated December 3, 2018: https://view.publitas.com/p222-14223/third-ecb-answer-terza-risposta-bce/page/1
"...an extension of a loan would have an impact on “Cash flows from operating activities”. “Funds advanced to customers” would show an outflow reflecting a loan extension, while “Deposits from customers” would show an opposite inflow due to increase in customer deposits. Therefore initially there would be no net impact on the bank’s cash position."
I.e.: creating new cash don't affect the net cash position ! The ECB has the same problem when creating new money: negative cash flows are netted with future repayment of loans as if money creation didn't happened anytime. The ECB solution was to not publish his own Statement of Cash Flows - as if hiding a problem could solve the problem...
This banking practice of not accounting for a cash inflow at the moment of cash creation - deposits are defined as cash BOTH under GAAP and IAS/IFRS accounting standards - creates the false appearance of a continuous need for new cash inflows to net an unreal negative position on the cash account, thus putting an enormous stress on the whole economy at large and on the same banks' books.
This practice and policy may subject the bank itself - the ECB - to two kind of liabilities - in the trillions - for future claims at ECJ (European Court of Justice) for damages pursuant to article 340 of the TFUE, second paragraph: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E340
The first ground of liability is the wrongly accounted activity of money creation effected by ECB itself. (Time ago I wrote to your German ECB auditor Ernst&Young on that matter, but received no answer in return... See the attachment below );
The second ground of liability lies in the supervisory activity over member states commercial banks by the ECB; in fact, the latter omitted to halt and correct this accounting perversion that is causing enormous damages both to the member states finances and directly to the involved banks themselves, as it manifest when we consider, e.g., the current situation of the Italian Bank CARIGE under ECB "special" administration.
I hope that you will take some time to examine this accounting situation that was also the subject of an EFRAG Project - unfortunately aborted before reaching any significant result: https://www.efrag.org/Activities/335/Statement-of-Cash-Flows-issues-for-Financial-Institutions
In the mean time, there are pending Court cases in Italy about linked matters.
Kind regards,
Marco Saba
Forensic accountant
Rome - Italy
Attached:
Questions about true and fair view of the financial position of the ECB
sab 13 ott 2018, 10:15
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Dear Herr Wagner,
I have read your ECB's Independent auditor's report as of page 173 of the ECB English annual report, here:
https://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/annrep/ecb.ar2017.en.pdf? 8887833fa471f64f8293868ae82608 77
My email to you is about the accounting view of money creation as it is reported in this paper on the World Bank website:
I have read your ECB's Independent auditor's report as of page 173 of the ECB English annual report, here:
https://www.ecb.europa.eu/pub/
My email to you is about the accounting view of money creation as it is reported in this paper on the World Bank website:
The “accounting view” of money: money as equity
My questions are as following:
1) Are you sure that the Central Bank Annual report without a 'Cash Flow statement' is a true and fair view of the ECB' financial position ?
2) Are you sure that the Central Bank liabilities regarding euro money creation must be exposed for the full capital nominal value of the money created and not just only for the cost of production ? I.e. seigniorage on capital creation is actually not considered and/or disregarded.
3)
Have you been subjected to any kind of pressures or other ways of
influencing for disregarding such obvious accounting matters ?
Thank you for your answer,
Marco Saba
Forensic accountant
c/o Studio Legale Orlandi - 28, Via Alfieri Vittorio – Firenze – ITALIA
mercoledì 23 ottobre 2019
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA CONTRO LA BCE/BI/GOVERNO + VIDEO
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA CONTRO LA
BCE/BI/GOVERNO DI OGGI, 22 OTTOBRE 2019. LA NARRAZIONE DI QUANTO
ACCADUTO È NEL VIDEO. ALM)
Video: https://www.facebook.com/alfonsoluigi.marra.779/videos/2385466045054279/UzpfSTEwMDAwNzcyNzIwMzc1NDoyMzg1NDczMTcxNzIwMjMz/
(Nota bene: Il Giudice Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Civile di Roma, dr Francesco Oddi, che è intervenuto per interrompere il video in cui spiego cosa è successo nell’udienza della causa contro la BCE, lo ha fatto perché è stato sollecitato non so se da impiegati o altri giudici della Sezione i quali tutti, a causa di un grave equivoco, credono incredibilmente di dover difendere il signoraggio, o meglio, il sistema signoraggistico, che evidentemente considerano il presupposto del loro ruolo, dei loro privilegi, della loro vita. Ebbene, bisogna spiegare loro che, quanto ai privilegi, essi sono e saranno sempre impliciti nell’avere la prerogativa di giudicare gli altri, mentre, per tutto il resto, il signoraggio è la rovina anche loro, dei loro figli, delle loro famiglie, e non solo di tutto il resto della società. Ciò a partire dai tributi, perché anche loro, proprio come tutti gli altri, regalano ogni mese ai padroni del signoraggio metà del loro reddito, perché quei tributi serviranno poi allo Stato per ‘comprare’ dalla BCE il denaro che lo Stato dovrebbe produrre invece da sé a costo zero e senza causare alcuna inflazione, perché la svalutazione è frutto solo della creazione del denaro ad opera di falsari (perché non lo inverano), ed è un falsario chiunque crei il denaro ma non sia lo Stato. 23.10.2019, ALM
Tribunale di Roma, II° Sezione Civile, Verbale udienza di prima comparizione. Nell’udienza del 22 ottobre 2019, tenuta dal GI dott Eleonora Montesano, è stata chiamata la causa Alfonso Luigi Marra contro BCE, Banca d’Italia, Governo italiano.
Per la Banca d’Italia è presente l’avv. (illeggibile) la quale deposita fascicolo di cortesia e richiama la difesa, conclusioni e richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta. È altresì presente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la BCE il Procuratore dello Stato Federico Giuseppe Russo, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione insistendo in particolare sull’eccezione di difetto di giurisdizione.
Avv. Marra. Preciso che l’avversa difesa, oltre a non contestare nel merito, è letteralmente non pertinente perché non c’è in citazione una parola di impugnativa dei trattati, per cui le eccezioni a riguardo sono, oltre che pretestuose, di pura fantasia. Sostengo infatti, del resto ovviamente, che il signoraggio – data la sua natura di crimine – non poteva essere e di fatto non è previsto né disciplinato da alcuna legge o trattato. Trattasi in sostanza di una condotta occulta ed altamente illecita che pertanto può e deve essere censurata dalla Giustizia. Premesso quindi che, per mero tuziorismo, argomenterò anche circa la gravissima illiceità dei trattati da altri punti di vista, e che mi riservo di svolgere a fondo il tema della vergognosa eccezione di inammissibilità (vergognosa perché le Istituzione pubbliche sono tenute per legge ad un uso legittimo e non certo abusivo delle norme e delle procedure), chiedo pertanto concedersi senza ulteriori dilazioni il termine per il deposito della nota ex art. 183 cpc.
Il Giudice, Dott.ssa Eleonora Montesano, in sostituzione del Dott. Favaro (il quale è stato assegnato ad altro incarico, per cui dovrà essere sostituito), rinvia la causa per l’udienza di prima comparizione all’udienza del 31.3.2020, ore 11, anche per l’esame delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate.
Video: https://www.facebook.com/alfonsoluigi.marra.779/videos/2385466045054279/UzpfSTEwMDAwNzcyNzIwMzc1NDoyMzg1NDczMTcxNzIwMjMz/
(Nota bene: Il Giudice Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Civile di Roma, dr Francesco Oddi, che è intervenuto per interrompere il video in cui spiego cosa è successo nell’udienza della causa contro la BCE, lo ha fatto perché è stato sollecitato non so se da impiegati o altri giudici della Sezione i quali tutti, a causa di un grave equivoco, credono incredibilmente di dover difendere il signoraggio, o meglio, il sistema signoraggistico, che evidentemente considerano il presupposto del loro ruolo, dei loro privilegi, della loro vita. Ebbene, bisogna spiegare loro che, quanto ai privilegi, essi sono e saranno sempre impliciti nell’avere la prerogativa di giudicare gli altri, mentre, per tutto il resto, il signoraggio è la rovina anche loro, dei loro figli, delle loro famiglie, e non solo di tutto il resto della società. Ciò a partire dai tributi, perché anche loro, proprio come tutti gli altri, regalano ogni mese ai padroni del signoraggio metà del loro reddito, perché quei tributi serviranno poi allo Stato per ‘comprare’ dalla BCE il denaro che lo Stato dovrebbe produrre invece da sé a costo zero e senza causare alcuna inflazione, perché la svalutazione è frutto solo della creazione del denaro ad opera di falsari (perché non lo inverano), ed è un falsario chiunque crei il denaro ma non sia lo Stato. 23.10.2019, ALM
Tribunale di Roma, II° Sezione Civile, Verbale udienza di prima comparizione. Nell’udienza del 22 ottobre 2019, tenuta dal GI dott Eleonora Montesano, è stata chiamata la causa Alfonso Luigi Marra contro BCE, Banca d’Italia, Governo italiano.
Per la Banca d’Italia è presente l’avv. (illeggibile) la quale deposita fascicolo di cortesia e richiama la difesa, conclusioni e richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta. È altresì presente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la BCE il Procuratore dello Stato Federico Giuseppe Russo, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione insistendo in particolare sull’eccezione di difetto di giurisdizione.
Avv. Marra. Preciso che l’avversa difesa, oltre a non contestare nel merito, è letteralmente non pertinente perché non c’è in citazione una parola di impugnativa dei trattati, per cui le eccezioni a riguardo sono, oltre che pretestuose, di pura fantasia. Sostengo infatti, del resto ovviamente, che il signoraggio – data la sua natura di crimine – non poteva essere e di fatto non è previsto né disciplinato da alcuna legge o trattato. Trattasi in sostanza di una condotta occulta ed altamente illecita che pertanto può e deve essere censurata dalla Giustizia. Premesso quindi che, per mero tuziorismo, argomenterò anche circa la gravissima illiceità dei trattati da altri punti di vista, e che mi riservo di svolgere a fondo il tema della vergognosa eccezione di inammissibilità (vergognosa perché le Istituzione pubbliche sono tenute per legge ad un uso legittimo e non certo abusivo delle norme e delle procedure), chiedo pertanto concedersi senza ulteriori dilazioni il termine per il deposito della nota ex art. 183 cpc.
Il Giudice, Dott.ssa Eleonora Montesano, in sostituzione del Dott. Favaro (il quale è stato assegnato ad altro incarico, per cui dovrà essere sostituito), rinvia la causa per l’udienza di prima comparizione all’udienza del 31.3.2020, ore 11, anche per l’esame delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate.
martedì 22 ottobre 2019
sabato 12 ottobre 2019
CARIGE: anche Malacalza fa causa alla BCE
Si evince consultando la Gazzetta Ufficiale europea
Carige, Malacalza chiede alla Bce gli atti del commissariamento
venerdì 11 ottobre 2019
GENOVA - Malacalza Investimenti ha chiesto a Bce l'atto integrale del commissariamento Carige del 2 gennaio e dopo essersi vista a giugno opporre un rifiuto, su questo e gli altri documenti connessi, il 7 agosto ha fatto ricorso. In altre parole, il primo azionista della banca porta la vigilanza Ue al Tribunale generale dell'Unione europea in Lussemburgo.
Sembrerebbe tema tecnico, ma quanto emerso con la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale europea non sarebbe una schermaglia legale, quanto il tentativo di conoscere il perimetro di manovra e le deleghe assegnate ai tre commissari, è emerso da analoga iniziativa già intrapresa, a fronte di un provvedimento depositato in cui risultano 12 pagine di omissis.
La Bce dovrebbe avere tempo fino a fine ottobre per le controdeduzioni sull'iniziativa della Malacalza Investimenti, primo socio con il 27,55%, fino a quando almeno l'aumento di capitale da 700 milioni approvato dall'assemblea del 20 settembre non porterà al controllo il Fondo interbancario e Cassa centrale banca. Prima ancora di quelle ai Malacalza dovrebbero arrivare le controdeduzioni della Bce al ricorso presentato un paio di settimana prima dall'azionista Francesca Corneli per conto di azionisti con lo 0,46% del capitale, che però oltre ad opporsi al rifiuto di avere il provvedimento di commissariamento, ha anche chiesto venga proprio revocato il commissariamento Carige.
La stessa Corneli all'inizio di questa settimana ha presentato un nuovo esposto su Carige, rivolgendosi a Consob, Bce e Banca d'Italia, in cui chiede di non autorizzare l'esecuzione dell'aumento di capitale e dell'intero riassetto fino a quando non siano decorsi i termini per impugnare la delibera: 90 giorni cioè dalla pubblicazione del verbale dell'assemblea, atteso entro il 21 ottobre (30 giorni dall'assemblea). Corneli chiede poi copia dell'accordo del 9 agosto, di verificarne la legittimità, anche sotto il profilo della disciplina dei patti parasociali, di rendere pubblico il parere sulla condizione di esonero da Opa chiesto da Cassa centrale, e di rendere pubblica l'indicazione del livello di flottante per evitare il delisting.
Nella vicenda Carige, e in particolare dei piccoli soci, intanto c'è da registrare la posizione del rappresentante storico di Azione Carige, Silvio De Fecondo (dichiaratamente favorevole al riassetto targato Fitd-Ccb), che in un'intervista al Corriere del Trentino chiede che il Fondo interbancario e Ccb "decidessero di prevedere una quota di capitale da assegnare al vecchio azionariato alle stesse condizioni di Ccb, vale a dire con lo sconto del 47%".
giovedì 10 ottobre 2019
Causa contro BCE per recuperare il signoraggio bancario (Avv. Marra)
Avv. Alfonso Luigi Marra:
Questa citazione è rivolta, oltre che ad ottenere una sentenza favorevole, ad un obiettivo immediato: far comprendere ai magistrati, ai finanzieri, ai dipendenti dell’AdE, AdeR, MEF ecc di essere stati ingannati, e cioè di non essere, come gli hanno fatto credere, gli artefici di alcuna meritoria opera, bensì gli inconsapevoli esecutori di un mostruoso crimine contro l’umanità. Perché i tributi sono solo uno dei più scellerati effetti del signoraggio, e non servono ad altro che a rubare ai cittadini denaro da regalare alla BCE per ‘pagargliene’ altro che essa crea dal nulla a costo zero sostituendosi incredibilmente allo Stato, che a quella creazione gratuita può ovviamente provvedere da sé, senza quindi indebitarsi né causare inflazione. ALM
"ECCO LA MEMORIA DIFENSIVA DELLA BCE, DEL GOVERNO ITALIANO E DELLA BANCA D’ITALIA (http://bit.ly/33nGDGq)
avverso la citazione civile (http://bit.ly/325fjw9)
che ho proposto contro di loro per chiedere la restituzione della quota
individuale di signoraggio e dei tributi pagati nel decennio in quanto
illegittimi stante il detto signoraggio.
Come si può leggere, la difesa della BCE/BI/Governo non è pertinente, perché, sempre come si può leggere, nella citazione non ho in alcun modo messo in discussione gli ancorché gravemente illeciti trattatati (non avrei potuto), ma ho invece sostenuto che, poiché il signoraggio è un crimine, non poteva essere e non è infatti oggetto di alcuna disciplina (è una condotta fraudolenta e occulta), per cui ne va dichiarata l’illiceità e va restituito unitamente ai tributi, che da esso discendono.
Scrive infatti l'Avvocatura di Stato in difesa della BCE/BI/Governo: «..È dunque palese che una domanda giudiziaria come quella ora in esame volta a mettere in discussione il rispetto dei due Trattati sopra menzionati (“Trattato sull’Unione europea” e “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, che costituiscono il vertice gerarchico dell’ordinamento dell’Unione europea) pone questioni afferenti al merito delle scelte fatte dall’Italia all’atto della sottoscrizione dei Trattati suddetti, e dunque sfuggono alla cognizione di qualsiasi giudice. La domanda pertanto deve dichiarata improcedibile per difetto assoluto di giurisdizione. ... In via subordinata e per puro scrupolo difensivo, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice nazionale».
La prima udienza si terrà il 22 ottobre 2019, e non credo vi andrò nemmeno perché bisogna solo chiedere il termine per la prima delle tre memoria difensive previste dall’art. 183 del cpc.
La causa, il cui numero di ruolo è RG 35283/2019 Contenzioso Civile, Tribunale di Roma, può essere seguita dall’app Giustizia Civile.
10.10.2019, ALM"
Come si può leggere, la difesa della BCE/BI/Governo non è pertinente, perché, sempre come si può leggere, nella citazione non ho in alcun modo messo in discussione gli ancorché gravemente illeciti trattatati (non avrei potuto), ma ho invece sostenuto che, poiché il signoraggio è un crimine, non poteva essere e non è infatti oggetto di alcuna disciplina (è una condotta fraudolenta e occulta), per cui ne va dichiarata l’illiceità e va restituito unitamente ai tributi, che da esso discendono.
Scrive infatti l'Avvocatura di Stato in difesa della BCE/BI/Governo: «..È dunque palese che una domanda giudiziaria come quella ora in esame volta a mettere in discussione il rispetto dei due Trattati sopra menzionati (“Trattato sull’Unione europea” e “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, che costituiscono il vertice gerarchico dell’ordinamento dell’Unione europea) pone questioni afferenti al merito delle scelte fatte dall’Italia all’atto della sottoscrizione dei Trattati suddetti, e dunque sfuggono alla cognizione di qualsiasi giudice. La domanda pertanto deve dichiarata improcedibile per difetto assoluto di giurisdizione. ... In via subordinata e per puro scrupolo difensivo, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice nazionale».
La prima udienza si terrà il 22 ottobre 2019, e non credo vi andrò nemmeno perché bisogna solo chiedere il termine per la prima delle tre memoria difensive previste dall’art. 183 del cpc.
La causa, il cui numero di ruolo è RG 35283/2019 Contenzioso Civile, Tribunale di Roma, può essere seguita dall’app Giustizia Civile.
10.10.2019, ALM"
lunedì 7 ottobre 2019
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