mercoledì 15 agosto 2018

Antica Roma: quando i prefetti controllavano i banchieri

Contabilità bancaria e sorveglianza nell'antica Roma

Tratto da: The Babylonian Woe, David Astle, 1975, pag.79:
https://ia802609.us.archive.org/14/items/TheBabylonianWoe/Babylonian_Woe.pdf
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A Roma, durante l'impero, i banchieri, gli argentarii, come anche gli stessi nummularii, erano posti sotto la sorveglianza di funzionari statali, “praefectus urbi”, e nelle province, sotto la sorveglianza del governatore. Essi erano probabilmente oggetto della concessione di una licenza, o investitura, che era accordata solo ad un numero molto limitato di persone; in caso di controversia erano obbligati a produrre i loro libri (rationes edere), che erano la prova dei pagamenti effettuati e delle transazioni effettuate. Per via della loro licenza erano sottoposti a regolamentazione legale.

Questi libri erano di tre tipi: in primo luogo c'era un libro di cassa,
codex accepti et expensi
 in cui in ordine di data erano registrati i depositi e i prelievi dell'argentarius con menzione della natura dell'attività e dei nomi delle persone interessate.

Al secondo posto, un conto corrente
rationes, liber rationum
in cui le operazioni bancarie dell'argentario con ogni persona coinvolta venivano tenute per debito e credito; grazie a ciò, si poteva sapere in un attimo  quanto al mercante era dovuto da ciascuno dei suoi clienti e quanto doveva pagare loro.

Al terzo posto tenevano un libro,
Adversaria
in cui veniva conservato il registro delle transazioni in corso, ancor prima che fossero iscritte nel codex.

Tra questi libri, quello che è peculiare degli argentari, è il libro del conto corrente, reso necessario dal gran numero di transazioni;
il libretto di cassa, al contrario, in cui venivano inseriti per ordine di data i depositi e prelievi, expensum ferre, acceptum referre, era tenuto da ogni capofamiglia fino al III secolo d.C., periodo in cui questa usanza cadde in disuso.

mensae scripturae

 Le mensae scripturae servivano in ciò che riguardava le attività bancarie, tanto per costituire un contratto, quanto per fornire prove, e la maggior parte dei pagamenti venivano effettuati mediante trascrizioni e testimonianze registrate nei libri contabili degli argentarii; il pagamento diretto (domo ex arca sua) era effettuato raramente, ma molto spesso era effettuato tramite l’intermediazione di banchieri (de mensae scriptura), sia che i soldi fossero stati depositati presso gli stessi per i quali erano obbligati a rendere conto (rationem reddere), o se fosse stato possibile aprire con loro un rapporto di credito dal quale effettuavano il pagamento a seguito di una delega.


Nota Bene: Edere rationes e Reddere rationes
Tra Edere rationes e Reddere rationes passa molta differenza. Colui che dicesi Edere jussus non è tenuto a dare la rimanenza. E di vero, anche il banchiere si ritiene Edere rationem ancorché non paghi la rimanenza che giace presso di lui. Per lo contrario colui che si dice Reddere rationes jussus non si reputa satisfare se restituisce la rimanenza, ma non produce i conti, non editis rationibus.
Da: R.G.Pothier, Le pandette di Giustiniano, Tipografia Giustinianea di Antonio Bazzarini, 1842, pag.497
https://books.google.it/books?id=93Wvj87WpHAC&hl=it&source=gbs_navlinks_s

Nei casi di discrepanza con il seguente originale inglese, si è seguito il dettato dell'originale francese Manuel des Antiquités Romaines, pp. 78-85; Tome Dixième; De l’Organisation Financière chez les Romaines. Théodore Mommsen,
Joachim Marquardt. Paris. 1888
https://ia600304.us.archive.org/7/items/delorganisationf10marq/delorganisationf10marq.pdf

Originale inglese:




The bankers, the argentarii, the same as the nummularii, were placed under the surveillance of state functionaries, praefectus urbi, at Rome during the empire, and in the provinces under the surveillance of the governor. They were probably the subject of the granting of a franchise, or investiture,
that was only accorded to a very limited number of people; in the case of dispute they were obliged to produce their books (rationes edere), which were evidence of payments made and transactions entered into. For their franchise they were subjected to legal regimentation.

These books were of three kinds: in the first place was a cash book,
codex accepti et expensi
 in which in order of date were recorded the deposits and withdrawals of the argentarius with mention of the nature of the business and the names of the persons interested.
In second place, a running account
(rationes, liber rationum)
in which the banking operations of the argentarius with every person involved were kept by debit and credit; thanks to which, it could be known at a moments notice how much the merchant was owed by every one of his clients, and how much he had to pay out to him.

In third place a book was kept,
adversaria
, in which was preserved record of the transactions under way, and even having their designation in code. Amongst these books, that which is peculiar to the argentarii, is the running account book, rendered necessary by the great number of transactions; the cash book, on the contrary, in which were entered by order of date the deposits and withdrawals, expensum ferre, acceptum referre, was kept by every head of a family until the IIIrd century A.D., in which period this custom fell into disuse.
mensae scripturae
: The mensae scripturae served in that which touched the activities of banking, as much to establish contract, as to furnish proof, and the greater part of payments were effected by transcriptions and endorsements recorded in the account books of the argentarii; direct payment (domo ex arca sua) was rarely made, but it was very often made through the intermediary of bankers (de mensa scriptura),whether moneys had been deposited with them for which they were obliged to give account (rationem reddere), or whether it had been possible to open a credit with them out of which they made payment following an assignment.”

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