mercoledì 19 febbraio 2014

Contratto di apertura del credito: nullità degli interessi bancari

FILODIRITTO, 17/02/14

Contratto di apertura del credito: nullità degli interessi bancari addebitati e automatica applicazione del tasso di interesse legale

 

1. Cenni sull’istituto dell’apertura di credito bancario
È prassi che le banche utilizzino il classico rapporto di conto corrente bancario anche per finalità di “appoggio” ad altri contratti bancari, quale il contratto di apertura di credito.
La caratteristica peculiare dell’apertura di credito consiste nella disponibilità di una somma di danaro in favore del cliente che, a sua volta, ha un potere d’utilizzazione economica della predetta somma, da restituire alla banca entro un termine prefissato o alla conclusione del rapporto.
Nel caso in cui il contratto di apertura di credito acceda ad un rapporto in conto corrente il cliente ha il potere, oltre che di effettuare più prelevamenti, di reintegrare la disponibilità (provvista) mediante successivi versamenti.
Secondo il legislatore l’apertura di credito è “il contratto con la quale la banca si obbliga a tenere a disposizione  dell’altra parte una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato” (articolo 1842 del Codice Civile).