mercoledì 12 novembre 2014

Cassazione Penale: il componente del CdA risponde di falso in bilancio

Cassazione Penale: il componente del CdA risponde di falso in bilancio per la cattiva gestione del legale rappresentante

Filodiritto, 10 novembre 2014 -
 
La Cassazione ha stabilito che il componente del consiglio di amministrazione di una società risponde del reato di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta nel caso in cui la società sia caduta in dissesto per la cattiva gestione da parte del rappresentante legale.
Sul componente del consiglio di amministrazione grava una ben precisa responsabilità, essendo questi tenuti a svolgere, in base a quanto previsto dall’articolo 2392 del Codice Civile, la propria attività con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”, una forma di diligenza qualificata e diversa da quella ordinaria del buon padre di famiglia ex articolo 1176, comma 1, del Codice Civile.
Una forma di diligenza che una parte della dottrina ha qualificato come professionale, non esistendo in realtà alcun albo e non configurandosi quindi la stessa come una “professione protetta”.
Irrilevante è che il rappresentante legale abbia agito “da sovrano assoluto” e che la stessa imputata fosse priva di reali poteri decisionali. In capo ai membri del consiglio grava un preciso obbligo di controllo e sorveglianza sull’operato degli altri membri.
La Corte territoriale aveva constatato che, in base a interventi specifici svolti dall’imputata in merito alla situazione contabile, era da ritenersi provata una sua attiva partecipazione all’amministrazione della società fallita.
Di conseguenza, il componente della CdA risponde del reato di bancarotta impropria, in concorso con il reale gestore e responsabile, essendo sussistente l’elemento soggettivo di tale reato, ossia il dolo, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori”.
(Corte di Cassazione - Quinta Sezione  Penale, Sentenza 9 ottobre 2014, n. 42257)

domenica 5 ottobre 2014

Cassazione Penale: confisca di somme profitto di reato

Cassazione Penale: la confisca di somme profitto di reato (anche per risparmio di spesa da evasione di tributi) avviene in forma specifica

FILODIRITTO - 29 settembre 2014 - 

Nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro, la confisca di somme rinvenute nella disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente.
È il principio di diritto che possiamo estrapolare da una recente pronuncia della Cassazione che si è espressa sulla natura di un sequestro di beni di una società, di cui erano indagati l’amministratore e socio della società e il consulente fiscale della stessa, per il reato (indebita compensazione) di cui all’articolo 10-quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Effettuato il sequestro preventivo su denaro e beni mobili, nonché titoli e disponibilità finanziarie, l’amministratore e socio della società ne contestava la legittimità sotto due profili: il primo, di natura sostanziale, contestando la sussistenza del fumus criminis, negando di essere il soggetto attivo del reato ipotizzato ma vittima di una truffa, posta in essere a suo danno dal consulente fiscale, coindagato; il secondo, di natura formale, datal’impossibilità di applicare le disposizioni che prevedono il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti delle persone giuridiche per reati tributari.Questo in quanto l’articolo 321 del Codice di procedura penale prevede che il sequestro possa avvenire sulla cosa di pertinenza del reato e altresì su beni su cui si possa effettuare la confisca, non su altri beni di valore equivalente.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, sotto il profilo sostanziale, sulla base del quadro indiziario ricostruito dal pubblico ministero, si legittima la sussistenza del reato contestato e, di conseguenza, del sequestro preventivo.
Dal punto di vista processuale, il ricorrente ha errato nel considerare il sequestro preventivo come per equivalente, avente invece natura specifica, trattandosi di un sequestro diretto del profitto confiscabile.
Il denaro della società, in quanto comprendente anche il guadagno derivante dal mancato versamento dei tributi, può essere soggetto a sequestro in quanto profitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica.
Confermando la legittimità del sequestro preventivo, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 16 settembre 2014, n. 37846)

martedì 16 settembre 2014

Antonino Galloni: IL FUTURO DELLA BANCA

Antonino Galloni

IL FUTURO DELLA BANCA

Prezzo: 16.00 € 



Nei propri bilanci, le banche segnano i depositi ed i conti correnti al passivo. Ciò non avrebbe alcun senso (come se il gestore di un garage iscrivesse al passivo le automobili parcheggiate!) se non fosse fondamentale per occultare il reale funzionamento delle banche stesse: solo mettendo al passivo i depositi nello stato patrimoniale si nasconde la voragine di attivo (determinato, nel tempo, da un impressionante margine operativo lordo tra gli impieghi con i loro interessi - da una parte - ed i soli costi di funzionamento con gli interessi sui depositi, dall'altra). Il margine operativo (impieghi + interessi attivi meno costi e interessi passivi) sarebbe superiore al 90% e, in assenza di sofferenze (crediti divenuti definitivamente inesigibili o che non rientrano come previsto durante l'esercizio), sottoponibile a tassazione. In condizioni normali, dunque, il gettito tributario complessivo raddoppierebbe e lo Stato andrebbe in pareggio con una pressione fiscale media attorno al 20% dei redditi o poco più; in caso di crisi, aumenterebbero le sofferenze (in realtà mancati arricchimenti, non perdite), i margini bancari si ridurrebbero e lo Stato dovrebbe fronteggiare la situazione andando in disavanzo fino al ripristino di una condizione di piena occupazione delle risorse: circostanza che dovrebbe suggerire il ritorno al pareggio del bilancio.

sabato 23 agosto 2014

MUTUI: difetto di legittimazione attiva

MUTUI: difetto di legittimazione attiva - AGI, 22 Nov. 2007
MUTUI: SENTENZA SHOCK CONTRO BANCHE USA, COLPITI PIGNORAMENT
I
(AGI) - Roma, 22 nov. - Sentenza shock negli Stati Uniti contro le banche: il giudice federale Christopher A. Boyko ha respinto le richieste della Deutsche Bank di pignorare gli immobili ipotecati a fronte dei mancati pagamenti delle rate di mutuo. La notizia pubblicata nei giorni scorsi dal New York Times rappresenta un precedente importante alla luce dei sempre maggiori casi di insolvenza che si stanno verificando. La sentenza, emessa il 31 ottobre scorso e relativa a 14 casi di pignoramento, sferra un duro colpo al sistema bancario perche', sostenendo il difetto di legittimazione attiva, stabilisce che l'ordinaria documentazione addotta dalle banche in queste fattispecie non e' idonea a provare che sono le effettive titolari della ipoteca e del credito che vantano. In questo modo si mette in discussione il modo ordinario di operare delle banche stesse sostenendo che non sono in grado di dimostrare la titolarita' dell'ipoteca e del credito. Il tribunale colpisce inoltre il sistema contabile delle banche con particolare riferimento al modo in cui iscrivono nei loro bilanci le somme che erogano nei mutui o nei fidi.

sabato 12 luglio 2014

Conto corrente: saldo zero se la banca non produce le scritture

Conto corrente: saldo zero se la banca non produce le scritture degli ultimi 10 anni
Lo sai che?
9 lug 2014
L'autore
Redazione

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le u [...]

Conto corrente: saldo zero se la banca non produce le scritture degli ultimi 10 anni 

http://www.laleggepertutti.it/53440_conto-corrente-saldo-zero-se-la-banca-non-produce-le-scritture-degli-ultimi-10-anni




Mettiamo, con riferimento a un rapporto di conto corrente bancario, che il giudice accerti il diritto del cliente a ottenere la restituzione delle maggiori somme pretese illegittimamente dalla banca. Come farà, però, il tribunale a stabilire l’esatta somma dovuta dal cliente?

Secondo una recente sentenza del tribunale di Brindisi [1], per determinare l’esatto ammontare spettante alla banca, quest’ultima è obbligata a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto. Altrimenti, il magistrato dovrà ritenere che il saldo iniziale del conto fosse pari a zero. Con conseguente vantaggio del correntista in termini di somme da restituire.
Vediamo meglio di spiegare questo principio.

mercoledì 11 giugno 2014

L’auto-riciclaggio: il “convitato di pietra”

FILODIRITTO, 05/06/14

L’auto-riciclaggio: il “convitato di pietra” dell’ordinamento penale italiano



È di questi giorni la notizia dello slittamento al 10 giugno prossimo venturo dell’esame dell’emendamento al DDL anticorruzione (DDL n. 19 contenente “Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”).
Il provvedimento di iniziativa parlamentare, assegnato alla Seconda Commissione (permanente) Giustizia del Senato in sede referente, intende costituire un primo intervento normativo diretto a “ potenziare (…) il contrasto al crimine organizzato, ma anche ai connessi reati di corruzione e di evasione fiscale (…)”, auspicando la reintroduzione nell’ordinamento giuridico italiano di norme che puniscano più gravemente il reato di falso in bilancio e rivedano la collocazione sistematica del delitto di riciclaggio, comprendendovi anche l’auto-riciclaggio.
Fino ad oggi nel nostro Paese non è stata intrapresa un’azione di contrasto effettivamente efficace.
Le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive. In particolare, nell’arco di circa 15 anni (dal 1991 al 2005) sono state emanate n. 3 Direttive: la Direttiva n. 91/308/CE, modificata e integrata dalla Direttiva n. 2001/97/CE e poi successivamente abrogata e completamente sostituita dalla Direttiva n. 2005/60/CE (III Direttiva comunitaria) recepita e attuata con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
Nell’ambito della lotta alla corruzione, “(…) diventata una priorità nelle agende politiche internazionali (…)”, il succitato Disegno di Legge prevede, tra l’altro, l’introduzione per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano di una fattispecie unificata di riciclaggio e auto-riciclaggio, nell’intento di dotare “finalmente, magistratura e Forze di Polizia di uno strumento necessario e efficace per il contrasto al crimine organizzato, secondo le indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia” (DDL n.19 in corso di esame in Commissione).
Con il termine di auto-riciclaggio si intende l’utilizzo e l’occultamento dei proventi illecitamente acquisiti da parte dello stesso autore del reato che ha generato detti proventi.

mercoledì 4 giugno 2014

Consiglio UE: ordinanza di sequestro dei conti correnti bancari

FILODIRITTO, 27/05/14

Consiglio UE: ordinanza europea transfrontaliera di sequestro dei conti correnti bancari

 

Il 13 maggio 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un Regolamento volto ad istituire, all’interno dell’Unione europea, una procedura di ordinanza europea di sequestro dei conti bancari del debitore straniero comunitario (“Ordinanza”).
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/CONS 34/14) non è ancora stato pubblicato, entrerà in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per diventare poi applicabile decorsi trenta mesi dalla sua entrata in vigore.
Il Regolamento in commento rientra nel novero della legislazione comunitaria volta all’istituzione progressiva di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e, in particolare, all’efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 61, lettera C del Trattato sull’Unione europea e disciplinata dall’articolo 65.
La procedura dell’Ordinanza in commento, che si propone di facilitare e rendere uniforme in tutti gli Stati membri il recupero transfrontaliero del credito in materia civile e commerciale, andrà quindi ad aggiungersi agli strumenti comunitari attualmente previsti a favore del creditore comunitario, quali
i. il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE n. 805/2004, applicabile dal 2005) che consente di eseguire determinate decisioni, appositamente certificate, in uno Stato membro diverso da quello del Giudice che le ha emesse, senza necessità di procedure di riconoscimento e/o di exequatur,
ii. il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Regolamento CE n. 1896/2006 applicabile dal 2008) per crediti pecuniari determinati ed esigibili, che costituisce titolo immediatamente eseguibile nello Stato membro dell’esecuzione, senza necessità di exequature
iii. il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento CE n. 861/2007 applicabile dal 2009), che facilita il recupero transnazionale di crediti di valore non eccedente i 2.000,00 euro.

martedì 8 aprile 2014

Delle illegalità nella gestione attuale dei conti correnti

La natura legale dei contratti di deposito irregolare di moneta
[Tradotto e localizzato da: Money, Bank Credit and Economic Cycles, di Jesús Huerta De Soto, Mises Institute, 2006, pp. 1-20]


1 - Un chiarimento preliminare dei termini: contratti di prestito (mutuum e commodatum) e contratti di deposito

Sul Vocabolario Treccani troviamo: prèstito s. m. [dal lat. praestĭtum, propriam. part. pass. neutro di praestare: v. prestare]. – 1. L'atto del prestare, il fatto di dare o ricevere qualche cosa (denaro, un bene, un oggetto) con l'impegno di restituirla entro un periodo di tempo determinato o non determinato. (1)
Storicamente troviamo due tipi di prestito: il prestito per l'uso - nel qual caso l'uso della cosa prestata viene trasferito ed il contraente deve restituire la cosa dopo averla usata - ed il prestito per il consumo - ove la proprietà stessa della cosa prestata viene trasferita.  Nell'ultimo caso, l'oggetto viene dato per essere consumato ed il contraente è obbligato a restituire qualcosa dello stesso ordine di quantità e qualità della cosa inizialmente ricevuta e consumata (2).

mercoledì 19 febbraio 2014

Contratto di apertura del credito: nullità degli interessi bancari

FILODIRITTO, 17/02/14

Contratto di apertura del credito: nullità degli interessi bancari addebitati e automatica applicazione del tasso di interesse legale

 

1. Cenni sull’istituto dell’apertura di credito bancario
È prassi che le banche utilizzino il classico rapporto di conto corrente bancario anche per finalità di “appoggio” ad altri contratti bancari, quale il contratto di apertura di credito.
La caratteristica peculiare dell’apertura di credito consiste nella disponibilità di una somma di danaro in favore del cliente che, a sua volta, ha un potere d’utilizzazione economica della predetta somma, da restituire alla banca entro un termine prefissato o alla conclusione del rapporto.
Nel caso in cui il contratto di apertura di credito acceda ad un rapporto in conto corrente il cliente ha il potere, oltre che di effettuare più prelevamenti, di reintegrare la disponibilità (provvista) mediante successivi versamenti.
Secondo il legislatore l’apertura di credito è “il contratto con la quale la banca si obbliga a tenere a disposizione  dell’altra parte una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato” (articolo 1842 del Codice Civile).