lunedì 24 settembre 2018

Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa


CORTE GIUSTIZIA UE
RISPARMIO TRADITO
13 SETTEMBRE 2018 ORE 17:56
Orientamento: nuovo

Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa all’istituto e alla stessa Vigilanza

Addio riservatezza professionale se il cliente intende rifarsi dopo il rimborso parziale per la messa in liquidazione dell’azienda di credito. Spetta al giudice nazionale bilanciare gli interessi in gioco

http://www.cassazione.net/bankitalia-non-ha-segreti-per-il-correntista-che-v-p34653.html

DI DARIO FERRARA
   (Sentenza del 13 settembre)

No al segreto professionale da parte delle autorità di vigilanza finanziaria quando si tratta di garantire il diritto di difesa nelle cause civili oltre che penali. Dopo il “fallimento” dell’istituto di credito, dunque, Bankitalia non può negare al correntista l’accesso ai documenti richiesti dall’interessato che sta valutando di far causa all’ente di credito posto in liquidazione coatta amministrativa, oltre che alla stessa Vigilanza. È quanto emerge dalle sentenze C-358/16 e C-594/16, depositate il 13 settembre dalla quinta sezione della Corte di giustizia europea (pubblichiamo in allegato la prima mentre la seconda è disponibile al link al sito web dell’autorità giudiziaria Ue).
Diritto di accesso
La controversia nella causa C-358/16 sorge in Lussemburgo e riguarda una società che sarebbe stata coinvolta nella colossale truffa architettata da Bernard Madoff, il broker che a Wall Strett ha fatto un buco di 65 miliardi di dollari. Tutta nostrana, invece, la vicenda della 594/16. Il comune denominatore è che la direttiva 2013/36 sui mercati degli strumenti finanziari ammette deroghe al divieto di divulgare informazioni riservate in base al segreto professionale delle autorità di vigilanza. Il correntista italiano chiede a Palazzo Koch l’accesso alle carte della vigilanza perché ha ricevuto solo un rimborso parziale dal fondo interbancario di tutela dei depositi e vuole chiedere i danni tanto all’istituto in lca quanto a Bankitalia. Dopo il no di Palazzo Koch il risparmiatore si rivolge ai giudici amministrativi perché gli sia riconosciuto il diritto di accesso. E in effetti una delle eccezioni previste al segreto dalla direttiva Ue riguarda proprio le persone interessate in modo diretto dal fallimento o dalla liquidazione coatta dell’ente di credito, a patto che le informazioni riservate debbano essere utilizzate nell’ambito di procedimenti civili e commerciali e non riguardino i terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio delle banche in rosso.
Indizi precisi
L’interessato deve fornire indizi precisi e concordanti secondo i quali le notizie richieste servano per procedimenti in corso o da avviare. E spetta al giudice nazionale effettuare un bilanciamento degli interessi fra il diritto di difesa del richiedente e le esigenze di riservatezza dell’authority.
Dario Ferrara

sabato 22 settembre 2018

La creazione di moneta alla Commissione d'inchiesta sulle banche

SENATO - CAMERA
Doc. XXIII n. 37-ter
COMMISSIONE  PARLAMENTARE  DI  INCHIESTA  SUL  SISTEMA
BANCARIO  E  FINANZIARIO

(istituita  con  legge  12  luglio  2017,  n.  107)
(composta dai senatori Casini, Presidente,
Augello, Bellot, Ceroni, D’Alı`, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Mauro Maria Marino,
Vicepresidente, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari,  Pagnoncelli,  Sangalli,  Tosato, Segretario,  e  Zeller, Segretario; e dai  deputati Bonifazi,  Brunetta, Vicepresidente, Capezzone,  Cenni,  Dal  Moro,  Dell’Aringa, Meloni,  Orfini,  Paglia,  Ruocco,  Sanga,  Savino,  Sibilia,  Tabacci,  Tancredi,  Taranto,  Vazio, Villarosa,  Zanetti  e  Zoggia)

RELAZIONE DI MINORANZA
Presentata alla Commissione nella seduta del 30 gennaio 2018, dai deputati Sibilia, Ruocco e  Villarosa  e  dai  senatori  Girotto  e  Martelli
Comunicata  alle  Presidenze  il  30  gennaio  2018,  ai  sensi
dell’articolo  1,  comma  3,  della  legge  12  luglio  2017,  n.  107

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336075.pdf

Due estratti:

pagg. 75-76

2. Non ha fornito risposta sull’esistenza del potere di creazione di moneta «dal nulla» da parte delle banche commerciali, quel potere creativo della cosiddetta «moneta scritturale» (soprattutto nella concessione dei prestiti alla clientela) gia` riconosciuto alle banche commerciali nel 2014 dalla Banca d’Inghilterra, dal Parlamento inglese, dal Consigliere della Banca di Francia Bernard Maris (deceduto il 7 gennaio 2015 nell’attentato di Parigi) e dal professore Richard Werner dell’Universita`di Southampton (Inghilterra) in un suo personale esperimento bancario illustrato nella International Review of Financial Analysis di December 2014 (volume 36, pages 1-19), nel 2016 dalla societa` di revisione KPMG islandese e nell’aprile 2017 dalla Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank), tutti autorevoli precedenti peraltro riportati nella su citata assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 ottobre 2017 dal medesimo gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza dell’ex controllata Banca mediterranea del Sud Italia, costretto a confluire in Unicredit 59. L’esponente di Deutsche Bank si e`impegnato a far pervenire una nota dopo avere coinvolto i massimi vertici della capogruppo tedesca a Francoforte.

Note:
59
Cfr. Allegato «F» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare i documenti 2/3/4/5 annessi all’intervento (scritto) di Giuseppe Pinto del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell’ex Banca mediterranea del Sud Italia.
---------------------------------
pagg. 94-95

3.3) Interventi nella contabilita` delle banche nelle crisi economiche
A seguito delle recenti crisi economiche e finanziarie va valutato l’apporto di aggiornamenti all’attuale normativa bancaria, considerando taluni dibattiti di settore avvenuti dal 2014 in diversi ambiti istituzionali (Parlamenti, banche centrali) e in ambito della comunita` economico-scientifica.
In tal senso va, tra l’altro, approfondita la concreta applicabilita` dello strumento  contabile Debt  Equity  Swap (DES).
Il DES e` comunemente noto ed e` applicato per il risanamento di imprese affette da temporanei problemi di liquidita` e, come ha spiegato il professore di economia Franz Ho ̈rmann dell’Universita` di Vienna in occasione dell’assemblea degli azionisti della Deutsche Bank tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte, il DES puo` essere adottato anche in ambito bancario per ripristinare la situazione finanziaria degli istituti di credito in crisi.
Per comprendere a fondo l’utilita` e il valore del DES occorre mettere in  risalto  un  concetto  sulla  moneta  in  generale.
Tanti  documenti  ufficiali  e  studi  di  autorevoli  ricercatori  in  ambito economico-finanziario oggi confermano il fenomeno della cosiddetta «moneta scritturale». Questa moneta non e` creata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ma, dalle banche private attraverso una mera operazione  contabile  (in  tedesco:  «Buchgeld»;  traduzione  letterale:  «moneta contabile»).
Per  di  piu`,  la  maggior  parte  della  moneta  in  circolazione  e` propriamente  moneta  scritturale.
In merito la Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank) sostiene:
«...  la  concessione  creditizia  delle  banche  commerciali  in  favore  di  non banche  costituisce  in  termini  quantitativi  la  maggior  operazione  per  la creazione  monetaria  ...» 72.
Per citare soltanto alcuni autorevoli soggetti ed autorita`, giungono alle stesse conclusioni la Banca centrale d’Inghilterra
(Bank of England) 73,
la societa` di revisione KPMG 74,
gli esperimenti pratici e gli studi del professore Richard Werner dell’Universita` di Southampton (Inghilterra) 75.
Pertanto, se la generazione di questa moneta scritturale da parte delle banche private si basa su un’operazione meramente contabile, allora si puo` adottare  uno  strumento,  altrettanto  contabile,  quale  il  DES,  per  risanare una  banca  in  crisi.
Esso,  infatti,  neutralizza  gli  effetti  della  creazione  monetaria  scritturale delle banche private attraverso una semplice riqualificazione contabile dello  Stato  patrimoniale  passivo.
L’ammontare dei crediti sofferenti della banca e` convertito in capitale proprio ed e` attribuito allo Stato, che pro quota entra nel capitale proprio della  banca.
Quindi,  come  un  creditore  entra  a  far  parte  della  compagine  sociale di una societa` debitrice inadempiente, il DES nazionalizza il capitale proprio  bancario  per  la  quota  dei  debiti  sofferenti.
Quest’operazione  pero`non  comporta  alcun  effetto  negativo  per  gli stakeholders interessati   dalla   crisi   bancaria   (amministratori,   revisori, soci,  soci-risparmiatori,  Stato,  contribuenti  fiscali,  eccetera)  e  aumenta  il patrimonio  netto  e,  coerentemente,  la  solidita` della  banca.
Se  il  DES  fosse  prescritto  per  legge  e  adottato  per  il  risanamento dalle  banche  private  italiane  sovra-indebitate,  potrebbe  ripristinare  la  stabilita` finanziaria  di  queste  banche  senza  che  fosse  necessario  l’esborso di un euro alcuno da parte dello Stato e, coerentemente, da parte del contribuente  fiscale.

Note:

72
Deutsche Bundesbank – Monatsbericht April 2017, 69. Jahrgang, Nr. 4, S.15-36; https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2017/2017’04’monatsbericht.pdf?’’blob=publicationFile

73
Bank of England – Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank’s Monetary Analysis Directorate, Michael   McLeay,   Amar   Radia,   Ryland   Thomas:   «Money   creation   in   the   modern economy»;
https://www.monetary.org/wp-content/uploads/2016/03/money-creation-in-the-modern-economy.pdf

74
KPMG ehf 2016, Svanbjo ̈rn Thoroddsen, Sigurvin B. Sigurjo ́nsson, «Money Issuance –Alternative  Monetary  Systems»;
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf

75
International  Review  of  Financial  Analysis,  Volume  36,  December  2014,  Pages  1-19: Can  banks  individually  create  money  out  of  nothing?  –  The  theories  and  the  empirical evidence, Richard Werner;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070  –
professor  Werner  official  website:  https://professorwerner.org/
------------------------------------------

lunedì 10 settembre 2018

Giurimetria bancaria : basi tecniche

Giurimetria bancaria : basi tecniche

PAOLO MANCA - 2018 –

(sintesi)

Questo libro presenta il punto di vista, in buona parte originale, di uno studioso della materia i cui contributi, che non hanno avuto un riconoscimento adeguato al di fuori del campo specialistico, potrebbero trovare maggiore accoglimento nella giurisprudenza, anche al fine di eliminare lacune della legislazione corrente e conseguenti sentenze contraddittorie rilasciate da tribunali inadeguati.

Il testo, che si rivolge a cultori di materie giuridiche, bancarie, aziendali, presenta temi di matematica applicata senza indugiare su finezze e precisazioni formali ,nei limiti di quanto afferma Einstein per cui “bisognerebbe rendere tutto il più semplice possibile, ma non troppo semplice”.

Il testo è organizzato in due capitoli.

Nel primo capitolo si considerano i contratti finanziari cosiddetti deterministici, in cui cioè tutte le prestazioni sono numeri (certi) : si chiarisce il significato dell’ammortamento e la sua equivalenza col principio del valore attuale calcolato con legge esponenziale; si mostra la disutilità dell’uso del termine “tasso nominale”; si evidenzia quale sia il corretto significato da attribuire al tegm (tasso effettivo globale medio) con quanto ne consegue; si ridimensiona un termine abusato “l’anatocismo”; si evidenziano le clausole che creano l’ indeterminatezza dei contratti.

Nel secondo capitolo si considerano i contratti finanziari aleatori, in cui cioè alcune prestazioni e condizioni sono aleatorie, quali ad esempio l’indicizzazione : si mostra come occorrerebbe procedere per valutare correttamente l’ISC e il tasso soglia di usura ; si introduce un concetto relativamente originale di “contratto deterministico equivalente ad un contratto aleatorio” e si mostra come ricondurre la valutazione di un contratto aleatorio al contratto deterministico equivalente; si mostra come valutare clausole contrattuali riconducibili alle opzioni, esplicite e implicite, e in particolare la clausola dell’estinzione anticipata.

In tale contesto diventa evidente come con l’attuale metodologia di determinazione dell’ISC ogni contratto di mutuo indicizzato può tranquillamente essere impugnato e dichiarato indeterminato.


Qui di seguito elenchiamo alcuni dei quesiti a cui queste pagine dovrebbero dare elementi di risposta.

Perché la dizione “tasso di interesse nominale” è indeterminata?

Che significato ha il taeg/isc ?

Perché anche le opzioni implicite concorrono al calcolo del taeg e come si valutano?

Come si dovrebbe calcolare correttamente il taeg nei mutui indicizzati e in altri contratti aleatori ?

Le “penali” per la risoluzione anticipata di un mutuo vanno inserite nel calcolo del taeg?

Esiste una definizione operativa di anatocismo?

Ha senso vietare l’anatocismo?

Perché funzionano bene solo le leggi di interesse esponenziali?

Come si calcolano o come dovrebbero correttamente calcolarsi somme arretrate tenuto conto degli interessi legali e dell’inflazione?

Perché un contratto finanziario aleatorio equivale all’acquisto del biglietto di una lotteria?

Perché il prezzo equo di una lotteria dipende in modo essenziale dal modello adottato per la determinazione delle probabilità che a sua volta dipende dall’esistenza o meno di un mercato efficiente?

Perché occorre dichiarare il profilo di rischio di un derivato e, in generale, di ogni operazione finanziaria aleatoria e quali sono le misure di rischio da dichiarare e quale il loro significato?

Perche il vanilla interest rate swap (irs) ha fair value iniziale pari a zero?

Come si valuta l’up front in un contratto irs?

Cosa è il principio del contratto certo equivalente?

Come si può ricondurre la valutazione di un contratto finanziario aleatorio ad un contratto “certo” in presenza di un mercato efficiente?


n.b:
Considerate le finalità “tecniche” del testo, che intende fornire spunti vari alla giurisprudenza bancaria, i riferimenti a specifiche disposizioni legali in materia vengono volutamente accennati solo ove indispensabili.



indice:

capitolo 1 : contratti “certi”

1. PRESENTAZIONE

2. NOZIONI PRELIMINARI

3. TASSI EFFETTIVI E TASSI NOMINALI

4. LEGGI FINANZIARIE

5. TASSO INTERNO DI RENDIMENTO

6. L’AMMORTAMENTO IN CONDIZIONI DETERMINISTICHE

7. POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA

8. ANATOCISMO


Appendice al cap.1

A1.Legge esponenziale.

A2.Equivalenza tra le condizioni di ammortamento e il valore attuale con legge di interesse esponenziale

A3. Formule per usuali tipi di ammortamento a tasso fisso costante.



capitolo 2 : contratti aleatori


1. PRESENTAZIONE

2. LA CURVA DEI TASSI A PRONTI E A TERMINE

3. OPERAZIONI FINANZIARIE ALEATORIE ( OFA)

4. VALUTAZIONE DELLE OFA (fair value)

5. RISCHIO FINANZIARIO

6. MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO

7. PRINCIPIO DEL CONTRATTO CERTO EQUIVALENTE

8. CLAUSOLA DEL RIMBORSO ANTICIPATO




Appendice al cap.2

B1. Swap

B2. Titoli derivati

B3. Leggi finanziarie

B4. Tipologie di leggi finanziarie

B5. Prezzi a pronti (spot) e prezzi a termine (forward)

B6. Alea e indeterminatezza

B7. Probabilità neutrale al rischio

B8. Misure ordinali, differenziali, cardinali

B9. Clausola del rimborso anticipato

B 10. Certo equivalente