mercoledì 23 marzo 2016

Cassazione: via libera ai processi per usura contro i banchieri

La Cassazione dà via libera ai processi per usura contro i banchieri

Nota a cura del dr. Gianni Frescura *

Finora sono state decine le pronunce di GIP e GUP che in questi anni hanno archiviato le denunce di usura dei clienti contro le banche perché, a loro avviso, considerato che i responsabili dei tassi e degli oneri a carico dei clienti nelle banche seguivano le “Istruzioni della Banca d’Italia” sul calcolo del TEG dei finanziamenti e nonostante le persone offese o le procure, con perizie più o meno accurate, dimostrassero che c’era stato un supero del tasso soglia, mancava in ogni caso l’elemento psicologico del reato (il dolo) e pertanto sia i banchieri che i bancari non potevano essere colpevoli di questo odioso reato.(1)

La Cassazione, in merito alle denunce di usura bancaria, con la sentenza 8/23 ottobre 2015 n. 42764 che, in questo campo, si può definire rivoluzionaria, ha però precisato che il GUP non può assolvere gli imputati per “mancanza del dolo”, perché esprimerebbe così un giudizio prognostico sull’innocenza dell’imputato, non di sua competenza.
Il GUP, per la suprema Corte quando gli elementi acquisiti in sede istruttoria risultino insufficienti o contradditori, deve emettere il non luogo a procedere solo se i predetti elementi risultino comunque inidonei a sostenere l’accusa; ai sensi dell’art. 425 comma 3 c.p.p. il GUP “deve valutare solo sotto il profilo processuale ... non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ... essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative aperte o comunque ad essere diversamente valutate”.

La sentenza della seconda sezione della Cassazione (pres. Esposito, rel. Gallo) accoglie il ricorso di un imprenditore avverso la sentenza del 23 dicembre 2014 del GUP del Tribunale di Brescia, il quale nell’udienza preliminare, dichiarava il non luogo a procedere, perché “il fatto non costituisce reato” (per mancanza del dolo) nei confronti del direttore di filiale di una banca, pur essendo stato accertato, in sede di indagini preliminari, che in un trimestre del 2011 il supero del tasso soglia dell’usura del fido in conto corrente a causa dell’addebito, oltre che della cms (commisssione massimo scoperto), anche della commissione di disponibilità.

* Direttore del Centro Perizie
Valdagno, Via Dalmazia 39/A
Cell. 3487266542

Note:

1) Tra le sentenze del GUP che assolvono gli imputati per carenza dell’elemento soggettivo del reato ci sono quelle del Tribunale di Ascoli (n. 117 del 9 luglio 2009 e n. 118 del 14 luglio 2009) che hanno provocato le note sentenze della Cassazione sull’inclusione della cms nel calcolo del TEG (caso Orsini).

Sentenza:
http://www.mediaedit.it/2015/11/12/cass-pen-sez-ii-sent-ud-20-10-2015-23-10-2015-n-42764/

Nessun commento:

Posta un commento