mercoledì 12 febbraio 2025

Decreto legislativo per la modifica dell'articolo 1834 del Codice Civile (bozza)

Di seguito è riportata una bozza di decreto legislativo per la modifica dell'articolo 1834 del Codice Civile, ispirandosi all'iter del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 . La proposta prevede l'introduzione della segregazione dei depositi e l'attribuzione delle passività monetarie create dalle banche come debiti verso la Tesoreria dello Stato, in linea con i principi del Quantitative Balancing (QB) . [ Vedere: Solving the Conundrum of Banks' Cash Flow Statements: A Quantitative Balancing Approach e, in italiano: Bilanciamento Quantitativo in Italia]


DECRETO LEGISLATIVO [XXX]
Modifiche all'articolo 1834 del codice civile in materia di segregazione dei depositi bancari e riconoscimento del signoraggio monetario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante delega al Governo per la riforma del sistema bancario e finanziario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante disposizioni in materia di trasparenza e stabilità del sistema finanziario;

Vista la necessità di adeguare il quadro normativo nazionale ai principi di trasparenza, rendicontazione e stabilità del sistema monetario e bancario;

Vista la proposta di modifica dell'articolo 1834 del codice civile per introdurre la segregazione dei depositi e il riconoscimento del signoraggio monetario creato dalle banche;

Sentito il Consiglio di Stato nella seduta del [DATA];

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari nella seduta del [DATA];

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del [DATA];

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Modifiche all'articolo 1834 del codice civile

    1. L'articolo 1834 del codice civile è sostituito dal seguente:
       "Art. 1834 - Depositi di danaro presso le banche

        1. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, la proprietà del denaro depositato rimane in capo al titolare del conto, il quale ne conserva la piena disponibilità e il diritto di utilizzo secondo le modalità contrattuali. 

        2. Contestualmente alla creazione del deposito, la banca è tenuta a registrare una passività verso la Tesoreria dello Stato, pari al valore nominale del deposito creato, quale contropartita del signoraggio monetario derivante dall’attività di creazione della moneta bancaria.

        3. La Tesoreria dello Stato acquisisce un credito inderogabile verso la banca, corrispondente al valore dei depositi creati, iscritto nel bilancio pubblico come “Credito da signoraggio monetario”.

        4. La banca è obbligata a garantire la restituzione del denaro al depositante, a richiesta, nella stessa specie monetaria, garantita dalla copertura del credito della Tesoreria verso il sistema bancario."

Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 , fatta salva la possibilità di anticipare l'entrata in vigore mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.

    2. Entro il 31 dicembre 2025 , le banche sono tenute a:
a) effettuare la riclassificazione contabile dei depositi esistenti, conformemente alle nuove disposizioni;
b) comunicare alla Tesoreria dello Stato il valore complessivo dei depositi segregati;
c) predisporre piani di adeguamento operativo e tecnologico per garantire la piena implementazione delle nuove regole.

    3. Le banche che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2 sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario.

    4. La Banca d'Italia, entro il 30 giugno 2026 , presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento agli effetti sulla stabilità del sistema bancario, sulla trasparenza contabile e sui benefici derivanti dal riconoscimento del signoraggio monetario.

Articolo 3
Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 , salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì [DATA]

[Firma del Presidente della Repubblica]

[Controfirma del Ministro dell'Economia e delle Finanze]


Note esplicative e giustificazioni

    1. Segregazione dei depositi : La modifica introduce il principio che i depositi bancari rimangono di proprietà dei depositanti, ma vengono trattati come passività verso la Tesoreria dello Stato. Questo garantisce maggiore sicurezza per i depositanti e riduce il rischio di crisi bancarie.

    2. Signoraggio monetario : La riforma riconosce esplicitamente il signoraggio come una fonte di reddito per lo Stato, attribuendo alla Tesoreria un credito nei confronti delle banche per ogni deposito creato.

    3. Transizione graduale : Le disposizioni transitorie consentono un periodo di adeguamento per le banche, garantendo la continuità operativa e minimizzando gli impatti negativi sull'economia reale.

    4. Monitoraggio e valutazione : La relazione annuale della Banca d'Italia assicura trasparenza e accountability nell'applicazione delle nuove regole, permettendo eventuali aggiustamenti futuri.

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