giovedì 6 aprile 2017

Tribunale di Cremona: il debitore e il denaro scrittuREALE

UNA SENTENZA PER MONETA NOSTRA
http://marcodellaluna.info/sito/2017/04/05/una-sentenza-per-moneta-nostra/


 Alle volte i giudici sembrano voler difendere il sistema di profitto e potere dei banchieri, mentre in realtà lo minano alle fondamenta (anche se ci arrivano attraverso una serie di errori).

 Oggi un Giudice del Tribunale di Cremona, giudicando sull’opposizione di  una mia cliente disoccupata contro una banca che le sta vendendo all’asta l’unica casa, dopo lungo pensamento sulle mie eccezioni di nullità del mutuo in relazione al fatto che la banca non aveva prestato denaro ma semplice promesse contabili di denaro, e che la legge non autorizza le banche a creare euro, ha deciso in favore della banca, respingendo l’opposizione. I motivi che ha dichiarato per tale sue decisione sono esposti sotto, ciascuno seguito da confutazione in rosso.
 che è incontestato l’impiego della somma mutuata, da parte [della debitrice opponente], ai fini del pagamento del corrispettivo per l’acquisto dell’immobile cui il contratto di mutuo era preordinato, e che, dunque, in tale funzione economico/sociale è rinvenibile la causa concreta del negozio di mutuo stipulato tra le parti;
Errore: “somma”: che cosa è una “somma”? Una quantità di danaro? O di promessa di danaro? L’art. 1813 CC richiede che sia di danaro. Dov’è il denaro che la banca avrebbe dato alla cliente? La banca, sollecitata a farlo, non lo ha dimostrato.

che la nozione di consegna, non definita dall’art. 1813 c.c., non può limitarsi al materiale trasferimento della somma in contanti dal mutuante al mutuatario, dovendosi invece ritenere comprensiva di ogni atto idoneo a porre le cose nel potere di disposizione giuridica dell’avente causa;
Errore: per “mettere a disposizione” il denaro, bisogna averlo, e l’opponente ha contestato che la banca lo abbia, e anzi ha dimostrato che non lo possiede.

che gli assegni e gli altri titoli di credito sono espressamente regolamentati nel codice civile italiano (art. 1992 ss.) ed in alcune leggi speciali dello stato (R.D. 1736/1933), onde non è corretto affermare, come fatto dalla difesa dell’attrice a pagina 6 del proprio atto introduttivo del presente giudizio, che “il Codice Civile e le norme di esso che, in particolare, che regolano i rapporti in esame, conoscono soltanto il danaro legale, ossia la moneta legale, cioè le banconote”;
Errore: il Codice Civile e le altri leggi citate trattano l’assegno e le cambiali come promesse di denaro, non certo come denaro! L’assegno circolare è una promessa di denaro, uno strumento di debito a carico della banca, soggetto a rischio emittente.

che l’accredito sul conto corrente dell’attrice abbia realizzato l’effetto di attribuirle un autonomo titolo di disponibilità della somma e di acquisire al suo patrimonio la somma medesima, uscita dal patrimonio della convenuta;
Errore: non vi è disponibilità di somma di denaro se non vi è il legittimo possesso del corrispondente denaro da parte del disponente (cioè della banca); e non vi è uscita dal patrimonio della banca di alcun denaro, perché la banca non preleva alcunché dai propri conti, ma crea direttamente il danaro, “la somma”, digitando numeri sui conti correnti di disponibilità del mutuatario.

che la ricostruzione propugnata dalla difesa dell’attrice in merito alla creazione ex nihilo della moneta da parte delle banche commerciali è errata, in quanto le banche non creano moneta, ma trasferiscono somme che sono nella loro disponibilità… … ;
Errore: le banche di credito creano denaro, anzi euro, mediante scritturazione, come dichiara la Banca d’Italia ufficialmente alla Commissione Finanza del Senato con lettera 27.02.17 e nelle tabelle ufficiali della BdI; e questa creazione corrisponde a circa l’84% del totale degli euro in circolazione.

che, in ogni caso, l’eventuale operazione consistente nell’emissione di moneta scritturale a favore del mutuatario non viola l’art. 128 TFUE, in quanto:
  • la citata disposizione disciplina esclusivamente l’emissione della moneta avente corso legale all’interno dell’Unione, ossia l’Euro, riservata alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, senza disporre alcunché in merito ad altri tipi di moneta, come quella scritturale, che è espressione di autonomia privata e la cui circolazione avviene all’interno del sistema bancario per mezzo di accrediti e compensazioni;
Quindi, per questo Giudice, le banche non creano affatto moneta; ma, se lo fanno, allora possono farlo legittimamente. A parte ciò, in quanto sopra vi sono tre errori:
-primo: il TUB e le altre leggi nazionale definiscono le banche come istituti di intermediazione del credito, non parlando mai di creazione della moneta, la quale invece sarebbe il loro core business, se lecita – e lo è, perché esse de facto creano moneta, come ammesso dalla autorità monetarie;
-secondo errore: il TFUE assegna alla BCE il compito di prevenire l’inflazione, cosa che sarebbe impossibile (non bastando all’uopo la mera regolazione dei tassi) se l’84% della creazione monetaria fosse rimessa alle banche di credito;
– terzo errore: lo Stato accetta, richiede e usa per i pagamenti di tributi, stipendi etc. il denaro contabile creato dalle banche private alla stregua e al pari dell’Euro legale, quindi rende valuta legale quella creazione non autorizzata di moneta denominata come Euro.

  • la creazione di moneta c.d. fiat o fiduciaria da parte delle banche commerciali mediante registrazioni contabili è, con evidenza, fenomeno distinto dall’emissione di moneta Euro; esso si verifica allorché gli istituti creditizi concedono prestiti impiegando le somme ricevute in deposito, in tal modo moltiplicando l’offerta di moneta rispetto alla moneta effettivamente circolante;
Errore: come detto sopra, lo Stato stesso non la distingue, ma la tratta alla pari, anzi la esige come mezzo esclusivo di pagamento oltre determinati importi (e poi non si tratta di “istituti”, perché sono soggetti privati, da quanto Amato li ha privatizzati nel 1995).

  • il fenomeno è previsto e disciplinato: in particolare, il regolamento CE n°1745/2003 della Banca Centrale Europea assoggetta le banche aventi sede negli Stati membri all’obbligo di destinare una parte della moneta ricevuta in deposito a riserve minime da detenere presso le banche centrali nazionali, secondo il sistema della c.d. riserva frazionaria;
Errore multiplo: i depositi avvengono appunto quasi interamente in “moneta” contabile; peraltro le banche di credito creano i depositi esse stesse con l’atto di creare, digitandoli direttamente sul conto di disponibilità del cliente, gli importi che prestano al medesimo. Depositi di moneta creata contabilmente non possono coprire creazioni contabili di ulteriore moneta, essendo della medesima natura di questa moneta. E non servono nemmeno, per la medesima natura. Anzi, non sono nemmeno depositi, perché il deposito può avere come oggetto solo e unicamente una cosa mobile oppure danaro, mentre il denaro contabilmente creato è un credito, e i crediti non sono oggetto possibile di un deposito. Però soprattutto va detto che i depositi dei risparmiatori vengono sì usati dalle banche di credito: vengono usati per coprire, per nascondere, il fatto che creano moneta mediante semplici registrazioni contabili, realizzando un pari ricavo (flusso di cassa positivo) che non contabilizzano e su cui quindi non pagano le tasse, come ammette la Banca d’Italia nella suddetta comunicazione del 27.02.17, dicendo che si è consapevolmente scelto di non tassare i ricavi da creazione monetaria (pari in Italia a circa 1.000 miliardi l’anno).

  • la diversità fra i due mezzi di scambio ha posto, peraltro, il problema della parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ad es. consegnando un assegno circolare, senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo (Cass., S.U., sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007);
Quella giurisprudenza non teneva conto della realtà della creazione monetaria qui sopra spiegata: credeva, per così dire, che i bambini nascessero sotto i cavoli. Ma prendiamo per buono ciò che afferma il Tribunale di Cremona, ossia che si può pagare con moneta scritturale ogniqualvolta ciò non sia espressamente escluso dalla legge.
Benissimo: se così è, allora la legge non esclude che i clienti rimborsino i prestiti delle banche, erogati da queste in moneta scritturale da loro creata, creando essi stessi moneta scritturale – cioè Moneta Nostra – e spedendola con una pec alla banca. 
Questa è la conclusione dell’ordinanza del Giudice di Cremona, appoggiata all’autorevole, seppur scientificamente superata, sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie… il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale… senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo.”
Avete capito? Sembrava che volesse dar ragione alle banche e al sistema, e al contrario dà ragione ai suoi critici radicali. Incredibile Giustizia!

05.04.17  Marco Della Luna

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