lunedì 29 ottobre 2018

Banche: il corso legale, o meno, della moneta

Il corso legale, o meno, della moneta: appunti per una memoria standard
- di Marco Saba, contabile forense


Da: Economia politica, di Hosea Jaffe, Editoriale Jaka Book, 1998, pag. 54

...per elevare un mezzo di pagamento al rango di moneta è necessario un riconoscimento ufficiale da parte della legge. (…) E’ evidente che l’uso di un mezzo di pagamento specifico non può essere imposto per legge, in quanto il mercato resta sempre libero di scegliere i mezzi di pagamento preferiti e di rifiutare quelli che l’autorità dello Stato cerca di imporre: ciò che però la legge è in grado di fare è di individuare un mezzo di pagamento specifico e di attribuire ad esso potere liberatorio, stabilendo che tale mezzo è strumento legale per estinguere il debito. (…) Al giorno d’oggi, il sistema dei pagamenti è basato sulla moneta emessa dalla Banca centrale, moneta che, nell’ambito dell’economia nazionale, possiede valore liberatorio in virtù di una esplicita norma di legge.”

E, aggiungerei, fu per questo che la banca centrale venne istituita come ente di diritto pubblico posseduto da banche pubbliche negli anni 30 del secolo scorso, e quindi si presumeva che il signoraggio, ovvero i profitti derivanti dall’impiego della moneta creata, fosse diventato una questione secondaria poiché il beneficiario finale, si supponeva, sarebbe stato sempre lo Stato. Con la privatizzazione ufficiosa del sistema, formalizzata con la Banca Centrale Europea, il signoraggio sulle banconote (dichiarate “moneta a corso legale”) e sulla moneta bancaria (dichiarata dalla Banca d’Italia “moneta legale”), ambedue forme di moneta scritturale, veniva ritualmente nascosto al pubblico con la finta assunzione che la creazione di tali monete costituisse una passività per l’emittente.
In pratica si simulava che la creazione di questo potere d’acquisto potesse essere nascosta alle entrate dei flussi di cassa ma che anzi rappresentasse un debito per le banche che, prima o poi, avrebbero dovuto saldare. Questa palese finzione si dimostrò tale allorquando passando dalla Lira all’Euro, nessun esborso venne pagato dalle banche per saldare il finto debito, ma semplicemente vennero scambiate le Lire, che poi vennero dichiarate fuori corso, con altrettanti “Euro”, anch’essi registrati come false passività e non come attività per chi la emette.
Il vero effetto passivo della creazione ed emissione tramite impiego (spesa o prestito) della moneta da parte delle banche, sta propriamente nel mercato, il quale convenzionalmente cede prodotti e servizi in cambio del simbolo monetario che riceve. Si può dire quindi che la banca centrale, ormai privata, e le banche commerciali, evitando di registrare la nuova moneta prodotta come entrata di cassa e registrandola poi come falsa passività, ottengono un ingente profitto occultato al pubblico. Ovvero: la totalità della moneta scritturale creata che copre anche le spese d’emissione.

La magistratura nel primo caso, quello della banca centrale e moneta a corso legale, si è espressa, nella Cass. Sez. Un. n.16751 del 22 luglio 2006, scrivendo:
"...al giudice non compete sindacare il modo in cui lo stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionali: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (in tema di difetto assoluto di giurisdizione si vedano tra le altre, benché in relazione fattispecie diverse da quella qui presa in esame, Sez. un. 12 luglio 1968, n. 2452; 17 ottobre 1980, n. 5583; 24 M 13 ottobre 1988, n. 5740; 8 gennaio 1993, n. 124; 19 maggio 1993, n. 5691; 5 giugno 2002, n. 8157). Discende da ciò il difetto assoluto di giurisdizione in ordine all'azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione di merito da parte di qualsiasi giudice: ivi compreso il giudice di pace, non potendo certo ipotizzarsi che l'attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo equità le controversie il cui valore non superi quello indicato dal capoverso dell'art. 113 c.p.c. gli consenta di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione. "

Manca tuttavia una legge che disciplini la creazione di moneta scritturale (moneta a corso "forzato" oltre i tremila euro) da parte delle banche non centrali nelle loro interazioni col pubblico (la cosiddetta “creazione di depositi” senza legittimo sottostante dichiarato).

Le banche si nascondono dietro la definizione pretestuosa di “moneta contabile”, ma quello che avviene realmente è che a fianco delle scritture contabili delle posizioni di credito e debito, si ha una vera e propria creazione di liquidità direttamente sul conto corrente della clientela, liquidità di cui il titolare può disporre trasferendola direttamente tramite computer o ritirandola facendosela iscrivere su carte di pagamento ricaricabili al portatore, ovvero di carte nominative che possono però essere utilizzate anche da persona terza cui la carta può essere di fatto ceduta, mimando esattamente l’utilizzo del contante materiale costituito da banconote e monete metalliche senza che sia necessario il previo scambio con tale contante materiale.

Il fatto che una piccola parte di tale moneta bancaria venga poi scambiata usualmente con del contante materiale, non implica un rapporto di garanzia, così come non è necessario scambiare tutte le banconote in monetine affinché il loro valore ne sia “garantito”. Ma non implica nemmeno un onere per la banca, la quale può procurarsi il contante materiale semplicemente creando dal nulla un altro deposito in moneta scritturale intestato al cedente (banca centrale).

Qui non si discute dell’incesto dei rapporti tra Banca d’Italia e Stato (basti pensare solo al servizio vitale della Tesoreria di Stato affidato alla banca “centrale” senza regolare gara d’appalto e rinnovato automaticamente ogni vent’anni) in merito alla moneta a corso legale, ma dei rapporti tra banche commerciali e cittadini ed imprese nell’ambito del rapporto creditizio tra privati.
Il fatto che la Banca d’Italia indugia anch’essa nelle irregolarità contabili (per esempio, non pubblica il libro contabile obbligatorio del Rendiconto finanziario) fa capire perché la sua opera di vigilanza sia completamente screditata rispetto agli aspetti qui descritti. Infatti, Paolo Tanga, un ispettore della vigilanza a riposo, ci ha confermato che nelle ispezioni le banche non vengono mai sottoposte ad un controllo di regolarità del rendiconto dei flussi di cassa rispetto alla creazione di moneta.

Occorre quindi definire la legalità della moneta bancaria come strumento di pagamento alla luce delle irregolarità contabili che creano di fatto la più grande tassa annuale occulta pagata a istituzioni private da parte di questo paese: circa mille miliardi all’anno secondo le statistiche della Banca d’Italia, almeno il doppio secondo altre fonti, ma comunque in eccesso dello stesso bilancio dello Stato ! Si consideri che mille miliardi equivalgono a dieci volte il fatturato di tutte le altre mafie messe insieme che si aggira sui cento miliardi.
Questa mancanza di legislazione sulla moneta scritturale delle banche ha creato oggi una situazione invivibile in cui lo Stato viene visto sempre più come il semplice braccio armato del cartello bancario

La disponibilità di circolante è stata artificialmente ridotta ad un solo euro in circolazione per ogni sei euro di debito aggregato, creando una mostruosa macchina di espropriazione continua ai danni della cosa pubblica. Infatti, non essendoci liquidità, la nazione è costretta a cedere beni reali per poter saldare i debiti scritturali impagabili ! I cittadini chiedono giustizia, una giustizia sempre più cara ed irraggiungibile per la fascia più povera della popolazione, quantificabile in almeno 15 milioni di persone. Dalla privatizzazione del sistema bancario in poi, ci sono anche stati migliaia di suicidi provocati indirettamente dalla disattenzione sul tema dell'anomala gestione del credito bancario..

La magistratura dispone dello strumento dell’accertamento giudiziario d’ufficio, o su richiesta delle vittime, con cui può imporre alla banca di consegnare i libri contabili e verificare, quindi, quanto sopra asserito.

A proposito della presunta necessità di ricapitalizzazione delle banche: nell'economia, a parte gli spiccioli, c'è solo denaro creato dalle banche. Esse non hanno problemi di liquidità: i loro depositi crescono come i loro crediti. il loro bilancio è sempre bilanciato. Dal punto di vista dell'equilibrio finanziario, il potenziale di emissione monetaria è infinito. Inoltre, poiché la banca non ha mai difficoltà a "finanziare" i suoi crediti (ossia i depositi creati), essa non ha alcun incentivo a richiedere il rimborso dei crediti. Il suo signoraggio - la quantità di denaro in circolazione corrispondente a crediti su se stessa mai restituiti - non è finanziariamente limitato. Quello che può accadere è la caduta di valore del lato attivo dello stato patrimoniale che non compensa più le false passività dell'altro lato. Ma questo è risolvibile introducendo la contabilizzazione del valore nominale della moneta bancaria creata.

Se ci fosse un'altra priorità più degna di essere immediatamente considerata, fatecelo sapere.

Nessun commento:

Posta un commento