Usura
11/01/2016
Istruzioni antiusura della Banca d’Italia contra legem: il consulente deve ricalcolare (anche) il TEGM in maniera conforme alla legge, richiedendo alla Banca d’Italia i dati necessari
http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/usura/istruzioni-antiusura-banca-d-italia-contra-legem-consulente-deve-ricalcolare-anche-tegm
Ord. Trib. Torino, sez. VI, 23 dicembre 2015 – giud. Marino
Ugo Malvagna
segnalato da: Avv. Sabatina Mogavero
Dal momento che la formula adottata dalla Banca D’Italia nelle istruzioni antiusura, in vigore sino al 2009 era contra legem(1) là dove prevedeva che le Banche dovessero effettuare la rilevazione dei tassi medi senza comprendere le commissioni massimo scoperto, la stessa non può essere utilizzata senza correzioni al fine di stabilire il tasso usuraio. Ai fini della valutazione circa l’usurarietà delle operazioni creditizie nel periodo anteriore al dicembre 2009, occorre quindi provvedere a ricalcolare il tasso effettivo medio globale (TEGM), sulla base dei dati esistenti sul sito internet della Banca d’Italia, o, in difetto, richiedendo a quest’ultima i dati necessari, secondo i criteri previsti dalla legge n. 108/96 [l’ordinanza qui massimata ha per oggetto il quesito al CTU].
(1) Secondo la
giurisprudenza di legittimità, la commissione di massimo scoperto
rientra indubbiamente tra gli addendi necessari al calcolo del TEG
«trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del
credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza
concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo
per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di
procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione
del cliente» (Cass penale 12028/2010, Cass. 46664/2011).
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