domenica 25 settembre 2016

SIGNORAGGIO SECONDARIO: PRIME AMMISSIONI DA BANCHE E GIUSTIZIA

SIGNORAGGIO SECONDARIO:
Il 6 settembre di quest'anno è stato un giorno di svolta per l'emersione del signoraggio secondario.
Fino all'inizio di questo mese, ogni volta che in qualche causa contro le banche e in difesa dei loro clienti mutuatari eccepivo che il contratto di mutuo era nullo per violazione di legge poiché gli euro prestati dalla banca erano anche stati creati, dal nulla e con mezzi contabili, dalla banca stessa, in violazione dell'art. 128 del Trattato di Lisbona (che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la facoltà di creare euro) e dell'art. 10 del Testo Unico Bancario (che non dispone che le banche possano creare moneta), i vari giudici o fingevano che non avessi posto l'eccezione e non decidevano su di essa; oppure affermavano che era infondata perché le banche prestano il denaro della raccolta (cosa notoriamente non vera, anche perché il “denaro della raccolta” arriva alla banca sotto forma di bonifici e assegni, cioè come denaro creato da qualche altra banca; oppure la respingevano scrivendo che la banca eroga il prestito mettendo a disposizione del cliente la somma non materialmente, ma giuridicamente, ossia come saldo attivo di un conto di disponibilità o mediante assegno circolare o in altro modo equivalente (questa è la tesi consolidata della Corte di Cassazione).
Il 6 settembre, sollecitata dalla stessa banca contro cui mi opponevo (in una esecuzione immobiliare che stava portando via al mio cliente e alla sua famiglia, in un colpo solo, casa e bottega - e finora non vi è riuscita) il giudice dell'esecuzione ha finalmente riconosciuto la verità: la banca crea denaro. Ma andiamo con ordine.
In un altro procedimento, in cui, rappresentando Marco Saba e una società inglese, cerco di far emergere l'attivo reddituale derivato a una primaria banca dalla predetta attività di creazione monetaria, e a tal fine sto facendo presente al giudice come alcune recentissime dichiarazioni della BCE confermano che le banche (non centrali di emissione) creano moneta nell’atto e con l’atto di erogare prestiti (o di eseguire pagamenti), generandola ex nihilo con operazioni contabili.
Il 7 luglio 2016 a Madrid, in Spagna, il vice presidente della BCE ha ammesso: "Una motivazione fondamentale per la regolamentazione bancaria si riferisce al fatto che, quando concedono credito, le banche creano denaro creando un deposito corrispondente. Questa attività, che è al centro del nostro sistema di moneta-credito, comporta una significativa trasformazione di liquidità poiché i depositi sono molto più liquidi dei crediti."
Quanto sopra è stato ultimamente confemato da KPMG, che scrive: “La predominante fonte di moneta nel presente Sistema monetario è il prestito bancario, in cui I depositi sono create nel processo del prestare. La creazione monetaria nel presente sistema monetario, perciò, espande I bilanci delle banche e accresce l’indebitamento di famiglie e imprese.”
Oramai dunque questa realtà, ossia ciò che in Euroschiavi ho denominato “signoraggio secondario”, è ammessa ufficialmente a vari livelli (solo i governi continuano a nasconderla), è nota a tutti coloro che si occupano di finanza, e sarebbe ora che fisco e potere giudiziario ne prendessero atto. Negarla definendola una fantasia, come talora fanno le banche e i giudici, non è più sostenibile di quanto fosse sostenibile la negazione delle teorie di Galileo dopo che tutti gli interessati avevano guardato nel telescopio e sapevano come stanno le cose.
La prassi di creazione monetaria da parte delle banche di credito è stata ammessa ultimamente dalla Banca Popolare dell’Alto Adige nel procedimento esecutivo immobiliare 216/2014 avanti al Tribunale di Bolzano: “Il Trattato di Maastricht non riserva alla BCE la creazione di moneta, ma testualmente l’emissione di banconote ed il conio di monete. Il codice civile non conosce affatto soltanto la moneta legale (se fosse così, in base alla normativa antiriciclaggio, oggi sarebbe vietato qualsiasi affare che prevedesse il pagamento di un prezzo pari o superiore ad euro 3.000; simili limiti sono peraltro in vigore nella maggioranza dei paesi dell’Unione Europea). … … La “creazione di moneta” da parte delle banche commerciali, l’esistenza di “moneta scritturale”, il fenomeno della “riserva frazionaria” sono caratteristiche assolutamente lecite del nostro sistema economico e monetario ed espressione della libertà contrattuale. Se una banca eroga un mutuo ad un cliente, si ha un semplice fenomeno di espansione dello stato patrimoniale (“Bilanzverlängerung”)”.
Il giudice di quella causa ha dichiarato che questa prassi sia effettiva e legittima, scrivendo, nell’ordinanza 06/07/16:  “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo...”.
Riservandomi al finale dell'articolo una critica a questa statuizione, qui faccio presente che la banca eroga sì, in un (logicamente) secondo momento, il denaro (deposito) creato, ma che in cambio introita un pari credito capitale verso il prestatario. La fase che interessa noi non è quella dell’erogazione – nella quale viene contabilizzata sia l’uscita del prestito che l’introito del credito – ma quella (logicamente) anteriore, della creazione del denaro che verrà prestato e della sua non contabilizzata immissione in cassa – cioè del fatto che la banca prima crea i 100 euro (+ 100), poi presta 100 (-100) ricevendo in cambio il credito di 100 (+100), quindi il saldo dell’operazione è + 100 (profitto) se si contabilizza la creazione e immissione in cassa (passaggio per cassa, mentre è 0 se si omette di contabilizzarla, con ovvie conseguenze sul conto economico e sullo stato patrimoniale (espansione).
Ossia, essendo stato ampiamente provato che le banche creano l’oggetto del prestito in un momento funzionalmente anteriore all’erogazione, e che ciò si traduce in un accrescimento dell'attivo, esse evidentemente hanno il dovere di dichiarare l’entrata in cassa (il passaggio per cassa) di questa creazione monetaria, di questa espansione del bilancio, con tutte le conseguenze di bilancio e sui redditi; ma per ora non lo fanno, dando luogo da un lato a difficoltà o crisi per la banca e i suoi azionisti e stakeholders nonché per il fisco e l’economia, e dall’altro lato a profitti extracontabili per l’importo della creazione monetaria, i quali, restando extracontabili, restano nella disponibilità dei gestori della banca per operazioni che essi intendono fare nei loro interessi particolari.
L’emersione delle ridette componenti positive dell’attività bancaria salverebbe l’Italia stessa dal pericolo che la minaccia in relazione alle note e meno note angustie causate dalle perdite bancarie e porrebbe fine allo scempio dei bail in e bail out, perfettamente ingiustificato, inutile, quindi illegittimo, in considerazione della facoltà delle banche di creare la propria liquidità.
Poiché ciò che la banca crea nel prestare è definito e ritenuto moneta dalla BCE, poiché è accettato dallo Stato e dagli enti pubblici in pagamento di tributi, sanzioni e altro; poiché è utilizzato da tali soggetti per i loro pagamenti; per tutte queste ragioni e altre che si potrebbero aggiungere, la moneta creata dalla banca col metodo in questione, sebbene contabile, è moneta reale, anzi, essendo il suo uso addirittura imposto dalla legge per pagamenti sopra un determinato ammontare, essa è divenuta moneta legale, anche se non è l'euro, per le ragioni che esporrò in seguito.
Riprendiamo ora in chiave critica le affermazioni del giudice di Bolzano: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo...”.
Queste argomentazioni sono errate perché in evidente contrasto con il dettato degli artt. 127 e 128 del Trattato di Lisbona nonché con l'art. 41 della Costituzione. La loro erroneità, purtuttavia, non toglie il fatto che la moneta bancaria è moneta e ha ormai corso legale, e che quindi la sua creazione espande gli attivi di bilanci costituendo un ricavo, con tutto ciò che ne consegue.
Vediamo le norme che confutano l'errore del giudice:
Art. 127: “1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119....”
Articolo 128 “1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.... “
Art. 41 Cost.: “L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. “
Orbene, dato che il grosso, circa il 90%, del money supply (M1) è creato dalle banche mediante l’erogazione di prestiti e pagamenti, il SEBC semplicemente non potrebbe perseguire il suo “obiettivo principale” di mantenere stabili i prezzi (cioè di evitare inflazione e deflazione” se il suo potere di regolare, cioè dosare, la moneta in circolazione fosse limitato alla moneta cartacea e metallica, restando la creazione di una “moneta euro contabile” nella libera facoltà e discrezione delle banche di credito, come ha affermato il G.E. E non si potrebbe nemmeno fare i controlli e gli interventi imposti dall'art. 41 Cost., commi 1 e 2. Né si può dire che la BCE regoli la creazione di moneta bancaria attraverso l'aggiustamento dei tassi e l'acquisto o vendita di titoli pubblici, anche perché, di fatto, non riesce a farlo, cioè neppure azzerando i tassi e ricorrendo al Quantitative Easing riesce a far ripartire il credito e a invertire la deflazione in corso.
E’ dunque evidentemente necessario che il controllo della BCE si intenda esteso anche alla moneta contabile. E che l’art. 128 sia interpretato nel senso che l’unica forma dell’Euro come moneta legale sia quella cartacea o metallica, e non quella contabile, e che quindi  non esiste un euro di creazione creditizia, esterna al SEBC. Infatti, giuridicamente, ciò che le banche contabilmente creano nell’erogare prestiti (e pagamenti) è non euro, bensì promesse di euro (saldi di conti correnti, assegni, depositi a vista, titoli di pagamento a vista), promesse di valuta legale, cioè di banconote e conio. Promesse che, come tali, possono essere accettate fiduciariamente, ma perdono valore se la banca emittente diviene insolvente – cosa che non potrebbe avvenire col denaro vero. E che non siano euro “veri” è dimostrato dall'esistenza del sistema Target (coinvolgente il SEBC) per i pagamenti inter-statali, mentre i pagamenti da banca a banca del medesimo stato sono diretti.
Quando una banca italiana eroga un prestito denominandolo in euro è esattamente come quando ne eroga uno -poniamo- in Yen: non è che consegni al prestatario gli Yen veri, la valuta legale nipponica, dopo averla acquisita effettivamente. Essa gli eroga un prestito che dello Yen ha solo la denominazione (e il tasso di interesse). Eroga simboli dotati di potere d'acquisto (come i simboli acquisiscano il potere d'acquisto è molto importante, l'ho spiegato altrove, e presto ritornerò sul punto).
La tesi che l’assenza di divieto di emissione di euro contabili nel Trattato di Lisbona e nel TUB implicherebbe la facoltà di crearla, è altresì insostenibile alla luce della considerazione che, se questa tesi fosse vera, cioè l’applicazione del principio “tutto ciò che non è espressamente proibito, è lecito fare”, allora tutti, non solo le banche, potrebbero creare denaro contabile fiduciario denominato in euro, perché a nessuno viene vietato di farlo. Del resto, riservare il privilegio di creare moneta alle banche cozzerebbe contro il principio di eguaglianza.
In quanto all’art. 10 TUB, si deve applicarlo secondo il principio “qui dicit de uno negat de altero”; quindi esso elenca le operazioni che la banca può compiere in modo tassativo; sarebbe assurdo che il core business dell’attività bancaria nel mondo reale – cioè la creazione monetaria come sopra descritta – non fosse nemmeno menzionata, però implicitamente ammessa, dalla legge bancaria.
25.09.16 Marco Della Luna

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