SIGNORAGGIO SECONDARIO:
PRIME AMMISSIONI DA BANCHE E GIUSTIZIA
http://marcodellaluna.info/sito/2016/09/25/signoraggio-secondario-prime-ammissioni-da-banche-e-giustizia/
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Il 6 settembre di quest'anno è stato un giorno di svolta per l'emersione del signoraggio secondario.
Fino
all'inizio di questo mese, ogni volta che in qualche causa contro le
banche e in difesa dei loro clienti mutuatari eccepivo che il contratto
di mutuo era nullo per violazione di legge poiché gli euro prestati
dalla banca erano anche stati creati, dal nulla e con mezzi contabili,
dalla banca stessa, in violazione dell'art. 128 del Trattato di Lisbona
(che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la facoltà di
creare euro) e dell'art. 10 del Testo Unico Bancario (che non dispone
che le banche possano creare moneta), i vari giudici o fingevano che non
avessi posto l'eccezione e non decidevano su di essa; oppure
affermavano che era infondata perché le banche prestano il denaro della
raccolta (cosa notoriamente non vera, anche perché il “denaro della
raccolta” arriva alla banca sotto forma di bonifici e assegni, cioè come
denaro creato da qualche altra banca; oppure la respingevano scrivendo
che la banca eroga il prestito mettendo a disposizione del cliente la
somma non materialmente, ma giuridicamente, ossia come saldo attivo di
un conto di disponibilità o mediante assegno circolare o in altro modo
equivalente (questa è la tesi consolidata della Corte di Cassazione).
Il
6 settembre, sollecitata dalla stessa banca contro cui mi opponevo (in
una esecuzione immobiliare che stava portando via al mio cliente e alla
sua famiglia, in un colpo solo, casa e bottega - e finora non vi è
riuscita) il giudice dell'esecuzione ha finalmente riconosciuto la
verità: la banca crea denaro. Ma andiamo con ordine.
In
un altro procedimento, in cui, rappresentando Marco Saba e una società
inglese, cerco di far emergere l'attivo reddituale derivato a una
primaria banca dalla predetta attività di creazione monetaria, e a tal
fine sto facendo presente al giudice come alcune recentissime
dichiarazioni della BCE confermano che le banche (non centrali di
emissione) creano moneta nell’atto e con l’atto di erogare prestiti (o
di eseguire pagamenti), generandola ex nihilo con operazioni contabili.
Il
7 luglio 2016 a Madrid, in Spagna, il vice presidente della BCE ha
ammesso: "Una motivazione fondamentale per la regolamentazione bancaria
si riferisce al fatto che, quando concedono credito, le banche creano
denaro creando un deposito corrispondente. Questa attività, che è al
centro del nostro sistema di moneta-credito, comporta una significativa
trasformazione di liquidità poiché i depositi sono molto più liquidi dei
crediti."
Quanto
sopra è stato ultimamente confemato da KPMG, che scrive: “La
predominante fonte di moneta nel presente Sistema monetario è il
prestito bancario, in cui I depositi sono create nel processo del
prestare. La creazione monetaria nel presente sistema monetario,
perciò, espande I bilanci delle banche e accresce l’indebitamento di
famiglie e imprese.”
Oramai dunque questa realtà, ossia ciò che in Euroschiavi ho
denominato “signoraggio secondario”, è ammessa ufficialmente a vari
livelli (solo i governi continuano a nasconderla), è nota a tutti coloro
che si occupano di finanza, e sarebbe ora che fisco e potere
giudiziario ne prendessero atto. Negarla definendola una fantasia, come
talora fanno le banche e i giudici, non è più sostenibile di quanto
fosse sostenibile la negazione delle teorie di Galileo dopo che tutti
gli interessati avevano guardato nel telescopio e sapevano come stanno
le cose.
La
prassi di creazione monetaria da parte delle banche di credito è stata
ammessa ultimamente dalla Banca Popolare dell’Alto Adige nel
procedimento esecutivo immobiliare 216/2014 avanti al Tribunale di
Bolzano: “Il Trattato di Maastricht non riserva alla BCE la creazione di
moneta, ma testualmente l’emissione di banconote ed il conio di monete.
Il codice civile non conosce affatto soltanto la moneta legale (se
fosse così, in base alla normativa antiriciclaggio, oggi sarebbe vietato
qualsiasi affare che prevedesse il pagamento di un prezzo pari o
superiore ad euro 3.000; simili limiti sono peraltro in vigore nella
maggioranza dei paesi dell’Unione Europea). … … La “creazione di moneta”
da parte delle banche commerciali, l’esistenza di “moneta scritturale”,
il fenomeno della “riserva frazionaria” sono caratteristiche
assolutamente lecite del nostro sistema economico e monetario ed
espressione della libertà contrattuale. Se una banca eroga un mutuo ad un cliente, si ha un semplice fenomeno di espansione dello stato patrimoniale (“ Bilanzverlängerung”)”.
Il giudice di quella causa ha dichiarato che questa prassi sia effettiva e legittima, scrivendo, nell’ordinanza 06/07/16: “quanto,
invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato
istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la
creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale
norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante
il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che
comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è
richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del
sistema aureo...”.
Riservandomi
al finale dell'articolo una critica a questa statuizione, qui faccio
presente che la banca eroga sì, in un (logicamente) secondo momento, il
denaro (deposito) creato, ma che in cambio introita un pari credito
capitale verso il prestatario. La fase che interessa noi non è quella
dell’erogazione – nella quale viene contabilizzata sia l’uscita del
prestito che l’introito del credito – ma quella (logicamente) anteriore,
della creazione del denaro che verrà prestato e della sua non
contabilizzata immissione in cassa – cioè del fatto che la banca prima
crea i 100 euro (+ 100), poi presta 100 (-100) ricevendo in cambio il
credito di 100 (+100), quindi il saldo dell’operazione è + 100
(profitto) se si contabilizza la creazione e immissione in cassa
(passaggio per cassa, mentre è 0 se si omette di contabilizzarla, con
ovvie conseguenze sul conto economico e sullo stato patrimoniale
(espansione).
Ossia,
essendo stato ampiamente provato che le banche creano l’oggetto del
prestito in un momento funzionalmente anteriore all’erogazione, e che
ciò si traduce in un accrescimento dell'attivo, esse evidentemente hanno
il dovere di dichiarare l’entrata in cassa (il passaggio per cassa) di
questa creazione monetaria, di questa espansione del bilancio, con tutte
le conseguenze di bilancio e sui redditi; ma per ora non lo fanno,
dando luogo da un lato a difficoltà o crisi per la banca e i suoi
azionisti e stakeholders nonché per il fisco e l’economia, e dall’altro
lato a profitti extracontabili per l’importo della creazione monetaria, i
quali, restando extracontabili, restano nella disponibilità dei gestori
della banca per operazioni che essi intendono fare nei loro interessi
particolari.
L’emersione
delle ridette componenti positive dell’attività bancaria salverebbe
l’Italia stessa dal pericolo che la minaccia in relazione alle note e
meno note angustie causate dalle perdite bancarie e porrebbe fine allo
scempio dei bail in e bail out, perfettamente ingiustificato, inutile,
quindi illegittimo, in considerazione della facoltà delle banche di
creare la propria liquidità.
Poiché
ciò che la banca crea nel prestare è definito e ritenuto moneta dalla
BCE, poiché è accettato dallo Stato e dagli enti pubblici in pagamento
di tributi, sanzioni e altro; poiché è utilizzato da tali soggetti per i
loro pagamenti; per tutte queste ragioni e altre che si potrebbero
aggiungere, la moneta creata dalla banca col metodo in questione,
sebbene contabile, è moneta reale, anzi, essendo il suo uso addirittura
imposto dalla legge per pagamenti sopra un determinato ammontare, essa è
divenuta moneta legale, anche se non è l'euro, per le ragioni che
esporrò in seguito.
Riprendiamo ora in chiave critica le affermazioni del giudice di Bolzano: “quanto,
invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato
istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la
creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale
norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante
il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che
comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è
richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del
sistema aureo...”.
Queste
argomentazioni sono errate perché in evidente contrasto con il dettato
degli artt. 127 e 128 del Trattato di Lisbona nonché con l'art. 41 della
Costituzione. La loro erroneità, purtuttavia, non toglie il fatto che
la moneta bancaria è moneta e ha ormai corso legale, e che quindi la sua
creazione espande gli attivi di bilanci costituendo un ricavo, con
tutto ciò che ne consegue.
Vediamo le norme che confutano l'errore del giudice:
Art.
127: “1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali,
in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti
nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in
conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e
rispettando i principi di cui all'articolo 119....”
Articolo
128 “1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La
Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere
banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle
banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso
legale nell'Unione.... “
Art. 41 Cost.: “L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali. “
Orbene,
dato che il grosso, circa il 90%, del money supply (M1) è creato dalle
banche mediante l’erogazione di prestiti e pagamenti, il SEBC
semplicemente non potrebbe perseguire il suo “obiettivo principale” di
mantenere stabili i prezzi (cioè di evitare inflazione e deflazione” se
il suo potere di regolare, cioè dosare, la moneta in circolazione fosse
limitato alla moneta cartacea e metallica, restando la creazione di una
“moneta euro contabile” nella libera facoltà e discrezione delle banche
di credito, come ha affermato il G.E. E non si potrebbe nemmeno fare i
controlli e gli interventi imposti dall'art. 41 Cost., commi 1 e 2. Né
si può dire che la BCE regoli la creazione di moneta bancaria attraverso
l'aggiustamento dei tassi e l'acquisto o vendita di titoli pubblici,
anche perché, di fatto, non riesce a farlo, cioè neppure azzerando i
tassi e ricorrendo al Quantitative Easing riesce a far ripartire il
credito e a invertire la deflazione in corso.
E’
dunque evidentemente necessario che il controllo della BCE si intenda
esteso anche alla moneta contabile. E che l’art. 128 sia interpretato
nel senso che l’unica forma dell’Euro come moneta legale sia quella
cartacea o metallica, e non quella contabile, e che quindi non esiste
un euro di creazione creditizia, esterna al SEBC. Infatti,
giuridicamente, ciò che le banche contabilmente creano nell’erogare
prestiti (e pagamenti) è non euro, bensì promesse di
euro (saldi di conti correnti, assegni, depositi a vista, titoli di
pagamento a vista), promesse di valuta legale, cioè di banconote e
conio. Promesse che, come tali, possono essere accettate
fiduciariamente, ma perdono valore se la banca emittente diviene
insolvente – cosa che non potrebbe avvenire col denaro vero. E che non
siano euro “veri” è dimostrato dall'esistenza del sistema Target
(coinvolgente il SEBC) per i pagamenti inter-statali, mentre i pagamenti
da banca a banca del medesimo stato sono diretti.
Quando
una banca italiana eroga un prestito denominandolo in euro è
esattamente come quando ne eroga uno -poniamo- in Yen: non è che
consegni al prestatario gli Yen veri, la valuta legale nipponica, dopo
averla acquisita effettivamente. Essa gli eroga un prestito che dello
Yen ha solo la denominazione (e il tasso di interesse). Eroga simboli
dotati di potere d'acquisto (come i simboli acquisiscano il potere
d'acquisto è molto importante, l'ho spiegato altrove, e presto ritornerò
sul punto).
La
tesi che l’assenza di divieto di emissione di euro contabili nel
Trattato di Lisbona e nel TUB implicherebbe la facoltà di crearla, è
altresì insostenibile alla luce della considerazione che, se questa tesi
fosse vera, cioè l’applicazione del principio “tutto ciò che non è
espressamente proibito, è lecito fare”, allora tutti, non solo le
banche, potrebbero creare denaro contabile fiduciario denominato in
euro, perché a nessuno viene vietato di farlo. Del resto, riservare il
privilegio di creare moneta alle banche cozzerebbe contro il principio
di eguaglianza.
In
quanto all’art. 10 TUB, si deve applicarlo secondo il principio “qui
dicit de uno negat de altero”; quindi esso elenca le operazioni che la
banca può compiere in modo tassativo; sarebbe assurdo che il core
business dell’attività bancaria nel mondo reale – cioè la creazione
monetaria come sopra descritta – non fosse nemmeno menzionata, però
implicitamente ammessa, dalla legge bancaria.
25.09.16 Marco Della Luna
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