CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
INTERROGAZIONI
Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del
presidente Francesco
BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di
Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 15.
5-01410
Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di
estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa
depositi e prestiti in favore degli enti locali.
Il sottosegretario Paola
DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo
nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Gian
Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara
profondamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del
Governo, che giudica estremamente generica. Sottolineando che
l'interrogazione è stata presentata oltre un anno fa, ricorda di
aver ricevuto una risposta non dissimile da quella ricevuta nella
seduta odierna con riferimento ad un'interrogazione a risposta
immediata svolta in Commissione finanze nel settembre del 2013.
Vorrebbe pertanto sapere dal rappresentante del Governo a quale
strumento conoscitivo deve far ricorso per avere finalmente una
risposta esauriente e dettagliata alle questioni da lui poste,
in particolare per ottenere dati puntuali sui mutui attualmente in
essere stipulati dagli enti locali, con indicazione del tasso di
interesse della provvista relativa a ciascuno dei suddetti
finanziamenti.
Evidenzia poi che, di fatto, gli enti locali si trovano
nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso
fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso
superiori al 10 per cento del capitale da rimborsare, anche perché
gli amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere di danno
erariale.
Precisa di essere consapevole che il decreto-legge n. 7 del 2007 –
cosiddetto Bersani – è applicabile esclusivamente ai mutui
contratti dalle persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione
principale.
Conclude ribadendo di ritenere inaccettabili gli indennizzi dovuti
dagli enti locali per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari
concessi dalla Cassa depositi e prestiti e preannunciando un altro
atto di sindacato ispettivo con la richiesta di informazioni e dati
dettagliati ed esplicativi.
Il sottosegretario Paola
DE MICHELI fa presente che le motivazioni che
hanno determinato l'utilizzo di buoni postali con elevati tassi di
interesse per il finanziamento di mutui contratti dagli enti locali
sono legate alle condizioni di mercato esistenti al momento nel quale
è stata effettuata la provvista, mentre per quanto riguarda la
percentuale di utilizzo dei buoni postali più onerosi rispetto ai
depositi a minore redditività evidenzia che la provvista necessaria
per l'erogazione di ciascun mutuo viene effettuata contestualmente o
immediatamente prima dell'erogazione del finanziamento, alle
condizioni di mercato volta per volta esistenti. Infine, con
riferimento all'onere finanziario ascrivibile ad una riduzione al 5
per cento della penale di estinzione dei mutui contratti dagli enti
locali, si riserva di fornire una risposta più puntuale, dopo i
necessari approfondimenti, anche all'esito del nuovo atto di
sindacato ispettivo preannunciato dall'interrogante.
Francesco
BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo
svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.10.
ALLEGATO 1
5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in
caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla
Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01410 degli
On. Fragomeli e Ginato concerne l'indennizzo previsto per
l'estinzione anticipata dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. (CDP) agli Enti locali.
Al riguardo, occorre premettere che a seguito della trasformazione in
società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti, avvenuta alla fine
del 2003, la società ha acquisito un'autonomia gestionale, che
riserva al Ministero dell'Economia e delle Finanze un potere di
indirizzo con riferimento alla gestione separata.
In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera a),
del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stata disposta
la citata trasformazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze
determina con proprio decreto i soli criteri per la definizione delle
condizioni generali dei buoni fruttiferi postali. È esclusa,
pertanto, qualsiasi attribuzione ministeriale in merito alla
fissazione dei tassi di interesse, sia dei Buoni postali fruttiferi
che delle altre forme di raccolta, rientrando tali competenze
nell'autonomia gestionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
Peraltro, gli attuali tassi di interesse dei citati Buoni postali
fruttiferi non sono onerosi, ma in passato erano più remunerativi,
essendo stabiliti sulla base delle condizioni di mercato
dell'epoca.
Sulla questione, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che il
citato indennizzo, relativo all'estinzione anticipata dei prestiti
ordinari concessi da CDP medesima regolati a tasso fisso, ha la
finalità di recuperare gli eventuali costi connessi al
disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista, necessaria ai
fini della concessione ed erogazione del finanziamento, rispetto ai
tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.
In caso di rimborso anticipato, infatti, al venir meno del prestito,
la provvista acquisita per il relativo finanziamento, costituita tra
l'altro da buoni postali fruttiferi a tasso fisso garantiti dallo
Stato, rimane in essere e, pertanto, deve essere remunerata al tasso
di interesse originariamente pattuito.
Nel caso in cui il tasso di interesse regolante la provvista
originaria fosse, al momento del rimborso anticipato, maggiore dei
tassi di mercato, ovvero ai tassi ai quali CDP può impiegare i fondi
derivanti dal rimborso stesso per nuovi finanziamenti, si
manifesterebbe il suddetto disallineamento, con conseguenti oneri
finanziari a carico di CDP.
L'indennizzo, pertanto, ha la funzione di ristorare CDP dai suddetti
oneri.
La provvista effettuata tramite emissione di buoni postali fruttiferi
non presenta tassi di interesse elevati all'emissione rispetto ai
livelli dei tassi vigenti in quel momento, ma tali tassi possono
risultare elevati rispetto ai livelli di mercato che si registrano al
momento del rimborso anticipato, ovvero anche a distanza di anni
rispetto alla data di acquisizione della provvista.
Si precisa che la provvista connessa con i finanziamenti deve essere
effettuata contestualmente o antecedentemente alla concessione ed
erogazione dei prestiti e la determinazione dei relativi saggi di
interesse offerti ai risparmiatori postali da una parte, e
agli enti locali dall'altra, avviene pertanto in condizioni di
mercato simili. Ne consegue che a prestiti ordinari concessi a tassi
elevati (cui corrispondono con maggior probabilità indennizzi
elevati per il rimborso anticipato) corrispondono buoni fruttiferi
postali con costi elevati a carico di CDP, che non possono
evidentemente essere ritirati dall'emittente.
Peraltro, la normativa vigente per il risparmio postale prevede che i
buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati anticipatamente in
ogni momento ai risparmiatori, ai quali viene restituito il valore di
emissione più gli interessi contrattuali maturati e pattuiti al
momento della sottoscrizione; in tal caso, è evidente che i buoni
emessi quando i tassi di mercato sono elevati hanno maggiore
probabilità di essere ancora in circolazione rispetto a quelli
emessi a tassi più bassi. Ciò comporta un onere ed un rischio per
CDP maggiore rispetto a quello che devono sopportare i finanziatori
che raccolgono fondi tramite strumenti che non prevedono tali
caratteristiche.
Pertanto, la fissazione di indennizzi per l'estinzione anticipata a
livelli predefiniti percentualmente potrebbe condurre alla completa
sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile,
ovvero alla fissazione di tassi di interessi a livelli più elevati,
proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad
un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesta dagli enti
locali mutuatari.
Per quanto riguarda, in particolare, la questione della presunta
onerosità dei Buoni Fruttiferi Postali utilizzati ai fini del
reperimento della provvista per la concessione dei prestiti agli enti
locali, occorre evidenziare – sul piano metodologico – che le
serie storiche dei tassi di interesse dei BFP non risultano
particolarmente elevati rispetto ai tassi vigenti al momento
dell'emissione degli stessi e devono essere analizzate in modo
omogeno nel contesto congiunturale di riferimento. In particolare, i
buoni postali tuttora in circolazione, ma emessi in momenti storici
in cui i tassi di mercato e i rendimenti dei BTP (cui i rendimenti
dei buoni postali sono connessi per previsione normativa), presentano
rendimenti che, se confrontati con i livelli attuali di mercato,
risultano elevati.
Peraltro, nella ordinaria prassi di tutte le istituzioni finanziarie,
i livelli economici a cui vengono concessi i prestiti, inclusi quelli
in favore degli enti locali accordati da CDP, sono strettamente
dipendenti dal livello dei costi di raccolta nel momento della
concessione di tali prestiti. Di conseguenza, i tassi applicati ai
prestiti concessi nel periodo in cui i rendimenti dei Buoni
Fruttiferi Postali emessi erano elevati riflettevano l'andamento
degli oneri della provvista dell'epoca.
In via generale, si fa presente che CDP non utilizza la raccolta
derivante da Buoni Fruttiferi Postali ad elevata onerosità in una
determinata percentuale per finanziare i prestiti in favore degli
enti locali, ma, in un determinato momento storico, ha utilizzato la
raccolta allora disponibile per finanziare i prestiti richiesti dagli
enti locali per la realizzazione delle proprie finalità
istituzionali.
Per quanto concerne, infine, la presunta disparità nel calcolo delle
penalità di estinzione anticipata dei mutui, qualora vengano intesi
per soggetti privati le persone fisiche (facendo riferimento alle
previsioni relative al rimborso anticipato di mutui ipotecari bancari
e alla Legge Bersani), CDP ha precisato che non effettua erogazioni
di mutui a persone fisiche e, pertanto, non può essere ipotizzata
alcuna estensione analogica delle norme sull'estinzione anticipate
alla citata operatività di Cassa Depositi e Prestiti.
Camera dei Deputati – 5-01410 – Interrogazione a risposta in
Commissione presentata dall’On. Fragomeli (PD) ed altri il 6 maggio
2014.
FRAGOMELI, GINATO, MARCHI. — Al Ministro dell'economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:
secondo Cassa depositi e prestiti spa, – come riportato nella
risposta fornita in data 11 settembre 2013 dal Ministro dell'economia
e delle finanze ad una precedente interrogazione in Commissione –
l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti
ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e
regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi
connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista
necessaria ai fini della concessione del finanziamento ed i tassi di
mercato vigenti al momento del rimborso anticipato;
pertanto a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione
anticipata da parte degli enti locali – associata a una elevata
richiesta di rimborso di prestiti – potrebbero verificarsi
significative conseguenze per la società in termini di redditività
ed equilibrio economico-patrimoniale;
nella medesima risposta viene indicata la possibilità che
l'estinzione dei prestiti a tasso fisso senza indennizzo, o con
indennizzo non superiore allo 0,50 per cento, per mutui in essere a
tassi superiori a quelli vigenti sul mercato creerebbe un'asimmetria
rispetto al fatto che Cassa depositi e prestiti resta obbligata a
corrispondere elevati tassi di interesse nei confronti dei
risparmiatori che hanno sottoscritto i buoni postali che
costituiscono fonte della provvista della medesima società con i
quali concede prestiti agli enti locali;
la determinazione di indennizzi per estinzione anticipata a livelli
predefiniti non superiori allo 0,50 per cento potrebbe condurre alla
completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso
variabile, ovvero l'aggiornamento dei tassi fissi di interesse a
livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri
conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi
richiesta dagli enti locali mutuatari;
Cassa depositi e prestiti ha precisato che, per quanto concerne i
prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo
quello previsto dal decreto Ministero dell'economia e finanze 20
giugno 2003, una eventuale revisione dello stesso – che comporti la
corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti
– determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i
minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della
revisione stessa;
sembrerebbe pertanto impossibile rimodulare le penalità di
estinzione dei mutui in quanto la provvista necessaria al
finanziamento dei mutui degli enti locali risulta essere costituita
da buoni postali con tassi di interesse estremamente elevati –:
se il Ministro non ritenga opportuno fornire le motivazioni che hanno
determinato l'utilizzo di buoni postali di elevata onerosità
nell'ambito del finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali e
la ragione alla base della disparità di trattamento tra enti locali
e soggetti privati nel calcolo delle penalità di estinzione dei
mutui;
quale sia la percentuale di utilizzo dei più onerosi buoni postali
rispetto ai depositi a minore remuneratività e il tasso medio di
restituzione;
quale sia l'onere finanziario ascrivibile ad una riduzione, almeno ad
un valore pari al 5 per cento, del tasso delle penalità di
estinzione dei mutui contratti dagli enti locali. (5-01410)
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