giovedì 29 settembre 2016

Parlamento e Governo ignorano la creazione di provvista dal nulla


CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
INTERROGAZIONI
  Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 15.
5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica estremamente generica. Sottolineando che l'interrogazione è stata presentata oltre un anno fa, ricorda di aver ricevuto una risposta non dissimile da quella ricevuta nella seduta odierna con riferimento ad un'interrogazione a risposta immediata svolta in Commissione finanze nel settembre del 2013. Vorrebbe pertanto sapere dal rappresentante del Governo a quale strumento conoscitivo deve far ricorso per avere finalmente una risposta esauriente e dettagliata alle questioni da lui poste, in particolare per ottenere dati puntuali sui mutui attualmente in essere stipulati dagli enti locali, con indicazione del tasso di interesse della provvista relativa a ciascuno dei suddetti finanziamenti.   
Evidenzia poi che, di fatto, gli enti locali si trovano nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso superiori al 10 per cento del capitale da rimborsare, anche perché gli amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere di danno erariale.  
Precisa di essere consapevole che il decreto-legge n. 7 del 2007 – cosiddetto Bersani – è applicabile esclusivamente ai mutui contratti dalle persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale.   
Conclude ribadendo di ritenere inaccettabili gli indennizzi dovuti dagli enti locali per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti e preannunciando un altro atto di sindacato ispettivo con la richiesta di informazioni e dati dettagliati ed esplicativi.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che le motivazioni che hanno determinato l'utilizzo di buoni postali con elevati tassi di interesse per il finanziamento di mutui contratti dagli enti locali sono legate alle condizioni di mercato esistenti al momento nel quale è stata effettuata la provvista, mentre per quanto riguarda la percentuale di utilizzo dei buoni postali più onerosi rispetto ai depositi a minore redditività evidenzia che la provvista necessaria per l'erogazione di ciascun mutuo viene effettuata contestualmente o immediatamente prima dell'erogazione del finanziamento, alle condizioni di mercato volta per volta esistenti. Infine, con riferimento all'onere finanziario ascrivibile ad una riduzione al 5 per cento della penale di estinzione dei mutui contratti dagli enti locali, si riserva di fornire una risposta più puntuale, dopo i necessari approfondimenti, anche all'esito del nuovo atto di sindacato ispettivo preannunciato dall'interrogante.
Francesco BOCCIApresidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.10.
ALLEGATO 1
5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01410 degli On. Fragomeli e Ginato concerne l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) agli Enti locali.  
Al riguardo, occorre premettere che a seguito della trasformazione in società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti, avvenuta alla fine del 2003, la società ha acquisito un'autonomia gestionale, che riserva al Ministero dell'Economia e delle Finanze un potere di indirizzo con riferimento alla gestione separata.   
In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stata disposta la citata trasformazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina con proprio decreto i soli criteri per la definizione delle condizioni generali dei buoni fruttiferi postali. È esclusa, pertanto, qualsiasi attribuzione ministeriale in merito alla fissazione dei tassi di interesse, sia dei Buoni postali fruttiferi che delle altre forme di raccolta, rientrando tali competenze nell'autonomia gestionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..   
Peraltro, gli attuali tassi di interesse dei citati Buoni postali fruttiferi non sono onerosi, ma in passato erano più remunerativi, essendo stabiliti sulla base delle condizioni di mercato dell'epoca.   
Sulla questione, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che il citato indennizzo, relativo all'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi da CDP medesima regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare gli eventuali costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista, necessaria ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento, rispetto ai tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.   
In caso di rimborso anticipato, infatti, al venir meno del prestito, la provvista acquisita per il relativo finanziamento, costituita tra l'altro da buoni postali fruttiferi a tasso fisso garantiti dallo Stato, rimane in essere e, pertanto, deve essere remunerata al tasso di interesse originariamente pattuito.   
Nel caso in cui il tasso di interesse regolante la provvista originaria fosse, al momento del rimborso anticipato, maggiore dei tassi di mercato, ovvero ai tassi ai quali CDP può impiegare i fondi derivanti dal rimborso stesso per nuovi finanziamenti, si manifesterebbe il suddetto disallineamento, con conseguenti oneri finanziari a carico di CDP.  
L'indennizzo, pertanto, ha la funzione di ristorare CDP dai suddetti oneri. 
La provvista effettuata tramite emissione di buoni postali fruttiferi non presenta tassi di interesse elevati all'emissione rispetto ai livelli dei tassi vigenti in quel momento, ma tali tassi possono risultare elevati rispetto ai livelli di mercato che si registrano al momento del rimborso anticipato, ovvero anche a distanza di anni rispetto alla data di acquisizione della provvista.   
Si precisa che la provvista connessa con i finanziamenti deve essere effettuata contestualmente o antecedentemente alla concessione ed erogazione dei prestiti e la determinazione dei relativi saggi di interesse offerti ai risparmiatori postali da una parte, e agli enti locali dall'altra, avviene pertanto in condizioni di mercato simili. Ne consegue che a prestiti ordinari concessi a tassi elevati (cui corrispondono con maggior probabilità indennizzi elevati per il rimborso anticipato) corrispondono buoni fruttiferi postali con costi elevati a carico di CDP, che non possono evidentemente essere ritirati dall'emittente.   
Peraltro, la normativa vigente per il risparmio postale prevede che i buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati anticipatamente in ogni momento ai risparmiatori, ai quali viene restituito il valore di emissione più gli interessi contrattuali maturati e pattuiti al momento della sottoscrizione; in tal caso, è evidente che i buoni emessi quando i tassi di mercato sono elevati hanno maggiore probabilità di essere ancora in circolazione rispetto a quelli emessi a tassi più bassi. Ciò comporta un onere ed un rischio per CDP maggiore rispetto a quello che devono sopportare i finanziatori che raccolgono fondi tramite strumenti che non prevedono tali caratteristiche.   
Pertanto, la fissazione di indennizzi per l'estinzione anticipata a livelli predefiniti percentualmente potrebbe condurre alla completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile, ovvero alla fissazione di tassi di interessi a livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesta dagli enti locali mutuatari. 
Per quanto riguarda, in particolare, la questione della presunta onerosità dei Buoni Fruttiferi Postali utilizzati ai fini del reperimento della provvista per la concessione dei prestiti agli enti locali, occorre evidenziare – sul piano metodologico – che le serie storiche dei tassi di interesse dei BFP non risultano particolarmente elevati rispetto ai tassi vigenti al momento dell'emissione degli stessi e devono essere analizzate in modo omogeno nel contesto congiunturale di riferimento. In particolare, i buoni postali tuttora in circolazione, ma emessi in momenti storici in cui i tassi di mercato e i rendimenti dei BTP (cui i rendimenti dei buoni postali sono connessi per previsione normativa), presentano rendimenti che, se confrontati con i livelli attuali di mercato, risultano elevati.   
Peraltro, nella ordinaria prassi di tutte le istituzioni finanziarie, i livelli economici a cui vengono concessi i prestiti, inclusi quelli in favore degli enti locali accordati da CDP, sono strettamente dipendenti dal livello dei costi di raccolta nel momento della concessione di tali prestiti. Di conseguenza, i tassi applicati ai prestiti concessi nel periodo in cui i rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali emessi erano elevati riflettevano l'andamento degli oneri della provvista dell'epoca.   
In via generale, si fa presente che CDP non utilizza la raccolta derivante da Buoni Fruttiferi Postali ad elevata onerosità in una determinata percentuale per finanziare i prestiti in favore degli enti locali, ma, in un determinato momento storico, ha utilizzato la raccolta allora disponibile per finanziare i prestiti richiesti dagli enti locali per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.   
Per quanto concerne, infine, la presunta disparità nel calcolo delle penalità di estinzione anticipata dei mutui, qualora vengano intesi per soggetti privati le persone fisiche (facendo riferimento alle previsioni relative al rimborso anticipato di mutui ipotecari bancari e alla Legge Bersani), CDP ha precisato che non effettua erogazioni di mutui a persone fisiche e, pertanto, non può essere ipotizzata alcuna estensione analogica delle norme sull'estinzione anticipate alla citata operatività di Cassa Depositi e Prestiti.


Camera dei Deputati – 5-01410 – Interrogazione a risposta in Commissione presentata dall’On. Fragomeli (PD) ed altri il 6 maggio 2014.
FRAGOMELI, GINATO, MARCHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
secondo Cassa depositi e prestiti spa, – come riportato nella risposta fornita in data 11 settembre 2013 dal Ministro dell'economia e delle finanze ad una precedente interrogazione in Commissione – l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista necessaria ai fini della concessione del finanziamento ed i tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato;
pertanto a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione anticipata da parte degli enti locali – associata a una elevata richiesta di rimborso di prestiti – potrebbero verificarsi significative conseguenze per la società in termini di redditività ed equilibrio economico-patrimoniale;
nella medesima risposta viene indicata la possibilità che l'estinzione dei prestiti a tasso fisso senza indennizzo, o con indennizzo non superiore allo 0,50 per cento, per mutui in essere a tassi superiori a quelli vigenti sul mercato creerebbe un'asimmetria rispetto al fatto che Cassa depositi e prestiti resta obbligata a corrispondere elevati tassi di interesse nei confronti dei risparmiatori che hanno sottoscritto i buoni postali che costituiscono fonte della provvista della medesima società con i quali concede prestiti agli enti locali;
la determinazione di indennizzi per estinzione anticipata a livelli predefiniti non superiori allo 0,50 per cento potrebbe condurre alla completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile, ovvero l'aggiornamento dei tassi fissi di interesse a livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesta dagli enti locali mutuatari;
Cassa depositi e prestiti ha precisato che, per quanto concerne i prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo quello previsto dal decreto Ministero dell'economia e finanze 20 giugno 2003, una eventuale revisione dello stesso – che comporti la corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti – determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della revisione stessa;
sembrerebbe pertanto impossibile rimodulare le penalità di estinzione dei mutui in quanto la provvista necessaria al finanziamento dei mutui degli enti locali risulta essere costituita da buoni postali con tassi di interesse estremamente elevati –:
se il Ministro non ritenga opportuno fornire le motivazioni che hanno determinato l'utilizzo di buoni postali di elevata onerosità nell'ambito del finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali e la ragione alla base della disparità di trattamento tra enti locali e soggetti privati nel calcolo delle penalità di estinzione dei mutui;
quale sia la percentuale di utilizzo dei più onerosi buoni postali rispetto ai depositi a minore remuneratività e il tasso medio di restituzione;
quale sia l'onere finanziario ascrivibile ad una riduzione, almeno ad un valore pari al 5 per cento, del tasso delle penalità di estinzione dei mutui contratti dagli enti locali. (5-01410)

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