venerdì 5 luglio 2019

Moneta legale, moneta scritturale, moneta elettronica e moneta convenzionale

Delimitazione del campo: moneta legale, moneta scritturale, moneta elettronica e moneta convenzionale. Contiguità e differenze sul piano della oggettivazione giuridica

Tratto da: Rivista di Diritto Bancario -
FASCICOLO II - ANNO 2019 | SEZIONE PRIMA
Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti Maddalena Semeraro
https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/semeraro_0.pdf

 Invero, non sembra che sul piano della oggettivazione giuridica si possa prospettare alcuna distinzione tra le diverse forme che può assumere la disponibilità monetaria avente corso legale.   Segnatamente, le differenti costruzioni in tema di moneta si sono occupate principalmente della precisazione dei caratteri strutturali della disponibilità monetaria e della individuazione del momento estintivo del debito di valuta, atteso che i nodi posti dalla disciplina in materia di obbligazione pecuniaria riguardano anzitutto la scelta del criterio di imputazione della stessa disponibilità al patrimonio e delle condizioni di legittimazione all’esercizio del potere economico d’acquisto da essa rappresentato 19.  

D’altronde, quando l’utilizzo del contante è diventato sempre meno diffuso ed è stato per gran parte soppiantato dalla moneta scritturale, il principale interrogativo al quale si è tentato di dare risposta ha riguardato proprio l’ambito applicativo dell’art. 1277 c.c. e, dunque, la sua estensibilità ai nuovi strumenti di pagamento, diversi dalla consegna di moneta cartacea 20. Ciò, laddove suddetta estensione presuppone necessariamente l’idoneità dei nuovi strumenti a determinare l’imputazione del valore monetario al patrimonio del creditore.  

È noto l’orientamento giurisprudenziale al riguardo. Posta un’interpretazione funzionalmente orientata dell’art. 1277 c.c., i giudici di legittimità riferiscono la menzionata disposizione all’oggetto del pagamento e non allo strumento per mezzo del quale detto oggetto entra nel patrimonio del creditore, sì da ampliare il relativo ambito applicativo sino a ricondurvi non soltanto gli assegni circolari 21, ma anche gli assegni bancari 22

 Gli è, tuttavia, che tale interpretazione obnubila il momento estintivo dell’obbligazione pecuniaria; momento il quale necessariamente coincide con la definitiva imputazione del valore monetario al patrimonio del creditore, comportando l’effetto liberatorio. Momento, al quale, peraltro, è strettamente collegato l’obbligo dello stesso creditore di accettare il pagamento in moneta legale, stante la valenza solutoria normativamente riconosciuta alla stessa.  

Da questo angolo visuale, emerge la rilevanza della essenza convenzionale della moneta, nel senso che è nella convenzione istituzionale che risiedono i tratti caratterizzanti sia la funzione monetaria, intesa quale funzione definitivamente solutoria, sia la disciplina dello spostamento di questo valore, entrambe attinenti al profilo della imputazione e della legittimazione a disporre del potere economico d’acquisto di cui è espressione 23

Di tal che, può ragionevolmente affermarsi che si è dinanzi a una disponibilità monetaria quando il valore monetario, rappresentativo del potere economico d’acquisto istituzionalmente riconosciuto, è definitivamente imputato al patrimonio del creditore.  

Se così è, moneta cartacea, moneta scritturale e moneta elettronica non divergono. Tutte parimenti espressive di un potere economico d’acquisto istituzionalmente riconosciuto, determinano l’estinzione del debito pecuniario soltanto quando sono definitivamente imputate al patrimonio del creditorio. A divergere è esclusivamente il relativo criterio di imputazione, consistente, rispettivamente, nel possesso della banconota, nelle scritturazioni in conto corrente o nelle registrazioni di byte sulla carta magnetica, le volte in cui dette registrazioni non si risolvano in un mero succedaneo delle scritturazioni bancarie 24.  
 Cade per questa via la necessità di attribuire alla disponibilità monetaria forme giuridiche diverse e, dunque, di declinare la relativa titolarità in termini ora di titolarità di un diritto di proprietà, ora di titolarità di un diritto di credito. Il tratto caratterizzante la situazione giuridica del titolare di moneta, sul piano esattamente della oggettivazione giuridica, è infatti lo stesso: l’utilità che conferiscono le diverse tipologie di disponibilità consiste sempre nella legittimazione a disporre di una loro porzione in funzione solutoria e le tutele apprestate in vista del suo conseguimento difficilmente possono assumere natura reale, in quanto a connotare fortemente le relative vicende circolatorie è la costante coincidenza tra criterio di imputazione e condizione di legittimazione a disporre 25

Per le note, vedansi pagg. 14-17 qui: 
https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/semeraro_0.pdf

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