sabato 28 settembre 2019

CARIGE: pubblicati i ricorsi pendenti contro BCE alla Corte UE


Vedere:

Carige, la carica del piccolo azionista: presenta a tribunale Ue due ricorsi contro la Bce

https://www.finanzaonline.com/notizie/carige-la-carica-del-piccolo-azionista-presenta-a-tribunale-ue-due-ricorsi-contro-la-bce

alla luce dell'art. 340 TFUE:

"... la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni."

 Testi:

Lingua processuale: l’italiano

Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentante: F. Ferraro, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del 29 maggio 2019, con la quale è stato negato l’accesso alla decisione della BCE di porre Banca Carige S.p.A., con sede a Genova - Italia in amministrazione straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla convenuta di esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Con vittoria degli onorari e delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha per oggetto l’annullamento della decisione del Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del 29 maggio 2019, con la quale è stato negato l’accesso alla decisione della BCE di porre Banca Carige S.p.A., con sede a Genova - Italia in amministrazione straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla convenuta di esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla Violazione dell’art. 4 della Decisione BCE 2004/3, e sull’erronea applicazione dell’eccezione relativa alla riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto dell’Unione.
Si fa valere a questo riguardo l’illegittimità della decisione impugnata, in quanto priva di elementi concreti, che indichino le parti riservate del documento controverso, la loro funzione e il loro scopo in seno alla BCE e i rischi che presenterebbe la loro divulgazione. Nel bilanciamento dei diversi interessi, si ritiene che il concreto interesse dei risparmiatori a tutelare la loro partecipazione azionaria nonché l’efficienza e la trasparenza della governance della società non possano che prevalere sulla generale e non motivata esigenza generale di tutelare i procedimenti di vigilanza.

Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione sul carattere riservato del documento richiesto.
Si fa valere a questo riguardo che La BCE non offre alcuna motivazione sulla natura “riservata” che avrebbe il provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare in modo apodittico che la tutela dei propri procedimenti di vigilanza giustifica il diniego di accesso.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli art. 7, par. 1 e 8, par. 1, della Decisione BCE 2004/3, e su un difetto di motivazione.
Si contesta una grave violazione degli artt. 7, par. 1 e 8, par. 1, della Decisione 2004/3 e un difetto di motivazione, non sussistendo i presupposti per invocare una presunzione generale di riservatezza e non avendo la BCE comunque effettuato una valutazione concreta dei documenti per i quali è stato richiesto l’accesso.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e degli artt. 7, par. 3, e 8, par. 2, della Decisione BCE 2004/3.

Si evidenzia che la BCE non può vanificare del tutto gli interessi delle parti destinatarie del provvedimento, ivi compresi gli azionisti stessi della Banca, che hanno diritto a una tutela effettiva, ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, contro il c.d. “cattivo” esercizio del potere pubblico. La BCE ha violato anche gli artt. 7, par. 3, e 8, par. 2, della Decisione BCE 2004/3, poiché ha più volte richiamato un carico eccezionalmente elevato di lavoro, senza fornire alcuna prova al riguardo, al fine di prorogare di ulteriori 20 giorni il termine previsto per la risposta alla richiesta di accesso proposta dalla ricorrente.

Lingua processuale: l’italiano

Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, L. Boggio e F. Ferraro, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni
La ricorrente chiede:
che la decisione impugnata venga dichiarata nulla e non avvenuta, previo accertamento della sua illegittimità;
che la parte convenuta sia condannata alle spese; e
che il Tribunale voglia disporre, quale misura di organizzazione del procedimento, il deposito in giudizio dell’atto impugnato e della successiva decisione di proroga nelle rispettive versioni integrali.

Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Consiglio Direttivo della Banca centrale europea del 1° gennaio 2019, ECB-SSM-2019-ITCAR-11, adottata sulla base di un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio1 , ai sensi degli articoli 69 octiesdecies, 70 e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 («TUB») che recepiscono l’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 9, par. 2, del regolamento (UE) 1024/2013, di sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo di Banca Carige S.p.A., con sede legale in Genova, e di sostituirli rispettivamente con tre commissari straordinari e con un comitato di sorveglianza composto da tre membri.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, degli artt. 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE2 e degli artt. 69 octiesdecies e segg. del TUB.
Si fa valere a questo riguardo che le misure di intervento precoce esigono una gradualità di interventi che nella specie non è stata rispettata. La misura più invasiva disposta è, pertanto, illegittima e nulla.

Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione in relazione alle esigenze di proporzionalità e di gradualità che il sistema complessivo delle misure di intervento precoce impone.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 29, ultima frase, della Direttiva 2014/59/UE e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Si fa valere a questo riguardo che la nomina quali amministratori temporanei di componenti del precedente consiglio di amministrazione viola l’obbligo di esenzione da conflitto di interessi.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 70 TUB, sullo sviamento di potere, nonché sulla carenza di motivazione.
Si fa valere a questo riguardo che l’amministrazione straordinaria disposta a fronte di gravi violazioni o irregolarità rende il provvedimento contradittorio e incoerente.

Quinto motivo, vertente sulla violazione delle norme relative al diritto dell’azionista contenute nella direttiva (UE) 1132/20173 e nel codice civile italiano, anche quale attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione, italiana, in materia di tutela della proprietà, del risparmio e dell’iniziativa economica privata oltre che di autodeterminazione del cittadino nelle scelte personali.
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1 Regolamento (UE) nº 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GO 2013, L 287, pag. 63)

2 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditici e delle imprese di investimento (GU 2014 ,L 173, pag 190). 

3 Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46).


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