martedì 26 gennaio 2016

Cassazione n. 890/2016: le nuove False Comunicazioni Sociali

Cassazione n. 890/2016: svolta della Suprema Corte sulle nuove False Comunicazioni Sociali

25 gennaio 2016 -
Cassazione n. 890/2016: svolta della Suprema Corte sulle nuove False Comunicazioni Sociali
La Cassazione Penale muta orientamento riguardo al delitto di False Comunicazioni Sociali di nuova introduzione. Non è condivisibile la tesi della non punibilità del c.d. “falso valutativo”, sostenuta nella precedente decisione del giugno 2015. Con la sentenza n. 890, udienza del 12/11/2015 (deposito del 12/01/2016) ed all’esito di una lucida ricognizione della materia, la Suprema Corte sembra delineare i tratti di un impianto logico-sistematico destinato a permanere.
La riformulazione delle false comunicazioni sociali: una questione che proviene da lontano. La V Sezione Penale della Cassazione riaccende il dibattito sul significato da attribuire al sintagma “ancorché oggetto di valutazioni”, il quale, eliminato dall’attuale formulazione dei delitti di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622, codice civile), costituiva, invece, elemento connotante delle precedenti fattispecie. Ad oggi, infatti, sulla scorta del testuale disposto della norma, soltanto i “fatti materiali rilevanti” possono integrare l’oggetto tipico della condotta di reato - espositiva, ovvero di omessa esposizione - all’interno di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico. Ci si è chiesto, pertanto, in dottrina come in giurisprudenza, se le falsità legate agli enunciati valutativi, ovvero le stime di valore contabile, potessero ancora collocarsi nella sfera di punibilità del nostro ordinamento, a seguito della riforma attuata con Legge n. 69/2015. D’altro canto, quella relativa alla formulazione letterale della fattispecie rappresenta una questione inveterata risalente al codice di commercio Zanardelli del 1882. Nell’evoluzione storica del testo, ricorda la Suprema Corte nell’ultima pronuncia, si è passati dalla primigenia locuzione di “fatti falsi” a quella di “fatti non rispondenti al vero”, introdotta del legislatore del 1942, per giungere, poi, a quella di “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” di cui al Decreto Legislativo n. 61/2002, ridisegnata, infine, nei termini menzionati, dall’ultima riforma del maggio 2015, ossia di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. Laddove i tentativi di riformulazione della norma sottendono l’evidente sforzo, perseguito per quasi un secolo e mezzo, di delimitare gli elementi integrativi della condotta tipica.
Il caso in esame. Nel caso di specie la Cassazione Penale, statuendo in merito al contestato reato di bancarotta fraudolenta impropria derivante “da reato societario”, sulla base della nuova definizione dell'articolo 2621, codice civile, afferma la realizzazione dello stesso nell’ipotesi di omessa svalutazione di crediti in sofferenza - nella vicenda, pari al 62% del totale dei crediti maturati - attuata con la consapevolezza dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà della loro riscossione. Tale condotta, integrata con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva infatti consentito all’amministratore unico di una srl con sede ad Alessandria di dare una falsa rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società, ingannando il pubblico – in particolare gli enti creditizi ed i terzi contraenti – e conseguendo un ingiusto profitto per lo stesso ente, oltre alla distrazione e dissipazione di beni sociali, a mezzo della prosecuzione di ingiustificati prelievi dalle casse dell’ente in favore dei soci. Di decisione opposta avrebbe dovuto essere, invece, la V Sezione Penale, se avesse aderito alla tesi secondo cui le valutazioni estimative – quali, ad esempio, il valore di un immobile od il presumibile valore di realizzo di un credito o di un brevetto – sarebbero da sottrarre alla sfera di punibilità del riformato articolo 2621, codice civile. Queste ultime, al più, potrebbero divenire punibili quando riferite a “fatto materiale non rispondente al vero”, al quale, comunque, non è riconducibile l’errato apprezzamento di un credito effettivo, pur sempre vero ed esigibile, anche se di impossibile riscossione.
Verso la definizione di un nuovo orientamento. In ciò si ravvisa una netta contrapposizione con l’orientamento espresso in altra precedente pronuncia della stessa Sezione V, la n. 33774 del 16 giugno 2015, dal quale stavolta la Suprema Corte prende compiutamente le distanze, ribadendo che, ai fini dell’integrazione del fatto tipico, “la rimozione dal testo previgente della locuzione ‘ancorché oggetto di valutazioni’ non possa, di per sè, assumere alcuna decisiva rilevanza”. La sentenza n. 890 sembra il frutto di un’ampia riflessione sulla portata applicativa della riforma, confluita, tra l’altro, anche nella Relazione dell’Ufficio del Massimario in argomento del 15 ottobre 2015, ed i cui tratti distintivi erano già stati rappresentati nella sentenza 8 luglio 2015, Cassazione, V Sezione Penale, n. 37570. Quest’ultima pronuncia, infatti, lungi dal ridimensionare la portata incriminatrice della fattispecie riformulata, ribadisce l’intento del legislatore di ampliarne la sfera di operatività, mantenendo inalterato il profilo della condotta tipica.

L’orientamento della Cassazione Penale sull’inclusione delle stime valutative nelle nuove False comunicazioni Sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) alla luce delle 3 sentenze in materia

Sentenza
Orientamento
Cass. n. 33774, V Sezione Penale, 16 giugno 2015 “Il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 [...], sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venire meno la punibilità dei falsi valutativi”.

Stime valutative escluse dalla punibilità

Cass. n. 37570, V Sezione Penale, 8 luglio 2015 “Deve allora osservarsi come le modifiche apportate dalla L. n. 69/2015 abbiano innanzi tutto ampliato l’ambito di operatività dell’incriminazione [...], mantenendo invece identico nella sostanza il profilo della condotta tipica”

Stime valutative incluse nella punibilità

Cass. n. 890, V Sezione Penale, 12 novembre 2015 “Nel caso di specie l’elisione di una proposizione siffatta (“ancorché oggetto di valutazioni”) non può, certo, autorizzare la conclusione che si sia voluto immutare l’ambito della punibilità dei falsi materiali, che, invece, resta impregiudicata, continuando a ricomprendere, come in precedenza, anche i fatti oggetto di mera valutazione”

Stime valutative incluse nella punibilità


Articolo pubblicato in: Diritto penale

mercoledì 20 gennaio 2016

L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche

Rivista di diritto bancario

Fallimento
Novembre 2012

L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche alla luce della riforma della legge fallimentare

Emma Sabatelli, Professore Associato di Diritto Fallimentare nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Estremi per la citazione:
E. Sabatelli, L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche alla luce della riforma della legge fallimentare, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 27, 2012 
ISSN: 2279–9737
Rivista di Diritto Bancario
***
Con alcune modifiche il testo riproduce il commento all’art. 182 Tub destinato alla pubblicazione nel Commentario al Testo Unico bancario, a cura del prof. C. Costa.
***
Sommario: 1. Il coordinamento fra il Testo Unico bancario e la riformata legge fallimentare. – 2. I presupposti soggettivi dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza. – 3. L’insolvenza delle banche. – 4. I soggetti legittimati a richiedere l’accertamento giudiziale dell’insolvenza. – 5. Segue. L’iniziativa del pubblico ministero e i poteri officiosi del Tribunale. – 6. Il procedimento. – 7. Il rinvio all’art. 203 l. fall.
 

mercoledì 13 gennaio 2016

Istruzioni antiusura della Banca d’Italia contra legem

Usura
11/01/2016

Istruzioni antiusura della Banca d’Italia contra legem: il consulente deve ricalcolare (anche) il TEGM in maniera conforme alla legge, richiedendo alla Banca d’Italia i dati necessari

http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/usura/istruzioni-antiusura-banca-d-italia-contra-legem-consulente-deve-ricalcolare-anche-tegm

Ord. Trib. Torino, sez. VI, 23 dicembre 2015 – giud. Marino
Ugo Malvagna
segnalato da: Avv. Sabatina Mogavero

Dal momento che la formula adottata dalla Banca D’Italia nelle istruzioni antiusura, in vigore sino al 2009 era contra legem(1) là dove prevedeva che le Banche dovessero effettuare la rilevazione dei tassi medi senza comprendere le commissioni massimo scoperto, la stessa non può essere utilizzata senza correzioni al fine di stabilire il tasso usuraio. Ai fini della valutazione circa l’usurarietà delle operazioni creditizie nel periodo anteriore al dicembre 2009, occorre quindi provvedere a ricalcolare il tasso effettivo medio globale (TEGM), sulla base dei dati esistenti sul sito internet della Banca d’Italia, o, in difetto, richiedendo a quest’ultima i dati necessari, secondo i criteri previsti dalla legge n. 108/96 [l’ordinanza qui massimata ha per oggetto il quesito al CTU].
(1) Secondo la giurisprudenza di legittimità, la commissione di massimo scoperto rientra indubbiamente tra gli addendi necessari al calcolo del TEG «trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente» (Cass penale 12028/2010, Cass. 46664/2011).

martedì 12 gennaio 2016

Cassazione Penale: la continuazione dei reati esclude la non punibilità

Pena - Cassazione Penale: la continuazione dei reati esclude l’applicazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto

07 gennaio 2016 -
La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sull’applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’articolo 131-bis del Codice Penale, introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28.
Nel caso in esame, tre soggetti, accusati di vari reati tra cui concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa e falso, uniti dal vincolo della continuazione, proponevano richiesta di applicazione della pena, di cui all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale.
Il giudice dell’udienza preliminare accoglieva tali richieste che prevedevano l’applicazione di pene principali superiori a due anni di reclusione, con conseguente condanna alle sanzioni accessorie di legge, tra cui l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e all’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Con ricorso per Cassazione, gli imputati chiedevano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in forza della sussistenza della causa di esclusione della punibilità come prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale. Nello scritto difensivo si segnalava che per sedici dei reati ascritti agli imputati, per limiti edittali e assenza di circostanze aggravanti contestate, era possibile l’applicabilità del nuovo istituto; l’applicazione di tale istituto, di chiara natura sostanziale, avrebbe determinato una significativa riduzione della pena.
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio, già enunciato nella prima sentenza della Corte di Cassazione su tale istituto, in base al quale: “la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisone impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito”.
Nel caso di specie, a giudizio dei giudici della Suprema Corte, “il numero delle ipotesi criminose addebitate agli imputati, che riflettono peraltro un modus operandi consolidato già alla lettura delle contestazioni di reato, porta nella fattispecie concreta ad escludere che emergano dagli atti elementi utili alla possibile applicabilità dell’istituto di nuova introduzione; è anzi agevole constatare che le condotte criminose poste in essere avessero, nel senso indicato dalla norma, carattere di abitualità”.
Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, richiamato nella sentenza in esame: “la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di comportamento abituale, ostativa al riconoscimento del beneficio”.
Il comportamento criminoso abituale, che si configura con la commissione di più azioni e omissioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, non può beneficiare dell’applicazione dell’istituto della esclusione della punibilità per tenuità del fatto.
Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 novembre, n. 45190)