martedì 5 maggio 2026

La legge della moneta secondo il Bilanciamento Quantitativo

DDL POPOLARE

✅ LEGGE ORGANICA (introdotta secondo dettato della Costituente)

“Disciplina della creazione della moneta, del signoraggio e della segregazione dei depositi”


TESTO COMPLETO DELLA LEGGE

Art. 1 – Finalità e principi

La presente legge organica disciplina la creazione della moneta bancaria, la ripartizione del signoraggio e il regime di segregazione dei depositi, nel rispetto della sovranità monetaria della Repubblica.

La moneta bancaria creata ai sensi della presente legge ha corso legale pieno dal momento della sua emissione.

I depositi corrispondenti sono di proprietà esclusiva del titolare e non costituiscono debito della banca verso la clientela.


Art. 2 – Abrogazione dell’art. 1834 del Codice Civile

È abrogato l’articolo 1834 del Codice Civile.

I depositi a vista e a risparmio presso le banche commerciali restano di proprietà esclusiva della clientela. Le banche agiscono esclusivamente come custodi e gestori dei pagamenti.


Art. 3 – Zecche autorizzate

Le banche commerciali possono creare moneta bancaria esclusivamente in qualità di zecche autorizzate, iscritte in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

La creazione di moneta bancaria avviene contestualmente all’erogazione di credito produttivo o di interesse generale.


Art. 4 – Ripartizione del signoraggio

Su ogni unità di moneta bancaria creata si applica la seguente ripartizione:

97% del valore facciale costituisce signoraggio sovrano dovuto alla Repubblica;

3% è trattenuto dalla zecca autorizzata a titolo di compenso per l’attività di monetaggio.


Art. 5 – Meccanismo contabile

Al momento della creazione di moneta bancaria, la banca registra nel proprio bilancio:


Nel passivo:

“Debiti verso Tesoreria di Stato – Signoraggio da incassare” per il 97% del valore creato.


Nel patrimonio netto:

“Ricavi da compenso per monetaggio” per il 3% del valore creato.


Il deposito corrispondente è di proprietà del cliente e non viene iscritto come debito della banca verso la clientela.


Art. 6 – Modalità di incasso del signoraggio

Il pagamento del 97% del signoraggio avviene al momento del riflusso, cioè quando la clientela rimborsa i prestiti che hanno originato la creazione di moneta.

Al momento del rimborso, la banca trasferisce alla Tesoreria di Stato il 97% del signoraggio originariamente creato.

Fino al momento del riflusso, lo Stato vanta un credito assistito da privilegio sui crediti della banca verso la clientela.


Art. 7 – Corso legale

La moneta bancaria creata dalle zecche autorizzate ha corso legale pieno dal momento della sua creazione e può essere utilizzata per qualsiasi pagamento, inclusi quelli verso la Pubblica Amministrazione.

Art. 8 – Obblighi delle zecche autorizzate

Le banche autorizzate devono:

- tenere contabilità separata della moneta creata e del signoraggio;

- versare tempestivamente alla Tesoreria di Stato il 97% del signoraggio al momento del riflusso;

- sottoporsi a controlli periodici della Banca d’Italia e della Corte dei Conti.


Art. 9 – Sanzioni

La creazione di moneta senza iscrizione del debito verso la Tesoreria di Stato costituisce reato di appropriazione indebita di sovranità monetaria e si punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e confisca dell’importo non versato.

Il ritardato versamento del signoraggio comporta sanzioni amministrative fino al 300% dell’importo evaso e revoca dell’autorizzazione come zecca.


Art. 10 – Disposizioni transitorie

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le banche commerciali devono iscriversi all’albo delle zecche autorizzate e adeguare la propria contabilità al nuovo regime.

I depositi esistenti alla data di entrata in vigore restano di proprietà della clientela e sono segregati.


Art. 11 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e prevale su ogni disposizione incompatibile.