sabato 30 maggio 2020

Federal Reserve: pronti a prestare direttamente alle PMI

Powell dice che la Fed è "a giorni di distanza" dalla concessione dei primi prestiti e linee di credito a Main Street
Pubblicato Fri, 29 maggio 202011:31 AM EDT Aggiornato Fri, 29 maggio 20202:19 PM EDT
Jeff Cox
@jeff.cox.7528
@JeffCoxCNBCcom

Punti chiave

    Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che le banche centrali sono "a giorni di distanza" dall'erogazione di prestiti attraverso il programma Main Street per le piccole e medie imprese.

    Durante un webinar con l'economista di Princeton Alan Blinder, Powell ha detto che la struttura di Main Street è "di gran lunga la più grande sfida" di tutto ciò che la Fed ha fatto durante la pandemia di coronavirus.

    Il programma si rivolgerà ad aziende con un massimo di 15.000 dipendenti con prestiti da 500.000 a 100 milioni di dollari.

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Fed Chair Powell sul sostegno ai prestiti di Main Street

   Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato venerdì che il tanto atteso programma di prestiti della banca centrale a favore delle piccole e medie imprese sta per decollare.

   La struttura di prestito di Main Street, che si rivolgerà ad aziende con un massimo di 15.000 dipendenti, è stata difficile da realizzare ma è quasi pronta, ha detto Powell all'economista dell'Università di Princeton e all'ex funzionario della Fed Alan Blinder in un'intervista al webinar.

   "Siamo a pochi giorni dal fare i nostri primi prestiti in Main Street", ha detto. Abbiamo tre strutture che ne fanno parte". Sono destinate a raggiungere diverse parti di quell'ampio spazio". Nel frattempo, molte di queste aziende stanno scoprendo di poter ottenere prestiti dalle banche. Altre stanno aspettando che le nostre strutture siano operative".

  "È di gran lunga la sfida più grande di tutte le 11 strutture che abbiamo allestito", ha aggiunto.

   Nell'affrontare i vari problemi emersi durante la pandemia di coronavirus e il conseguente blocco economico che le autorità hanno utilizzato per combattere la malattia, la Fed ha ideato una serie di programmi di prestiti e di liquidità mirati su diversi fronti.

   La maggior parte di questi sforzi sono stati diretti al funzionamento dei mercati dei capitali. Più recenti sono state le mosse verso l'acquisto di titoli di stato e municipali per aiutare i governi in difficoltà, e di obbligazioni societarie detenute da aziende che hanno visto il debito ridursi a causa del virus.

   Questi programmi, tuttavia, sono stati criticati per essersi concentrati più su Wall Street che su Main Street, quindi è stato fondamentale far decollare il programma di prestiti.

   Powell ha detto che un primo term sheet rilasciato per il programma ha visto "un paio di migliaia" di risposte su aree da migliorare, rimandando la Fed ad apportare le opportune modifiche.

"Come abbiamo dimostrato, siamo disposti ad imparare dall'esperienza", ha detto.

I prestiti andranno da 500.000 a 100 milioni di dollari, anche se Powell ha detto "Posso immaginare che ci espanderemo da una parte e dall'altra", a seconda delle necessità.

venerdì 29 maggio 2020

Illiceità dei rapporti bancari: elusione di norme imperative


Video qui: https://www.facebook.com/bancheepoteri/videos/825585727845051/

Intervista di Mondolibero sulla questione Blundo

Intervista di Mario Molinaro, di Mondolibero, sul caso del DDL della senatrice Blundo 
(vedi: LA TASSA PIU’ AMATA DAGLI ITALIANI CONTRO IL CORONAVIRUS ).

Per motivi di "spazio", l'intervista non è stata allegata all'articolo di cui sopra. La riportiamo integralmente così come è stata consegnata.

Il giornalista Mario Molinaro

Mario Molinaro: Prof Saba, la creazione monetaria costituisce una tassazione, di cui il cartello bancario approfitta con cognizione di causa per sottrarre risorse ingenti ai cittadini. Ci vuole spiegare a tale riguardo gli aspetti oscuri di questa questione poco nota, che la Senatrice Blundo tradusse insieme ad altri due parlamentari in un disegno di Legge abortito sul nascere in una cornice poco  rispettosa degli iter democratici?

Saba: Innanzitutto trovo curioso che sulla pagina del Senato c'è menzione del DDL 660 - già proposto dalla senatrice Blundo nella XVIIesima legislatura - anche nell’attuale legislatura, ma senza il testo dello stesso: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50201_testi.htm

   La relazione del Prof. Di Paolo è interessante, così come le note al DDL ed il DDL stesso, e merita ulteriori approfondimenti. Innanzitutto, a mio avviso,  occorre estendere l’ambito di applicazione della legge a tutte le creazioni di valori monetari legali, ovvero non solo alla banca centrale ma anche a quelle ben più importanti esercitate dalle 500 banche commerciali che operano nel nostro paese, stimate in mille miliardi di euro per il solo anno 2016 (cifra da verificare e rettificare includendo il credito rotativo intrannuale). La giustezza di questa mia visione estesa è stata poi illustrata anche dal Prof. Biagio Bossone, già governatore della Banca Centrale di San Marino e consulente della Banca Mondiale, assieme al Prof. Massimo Costa, Andrea Cuccia e Giuseppe Valenza dell’università di Palermo, nel paper “Accounting Meets Economics: Towards an 'Accounting View' of Money”, d/SEAS Working Paper No. 18-5, 22 ottobre 2018: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3270860

   Devo però sottolineare che la soluzione proposta da questi autori, ovvero di considerare come Equity i valori monetari creati, non trova la mia approvazione poiché i depositi creati, trattandosi di contante (regola contabile IAS 7.6 e definizione di aggregato di M1, secondo BCE) vanno trattati contabilmente di conseguenza.

   Appurato quindi che la cifra recuperabile all’erario è rappresentata sia dalle creazioni di banca centrale che da quelle delle banche commerciali, si arriverà ad un totale superiore all’importo attuale dell’intero debito pubblico. Questo è evidente prima facie, poiché lo stesso debito pubblico è stato comprato dalle banche creando denaro dal nulla (depositi) alle aste del Tesoro, esso va sommato alla creazione dei valori monetari creati per altre occasioni ed altri soggetti, oltre al Tesoro. Quindi, la somma dei due aggregati non può che essere superiore ad uno solo di essi, trattandosi di due insiemi positivi.

giovedì 28 maggio 2020

Conto alla rovescia su signoraggio e debito pubblico



"Non ci può essere ripresa né libertà né democrazia, senza una moneta che sia Bene Comune.
La liquidità può essere assicurata con il culto del debito neoliberista o con la creazione di una moneta che, come confermano Joseph Stiglitz e Paolo Maddalena, potrebbe portare il paese a riconquistare la nostra sovranità monetaria.
Voi amanti del debito e del signoraggio, presto sarete accusati del reato di Vilipendio nei confronti del Popolo Sovrano. Ci riprenderemo tutto, e questa volta sì, saremo noi a farVi pagare gli interessi."
- Sara Cunial

sabato 23 maggio 2020

"Il potere di creare denaro è potere di tassare"


Capitolo XII, tratto da "Creatori del Denaro", di Gertrude Coogan, 1935. 
pubblicato su Amazon (traduzione e annotazione a cura di Marco Saba)


Il potere di creare denaro è potere di tassare

Perché la creazione di denaro è giustamente la Prerogativa dello Stato

Alcuni diranno che è sciocco immaginare che il denaro possa essere creato e immesso nel flusso sanguigno degli affari con l'autorizzazione dei rappresentanti del popolo. Se questo è vero, non è altrettanto sciocco accettare che il denaro sia ora creato da privati? Non è vero? Non è stato fatto in questo paese fin dalla prima violazione della Costituzione - la prima delega di potere da parte del Congresso ai privati per coniare il denaro e regolarne il valore?

Non abbiate paura di pensare ! Le nostre paure riguardo ai cosiddetti "misteri" finanziari sono state create e alimentate dai Creatori del Denaro. Un'ampia illuminazione pubblica sul tema di cosa sia realmente il denaro, e su come sia stato usato in modo antisociale da un piccolo gruppo di internazionalisti ambiziosi a livello mondiale, è l'unica cosa che temono e che combattono con tutto il loro potere.

L'intera proposta è riducibile a questo: Il Congresso deve essere obbligato ad esercitare il potere conferitogli dalla Costituzione di emettere il nostro denaro su base scientifica, cioè in accordo con il volume necessario per il benessere della Nazione; oppure il privilegio deve essere lasciato, come ora, in mani private per essere manipolato per i propri scopi egoistici e per il "malcostume" della Nazione?

Perché alcuni privati dovrebbero formare una società, chiamarla Banca, e poi produrre il nostro denaro? Questo diritto risiede certamente soprattutto nel popolo, che lo ha concesso al Congresso. Il Congresso, in violazione della Costituzione, lo ha passato a pochi privilegiati.

Non si può rinunciare a ciò che non si possiede. Se quel diritto esisteva principalmente nel popolo, esso risiedeva in secondo luogo nel loro governo, e solo attraverso una delega incostituzionale da parte del Congresso di quel potere, è finito nelle mani di pochi favoriti. Il Congresso non può rinunciare a quel potere, dato dal popolo, attraverso la Costituzione, così come non può rinunciare a ciò che non possiede.

domenica 17 maggio 2020

Quando l'Italia aveva tre monete di carta - e chi vinse

C'è stato un periodo in cui l'Italia aveva tre monete di carta (1944):

1 - La moneta della Repubblica Sociale Italiana col fascio:









2 -  La ( o meglio LE) moneta partigiana:
























venerdì 15 maggio 2020

Quadro della situazione. Domande sugli economisti e sui fisici (Paul Romer)

Riproponiamo qui una porzione dal testo di Paul Romer The Trouble With Macroeconomics del 2016. Chiediamoci oggi a quanti altri settori della ricerca, mutatis mutandis, potrebbero essere adattate queste stesse osservazioni (virologi, oncologi, immunologi, etc.).



6. Domande sugli economisti e sui fisici

  È di aiuto separare le domande standard della macroeconomia, come ad esempio se la Fed può aumentare il tasso reale dei fondi federati, dalle meta-domande su cosa fanno gli economisti quando cercano di rispondere alle domande standard.
   Un esempio di meta-domanda è: qual'è il motivo per cui i macroeconomisti hanno iniziato ad invocare forze motrici immaginarie per spiegare le fluttuazioni?
   Un altro è: perché sembravano dimenticare le cose che erano state scoperte sul problema dell'identificazione?
    Ho scoperto che una meta-domanda più rivelatrice è: perché ci sono paralleli così evidenti tra le caratteristiche dei teorici delle stringhe nella fisica delle particelle e i macroeconomisti post-reali?
   Per illustrare la somiglianza, riprodurrò un elenco che Smolin (2007) presenta nel capitolo 16 di sette caratteristiche distintive dei teorici delle stringhe:

1. Grande fiducia in se stessi

2. Una comunità insolitamente monolitica

3. Un senso di identificazione con il gruppo simile all'identificazione con una fede religiosa o una piattaforma politica

4. Un forte senso del confine tra il gruppo e gli altri esperti

5. Disprezzo e disinteresse per le idee, le opinioni e il lavoro di esperti che non fanno parte del gruppo

6. Una tendenza a interpretare le prove in modo ottimistico, a credere a dichiarazioni esagerate o incomplete dei risultati e a trascurare la possibilità che la teoria possa essere sbagliata

7. Mancanza di apprezzamento per la misura in cui un programma di ricerca possa comportare dei rischi

   La congettura suggerita dal parallelo è che gli sviluppi - sia della teoria delle stringhe che della macroeconomia post-reale - illustrano una modalità di fallimento generale di un campo scientifico che si basa sulla teoria matematica.
   Le condizioni per il fallimento sono presenti quando alcuni ricercatori di talento vengono rispettati per i contributi genuini all'avanguardia della modellistica matematica.
   L'ammirazione si evolve in deferenza verso questi leader.
   La deferenza porta ad uno sforzo lungo le linee specifiche che i leader raccomandano. Poiché la guida dell'autorità può allineare gli sforzi di molti ricercatori, la conformità ai fatti non è più necessaria come strumento di coordinamento. Di conseguenza, se i fatti sconfortano la visione teorica ufficialmente sancita, ne sono subordinati. Alla fine, le prove smettono di essere rilevanti. Il progresso sul campo è giudicato dalla purezza delle sue teorie matematiche, come stabilito dalle autorità.

   Una delle sorprese nel racconto di Smolin è il suo rifiuto della scusa offerta dai teorici delle stringhe, che non prestano attenzione ai dati perché non c'è un modo pratico per raccogliere dati sulle energie alla scala che la teoria delle stringhe considera. Egli sostiene in modo convincente che c'erano molti fatti inspiegabili che i teorici avrebbero potuto affrontare se avessero voluto (capitolo 13). In fisica come in macroeconomia, il disinteresse per i fatti deve essere inteso come una scelta.

giovedì 14 maggio 2020

La morte del mito della Banca Centrale

La morte del mito della Banca Centrale

Per decenni la politica monetaria è stata trattata come tecnica, non come politica. La pandemia ha messo fine a questa illusione per sempre.

Di Adam Tooze
13 maggio 2020, ore 14:57

Fonte: https://foreignpolicy.com/2020/05/13/european-central-bank-myth-monetary-policy-german-court-ruling/

Christine Lagarde, then-director of the International Monetary Fund, speaks with Jerome Powell, the chair of the U.S. Federal Reserve, during the family picture of the G-20 meeting of finance ministers and central bank governors in Buenos Aires on July 21, 2018. 
Christine Lagarde, allora direttrice del Fondo monetario internazionale, parla con Jerome Powell, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, durante il quadro di famiglia dell'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G-20 a Buenos Aires il 21 luglio 2018. EITAN ABRAMOVICH/AFP tramite Getty Images

   In Europa, una sentenza della Corte costituzionale tedesca secondo cui la Banca Centrale Europea (BCE) non ha giustificato adeguatamente un programma di acquisto di attività iniziato nel 2015 sta sconvolgendo la scena politica e finanziaria. Alcuni suggeriscono che potrebbe portare al disfacimento dell'euro. A prima vista può essere difficile capire il perché. Sì, gli acquisti sono stati enormi: più di 2 trilioni di euro di debito pubblico. Ma sono stati fatti anni fa. E i punti sollevati dal tribunale sono arcani. Come può una questione come questa assumere una tale importanza?

Lo scontro giuridico in Europa conta non solo perché la BCE è la seconda banca centrale più importante del mondo e non solo perché la stabilità finanziaria globale dipende dalla stabilità dell'eurozona. Esso fa anche emergere quella che dovrebbe essere una questione di fondo del governo moderno: Qual è il ruolo corretto delle banche centrali? Qual è la base politica delle loro azioni? Chi, se c'è qualcuno, dovrebbe supervisionare le banche centrali?

   Come ha ribadito lo shock finanziario di COVID-19, le banche centrali sono le prime a rispondere alla politica economica. Esse tengono le redini dell'economia globale. Ma a differenza delle Tesorerie nazionali che agiscono dall'alto attraverso la tassazione e la spesa pubblica, le banche centrali sono sul mercato. Mentre i Tesori hanno bilanci limitati dal voto parlamentare o del Congresso, la potenza di fuoco della banca centrale è essenzialmente illimitata. Il denaro creato dalle banche centrali compare solo nei loro bilanci, non nel debito dello Stato. Le banche centrali non hanno bisogno di aumentare le tasse o di trovare acquirenti del loro debito. Questo dà loro un enorme potere.
Come questo potere viene esercitato e sotto quale regime di giustificazione definisce i limiti della politica economica. Il paradigma della moderna banca centrale, di cui si discute nella spartana aula di tribunale della città tedesca di Karlsruhe, è stato fissato mezzo secolo fa in mezzo alle turbolenze dell'inflazione e all'instabilità politica degli anni Settanta. Negli ultimi anni, è stato sottoposto a uno stress sempre maggiore. Il ruolo delle banche centrali si è ampliato in modo massiccio.

   In gran parte del mondo, in particolare negli Stati Uniti, ciò ha suscitato un dibattito pubblico molto limitato. Sebbene il contenzioso in Germania sia per molti versi oscuro, ha il merito di porre sotto i riflettori questa fondamentale questione della governance moderna. Di fronte all'arroganza della corte tedesca, potrebbe essere allettante ritirarsi in difesa dello status quo. Sarebbe un errore. Per quanto imperfetta sotto molti aspetti, la sentenza della corte espone un vero e proprio divario tra la realtà della banca centrale del XXI secolo e la comprensione convenzionale della sua missione ereditata dal XX secolo. Ciò di cui abbiamo bisogno è una nuova costituzione monetaria.

Central Bank members gather for a G-7 meeting in Washington in April 2004, including David Dodge of Canada, Christian Noyer of France, Bundesbank vice-president Juergen Stark of Germany, Jean Claude Trichet President of the European Central Bank, Chairman of the Federal Reserve Alan Greenspan, Bank of Japan Governor Toshihiko Fukui, Mervin King of the United Kingdom, and Antonio Fazio of Italy.
I banchieri centrali si riuniscono per un incontro del G-7 a Washington nell'aprile 2004, tra cui (da sinistra) David Dodge della Bank of Canada, Christian Noyer della Bank of France, Jürgen Stark della Bundesbank, Jean-Claude Trichet della Banca Centrale Europea, Alan Greenspan della Federal Reserve degli Stati Uniti, Toshihiko Fukui della Bank of Japan, Mervyn King della Bank of England e Antonio Fazio della Bank of Italy. Stephen J. Boitano/LightRocket via Getty Images

ATTENZIONE: sequestrabili TUTTI i conti bancari

La Cassazione finalmente da il via alla possibilità di sequestrare tutti i conti bancari per falso in bilancio e autoriciclaggio:

Fonte: Il Sole 24 Ore  http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2020-05-13/sequestro-esteso-autoriciclaggio-202008.php?uuid=ADMpTPQ















VIDEO

mercoledì 13 maggio 2020

Il lato privatistico della riforma monetaria


Il lato privatistico della riforma monetaria, negli studi di Tullio Ascarelli

Da: La legislazione monetaria italiana nelle crisi tra le due guerre (1926 – 1936), di Giovanni Basini, in Historia et ius, 10/2016, qui: https://www.academia.edu/30893837/La_legislazione_monetaria_italiana_nelle_crisi_tra_le_due_guerre_1926_1936_



    La dottrina privatistica sulla moneta negli anni della riforma monetaria fu particolarmente feconda, perché la giurisprudenza favorevole ai creditori, che tanta parte ebbe nel tutelare il valore della moneta dedotta nei contratti dopo la prima guerra, andando per tentativi, aveva trovato soluzioni valide pur se scarsamente motivate e, per il diritto dell’epoca, incoerenti tra loro. La riflessione da ciò scaturita offre oggi una fotografia storica dell’evoluzione della legislazione monetaria tramite il contributo dei privati in quegli anni.

    In particolare, l’opera di riferimento nel periodo è certamente il lavoro di Tullio Ascarelli nel suo volume “La moneta. Considerazioni di diritto privato” del 1928. Il giovane giurista, all’epoca trentaquattrenne, si dedicò con esso a cercare un ordine e una spiegazione razionale delle evoluzioni della giurisprudenza, con un grande lavoro compilativo, l’intento del quale era dimostrare la coesistenza di un fenomeno monetario proprio dello stato sovrano e di un fenomeno monetario economico indipendente, riconosciuto dallo Stato ma non promanante da esso. Questa distinzione secondo lui era indispensabile per poter rendere in una teoria unitaria la complessità di un fenomeno che, fino a quel momento, aveva determinato una ridda di antinomie in ogni altro studio – compreso quello, di poco precedente, reso da Gioacchino Scaduto nel 1924 che ancora non divideva i due aspetti [91] . 

   Da questa teoria unitaria avrebbe dovuto quindi discendere una sistemazione coerente della giurisprudenza e della prassi contrattuale, che, durante la guerra, s’erano mostrate sì, innovative ma anche incerte, conflittuali ed incomplete, rispetto all’ambiente di forte instabilità monetaria che avevano dovuto presidiare. Dal punto di vista della pratica, la grande novità di quel contributo fu la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore, che consentì un riordino generale di tutti gli spunti sorti in essa fino a quel momento, con un grande valore di precedente per l’intera successiva riflessione giuridica. Questa conclusione trovava fondamento in una distinzione teorica profonda, quella tra denaro e valuta.

martedì 12 maggio 2020

TASSA SULLA CONCESSIONE DEI DIRITTI D’EMISSIONE MONETARIA


DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI SENATORI BLUNDO, BOTTICI, AIROLA

Presentata 9 luglio 2018:  da assegnare  




Art. 1 (Istituzione della tassa sulla concessione dei diritti d'emissione monetaria)

  1. È soggetta a tassazione la concessione dei diritti d'emissione monetaria attribuiti alle banche centrali nazionali e alla Banca Centrale Europea ai sensi dell’articolo 128 capo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  1. Salvo quanto conferito in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e quanto necessario a garantire l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia, la tassa si applica con una percentuale sul totale delle attività del bilancio della Banca d'Italia, al netto delle voci rettificative del passivo, redatto secondo i criteri statistici armonizzati adottati dalle banche nazionali dell'Eurosistema.
  1. Per l’anno 2018 la percentuale di cui al comma 2 è pari all’1%.
  1. L’applicazione della tassa di cui al comma 2, non incide direttamente sul reddito d’esercizio, ma determina un aumento dei debiti verso la Tesoreria dello Stato e riduce le passività connesse all’esercizio della funzione monetaria attraverso dei conti rettificativi.
  1. Con la legge di bilancio, previo parere non vincolante rilasciato alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla Banca d'Italia, la percentuale di cui al comma 3 può essere modificata, applicandola sull'intero importo delle attività risultanti dai bilanci successivi, salvaguardando le necessità funzionali di politica monetaria della Banca d’Italia.

Onorevoli Senatori! – Con la ratifica dei trattati UE gli Stati aderenti dell’area euro hanno concesso alla Banca Centrale Europea e al Sistema Europeo delle Banche Centrali il diritto di gestire la politica monetaria attraverso diverse operazioni, tra le quali quella di emettere banconote in euro.
Tale concessione deriva dagli art. 127 e 128 capo 2 del trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea. Infatti, all’art. 127 del TFUE si afferma che: “L’obiettivo principale del Sistema Europeo di Banche Centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi”. L’Art. 128 afferma: "La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione delle banconote in euro all’interno dell’Unione. La BCE e le banche centrale nazionali possono emettere banconote”. Nell’esercizio concreto della concessione del diritto d'emissione, la creazione di valori monetari avviene non solo materialmente con la stampa di banconote, ma anche virtualmente attraverso scritture contabili. L’esercizio della funzione monetaria consente alle Banche Centrali di aumentare la dimensione dei loro bilanci. La dimensione di bilancio corrisponde al totale delle attività dei bilanci e nelle relazioni annuali pubblicate dalla Banca d’Italia si fornisce un grafico comparativo delle dimensioni di bilancio delle maggiori banche centrali del mondo e di quella media delle banche centrali dell’Eurosistema.
In questo modo anche i dati del 2016 rispetto al 2015 fanno emergere un attivo della BI in crescita; il paradosso monetario tenderà a crescerà anche nel 2017 e forse oltre, almeno finché la BCE manterrà le misure del QE.
Naturalmente, l’aumento della dimensione dei bilanci dell’istituto d’emissione non è un fenomeno solo italiano; nel periodo 2007-2015 le banche centrali dell’Eurosistema hanno avuto incrementi degli attivi passando dal 15% al 27%, la Federal Reserve è passata dal 5% del Pil al 25%, la Banca del Regno Unito dal 5,1% al 22,5% e la Banca del Giappone dal 20,3% addirittura al 77% del Pil.
I dati della Federal Reserve, della Banca del Regno Unito e delle banche dell’Euro Sistema prima della crisi indicano che è possibile gestire la politica monetaria con attivi delle banche centrali tra il 5 e il 15% del Pil.
Quindi, se in Europa la politica monetaria è materia riservata in via esclusiva alla Bce e al Sistema Europeo delle Banche centrali, e analogamente vero che la politica fiscale compete in modo altrettanto esclusivo agli Stati, per cui è pienamente legittimo legiferare in materia fiscale.
È possibile, pertanto, senza violare i trattati UE, istituire una tassa sulla concessione dei diritti d'emissione monetaria sul totale delle attività della Banca d'Italia.
L’aliquota dell’1% indicata nel Ddl può produrre nel 2017 un’entrata superiore a 8 miliardi di euro e negli anni successivi l’aliquota può essere aumentata sia per ridurre il debito pubblico sia per avviare una politica economica espansiva. 

Ci si può chiedere perché istituire una tassa sul totale degli attivi della BI e non aumentare, ad esempio, l’aliquota sul reddito d’esercizio oppure perché non tener conto anche delle passività per definire la base imponibile. In relazione alla prima ipotesi occorre tener presente che un aumento dell’aliquota sul reddito non potrebbe essere circoscritta alla sola Banca d’Italia, ma riguarderebbe tutte le imprese, mentre la tassa sui diritti di emissione monetaria può essere applicata in modo specifico solo alla BI per la funzione esclusiva che essa ha nell’emissione di banconote. Quanto alla seconda, quella di tener conto delle passività, applicando quindi la tassa sulla differenza tra attività e passività, o meglio sul capitale e le riserve poiché sull’utile vi è già l’imposta sul reddito, la risposta è ancora una volta sulla particolare specificità degli istituti d’emissione.
Infine, un’aliquota applicata direttamente sul totale delle attività, è un modo semplice e trasparente di tassazione che consente di regolare una grandezza che le relazioni annuali della stessa BI pongono in relazione diretta con la funzione monetaria.

Le norme del Ddl salvaguardano la funzione monetaria riconosciuta dai trattati UE sia nel comma 2 dell’art. 1 sia nei commi 1 e a 2 dell’art. 2, anche per aliquote elevate. Infatti, ad esempio, se in un anno successivo al 2017 si applicasse un’aliquota del 20% (immaginiamo che il totale degli attivi sia quello del 2016), si produrrebbe un’entrata per lo Stato prossima a 150 mld di euro e gli attivi si dovrebbero ridurre a circa 620 mld, importo che rappresentano circa il 37% del Pil.
È una percentuale più che doppia di quel 15% indicato come percentuale limite che consente pienamente l’esercizio della funzione monetaria
Inoltre, per il pagamento della tassa, la BI ha piena autonomia nella scelta degli attivi da ridurre.
Occorre poi tener presente che gli attivi costituiscono un fondo soggetto a variazione, anche se tendenzialmente crescente in relazione all’esigenza di adeguare la massa monetaria alle esigenze dell’economia reale, per cui le entrate della tassa non possono essere utilizzate per azioni che vanno ad alimentare la spesa corrente. Infine, l’istituzione della tassa è un modo semplice di reperire risorse senza gravare i cittadini di nuovi tributi, senza intaccare la funzione monetaria riservata in via esclusiva alle banche centrali dai trattati UE e senza aumentare il debito pubblico anzi riducendolo.
È un modo per attivare politiche di sviluppo consistenti, ecosostenibili e socialmente eque negli effetti sul reddito dei cittadini e sui fenomeni diffusi della povertà.

La legge che introdusse i biglietti di stato a corso legale in Inghilterra

La legge che introdusse i biglietti di stato a corso legale in Inghilterra (1914-1928)

Currency and Bank Notes Act, 1914: 
"A Bill, To authorise the issue of Currency Notes, and to make provision with respect to the Note Issue of Banks". 6 agosto 1914

   [Emessa un giorno dopo che la Gran Bretagna aveva dichiarato guerra alla Germania, questa legge permetteva al Governo di stampare biglietti del tesoro a corso legale al posto delle "sovrane" e delle "mezze sovrane" d'oro. Ritirando l'oro dalla circolazione interna, questa legge ha di fatto sospeso il gold standard e in pratica ha consentito un'espansione inflazionistica della massa monetaria che ha permesso al governo di stampare biglietti a copertura dei propri obblighi. Di conseguenza, la legge ha dato al Governo, sorpassando la Banca d'Inghilterra, grande libertà nell'emissione di biglietti oltre il limite precedentemente autorizzato dalla legge. La Zecca Reale continuò a coniare sovrane d'oro fino al 1917, anche se con l'emissione di grandi quantità di carta moneta, le monete d'oro furono presto ritirate dalla circolazione. ]

 --- Sia essa promulgata dall'Eccellentissima Maestà del Re, da e con il consiglio e il consenso dei Signori Spirituali e Temporali, e dei Comuni, in questo attuale Parlamento riunito, e con l'autorità della stessa, come segue:

1 —
 (1) Il Tesoro può, fatte salve le disposizioni della presente legge, emettere biglietti in valuta per una sterlina e per dieci scellini, e tali biglietti saranno in corso nel Regno Unito nello stesso modo e nella stessa misura in cui sono in corso sovrane e mezze sovrane e avranno corso legale nel Regno Unito per il pagamento di qualsiasi importo. 

(2) Le note in valuta ai sensi della presente legge devono avere la forma e il disegno di cui sopra e devono essere stampate da tale lastra e su tale carta ed essere autenticate nel modo indicato dal Tesoro. 

(3) Il detentore di una nota in valuta avrà il diritto di ottenere su richiesta, durante l'orario d'ufficio presso la Banca d'Inghilterra, il pagamento della nota al suo valore nominale in moneta d'oro, che ha, per il momento, corso legale nel Regno Unito. 

(4) Il Tesoro può, a determinate condizioni, secondo le modalità e l'ordine di presentazione che riterrà più opportuno richiamare qualsiasi valuta ai sensi della presente legge per il pagamento di tali note al loro valore nominale in oro.

 (5) Le note valutarie ai sensi della presente legge sono considerate come banconote ai sensi della legge sulla falsificazione del 1913 e di ogni altra disposizione relativa ai reati in materia di banconote, attualmente in vigore in qualsiasi parte delle Isole Britanniche, e come titoli di valore ai sensi della legge sul furto del 1861 e di ogni altra legge relativa al furto, attualmente in vigore in qualsiasi parte delle Isole Britanniche, e come moneta corrente del regno ai fini delle leggi relative allo scambio commerciale e di ogni altra disposizione.

 (6) Al fine di soddisfare le esigenze immediate, tutti i vaglia postali emessi prima o dopo l'approvazione della presente legge avranno temporaneamente corso legale e corrente nel Regno Unito nello stesso modo e nella stessa misura e nella stessa totalità delle monete correnti, e avranno corso legale nel Regno Unito per il pagamento di qualsiasi importo. 
Il titolare di tale vaglia postale ha il diritto di ottenere su richiesta, durante le ore d'ufficio presso la Banca d'Inghilterra, il pagamento del vaglia postale al suo valore nominale in qualsiasi moneta che, per il momento, ha corso legale nel Regno Unito per l'importo della nota. 
Le disposizioni di cui alle lettere (b) e (c) della sottosezione (1) dell'articolo ventiquattro del Post Office Act, 1908, non si applicano a tali vaglia postali. 
La presente sottosezione avrà effetto solo fino a quando Sua Maestà non revocherà la stessa, e qualsiasi proclamazione che revochi la presente sottosezione può prevedere la convocazione o lo scambio di eventuali vaglia postali interessati. 

2. Le note in valuta possono essere emesse a tali persone e in modo diretto dal Tesoro, ma l'importo delle note emesse a qualsiasi persona sarà, in virtù della presente legge, e senza registrazione o ulteriori assicurazioni, una tassa fluttuante in via prioritaria rispetto a tutte le altre spese, sia per legge che in altro modo, sul patrimonio di tale persona.

3. Il governatore e la società della Banca d'Inghilterra e qualsiasi persona interessata nella gestione di qualsiasi Banca scozzese o irlandese di emissione può, nella misura in cui sia temporaneamente autorizzato dal Tesoro e subordinatamente a qualsiasi condizione legata a tale autorità, emettere note in eccesso rispetto a qualsiasi limite fissato dalla legge; e tali persone sono indennizzate, liberate ed esonerate da ogni responsabilità, penale o civile, in relazione a qualsiasi emissione di titoli oltre l'importo fissato dalla legge che sia stata da esse effettuata a partire dal primo giorno di agosto del 1914, in virtù di qualsiasi autorità del Tesoro o di qualsiasi lettera del Cancelliere dello Scacchiere, e qualsiasi procedura intrapresa per far valere tale responsabilità è nulla. 

4. Le banconote emesse da una banca di emissione in Scozia o in Irlanda hanno corso legale per il pagamento di qualsiasi importo in Scozia o in Irlanda rispettivamente, e tale banca di emissione non ha alcun obbligo di pagare le sue banconote su richiesta, tranne che presso la sede centrale della banca, e può pagare le sue banconote, se lo ritiene opportuno, in note valutarie emesse ai sensi del presente atto: A condizione che le note che hanno corso legale ai sensi della presente sezione non abbiano corso legale per qualsiasi pagamento da parte della sede centrale della banca da cui sono emesse ai fini del pagamento delle note emesse da tale banca. 
 La presente sezione avrà effetto solo fino a quando Sua Maestà non revocherà la stessa, e qualsiasi proclamazione che revochi la presente sezione potrà prevedere il richiamo o lo scambio delle note interessate. 

5.—
(1) Nella presente legge, con l'espressione "banca di emissione" si intende qualsiasi banca che abbia il potere, per il momento, di emettere banconote. 
(2) La presente legge può essere citata come legge sulla valuta e sulle banconote del 1914. 
(3) La presente legge si applica all'Isola di Man come se facesse parte del Regno Unito, ma non ad altri possedimenti britannici.

 --- Fonte: Gran Bretagna, Parliamentary Papers, House of Commons, 1914, 361, vol. 1.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Legge di modifica della legge sulla valuta e sulle banconote, 1914 [28 agosto 1914].

Sia essa promulgata dall'Eccellentissima Maestà del Re, da e con il consiglio e il consenso dei Signori Spirituali e Temporali, e dei Comuni, in questo presente Parlamento riunito, e con l'autorità dello stesso, come segue:

1. Il potere del Tesoro di richiamare note ai sensi della sottosezione (4) della sezione uno del Currency and Bank Notes Act, 1914, sarà esteso in modo da includere il potere di richiamare note valutarie, al momento dello scambio delle note così richieste, con altre note dello stesso valore nominale emesse ai sensi di tale legge.

2. Il Tesoro può, se lo ritiene opportuno, invece di emettere note a qualsiasi persona, rilasciare a tale persona un certificato che dà diritto all'emissione, su richiesta del Tesoro, delle note menzionate nel certificato; e le note coperte dal certificato si considerano, ai fini dell'articolo due del Currency and Bank Notes Act del 1914, come note emesse a tale persona.

3. La presente legge può essere citata come legge sulla valuta e sulle banconote (modifica) del 1914.

--------Fonte: House of Commons, House of Commons parliamentary papers, 1914 (Londra: House of Commons, 1914), vol. 1, pagg. 873-6.

domenica 10 maggio 2020

I banchieri dietro la seconda guerra mondiale

Per il Giorno della Vittoria: È ora di pensare a come vincere finalmente la Seconda Guerra Mondiale
Matteo Ehret
9 maggio 2020
Fonte
© Foto: SCF

75 anni fa la Germania si è arresa alle forze alleate, ponendo finalmente fine alle devastazioni della seconda guerra mondiale.
Oggi, mentre il mondo celebra il 75° anniversario di questa vittoria, perché non pensare seriamente di vincere finalmente quella guerra una volta per tutte?

Se siete confusi da questa affermazione, allora forse vi conviene sedervi e fare un respiro profondo prima di continuare a leggere. Nei prossimi 12 minuti, probabilmente scoprirete un fatto inquietante che potrebbe spaventarvi un po': Gli alleati non hanno mai vinto la Seconda Guerra Mondiale...

Ora, per favore, non fraintendetemi. Sono eternamente grato per le anime immortali che hanno dato la loro vita per abbattere la macchina fascista in quegli anni squallidi... ma il fatto è che una certa cosa non è stata risolta il 9 maggio 1945, che ha molto a che fare con il lento riemergere di una nuova forma di fascismo nella seconda metà del XX secolo e con il rinnovato pericolo di una dittatura globale dei banchieri che il mondo si trova di nuovo ad affrontare oggi.

Io credo che solo quando troveremo il coraggio di guardare a questo problema con occhi disincantati potremo veramente onorare i nostri coraggiosi antenati che hanno dedicato la loro vita a conquistare la pace per i loro figli, i loro nipoti e l'umanità più in generale.

La brutta verità della seconda guerra mondiale


Ora la smetto di menare il can per l'aia e lo dico: Adolph Hitler o Benito Mussolini non sono mai stati "loro stessi".

Le macchine da loro guidate non sono mai state pienamente sotto il loro controllo sovrano e i finanziamenti che hanno usato come carburante nel loro tentativo di dominare il mondo non provenivano dalle Banche d'Italia o della Germania. Le tecnologie che utilizzavano nella petrolchimica, nella gomma e nell'informatica non provenivano né dalla Germania né dall'Italia, e l'ideologia scientifica dell'eugenetica che ha guidato molti degli orrori delle pratiche di purificazione razziale della Germania non ha mai avuto origine nelle menti dei pensatori tedeschi o nelle istituzioni tedesche.

Se non fosse stato per una potente rete di finanzieri e industriali degli anni Venti e Quaranta con nomi come Rockefeller, Warburg, Montague Norman, Osborn, Morgan, Harriman o Dulles, allora si può tranquillamente affermare che il fascismo non sarebbe mai stato possibile come "soluzione" alle disgrazie economiche del dopoguerra. Per dimostrare questo punto, prendiamo lo strano caso di Prescott Bush come un utile punto d'ingresso.

venerdì 8 maggio 2020

La banca che non deve rettificare, mai

Un trucco contabile autorizzato da bankitalia

di Gianni Frescura



   In caso di accordi transattivi sui crediti, anche nelle procedure concorsuali (concrdati e simili), le Istruzioni della Banca d'Italia [1] prevedono che la banca non debba effettuare più alcuna segnalazione quando c’è il rimborso totale, mentre se il rimborso è solo parziale, deve segnalare la riduzione dell’esposizione, in modo che il debitore risulti tale per il nuovo importo concordato. [2]

   Bankitalia dice poi che, in questi casi, la banca deve portare sempre a perdita la parte del credito non incassata,[3] sottoindentendo di operare così anche se il mancato incasso deriva da una rettifica dei calcoli effettuata in conseguenza di una c.t.u. in sede giudiziaria o dell'accordo tra il commissario/curatore e la banca.

   Ciò significa che la banca registra una perdita anche quando non incassa il credito non perché il cliente non paga (perdita vera), ma perché, avendo sbagliato i conti in realtà non doveva incassare niente ed era errata la precedente segnalazione di un suo credito. 

   Con questo “trucco contabile” (autorizzato in via amministrativa) la banca non rettifica mai le sue errate/false scritture contabili e così potrebbe alterare il suo bilancio in modo rilevante.


[1] Si tratta di norme amministrative emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 53 del Tub in conformità alla delibera del CICR. del 29 marzo 1994 (Disciplina della Centrale Rischi).

[2] Il § 9 della sez. 1 del Cap. II della Circolare 139/1991 prevede che “La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato”.

 [3] Il § 6.5 della sez. 2 del Cap. II della Circolare 139/1991 di Bankitalia (Istruzioni per le segnalazioni alla Centrale Rischi) prevede che “Confluiscono nella categoria «crediti passati a perdita» anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, …. di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”.

giovedì 7 maggio 2020

Sentenza Corte Costituzionale Tedesca contro BCE (Trad. Aut.)

Sentenza del 05 maggio 2020 - 2 BvR 859/15
Traduzione automatica
Fonte: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html


Note legali
alla Sentenza del Secondo Senato del 5 maggio 2020
- 2 BvR 859/15 -
- 2 BvR 1651/15 -
- 2 BvR 2006/15 -
- 2 BvR 980/16 -

    1. Quando un controllo ultra vires o un controllo d'identità solleva questioni relative alla validità o all'interpretazione di un provvedimento adottato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea, la Corte costituzionale federale, in linea di principio, basa il suo controllo sull'interpretazione e sulla valutazione di tale provvedimento, come proposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. (118)

    2. La Corte di giustizia dell'Unione europea va oltre il suo mandato giurisdizionale, come determinato dalle funzioni conferitele dall'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, del Trattato sull'Unione europea, quando un'interpretazione dei Trattati non è comprensibile e deve quindi essere considerata arbitraria da un punto di vista oggettivo. Se la Corte di giustizia dell'Unione europea supera tale limite, le sue decisioni non sono più contemplate dall'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'atto di approvazione nazionale; almeno per quanto riguarda la Germania, tali decisioni mancano del minimo di legittimazione democratica necessario ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafi 1 e 2, e con l'articolo 79, paragrafo 3, della Legge fondamentale. (112)

    3. Laddove siano interessati gli interessi fondamentali degli Stati membri, come generalmente avviene nell'interpretazione delle competenze conferite all'Unione europea in quanto tale e del suo programma di integrazione europea democraticamente legittimato (Integrationsprogramm ), il controllo giurisdizionale non può semplicemente accettare posizioni rivendicate dalla Banca centrale europea senza un più attento esame. (142)

    4. La combinazione dell'ampia discrezionalità concessa all'istituzione in questione con il limitato livello di controllo applicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea non dà evidentemente sufficiente attuazione al principio del conferimento e apre la strada ad una continua erosione delle competenze degli Stati membri. (156)

    5. Per salvaguardare il principio della democrazia, è imperativo rispettare le basi per la ripartizione delle competenze nell'Unione europea. La finalità dell'agenda dell'integrazione europea (Integrationsprogramm ) non deve pregiudicare il principio del conferimento, uno dei principi fondamentali dell'Unione europea. (158)

    6. a) Nell'ambito della delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, il principio di proporzionalità e la valutazione globale che esso comporta sono di grande importanza per quanto riguarda i principi della democrazia e della sovranità dei popoli. L'inosservanza di tali requisiti sposta potenzialmente le basi per la ripartizione delle competenze nell'Unione europea, minando il principio del conferimento. (158)

    6. b) Un programma di acquisto di titoli di Stato soddisfa il principio di proporzionalità solo se costituisce un mezzo adeguato e necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito; il principio di proporzionalità richiede che l'obiettivo di politica monetaria del programma e gli effetti di politica economica siano identificati, ponderati ed equilibrati tra loro. Se l'obiettivo di politica monetaria di un programma è perseguito senza condizioni e i suoi effetti di politica economica sono ignorati, esso viola manifestamente il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, e dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. (165)

    6. c) Il fatto che il Sistema europeo di banche centrali non abbia un mandato per le decisioni di politica economica o sociale non esclude che gli effetti di un programma di acquisto di titoli di Stato su, ad esempio, il debito pubblico, il risparmio personale, i regimi pensionistici e previdenziali, i prezzi degli immobili e il mantenimento a galla di imprese economicamente non redditizie siano presi in considerazione nella valutazione della proporzionalità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e - in una valutazione e valutazione globale - ponderati rispetto all'obiettivo di politica monetaria che il programma mira a raggiungere ed è in grado di raggiungere. (139)

    7. La determinazione se un programma come il programma di acquisto del settore pubblico eluda manifestamente il divieto di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non dipende da un unico criterio, ma richiede piuttosto una valutazione globale e una valutazione delle circostanze pertinenti. In particolare, il limite di acquisto del 33% e la distribuzione degli acquisti secondo la chiave di ripartizione del capitale della Banca centrale europea impediscono l'adozione di misure selettive nell'ambito del programma di acquisti nel settore pubblico a beneficio dei singoli Stati membri e dell'Eurosistema che diventa il creditore di maggioranza di uno Stato membro. (217)

    8. Se il regime di ripartizione del rischio per l'acquisto di obbligazioni nell'ambito del programma di acquisto del settore pubblico fosse soggetto a modifiche (retroattive), ciò inciderebbe sui limiti fissati dalla responsabilità complessiva di bilancio del Bundestag tedesco e sarebbe incompatibile con l'articolo 79, paragrafo 3, della Legge fondamentale. Si tratterebbe essenzialmente di un'assunzione di responsabilità per decisioni prese da terzi con conseguenze potenzialmente imprevedibili, il che è inammissibile ai sensi della Legge fondamentale. (227)

    9. In base alla loro responsabilità nei confronti dell'integrazione europea (Integrationsverantwortung ), il Governo federale e il Bundestag sono tenuti ad adottare misure volte a garantire che la Banca centrale europea effettui una valutazione della proporzionalità. Essi devono comunicare chiaramente il loro punto di vista giuridico alla Banca centrale europea o adottare altre misure per garantire il ripristino della conformità ai trattati. (232)

    10. 10. Gli organi costituzionali, gli organi amministrativi e i tribunali tedeschi non possono partecipare né allo sviluppo, né all'attuazione, all'esecuzione o all'operatività degli atti ultra vires. Ciò vale in generale anche per la Bundesbank . (234)


Pronunciato
il 5 maggio 2020
Fischböck
Amtsinspektorin
come Registrar
della cancelleria della Corte
CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE
- 2 BvR 859/15 -
- 2 BvR 1651/15 -
- 2 BvR 2006/15 -
- 2 BvR 980/16 -
IN NOME DEL POPOLO
Nel procedimento
su
le denunce costituzionali di

mercoledì 6 maggio 2020

Schema di circolazione dei biglietti comunali

"Quando la moneta è prodotta dal Comune, è quest'ultimo che, spendendola ad esempio per acquistare beni e servizi, la mette in circolo nell'economia e realizza immediatamente il controvalore, usandola pure per pagare i costi di produzione."

Esempio: La giunta comunale decide di dover spendere un milione per lavori pubblici e decide di creare 100.000 biglietti da dieci euro:



Il milione cartaceo è redimibile con un milione di euro popolari su blockchain.

Sorpassando il circuito bancario, il comune risparmia alla cittadinanza le tasse ed evita di intaccare il suo bilancio.

La doppia circolazione, cartacea e su blockchain, permette di coprire le varie necessità di circolazione. Uno sportello comunale faciliterà lo scambio tra le due forme di euro popolare, cartaceo e digitale, che rimangono di proprietà del portatore, assicurandone la reciproca convertibilità.

La fiducia del pubblico in un circuito monetario, gestito dal Comune a beneficio della cittadinanza e sotto il suo controllo democratico, garantisce la stabilità del sistema.

Sportello per accedere gratuitamente al borsellino elettronico: https://equacoin.store

Vedi anche: Schema di circolazione dei biglietti di stato e degli euro digitali

martedì 5 maggio 2020

Bagnai: effetto fiscale della creazione monetaria

Dobbiamo fare sinceri complimenti a questo video dell'On.Bagnai che affronta la questione sottaciuta dell'effetto fiscale della creazione monetaria, già sottolineata da Keynes nel 1923 nel "Trattato sulla riforma monetaria" (Trad. It. 2020, su Amazon) e da Gertrude Coogan ("Creatori del denaro", 1935). La questione è molto importante perché le banche commerciali private creano un minimo di mille miliardi l'anno esercitando un'azione fiscale corrispondente, una manovra che sarebbe più che sufficiente - da sola - per coprire le necessità statali. Senza contare il denaro creato dagli specialisti in titoli di stato che corrisponde ai quantitativi trattati nelle aste mensili. Questa tassazione privata rappresenta un vero e proprio pizzo "invisibile" che la comunità paga a un cartello bancario che - lo ricordiamo con Biagio Bossone - non contabilizza i relativi profitti in bilancio. Una vergogna infinita che prima o poi farà saltare il banco (il "cartello banche-stato" che dissangua i cittadini).

lunedì 4 maggio 2020

Pronto Soccorso Monetario


A causa dell'emergenza permanente troviamo utile segnalarvi alcuni collegamenti per accedere al pronto soccorso monetario.


1.  Moneta Nostra (attivo dal 2016)
     Gruppo di autodifesa dei debitori che permette di ripagare i debiti in euro scritturali a banche, finanziarie e Pubblica amministrazione.
Migliaia di persone hanno ripagato i loro debiti inviando una PEC di creazione di euro scritturali a saldo dei loro debiti.

   Sito facebook: https://facebook.com/MonetaNostra
   Gruppo Telegram: https://t.me/MonetaNostra
   Tel. 331 334 1239


2.  Euro Popolare su Blockchain (attivo dal 2019)
     Strumento gratuito di accesso a mille euro mensili di reddito universale in euro popolari su blockchain. Utilizzato da 25mila utenti.

   Schema di circolazione comunale degli euro popolari: https://centralerischibanche.blogspot.com/2020/05/schema-di-circolazione-dei-biglietti.html
   Sito di accesso all'iniziativa: https://equacoin.store
   Mercatino EQUAZON online: https://secure.equacoin.cash/italy/
   Gruppo Telegram: https://t.me/universalincomenow


3.  Movimento GILET ARANCIONI
    Gruppo che si prefigge di ritornare alla sovranità monetaria prevista dal combinato disposto degli artt. 1 e 117 della Costituzione.

   Sito facebook: https://www.facebook.com/giletarancionimovimento/
   Sito internet: https://www.giletarancioni.it/
   Canale Telegram: https://t.me/giletarancioni


4.  Movimento SDEBITALIA - via Sallustiana 27a - Roma
     Gruppo che si prefigge di effettuare un giubileo di tutti i debiti in accordo con le sacre scritture e le necessità del frangente.

   Sito facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Sdebitalia-166559007453087/
   Gruppo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/DKx63PzNBBEDeM5XRZyGkJ

5.  O.P.U.C.I.S. – OSSERVATORIO PERMANENTE USURA, CRISI D'IMPRESA, SOVRAINDEBITAMENTO
     Associazione senza scopo di lucro che nasce con lo scopo principale di promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione e la tutela in materia bancaria, creditizia, finanziaria e assicurativa.

   Sito internet: https://www.opucis.com/