venerdì 8 maggio 2020

La banca che non deve rettificare, mai

Un trucco contabile autorizzato da bankitalia

di Gianni Frescura



   In caso di accordi transattivi sui crediti, anche nelle procedure concorsuali (concrdati e simili), le Istruzioni della Banca d'Italia [1] prevedono che la banca non debba effettuare più alcuna segnalazione quando c’è il rimborso totale, mentre se il rimborso è solo parziale, deve segnalare la riduzione dell’esposizione, in modo che il debitore risulti tale per il nuovo importo concordato. [2]

   Bankitalia dice poi che, in questi casi, la banca deve portare sempre a perdita la parte del credito non incassata,[3] sottoindentendo di operare così anche se il mancato incasso deriva da una rettifica dei calcoli effettuata in conseguenza di una c.t.u. in sede giudiziaria o dell'accordo tra il commissario/curatore e la banca.

   Ciò significa che la banca registra una perdita anche quando non incassa il credito non perché il cliente non paga (perdita vera), ma perché, avendo sbagliato i conti in realtà non doveva incassare niente ed era errata la precedente segnalazione di un suo credito. 

   Con questo “trucco contabile” (autorizzato in via amministrativa) la banca non rettifica mai le sue errate/false scritture contabili e così potrebbe alterare il suo bilancio in modo rilevante.


[1] Si tratta di norme amministrative emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 53 del Tub in conformità alla delibera del CICR. del 29 marzo 1994 (Disciplina della Centrale Rischi).

[2] Il § 9 della sez. 1 del Cap. II della Circolare 139/1991 prevede che “La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato”.

 [3] Il § 6.5 della sez. 2 del Cap. II della Circolare 139/1991 di Bankitalia (Istruzioni per le segnalazioni alla Centrale Rischi) prevede che “Confluiscono nella categoria «crediti passati a perdita» anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, …. di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”.

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