Un trucco contabile autorizzato da bankitalia
di Gianni Frescura
In caso di
accordi transattivi sui crediti,
anche nelle procedure concorsuali (concrdati e simili), le Istruzioni
della Banca d'Italia [1]
prevedono che la banca non debba effettuare più alcuna
segnalazione quando c’è
il rimborso totale, mentre se il rimborso è solo parziale,
deve
segnalare la riduzione
dell’esposizione,
in modo che il debitore risulti tale per il nuovo importo
concordato. [2]
Bankitalia
dice poi che, in questi casi, la banca deve portare sempre a perdita la parte del
credito non
incassata,[3] sottoindentendo di operare
così anche
se il mancato incasso
deriva da una rettifica dei calcoli effettuata in
conseguenza di una c.t.u.
in sede giudiziaria o dell'accordo tra il commissario/curatore e
la banca.
Ciò
significa che la banca registra una perdita anche quando non
incassa il credito non perché il cliente non
paga (perdita vera), ma perché, avendo sbagliato i conti
in realtà non doveva
incassare niente ed era errata la precedente segnalazione
di un suo
credito.
Con
questo “trucco
contabile” (autorizzato
in via amministrativa) la banca non rettifica mai le sue
errate/false
scritture contabili e così potrebbe alterare il suo bilancio
in modo rilevante.
[1] Si
tratta di norme amministrative
emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 53 del Tub
in conformità alla delibera
del CICR. del 29 marzo 1994 (Disciplina della Centrale
Rischi).
[2] Il §
9 della sez. 1 del Cap. II della Circolare 139/1991
prevede che “La
segnalazione di una posizione di rischio
non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal
debitore o da terzi,
anche a seguito di accordo transattivo liberatorio,
di concordato
preventivo o di concordato fallimentare
remissorio; rimborsi
parziali del credito comportano una corrispondente
riduzione dell’importo
segnalato”.
[3] Il §
6.5 della sez. 2 del Cap. II della Circolare
139/1991 di Bankitalia
(Istruzioni per le segnalazioni alla Centrale Rischi)
prevede che “Confluiscono
nella categoria «crediti passati a
perdita»
anche le frazioni non recuperate dei
crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, ….
di concordato preventivo o
di concordato fallimentare remissorio, i crediti a
sofferenza prescritti e
quelli oggetto di esdebitazione”.
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