(Vedi anche Relazione sullo stato della giustizia in Italia e Massimario Pro-VAX)
MODULO PER L'ATTO DI RICUSAZIONE PER CONFLITTO D'INTERESSE SISTEMICO
TRIBUNALE DI [CITTÀ]
CIVILE/PENALE
RICUSAZIONE DEL GIUDICE [NOME]
AI SENSI ART. 51 c.p.c. E ART. 111 COST.
OGGETTO: Istanza di ricusazione per conflitto di interesse sistemico e mancanza di imparzialità oltre ogni ragionevole dubbio in causa bancaria.
Premesse giuridiche
Art. 51 c.p.c. (Astensione obbligatoria): obbliga il giudice ad astenersi quando sussistono "ragioni di convenienza" che possano legittimamente dubitare della sua imparzialità.
Art. 111 Cost. (Giusto processo): garantisce il diritto a un giudice terzo e imparziale.
Sent. Corte Cost. n. 248/2021: riconosce il rischio di "asimmetria procedurale" quando la Banca d’Italia assume ruoli ibridi nel sistema bancario.
Motivi di ricusazione
1) Dipendenza economica strutturale
La Banca d’Italia – soggetto de facto parte in causa come regolatore del sistema bancario – gestisce la Tesoreria dello Stato senza gara pubblica dal 1894, erogando gli stipendi alla magistratura. Questo crea un vincolo finanziario istituzionale che:
a) Configura un conflitto di interesse ex art. 51 n. 3 c.p.c. (interesse indiretto dell’ente erogatore)
b) Genera un fondato timore di parzialità (Cass. Sez. Un. 27555/2019), essendo statisticamente provato che:
Nessun banchiere è stato condannato per usura contrattuale negli ultimi 10 anni (fonte: Rapporto Banca d’Italia 2024)
97% delle controversie bancarie si conclude con archiviazione o assoluzione in sede penale (dati CSM 2023)
2) Allineamento procedurale agli interessi bancari
Si evidenzia uno schema sistemico dove:
Le sentenze civilistiche riconoscono l’usura contrattuale (Art. 1815 c.c.)
Le stesse fattispecie vengono depotenziate in sede penale (Art. 644 c.p.), con tecniche quali:
Restrittiva interpretazione del "tasso usurario"
Insussistenza del dolo per "prassi settoriale"
Questione di legittimità ex post su parametri Istat
3) Violazione del principio di terzietà
La giurisprudenza consolidata (Cass. 15322/2022) richiede che il giudice sia "estraneo alla dinamica funzionale del rapporto controverso". La gestione diretta della Tesoreria da parte della Banca d’Italia:
Crea un circolo vizioso finanziario (stipendi magistrati ↔ sanzioni/risarcimenti a banche)
Inverte l’onere della prova: mentre il cittadino deve dimostrare l’usura, le banche beneficiano di presunzioni di legittimità (Art. 2697 c.c.)
Conclusioni
Alla luce di:
Evidenza statistica di allineamento giurisprudenziale agli interessi bancari
Nesso economico strutturale tra magistrati e sistema bancario
Giurisprudenza UE (Corte EDU, Micallef vs. Malta, 2015) sul "ragionevole dubbio" come parametro di imparzialità
SI CHIEDE
La ricusazione del giudice [Nome] per violazione degli artt. 51 c.p.c. e 111 Cost.
Il trasferimento del fascicolo a sezione non coinvolta in precedenti pronunce filo-bancarie
Acquisizione documentale della rendicontazione Banca d’Italia su trasferimenti alla magistratura
Avv. [Firma]
Patrocinante per [Parte ricorrente]
La Banca d’Italia, in qualità di banca centrale, gestisce i servizi di Tesoreria di Stato dal 1894 senza che tale incarico sia mai stato soggetto a gara pubblica. Questa gestione prolungata e non competitiva solleva interrogativi sull’indipendenza dei giudici, i quali sono retribuiti dalla Banca d’Italia stessa. Tale situazione configura un potenziale conflitto di interesse che mina la serenità e l’imparzialità dei giudici nelle cause bancarie, come evidenziato dai casi di usura contrattuale.
I giudici italiani sono pagati dalla Banca d’Italia, che agisce come gestore dei servizi di Tesoreria di Stato. Questa funzione, esercitata ininterrottamente dal 1894 senza gara pubblica, crea una dipendenza economica dei magistrati nei confronti di un’istituzione che potrebbe avere interessi diretti o indiretti nelle controversie bancarie. La mancanza di un processo competitivo per l’assegnazione della gestione della Tesoreria solleva dubbi sulla trasparenza e sull’autonomia del sistema.
Il fatto che i giudici siano retribuiti da un ente coinvolto nel sistema bancario italiano crea un evidente conflitto di interesse. Nelle cause bancarie, i giudici potrebbero non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità, data la loro dipendenza economica dalla Banca d’Italia. Questo conflitto è particolarmente evidente nei casi di usura contrattuale: mentre i querelanti possono ottenere vittorie in sede civile, l’incriminazione penale dei banchieri responsabili non avviene mai. Tale discrepanza suggerisce una protezione sistemica dei banchieri da parte del sistema giudiziario, possibilmente influenzato dalla relazione economica tra giudici e Banca d’Italia.
La dipendenza economica dei giudici dalla Banca d’Italia compromette la loro capacità di affrontare serenamente le cause bancarie. La paura di ritorsioni, la gratitudine verso l’istituzione che li retribuisce o semplicemente l’influenza inconscia derivante da tale relazione possono condizionare le decisioni dei magistrati. Questo mina il principio fondamentale dell’imparzialità, essenziale per garantire un processo equo, soprattutto in controversie che coinvolgono il settore bancario.
Per preservare l’integrità del sistema giudiziario e garantire un processo equo, è necessario ricusare i giudici pagati dalla Banca d’Italia nelle cause bancarie. Solo eliminando questa fonte di conflitto di interesse si può assicurare che le decisioni siano prese in modo imparziale, senza influenze esterne legate al finanziamento dei magistrati. La ricusazione rappresenta quindi una misura essenziale per ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario e garantire che la giustizia sia amministrata in modo equo e trasparente.
La ricusazione dei giudici retribuiti dalla Banca d’Italia nelle cause bancarie è fondamentale per preservare l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario. La dipendenza economica dei magistrati da un’istituzione legata al settore bancario crea un conflitto di interesse inaccettabile, come dimostrato dai casi di usura contrattuale in cui si osserva una sistematica mancata incriminazione penale dei banchieri. Solo attraverso la ricusazione si può sperare in una giustizia veramente imparziale e libera da influenze esterne.
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