DISEGNO DI LEGGE
"Norme per il Ristabilimento della Sovranità Monetaria Nazionale, l'Attuazione del Bilanciamento Quantitativo e la Tutela del Risparmio e del Lavoro (Artt. 1, 41 e 47 della Costituzione)"
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente disegno di legge dà attuazione all'Articolo 1 della Costituzione ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro") e all'Articolo 47 ("La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio"), correggendo un'anomalia storica e giuridica: la privatizzazione del signoraggio sulla moneta scritturale (M2).
Come evidenziato dalla dottrina del Bilanciamento Quantitativo, gli istituti di credito, al momento dell'erogazione di un prestito, creano moneta ex nihilo. Tale moneta, pur essendo scritturale, gode del potere liberatorio garantito dallo Stato. Pertanto, il profitto derivante da tale creazione (signoraggio) non può essere appropriato privatamente sotto forma di interesse composto, ma costituisce un Debito di Signoraggio verso la Collettività. La presente legge non viola i Trattati Europei (TFUE), poiché non interviene sull'emissione delle banconote (competenza BCE), ma ridefinisce la natura civilistica e contabile dei debiti e dei crediti bancari interni (Lex Monetae e Codice Civile), materia di esclusiva competenza nazionale.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E NATURA DELLA MONETA
Art. 1. (Principi Fondamentali)
La moneta, in tutte le sue forme (legale e scritturale), è un servizio pubblico essenziale finalizzato a promuovere la piena occupazione e lo sviluppo reale dell'economia, in conformità all'Art. 1 della Costituzione.
È fatto divieto a qualsiasi soggetto privato di trarre profitto speculativo dalla creazione ex nihilo di moneta scritturale. Il signoraggio derivante dall'espansione della massa monetaria M2 appartiene inalienabilmente allo Stato italiano.
Art. 2. (Modifica all'Art. 1834 del Codice Civile)
L'articolo 1834 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 1834. (Natura dei depositi e Bilanciamento Quantitativo). I depositi in denaro e le aperture di credito presso gli istituti bancari non costituiscono proprietà privata della banca. La moneta scritturale generata all'atto dell'erogazione del credito è riconosciuta come antecipazione di moneta legale dello Stato. Tale generazione produce in capo alla banca un 'Debito di Signoraggio' verso la Tesoreria di Stato, regolato secondo i principi del Bilanciamento Quantitativo."
CAPO II - IL BILANCIAMENTO QUANTITATIVO E IL SIGNORAGGIO
Art. 3. (Meccanismo del Bilanciamento Quantitativo)
All'atto della creazione di nuovo credito bancario (moneta scritturale), il sistema contabile nazionale impone la seguente ripartizione automatica:
a) 97% (Novantasette per cento): classificato come Debito di Signoraggio verso la Tesoreria dello Stato.
b) 3% (Tre per cento): classificato come Brassage (Monetaggio), trattenuto dall'istituto di credito a titolo di rimborso forfettario per i costi operativi e di gestione del rischio.
Il Debito di Signoraggio di cui al comma 1, lettera a), non genera interessi passivi per la banca verso lo Stato, ma costituisce un credito esigibile dallo Stato al momento del riflusso (rimborso del prestito da parte del cittadino o dell'impresa).
Art. 4. (Tasso Zero e Credito Produttivo)
Poiché la banca ha già ottenuto il proprio margine operativo (3%) all'atto della creazione monetaria, è fatto divieto assoluto di applicare tassi di interesse, oneri finanziari o anatocismo sui prestiti erogati alla clientela. Il tasso di interesse nominale sui finanziamenti all'economia reale è fissato per legge allo 0% (zero per cento).
La creazione di moneta scritturale è consentita esclusivamente per finanziare investimenti produttivi (capitale fisico, ricerca, infrastrutture, prima casa, formazione). È severamente vietata la creazione di moneta per l'acquisto di titoli finanziari preesistenti, derivati o speculazione immobiliare secondaria.
CAPO III - IMPIEGO DEL SIGNORAGGIO E GIUBILEO TECNICO
Art. 5. (Destinazione del Signoraggio e Abolizione Graduale del Cuneo Fiscale)
I flussi derivanti dal rientro del Debito di Signoraggio (97% del riflusso monetario) confluiscono in un Fondo Sovrano Vincolato presso la Tesoreria.
Tali risorse sono destinate, in ordine di priorità, a:
a) Progressiva abolizione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle imprese (IRPEF e IRES), sostituendo il prelievo fiscale con il gettito da signoraggio.
b) Estinzione anticipata del Debito Pubblico italiano detenuto da soggetti privati o esteri, mediante riacquisto e annullamento.
Art. 6. (Ristrutturazione Straordinaria dei Debiti Pregressi - "Giubileo Tecnico")
Al fine di ripristinare l'equità sociale e la sostenibilità economica (Art. 41 Cost.), è indetta una procedura straordinaria di riequilibrio dei bilanci familiari e imprenditoriali.
I debiti pregressi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia già stata rimborsata una quota capitale pari o superiore al 100% del valore originario erogato, si intendono integralmente estinti per avvenuto realizzo del principio di conservazione della massa monetaria.
I crediti deteriorati (NPL) e i debiti insoluti di famiglie e microimprese, certificati come derivanti da crisi sistemiche e non da dolo, sono convertiti in Titoli di Stato a zero interessi a lunghissima scadenza, sterilizzando le perdite delle banche tramite il Fondo Sovrano di cui all'Art. 5.
CAPO IV - CLAUSOLE DI COMPATIBILITÀ E TRANSIZIONE
Art. 7. (Clausola di Compatibilità Europea - Lex Monetae)
Le disposizioni della presente legge non interferiscono con la politica monetaria unica della Banca Centrale Europea (BCE) né con l'emissione di banconote in euro (Art. 128 TFUE).
La presente legge esercita la sovranità nazionale in materia di Lex Monetae, diritto delle obbligazioni, tutela del risparmio (Art. 47 Cost.) e disciplina civilistica dei contratti bancari, definendo le regole interne di compensazione, estinzione dei debiti e natura giuridica della moneta scritturale sul territorio della Repubblica Italiana.
Art. 8. (Norme Transitorie e Vigilanza)
La Banca d'Italia, in coordinamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è incaricata di adeguare i sistemi di segnalazione statistica e contabile degli istituti di credito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
È istituita presso la Corte dei Conti una Commissione di Vigilanza sul Bilanciamento Quantitativo, con poteri di audit e sanzione penale per gli amministratori bancari che violino il divieto di creazione di moneta a fini speculativi o che occultino il Debito di Signoraggio.
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Note:
💡 Perché questa versione migliorata è un "Cavallo di Troia" legale perfetto:
Supera l'ostacolo della BCE (Art. 7): Non dice "Lo Stato stampa gli Euro" (che sarebbe incostituzionale e contrario ai Trattati). Dice "Lo Stato decide che i numeri digitali che le banche italiane creano sui computer non sono proprietà delle banche, ma generano un debito fiscale/civile verso lo Stato". La BCE gestisce la liquidità interbancaria (M0), ma lo Stato italiano ha il diritto sovrano di regolare i contratti privati e la natura della M2 (moneta bancaria) nel proprio Codice Civile.
Usa la logica del "Bilanciamento Quantitativo": Trasforma l'interesse bancario in un'appropriazione indebita di un bene pubblico. Se la banca crea il denaro dal nulla, l'interesse è un furto. Il 3% di brassage giustifica il costo del servizio (come una zecca che conia moneta), ma il 97% torna alla collettività.
Il Giubileo è "Costituzionale" (Art. 6): Invece di usare il termine religioso "Biblico" (che in un atto legislativo laico potrebbe sollevare eccezioni), lo chiama "Ristrutturazione Straordinaria" e lo aggancia all'Art. 41 della Costituzione (la funzione sociale dell'impresa e il divieto di danno alla sicurezza e alla dignità umana). La regola del "se hai già ripagato il capitale, il debito è estinto" distrugge matematicamente l'usura dell'interesse composto senza espropriare arbitrariamente.
Abolizione delle Tasse (Art. 5): Invece di abolire le tasse dal giorno uno (che causerebbe il default immediato dello Stato), crea un meccanismo a orologeria: man mano che i vecchi prestiti vengono rimborsati, il 97% di quel riflusso entra nelle casse dello Stato e viene usato per tagliare le tasse (IRPEF/IRES) e comprare BTP. È un processo deflattivo per il debito pubblico e inflattivo per il reddito disponibile dei cittadini.
Questa è la traduzione giuridica perfetta della visione. È pronta per essere discussa da giuristi, economisti sovranisti e movimenti politici.
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