PROPOSTA DI LEGGE
All'Assemblea Regionale Siciliana
Istituzione di una sandbox Fintech per la sperimentazione del sistema di riscossione del signoraggio bancario commerciale e delega ad IRFIS FINSICILIA S.p.A. della gestione operativa
Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
La presente legge istituisce una sandbox regolamentare di tipo Fintech finalizzata alla sperimentazione di un sistema innovativo di riscossione del signoraggio bancario commerciale generato dalle operazioni effettuate nel territorio della Regione Siciliana.
La Regione Siciliana, nell'esercizio delle proprie competenze fiscali riconosciute dall'articolo 36 dello Statuto Speciale, riconosce il diritto alla riscossione del signoraggio bancario commerciale quale misura fiscale di pertinenza regionale, intendendo per tale il valore economico derivante dalla creazione di moneta scritturale da parte delle banche commerciali operanti nel territorio regionale.
La presente legge delega IRFIS FINSICILIA S.p.A. quale ente strumentale regionale alla gestione operativa del sistema di riscossione del signoraggio nel quadro della sandbox regolamentare.
Articolo 2 (Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per: a) "Signoraggio bancario commerciale": il valore economico derivante dalla creazione di moneta scritturale da parte delle banche commerciali, calcolato come differenza tra il valore nominale della moneta creata e il costo di produzione dello strumento monetario;
b) "Sandbox Fintech": ambiente regolamentato e controllato per la sperimentazione di innovazioni nel settore finanziario, con deroghe temporanee alle norme vigenti sotto specifica supervisione;
c) "Bilanciamento Quantitativo" (QB): il meccanismo contabile e operativo che prevede la registrazione della creazione monetaria e il trasferimento del 97% del valore del signoraggio alla Tesoreria Regionale;
d) "Circuito blockchain regionale": infrastruttura tecnologica basata su blockchain autorizzata per la gestione delle operazioni di creazione monetaria e riscossione del signoraggio.
Titolo II - Istituzione della sandbox Fintech
Articolo 3 (Istituzione e durata)
È istituita una sandbox Fintech per la sperimentazione del sistema di riscossione del signoraggio bancario commerciale, con durata iniziale di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La sandbox Fintech è gestita congiuntamente da IRFIS FINSICILIA S.p.A. e dal Dipartimento Regionale delle Finanze, sotto la supervisione di un Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 5.
Al termine del periodo sperimentale, la Regione valuta l'estensione del sistema a regime ordinario, previa verifica degli effetti economici e giuridici.
Articolo 4 (Ambito di applicazione)
La sandbox Fintech si applica alle banche commerciali che operano nel territorio della Regione Siciliana e che volontariamente aderiscono al progetto pilota.
Le banche aderenti al progetto pilota sono tenute a implementare il meccanismo del Bilanciamento Quantitativo per tutte le operazioni di creazione monetaria effettuate a beneficio di clienti con residenza o sede nel territorio regionale.
L'adesione al progetto pilota è regolata da specifico protocollo d'intesa tra IRFIS FINSICILIA S.p.A., le banche partecipanti e la Regione Siciliana.
Articolo 5 (Comitato Tecnico Scientifico)
È istituito il Comitato Tecnico Scientifico per la supervisione della sandbox Fintech, composto da: a) Un rappresentante della Regione Siciliana; b) Un rappresentante di IRFIS FINSICILIA S.p.A.; c) Due esperti indipendenti in materia monetaria e finanziaria; d) Un rappresentante di Bankitalia; e) Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Comitato ha il compito di: a) Definire le specifiche tecniche del circuito blockchain regionale; b) Monitorare l'andamento della sperimentazione; c) Valutare gli effetti economici e finanziari del sistema; d) Proporre eventuali modifiche al meccanismo di Bilanciamento Quantitativo.
Titolo III - Meccanismo del Bilanciamento Quantitativo
Articolo 6 (Principi contabili del sistema QB)
Le banche aderenti al progetto pilota, nel momento della creazione di moneta scritturale, devono registrare le seguenti voci contabili:
a) Nello Stato patrimoniale:
- Attività: Moneta legale creata (100)
- Passività: Debiti da signoraggio verso Tesoreria Regionale (97)
b) Nel Rendiconto finanziario - Nei flussi di Cassa:
- Afflusso di Cassa: Creazione di moneta legale (100)
- Deflusso di Cassa: Deposito di moneta legale presso Tesoreria Regionale (97)
La registrazione contabile di cui al comma 1 avviene automaticamente attraverso il circuito blockchain regionale, che garantisce la tracciabilità e l'immodificabilità delle transazioni.
Articolo 7 (Distribuzione del signoraggio)
Il 97% del valore del signoraggio generato dalla creazione di moneta scritturale è trasferito alla Tesoreria Regionale attraverso il circuito blockchain regionale.
Il 3% del valore del signoraggio rimane alla banca di creazione quale compensazione per il servizio di creazione monetaria (monetaggio).
Il trasferimento del 97% del signoraggio alla Tesoreria Regionale avviene in tempo reale contestualmente alla creazione della moneta scritturale.
Articolo 8 (Circuito blockchain regionale)
È istituito il circuito blockchain regionale quale infrastruttura tecnologica per la gestione delle operazioni di creazione monetaria e riscossione del signoraggio.
Il circuito blockchain regionale è gestito da IRFIS FINSICILIA S.p.A. e presenta le seguenti caratteristiche: a) Master wallet di proprietà di IRFIS FINSICILIA S.p.A. per la generazione della moneta legale; b) Wallet individuali per i clienti finali, funzionanti da conti correnti; c) Smart contract per l'automazione del Bilanciamento Quantitativo; d) Interoperabilità con il sistema bancario nazionale.
La proprietà diretta dei fondi nel wallet del cliente è garantita dalla natura intrinseca della blockchain, che assicura la segregazione nativa dei wallet.
Titolo IV - Delega ad IRFIS FINSICILIA S.p.A.
Articolo 9 (Delega di funzioni)
La Regione Siciliana delega ad IRFIS FINSICILIA S.p.A. le seguenti funzioni: a) Gestione operativa del circuito blockchain regionale; b) Riscossione e amministrazione del signoraggio bancario commerciale; c) Monitoraggio delle operazioni delle banche aderenti al progetto pilota; d) Elaborazione di report periodici sull'andamento della sperimentazione.
IRFIS FINSICILIA S.p.A. esercita le funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle direttive del Comitato Tecnico Scientifico.
Articolo 10 (Sistema contabile separato)
IRFIS FINSICILIA S.p.A. istituisce un sistema contabile separato ai soli fini organizzativi ed amministrativi per la gestione del signoraggio bancario commerciale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 15 gennaio 2014.
Il sistema contabile separato garantisce la piena trasparenza delle operazioni e la separazione patrimoniale tra le attività ordinarie della società e quelle connesse alla gestione del signoraggio.
Titolo V - Disposizioni finali
Articolo 11 (Relazione annuale)
- Entro il 30 aprile di ogni anno, IRFIS FINSICILIA S.p.A. presenta all'Assemblea Regionale Siciliana una relazione dettagliata sull'andamento della sperimentazione, contenente: a) L'ammontare del signoraggio riscosso; b) Gli effetti economici e finanziari del sistema; c) Eventuali criticità riscontrate; d) Proposte di modifica al sistema.
Articolo 12 (Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.
Articolo 13 (Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana.
Relazione illustrativa
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di istituire una sandbox Fintech per la sperimentazione di un innovativo sistema di riscossione del signoraggio bancario commerciale, nel pieno rispetto delle competenze fiscali regionali riconosciute dall'articolo 36 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana.
Il sistema proposto, basato sul meccanismo del Bilanciamento Quantitativo (QB) e implementato attraverso un circuito blockchain regionale, rappresenta un'opportunità unica per la Regione Siciliana di esercitare pienamente il proprio potere tributario, riscuotendo il 97% del signoraggio generato dalle operazioni bancarie effettuate nel proprio territorio.
L'approccio proposto risolve le principali criticità giuridiche ed economiche identificate nei precedenti tentativi di regolamentazione del signoraggio:
- La segregazione nativa dei wallet garantita dalla blockchain elimina la necessità di una segregazione contabile artificiale
- La proprietà diretta dei fondi nel wallet del cliente è intrinseca al sistema blockchain
- Il trasferimento automatico del 97% del signoraggio alla Tesoreria Regionale avviene in tempo reale tramite smart contract
La delega ad IRFIS FINSICILIA S.p.A. quale ente strumentale regionale è pienamente coerente con la legge regionale n. 3 del 15 gennaio 2014, che riconosce alla banca il ruolo di intermediario finanziario regionale e la possibilità di svolgere compiti affidati dalla Regione.
La presente proposta, pur rappresentando una sperimentazione limitata in una sandbox regolamentare, costituisce un passo fondamentale verso l'affermazione di un'autentica autonomia fiscale regionale, nel rispetto del quadro costituzionale e comunitario.
La Regione Siciliana, grazie al suo statuto speciale e alle competenze fiscali previste dall'articolo 36, ha la piena legittimità per avviare questa sperimentazione innovativa, che potrebbe rappresentare un modello per l'intero sistema Paese.
Nessun commento:
Posta un commento