martedì 28 febbraio 2017

Tribunale di Bolzano: confusione tra attività d'intermediazione e creazione di moneta

MONETA SCRITTURALE: LE ORDINANZE DEL TRIBUNALE

Pubblico, a grande richiesta, le due ordinanze del Tribunale di Bolzano, rese nella medesima causa (omettendo le parti che non sono pertinenti al tema monetario). Nella prima, il Giudice, di fronte alla mia eccezione che il mutuo è nullo perché le banche di credito non possono creare dal nulla l’euro con mezzi contabili, dato che la creazione dell’euro è riservata per trattato al Sistema Europeo delle Banche Centrali, replica, copiando quanto scritto dalla banca a sua difesa, che le banche di credito creano euro scritturali e lo possono fare perché ciò che non è vietato è lecito, e i trattati europei riservano al Sistema Europeo delle Banche Centrali la creazione del solo euro cartaceo, non di quello scritturale.
Allora il mio cliente ha creato euro scritturali così come aveva fatto la banca per prestarglieli, e li ha usati, in base al principio costituzionale dell’eguaglianza (art. 3), per pagare il debito verso la banca, restituendole la stessa cosa che la banca gli aveva prestato.
Visto ciò, il Giudice ha emesso una seconda ordinanza, dicendo che la banca può creare euro scritturali nell’attività di prestito perché la creazione di moneta sarebbe compresa nell’attività di credito, a cui la banca, e solo la banca, è autorizzata.
Questa tesi è palesemente in contrasto con legge bancaria, che autorizza le banche all’intermediazione del denaro, cioè a prestare ciò che raccoglie, non alla sua creazione. Inoltre le banche creano moneta non solo nell’attività di credito, ma anche fuori di essa, come quando investono in proprio.
Ogni sistema giudiziario, in ogni ordinamento, giustifica il sistema di potere e di interessi costituito, le cui regole di fatto, dette o non dette, sono il vero diritto dell’ordinamento: non si può certo pretendere che un giudice si metta contro il meccanismo che comanda il mondo! La giustizia potrà cambiare orientamento, cioè potrà riconoscere la illegittimità e incostituzionalità del sistema monetario e bancario vigente, solo se e quando l’opinione pubblica avrà capito come stanno le cose e continuare a negare l’evidenza sarà divenuto impossibile. Così avvenne anche con Galileo e il suo telescopio: la Chiesa continuò a negare ciò che il telescopio mostrava, anzi continuò a non voler nemmeno guardare nel telescopio e a torturare Galileo per farlo abiurare, finché il telescopio divenne tanto diffuso, che tutti potevano vedere la realtà, sicché per la Chiesa continuare a negarla voleva dire rendersi ridicola e perdere credibilità. Qualche secolo dopo ha persino riabilitato Galileo!
Ai fini pratici, considerato che il sistema bancario italiano (e non solo italiano) è sempre più traballante e che un riassetto dovrà avvenire in tempi brevi,  iniziare un’azione giudiziaria oggi per fare valere l’illegittimità della moneta scritturale delle banche oppure, in alternativa, la legittimità di pagarle con la medesima moneta, significa che, prima che la causa sia decisa, il riassetto sarà quasi certamente avvenuto, e può essere un riassetto che libera la società dal nodo scorsoio della moneta bancaria.
28.02.17 Marco Della Luna

PRIMA ORDINANZA:

Tribunale Ordinario di Bolzano – Bozen
2014 – 216
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
a scioglimento della riserva che precede, in ordine all’opposizione presentata da
________________con l’avv. Della Luna
nei confronti di
Banca Popolare dell’Alto Adige con l’avv. Dietmar Wild

[OMISSIS]

quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo
dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta
attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo,

ritenuto, per quanto esposto, che non sussistano gravi motivi per sospendere il
processo esecutivo;

RESPINGE
l’istanza di sospensione

[OMISSIS]

Così deciso in Bolzano, 06/09/2016
Il giudice dell’esecuzione
dott. Werner Mussner


SECONDA ORDINANZA:

Tribunale Ordinario di Bolzano – Bozen
2014 – 216
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
a scioglimento della riserva che precede, in ordine all’opposizione presentata da
____________________ con l’avv. Marco Dalla Luna
nei confronti di
Banca Popolare dell’Alto Adige con l’avv. Dietmar Wild

[OMISSIS]

considerato, infine, che in ordine al capitale erogato vi è in entrambi casi il contratto di mutuo agli atti, per cui la datio è provata essendo documentata con atto pubblico, per cui il capitale residuo richiesto dalla banca non sembra contestabile, mentre i controcrediti come vantati sono assai incerti nell’an e nel quantum, 

[OMISSIS]

considerato, infine, che in ordine alla creazione di moneta, questa ovviamente si crea in quanto le banche non abbisognano dei soldi che imprestano; la creazione, peraltro, della moneta avviene sempre quando si è di fronte ad un debito di valuta che produce interessi, di modo che il rapporto debito/credito dopo un anno non è più pari alla somma imprestata, ma pari alla somma imprestata più gli interessi, e quindi già con tale piccola quanto semplice operazione si crea denaro, che è sempre una cosa virtuale,

considerato che l’art 10 TUB stabilisce che le banche esercitano la funzione bancaria, e di conseguenza, sono autorizzate a stipulare l’attività di credito, e non è previsto che per ogni finanziamento concesso ci siano dei depositi equivalenti, quindi l’attività bancaria risulta essere ancorata nel diritto positivo, come anche la creazione monetaria virtuale,

ritenuto, per quanto esposto, che non sussistano gravi motivi per sospendere il processo esecutivo;

RESPINGE
l’istanza di sospensione e

FISSA
termine perentorio al 15.1.2017 per l’introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis c.p.c. (o altri se previsti) ridotti della metà

[OMISSIS]

Così deciso in Bolzano, 30/11/2016
Il giudice dell’esecuzione
dott. Werner Mussner
Firmato Da: MU

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