lunedì 24 settembre 2018

Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa


CORTE GIUSTIZIA UE
RISPARMIO TRADITO
13 SETTEMBRE 2018 ORE 17:56
Orientamento: nuovo

Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa all’istituto e alla stessa Vigilanza

Addio riservatezza professionale se il cliente intende rifarsi dopo il rimborso parziale per la messa in liquidazione dell’azienda di credito. Spetta al giudice nazionale bilanciare gli interessi in gioco

http://www.cassazione.net/bankitalia-non-ha-segreti-per-il-correntista-che-v-p34653.html

DI DARIO FERRARA
   (Sentenza del 13 settembre)

No al segreto professionale da parte delle autorità di vigilanza finanziaria quando si tratta di garantire il diritto di difesa nelle cause civili oltre che penali. Dopo il “fallimento” dell’istituto di credito, dunque, Bankitalia non può negare al correntista l’accesso ai documenti richiesti dall’interessato che sta valutando di far causa all’ente di credito posto in liquidazione coatta amministrativa, oltre che alla stessa Vigilanza. È quanto emerge dalle sentenze C-358/16 e C-594/16, depositate il 13 settembre dalla quinta sezione della Corte di giustizia europea (pubblichiamo in allegato la prima mentre la seconda è disponibile al link al sito web dell’autorità giudiziaria Ue).
Diritto di accesso
La controversia nella causa C-358/16 sorge in Lussemburgo e riguarda una società che sarebbe stata coinvolta nella colossale truffa architettata da Bernard Madoff, il broker che a Wall Strett ha fatto un buco di 65 miliardi di dollari. Tutta nostrana, invece, la vicenda della 594/16. Il comune denominatore è che la direttiva 2013/36 sui mercati degli strumenti finanziari ammette deroghe al divieto di divulgare informazioni riservate in base al segreto professionale delle autorità di vigilanza. Il correntista italiano chiede a Palazzo Koch l’accesso alle carte della vigilanza perché ha ricevuto solo un rimborso parziale dal fondo interbancario di tutela dei depositi e vuole chiedere i danni tanto all’istituto in lca quanto a Bankitalia. Dopo il no di Palazzo Koch il risparmiatore si rivolge ai giudici amministrativi perché gli sia riconosciuto il diritto di accesso. E in effetti una delle eccezioni previste al segreto dalla direttiva Ue riguarda proprio le persone interessate in modo diretto dal fallimento o dalla liquidazione coatta dell’ente di credito, a patto che le informazioni riservate debbano essere utilizzate nell’ambito di procedimenti civili e commerciali e non riguardino i terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio delle banche in rosso.
Indizi precisi
L’interessato deve fornire indizi precisi e concordanti secondo i quali le notizie richieste servano per procedimenti in corso o da avviare. E spetta al giudice nazionale effettuare un bilanciamento degli interessi fra il diritto di difesa del richiedente e le esigenze di riservatezza dell’authority.
Dario Ferrara

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