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Carige, la carica del piccolo azionista: presenta a tribunale Ue due ricorsi contro la Bce
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alla luce dell'art. 340 TFUE:
"... la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni."
Testi:
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentante: F. Ferraro, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Annullare
la decisione del Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del
29 maggio 2019, con la quale è stato negato l’accesso alla decisione
della BCE di porre Banca Carige S.p.A., con sede a Genova - Italia in
amministrazione straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla
convenuta di esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e
tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Con vittoria degli onorari e delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il
presente ricorso ha per oggetto l’annullamento della decisione del
Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del 29 maggio 2019, con
la quale è stato negato l’accesso alla decisione della BCE di porre
Banca Carige S.p.A., con sede a Genova - Italia in amministrazione
straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla convenuta di
esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e tutti gli atti
presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo
motivo, vertente sulla Violazione dell’art. 4 della Decisione BCE
2004/3, e sull’erronea applicazione dell’eccezione relativa alla
riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto
dell’Unione.
Si fa valere a questo riguardo
l’illegittimità della decisione impugnata, in quanto priva di elementi
concreti, che indichino le parti riservate del documento controverso, la
loro funzione e il loro scopo in seno alla BCE e i rischi che
presenterebbe la loro divulgazione. Nel bilanciamento dei diversi
interessi, si ritiene che il concreto interesse dei risparmiatori a
tutelare la loro partecipazione azionaria nonché l’efficienza e la
trasparenza della governance della società non possano che prevalere
sulla generale e non motivata esigenza generale di tutelare i
procedimenti di vigilanza.
Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione sul carattere riservato del documento richiesto.
Si
fa valere a questo riguardo che La BCE non offre alcuna motivazione
sulla natura “riservata” che avrebbe il provvedimento impugnato,
limitandosi ad affermare in modo apodittico che la tutela dei propri
procedimenti di vigilanza giustifica il diniego di accesso.
Terzo
motivo, vertente sulla violazione degli art. 7, par. 1 e 8, par. 1,
della Decisione BCE 2004/3, e su un difetto di motivazione.
Si
contesta una grave violazione degli artt. 7, par. 1 e 8, par. 1, della
Decisione 2004/3 e un difetto di motivazione, non sussistendo i
presupposti per invocare una presunzione generale di riservatezza e non
avendo la BCE comunque effettuato una valutazione concreta dei documenti
per i quali è stato richiesto l’accesso.
Quarto
motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale ad una
tutela giurisdizionale effettiva (Art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea) e degli artt. 7, par. 3, e 8, par. 2,
della Decisione BCE 2004/3.
Si evidenzia che la
BCE non può vanificare del tutto gli interessi delle parti destinatarie
del provvedimento, ivi compresi gli azionisti stessi della Banca, che
hanno diritto a una tutela effettiva, ai sensi dell’art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione, contro il c.d. “cattivo” esercizio
del potere pubblico. La BCE ha violato anche gli artt. 7, par. 3, e 8,
par. 2, della Decisione BCE 2004/3, poiché ha più volte richiamato un
carico eccezionalmente elevato di lavoro, senza fornire alcuna prova al
riguardo, al fine di prorogare di ulteriori 20 giorni il termine
previsto per la risposta alla richiesta di accesso proposta dalla
ricorrente.
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, L. Boggio e F. Ferraro, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede:
che la decisione impugnata venga dichiarata nulla e non avvenuta, previo accertamento della sua illegittimità;
che la parte convenuta sia condannata alle spese; e
che
il Tribunale voglia disporre, quale misura di organizzazione del
procedimento, il deposito in giudizio dell’atto impugnato e della successiva decisione di proroga nelle rispettive versioni integrali.
Motivi e principali argomenti
Il
presente ricorso si rivolge contro la decisione del Consiglio Direttivo
della Banca centrale europea del 1° gennaio 2019,
ECB-SSM-2019-ITCAR-11, adottata sulla base di un progetto di decisione
del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del
regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio1
, ai sensi degli articoli 69 octiesdecies, 70 e 98 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 («TUB») che recepiscono
l’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 9, par. 2, del
regolamento (UE) 1024/2013, di sciogliere gli organi di amministrazione e
di controllo di Banca Carige S.p.A., con sede legale in Genova, e di
sostituirli rispettivamente con tre commissari straordinari e con un
comitato di sorveglianza composto da tre membri.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, degli artt. 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE2 e degli artt. 69 octiesdecies e segg. del TUB.
Si
fa valere a questo riguardo che le misure di intervento precoce esigono
una gradualità di interventi che nella specie non è stata rispettata.
La misura più invasiva disposta è, pertanto, illegittima e nulla.
Secondo
motivo, vertente su un difetto di motivazione in relazione alle
esigenze di proporzionalità e di gradualità che il sistema complessivo
delle misure di intervento precoce impone.
Terzo
motivo, vertente sulla violazione dell’art. 29, ultima frase, della
Direttiva 2014/59/UE e del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
Si fa valere a questo riguardo
che la nomina quali amministratori temporanei di componenti del
precedente consiglio di amministrazione viola l’obbligo di esenzione da
conflitto di interessi.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 70 TUB, sullo sviamento di potere, nonché sulla carenza di motivazione.
Si
fa valere a questo riguardo che l’amministrazione straordinaria
disposta a fronte di gravi violazioni o irregolarità rende il
provvedimento contradittorio e incoerente.
Quinto motivo, vertente sulla violazione delle norme relative al diritto dell’azionista contenute nella direttiva (UE) 1132/20173
e nel codice civile italiano, anche quale attuazione dei principi
fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
europea, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dalla
Costituzione, italiana, in materia di tutela della proprietà, del
risparmio e dell’iniziativa economica privata oltre che di
autodeterminazione del cittadino nelle scelte personali.
____________1 Regolamento (UE) nº 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GO 2013, L 287, pag. 63)
2 Direttiva
2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditici e delle
imprese di investimento (GU 2014 ,L 173, pag 190).
3
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU
2017, L 169, pag. 46).
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