domenica 26 giugno 2022

Sentenza del Tribunale di Cremona N. 8/2022: mutui con ammortamento alla francese

Sentenza del Tribunale di Cremona N. 8/2022. 

La Dott.ssa Corini da una lezione di diritto (a chi non vuol sentire) e matematica finanziaria (a chi non capisce)

Ottimamente motivata la Sentenza del Tribunale di Cremona n. 8/2022 del 12/1/2022 che demolisce tutte le tesi di CTP filobancari, Giudici poco attenti e annoiati e CTU incompetenti e presuntuosi sui mutui con ammortamento alla francese.

Il Giudice del Tribunale di Cremona disattende completamente la CTU (errata come tantissime CTU su tale argomento) e, motivando la scelta punto per punto, dichiara che i contratti oggetto di esame sono usurari (considerando il costo occulto del regime finanziario composto), con pattuizioni indeterminate e da ricalcolare, per violazione dell’art. 821 c.c., in regime semplice degli interessi.

Già dalle premesse della Sentenza del Tribunale di Cremona si intuisce che il magistrato vuole fare sul serio, infatti, indica “va chiarito che nel trattare l’argomento di interesse non ci si può limitare ai concetti giuridici, ma occorre tenere conto dei principi sviluppati in ambito matematico, o, meglio di matematica finanziaria”. Questo approccio, che si ritiene corretto, è notevolmente diverso da quello di molti magistrati che invece pretendono di avere il verbo su tesi che non conoscono e che esprimono concetti matematici assolutamente non veritieri.

Il CTU della causa viene letteralmente messo alle corde dal Giudice che, pagina dopo pagina, smonta tutte le tesi astruse del consulente del Giudice.

Di seguito si riportano, in sintesi, alcuni concetti chiave della Sentenza del Tribunale di Cremona n. 8/2022 del 12/1/2022.

Come si dimostra che nei mutui con ammortamento alla francese vi è anatocismo?

  • Anche se alcuni testi di matematica finanziaria trattano soltanto l’interesse composto non vuol dire che non esistano prestiti in regime semplice degli interessi.
    Questo è il primo errore, molto grossolano, che commettono tanti CTU. Se un CTU ha una conoscenza spicciola della matematica finanziaria (e molto spesso è così in quanto i CTU sono commercialisti o ragionieri per i quali la conoscenza della matematica finanziaria non è sempre richiesta) per lo stesso esiste il solo piano di ammortamento alla francese in regime composto. Quasi sempre, tra l’altro, il consulente nominato dal Giudice, non sa nemmeno che detto piano di ammortamento è stilato in regime composto. Per questi CTU, note le condizioni di tasso, capitale e durata del piano di ammortamento, si può costruire la rata costante nelle metodologia di ammortamento alla francese. Capite bene che se questa è la conoscenza tecnica del consulente del Giudice, figuriamoci quale possa essere quella di chi deve basarsi su una consulenza tecnica per poi emettere una sentenza.

  • La confutazione della congettura per cui il piano di ammortamento alla francese non comporta di per se alcuna forma indebita di anatocismo.
    La teoria, non dimostrata, ripetuta in molte sentenze è che il piano di ammortamento alla francese non comporta di per se alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire.
    I sostenitori di tale tesi ritengono che tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse… ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Una volta che l’interesse viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo la generazione di interessi su interessi è preclusa.
    Il Giudice della Sentenza del Tribunale di Cremona 8/2022 afferma che, è vero che per dimostrare matematicamente che nei mutui con ammortamento alla francese è prevista la capitalizzazione composta degli interessi occorre un alto grado di tecnicismo, grado di tecnicismo non in possesso di molti CTU, ma con un po' di buona volontà si può arrivare a percepire tale aspetto.
    Il Giudice indica che: “Ogni rata è formata da una quota capitale e una quota interessi; la quota capitale delle prima rata viene sottratta al capitale iniziale e poi, per le rate successive, al residuo capitale della scadenza precedente; la quota interessi della prima rata è calcolata sul capitale iniziale, quelle delle rate successive sul residuo capitale della scadenza precedente; a ciò consegue che la quota interessi è influenzata dalla quota capitale (poiché il capitale residuo ad ogni scadenza dipende dalla quota capitale che di tempo in tempo gli viene sottratta), che a propria volta dipende dall’importo della rata calcolata in regime composto… Perciò, data tale concatenazione, è illogico concludere che la quota interessi delle singole rate non risente degli effetti della capitalizzazione composta”.

  • Per chi volesse approfondire con le dimostrazioni matematiche.
    Prosegue la sentenza: “La locuzione le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice … presente in molteplici sentenze … o CTU o CTP, in forma di congettura, quindi senza alcuna dimostrazione, costituisce un palese errore di logica matematica, che potrebbe essere adeguatamente sanato mediante la lettura del classico testo “A sistem of logic” (1843 – Ed. Harper & Bros 1882) del filosofo ed economista britannico John Stuart Mill...”. Per la serie: o ci si affida alla scienza oppure è ancora sostenibile la tesi che la terra è piatta!

  • Ancora altre risposte alle congetture filo bancarie.
    “Quando si afferma che nell’ammortamento francese non esiste il fenomeno del calcolo dell’interesse sugli interessi già maturati e che in ciascun periodo la quota interessi è calcolata sul debito residuo dell’anno precedente, argomentando che di fatto si pagano gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente interessi già corrisposti, si ignora il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che, a sua volta, dipende dal calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta.
    Ancora “il meccanismo di maturazione degli interessi su interessi, deriva dalla sottrazione al debito residuo delle quote capitali. Infatti, sviluppando la formula del debito residuo, si può verificare che l’interesse soggiace al medesimo regime (composto) in virtù delle leggi matematiche che presiedono il calcolo della rata. La formula ricavata a partire da quella rata, mostra chiaramente come la quota interesse sia in composto, poiché data dalla differenza tra la rata R e la quota capitale, entrambe le componenti calcolate in regime composto. Si evince quindi che, se si adotta il regime composto nella determinazione della rata, tutte le componenti del piano di ammortamento seguono il calcolo composto o esponenziale. D’altra parte sarebbe inconcepibile ritenere la convivenza di più regimi finanziari all’interno dello stesso piano e pretendere che poi chiuda con l’ultimo pagamento. Si comprende sin d’ora che la remunerazione del capitale segue una legge esponenziale”.

  • In buona parte dei mutui con ammortamento alla francese vi è usura con costo occulto.
    Una volta che si è dimostrato che i contratti oggetto di esame sono in regime composto che è stato applicato, illegittimamente, in luogo del regime semplice, il “costo occulto” derivante da questo aspetto va inserito nel calcolo del TEG e questo rende usurari ad origine molti rapporti di mutuo (vedasi anche il nostro articolosull'inclusione del regime composto nel calcolo del teg del mutuo) con la conseguenza che il rapporto di mutuo diventa gratuito in applicazione dell’art. 1815, 2° comma, c.c.

  • Sulla indeterminatezza del tasso di interesse.
    “L’applicazione del TAN indicato in contratto senza alcuna specificazione del regime finanziario adottato determina una sottostima dell’onere posto a carico del cliente, per il quale è impossibile percepire la diversa ed effettiva dimensione dell’ammontare complessivo degli interessi che viene generato dall’utilizzo del regime composto rispetto al regime semplice … Quindi, l’ammontare della rata e il piano di ammortamento dal quale ricavare gli interessi non sono coerenti con gli elementi della pattuizione e di conseguenza non possono costituire un’integrazione della volontà contrattuale… In nessuna delle pattuizioni contrattuali è precisata la regola di calcolo della rata (ossia il regime finanziario) e, in difetto di tale indicazione, è arbitraria e unilaterale la decisione della banca (che rimane occulta nonostante l’esplicitazione dell’importo della rata) di utilizzare il regime finanziario composto, che genera un incremento esponenziale degli interessi”.
    Nel Corso di Matematica Finanziaria Attuariale, Ghisetti e Corvi Editori, Milano, 1993, Levi precisa che: “E’ evidente che la semplice indicazione del tasso non basta per calcolare l’interesse complessivo, o il montante. Occorre anche dire come il tasso debba essere utilizzato, cioè indicare il procedimento in base al quale eseguire il calcolo. Esistono diversi procedimenti per il calcolo del montante e si dice che ciascun procedimento di calcolo del montante costituisce un regime d’interesse. Nella pratica finanziaria sono particolarmente importanti a) il regime dell’interesse semplice, b) il regime dell’interesse composto”.

L’indeterminatezza del tasso di interesse rilevata della Sentenza del Tribunale di Cremona 8/2022 è supportato anche dagli indirizzi della Cassazione.
Secondo la sentenza di Cassazione n. 8028/2018 “perché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia valida ex art. 1346 c.c., è sufficiente che contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso; il tasso deve essere desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo alla mutuante”.
La sentenza di Cassazione n. 17110/2019 precisa invece che “il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall’istituto”. Ed ancora la Cassazione 12776/2010 precisa che “Affinché una convenzione relativi agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1274, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”.
Il Giudice spiega che l’indeterminatezza del tasso di interesse è rilevabile anche nel caso in cui il contratto indichi la rata oppure la stessa sia desumibile dal piano di ammortamento in quanto il contratto difetta della informativa opportuna circa i regimi alternativi e gli effetti sul contratto di mutuo.

 

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