Avv. Alfonso Luigi Marra:
Questa citazione è rivolta, oltre che ad ottenere una sentenza favorevole, ad un obiettivo immediato: far comprendere ai magistrati, ai finanzieri, ai dipendenti dell’AdE, AdeR, MEF ecc di essere stati ingannati, e cioè di non essere, come gli hanno fatto credere, gli artefici di alcuna meritoria opera, bensì gli inconsapevoli esecutori di un mostruoso crimine contro l’umanità. Perché i tributi sono solo uno dei più scellerati effetti del signoraggio, e non servono ad altro che a rubare ai cittadini denaro da regalare alla BCE per ‘pagargliene’ altro che essa crea dal nulla a costo zero sostituendosi incredibilmente allo Stato, che a quella creazione gratuita può ovviamente provvedere da sé, senza quindi indebitarsi né causare inflazione. ALM
"ECCO LA MEMORIA DIFENSIVA DELLA BCE, DEL GOVERNO ITALIANO E DELLA BANCA D’ITALIA (http://bit.ly/33nGDGq)
avverso la citazione civile (http://bit.ly/325fjw9)
che ho proposto contro di loro per chiedere la restituzione della quota
individuale di signoraggio e dei tributi pagati nel decennio in quanto
illegittimi stante il detto signoraggio.
Come si può leggere, la difesa della BCE/BI/Governo non è pertinente, perché, sempre come si può leggere, nella citazione non ho in alcun modo messo in discussione gli ancorché gravemente illeciti trattatati (non avrei potuto), ma ho invece sostenuto che, poiché il signoraggio è un crimine, non poteva essere e non è infatti oggetto di alcuna disciplina (è una condotta fraudolenta e occulta), per cui ne va dichiarata l’illiceità e va restituito unitamente ai tributi, che da esso discendono.
Scrive infatti l'Avvocatura di Stato in difesa della BCE/BI/Governo: «..È dunque palese che una domanda giudiziaria come quella ora in esame volta a mettere in discussione il rispetto dei due Trattati sopra menzionati (“Trattato sull’Unione europea” e “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, che costituiscono il vertice gerarchico dell’ordinamento dell’Unione europea) pone questioni afferenti al merito delle scelte fatte dall’Italia all’atto della sottoscrizione dei Trattati suddetti, e dunque sfuggono alla cognizione di qualsiasi giudice. La domanda pertanto deve dichiarata improcedibile per difetto assoluto di giurisdizione. ... In via subordinata e per puro scrupolo difensivo, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice nazionale».
La prima udienza si terrà il 22 ottobre 2019, e non credo vi andrò nemmeno perché bisogna solo chiedere il termine per la prima delle tre memoria difensive previste dall’art. 183 del cpc.
La causa, il cui numero di ruolo è RG 35283/2019 Contenzioso Civile, Tribunale di Roma, può essere seguita dall’app Giustizia Civile.
10.10.2019, ALM"
Come si può leggere, la difesa della BCE/BI/Governo non è pertinente, perché, sempre come si può leggere, nella citazione non ho in alcun modo messo in discussione gli ancorché gravemente illeciti trattatati (non avrei potuto), ma ho invece sostenuto che, poiché il signoraggio è un crimine, non poteva essere e non è infatti oggetto di alcuna disciplina (è una condotta fraudolenta e occulta), per cui ne va dichiarata l’illiceità e va restituito unitamente ai tributi, che da esso discendono.
Scrive infatti l'Avvocatura di Stato in difesa della BCE/BI/Governo: «..È dunque palese che una domanda giudiziaria come quella ora in esame volta a mettere in discussione il rispetto dei due Trattati sopra menzionati (“Trattato sull’Unione europea” e “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, che costituiscono il vertice gerarchico dell’ordinamento dell’Unione europea) pone questioni afferenti al merito delle scelte fatte dall’Italia all’atto della sottoscrizione dei Trattati suddetti, e dunque sfuggono alla cognizione di qualsiasi giudice. La domanda pertanto deve dichiarata improcedibile per difetto assoluto di giurisdizione. ... In via subordinata e per puro scrupolo difensivo, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice nazionale».
La prima udienza si terrà il 22 ottobre 2019, e non credo vi andrò nemmeno perché bisogna solo chiedere il termine per la prima delle tre memoria difensive previste dall’art. 183 del cpc.
La causa, il cui numero di ruolo è RG 35283/2019 Contenzioso Civile, Tribunale di Roma, può essere seguita dall’app Giustizia Civile.
10.10.2019, ALM"
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