Si evidenziano due settori in cui la BCE non ha ancora le idee chiare:
Tratto da: https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/20191218_Legal_research_programme_2020.en.html
2. La BCE potrebbe emettere un equivalente elettronico di banconote in euro su supporto cartaceo? A quali condizioni tali "banconote elettroniche" potrebbero avere corso legale?
L'articolo 128 TFUE prevede che le banconote in euro "emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali siano le uniche note di questo tipo a avere corso legale all'interno dell'Unione". Tuttavia, la formulazione di questa disposizione fondamentale, che codifica lo status di corso legale delle banconote in euro, non affronta il problema degli effetti dello status di corso legale delle banconote in euro stampate su mezzi di pagamento alternativi. Man mano che l'economia digitale diventa sempre più importante, i mezzi di pagamento alternativi sono di fatto diventati i mezzi di pagamento standard per determinati tipi di transazioni. Ciononostante, le banconote in euro stampate rimangono attualmente l'unico mezzo per fornire ai cittadini dell'Unione un accesso diretto al denaro della banca centrale e i mezzi di pagamento alternativi denominati in euro si basano in genere su un credito da pagare in banconote in euro stampate. Inoltre, una recente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal più alto tribunale amministrativo di uno Stato membro (cause riunite C-422/19 e C-423/19) dimostra che in alcuni Stati membri esiste persino una mossa per limitare l'uso dei pagamenti in contanti in Euro. Il documento di ricerca dovrebbe valutare i criteri stabiliti dall'articolo 128 TFUE per l'uso dell'euro come moneta a corso legale.
In particolare, il documento dovrebbe valutare se l'emissione di un equivalente elettronico di una banconota in euro stampata potrebbe essere basata sulle disposizioni attuali del TFUE e se tale equivalente elettronico possa beneficiare dello status di corso legale ai sensi delle attuali disposizioni del TFUE.
6. L'interazione tra vigilanza bancaria e regole contabili
Il quadro giuridico applicabile alle attività di vigilanza della BCE contiene diverse garanzie, che sono state istituite per garantire che la vigilanza prudenziale non si intrometta nell'area della contabilità. Ad esempio, il considerando 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013 (il "regolamento sull'MVU") afferma che l'MVU non deve essere inteso come una modifica del quadro contabile applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Il considerando 39 del regolamento sull'MVU afferma che le richieste della BCE alle banche di informazioni per eseguire i suoi calcoli non dovrebbero costringere le banche ad applicare quadri contabili diversi da quelli applicabili ai sensi di altri atti dell'Unione o nazionali. Il considerando 39 del regolamento (UE) n. 2013/575 (il "CRR") fa riferimento agli atti previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale che disciplina i quadri contabili degli enti vigilati. Tutte queste garanzie dimostrano la chiara intenzione dei legislatori di garantire che la vigilanza prudenziale non utilizzi una backdoor per violare il regime contabile, ad esempio minando la libertà delle banche di scegliere tra le tradizioni contabili nazionali esistenti ("GAAP nazionali") su da un lato e gli International Accounting Standards (IAS) o gli International Financial Reporting Standards (IFRS) dall'altro, o sconvolgendo il regime normativo attentamente calibrato messo in atto per attuare e modificare gli standard IAS / IFRS applicabili nell'Unione.
Tuttavia, le norme contabili possono avere un impatto significativo sulle aree che rientrano nel mandato di vigilanza principale della BCE quale autorità prudenziale. Ad esempio, tali regole determinano la valutazione delle attività nel bilancio di una banca e costituiscono quindi un fattore chiave del suo conto profitti e perdite e dei dati relativi al capitale. Il provisioning è un altro esempio, dal momento che la prenotazione riduce la redditività di una banca ma fornisce ulteriori cuscini di sicurezza per potenziali rischi, entrambi aspetti che potrebbero interessare un supervisore prudenziale.
Queste considerazioni illustrano il potenziale di un certo grado di tensione tra il regime contabile da un lato e la regolamentazione prudenziale e la vigilanza dall'altro. Le autorità prudenziali non possono interferire con il quadro contabile, tuttavia, il quadro contabile applicato da una banca e l'esercizio delle opzioni disponibili ai sensi di esso possono avere un impatto diretto sulla situazione prudenziale della banca. È pertanto necessaria una delimitazione ragionevole e accuratamente tracciata tra le due aree. Ad esempio, dove finiscono i poteri e le competenze dell'autorità prudenziale e quelli protetti dalle garanzie contabili? Esistono garanzie corrispondenti che consentono alle autorità prudenziali di agire se il quadro contabile risulta in una copertura dei rischi insufficiente, dal punto di vista prudenziale? Numerose domande correlate sorgono riguardo alla complicata sovrapposizione tra questi due diversi regimi, ma strettamente correlati. Un documento di ricerca che affronta questo argomento potrebbe presentare un'analisi olistica di questa sovrapposizione o concentrarsi su alcune domande specifiche, come quelle sollevate sopra.
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