DDL che disciplina le banche commerciali a restituire il signoraggio ottenuto dalla creazione di denaro alla Tesoreria dello Stato
Vedi anche: La questione del signoraggio e della sua gestione in Italia
Disegno di Legge
Articolo 1 – Oggetto della legge
La presente legge stabilisce il principio per cui qualsiasi utilità economica derivante dalla creazione di denaro bancario da parte delle banche commerciali, definita come signoraggio, deve essere restituita alla Tesoreria dello Stato italiano.
Articolo 2 – Definizione di signoraggio bancario
Ai fini della presente legge, per signoraggio bancario si intende il valore economico creato attraverso l'emissione di moneta bancaria, ossia depositi generati tramite concessione di credito, al netto dei costi operativi e delle riserve obbligatorie.
Articolo 3 – Obbligo di restituzione
Le banche commerciali operanti sul territorio italiano sono obbligate a:
a) Calcolare su base trimestrale il signoraggio generato.
b) Trasferire alla Tesoreria dello Stato, entro trenta giorni dalla chiusura di ogni trimestre, il totale del signoraggio generato, dedotti i costi operativi strettamente correlati.
Articolo 4 – Monitoraggio e trasparenza
1. La Banca d'Italia è incaricata di supervisionare il calcolo e il trasferimento del signoraggio.
2. Le banche commerciali devono presentare un rendiconto dettagliato delle operazioni di credito e delle relative riserve obbligatorie, soggetto a revisione indipendente.
3. La Tesoreria dello Stato pubblicherà annualmente un rapporto sull’utilizzo delle somme trasferite.
Articolo 5 – Sanzioni
In caso di mancata o parziale restituzione del signoraggio, le banche commerciali sono soggette a:
a) Una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo non trasferito.
b) La sospensione temporanea delle attività di concessione di credito, in caso di reiterazione.
Articolo 6 – Destinazione delle somme raccolte
Le risorse trasferite alla Tesoreria dello Stato sono destinate prioritariamente a:
a) Investimenti in settori strategici, quali sanità, istruzione e infrastrutture.
b) Riduzione del debito pubblico.
Articolo 7 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*****
COME FARLO ADOTTARE ?
Un cittadino in Italia ha alcune strade per proporre un disegno di legge e cercare di farlo prendere in considerazione:
1. Iniziativa legislativa popolare:
La Costituzione italiana (articolo 71) permette ai cittadini di proporre una legge raccogliendo almeno cinquantamila firme di elettori. Una volta raccolte e depositate, il Parlamento deve esaminare la proposta, anche se non c’è un obbligo di approvazione o discussione entro un termine specifico.Questo strumento richiede la redazione del testo della legge e il coinvolgimento di un notaio o un ente autorizzato per la raccolta firme.
2. Pressione sui rappresentanti eletti:
Un cittadino o un gruppo di cittadini può contattare deputati o senatori e convincerli a presentare il disegno di legge a loro nome. I parlamentari hanno infatti il potere di proporre nuove leggi senza bisogno di raccolte firme. Per questo, sarebbe utile creare un dossier ben documentato e cercare appoggi politici.
3. Petizioni al Parlamento:
Ogni cittadino ha diritto di presentare petizioni scritte al Parlamento su questioni di interesse pubblico (articolo 50 della Costituzione). Anche se una petizione non è vincolante, può attirare l’attenzione di un gruppo parlamentare o di una commissione.
4. Referendum consultivo o propositivo:
Sebbene il referendum propositivo non sia ancora operativo in Italia (manca una legge attuativa), il referendum consultivo potrebbe essere uno strumento per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere i politici ad agire. Tuttavia, è un processo complesso che richiede consenso politico.
5. Campagne di sensibilizzazione e lobbying civico:
Lanciare una campagna di sensibilizzazione tramite media, social network e incontri pubblici può creare pressione popolare. Se il tema guadagna attenzione e consensi, i parlamentari potrebbero sentirsi incentivati a discuterlo.
Un approccio combinato di questi strumenti aumenterebbe le possibilità di successo. Per esempio, si potrebbe avviare una raccolta firme per un’iniziativa popolare, affiancata da un’intensa campagna mediatica per attirare il sostegno di rappresentanti politici e dell’opinione pubblica.
Nessun commento:
Posta un commento