lunedì 18 febbraio 2019

Falsità dei crediti in sofferenza (NPLs?)

Falsità dei crediti in sofferenza (NPLs?)

di Giovanni Battista Frescura, 18 febbraio 2019


 
La falsità (ideologica) delle attestazioni ex art. 50 Tub dei dirigenti della banca per la richiesta dei decreti ingiuntivi per crediti (relativi ai saldi dei cc/cc 1) o di altre certificazioni di crediti autoprodotte, utilizzate per i precetti (nelle esecuzioni individuali) o per le insinuazione nelle procedure concorsuali (fallimenti, concordati, sovraindebitamento), che spesso si rivelano essere crediti falsi/ inesistenti o di un importo notevolmente diverso (inferiore), a causa dell’usura / irregolarità nel calcolo degli oneri e degli interessi dovuti dai clienti, oltre agli aspetti civili e penali relativi alla riscossione di somme indebite, esaminati nei precedenti capitoli, hanno anche un riflesso in altri settori.

In particolare la questione si pone nel caso dei cosiddetti “crediti deteriorati” delle banche,2 che in Italia ammontano, nella primavera del 2017, a 197 miliardi lordi di euro (di cui 139 dovuti alle morosità dei grandi clienti), come riporta la stampa.3

Questi crediti nel bilancio bancario vengono già ridotti del 40/50% del loro valore “facciale”, perché la conservazione in bilancio per l’intero valore di un credito di difficile incasso / inesigibile comporterebbe il reato di falso in bilancio 4 e nel caso di cessione, il loro valore si svaluterebbe ulteriormente.5

Le SS.UU. della Cassazione (n. 22474/2016) hanno sottolineato che alcune valutazioni hanno comunque un rilievo penale, se relative ad elementi di fatto 6 e pertanto, ad esempio, se i crediti in contenzioso vengono esposti nello stato patrimoniale come esigibili, si tratta di una valutazione fondata su un fatto materiale rilevante: il credito (il fatto) esiste, ma nelle more della causa civile la misura dell’esposizione del credito è però la conseguenza di valutazioni.

La Cassazione (n. 29885/2017) ha precisato pure che mantenere nei conti di una società un credito inesigibile costituisce falso in bilancio e qualora la falsa appostazione contribuisca ad aggravare il dissesto si configura il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio. 7

Per trovare una soluzione al problema degli Npls, che grava sui bilanci delle banche italiane, sono stata presentate (nel 2017) alcune proposte di legge, in cui si prevede che il debitore possa riacquistare il proprio debito svalutato.8

In queste proposte non si considera però il collegato problema del contenzioso, ovvero le (migliaia di) liti pendenti tra le banche ed i propri clienti per le questioni legate alle “irregolarità”, all’usura ed ai derivati, che Unicredit dichiara pesare per oltre due miliardi di euro nel bilancio del 2016 9 e Monte Paschi per oltre quattro miliardi (somma pari alla capitalizzazione con cui MPS è rientrato in borsa alla fine di ottobre 2017!),10 per non parlare delle liti potenziali su questi argomenti, che coinvolgono praticamente tutte le imprese ed i lavoratori autonomi.11

Le proposte di soluzione legislativa del problema degli Npls non sono state ripresentate nel 2018 e le banche hanno deciso di gestirlo solo attraverso la cessione a società di pacchetti di Npls svalutando le relative poste di bilancio.12

Falsità degli UtP (inadempienze probabili)


Oltre alla cessione dei crediti portati a sofferenza le banche stanno valutando anche la cessione degli UtP (Unlikely to Pay) ovvero di prestiti per i quali la banca ritiene improbabile un rimborso integrale senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie.13

Anche in questi casi la banca, oltre che valutare il prezzo sulla base di fattori economici, dovrebbe tener conto del problema del contenzioso relativo anche questa categoria.

Falso in bilancio e crediti usurai / irregolari (ULs)


Le false attestazioni di credito relativamente a molti crediti “in sofferenza”,14 che hanno una particolare collocazione nei bilanci della banca, costituiscono indubbiamente delle false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.,15 perché molte volte, al termine delle contestazioni giudiziarie, quelli che le banche classificano come NPLs (Non Performing Loads) si rivelano essere, in realtà, debiti non dichiarati in bilancio ovvero ULs (Undeclared Liabilites).

Il contenzioso bancario non si limita solo alla contestazione delle somme dovute dai clienti alle banche o alle somme che le banche devono loro rimborsare (per anatocismo / usura), ma coinvolge anche tutte le operazioni connesse al recupero dei crediti “falsi”, ovvero le errate segnalazioni del merito creditizio alla Centrale rischi (viste nel precedente Capitolo 76) e le infondate esecuzioni immobiliari / insinuazioni al passivo nelle procedure concorsuali, che abbiamo visto nel precedente Capo IX (Procedure concorsuali e falsi crediti).

Il “passaggio a sofferenza” delle somme (apparentemente) dovute dai clienti comporta inoltre per la banca, che l’importo del (falso) credito, dalle poste attive del bilancio (crediti verso terzi) transiti nella parte passiva (crediti inesigibili), con conseguente classificazione di una quota del credito come perdita 16 e diminuzione del “moltiplicatore monetario” della banca stessa, ovvero della possibilità di erogare credito,17 mentre per il cliente la comunicazione alla Centrale rischi del “passaggio a sofferenza”, comporta la certificazione del suo stato di (quasi) insolvenza a tutto il sistema finanziario, con conseguente revoca di tutti i fidi ed i crediti in essere, come abbiamo visto nel precedente Capitolo 76.

Questa operazione viene talvolta definita come lo stralcio di un credito, ovvero il suo annullamento, con conseguente eliminazione dalla contabilità; per far ciò occorre individuare in quale conto si trova il credito da stralciare e rilevare nella sezione AVERE del conto interessato una diminuzione; in contropartita DARE, di un conto acceso componenti negativi del reddito, si rileverà una perdita (costo, componente negativo del reddito).18

La magistratura ha, in altre situazioni, evidenziato che la falsità ideologica del bilancio può realizzarsi sia in positivo, indicando fatti o circostanze inesistenti,19 che in negativo, cioè non menzionando ciò che è rilevante nella rappresentazione di un evento, perché sia nell'uno che nell'altro modo si sostituisce ad una realtà storica una realtà apparente, diversa dalla prima, com'è diverso il vero dal falso.

Registrazione di operazioni inesistenti


Abbiamo visto che il “passaggio a sofferenza” di somme (apparentemente) dovute dai clienti comporta che una parte del (falso) credito passi tra i “crediti inesigibili”, con conseguente scritturazione nel bilancio di una quota del credito come perdita, mentre una parte continua a rimanere tra gli attivi (crediti verso terzi) costituendo, in ogni caso, una posta attiva.

Come conseguenza di questo falso contabile, a mio avviso, la banca ha anche un problema fiscale poiché l’art. 2 (per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi / iva) e l’art. 8 (per il singolo documento) del d.lgs. n. 74/2000 20 sanzionano i responsabili della registrazione (il dirigente preposto alla formazione del bilancio) 21 di “operazioni (fiscali) inesistenti” (senza che sia stabilito un importo minimo) che comportino una evasione delle imposte.

Per la Cassazione (n. 2168/2012) sussiste sempre il reato di falso documento (fiscale) in tutte le ipotesi di fatture emesse “a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, ovvero indicanti i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero riferenti l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”, 22 anche se il documento è stato autoprodotto.23

Ciò significa che nota di addebito (dell’errato credito della banca) è falsa anche se è regolarmente emessa, quando al documento corrisponde un’operazione commerciale “non realmente effettuata”.24

E’ evidente che portare a perdita (con una scrittura contabile) un credito inesistente (“falso”) configura questa fattispecie, come l’utilizzo di una fattura di costo falsa per le imprese e la questione si ripropone anche nel caso di cessione a terzi di questi crediti.

Un’altra rilevante falsità nella contabilità delle banche, secondo alcuni autori, si verifica anche nella registrazione delle somme erogate come credito ai clienti, se non provengono dal patrimonio delle banca, ma consistono nella cosiddetta “moneta scritturale”.25

Omessa vigilanza della Banca d’Italia


La Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 4 del Testo unico della legge bancaria (Tub, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), svolge le funzioni di vigilanza nel settore del credito 26 avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia” (art. 5 Tub, comma 1).

Se anche in sede di controllo, effettuato da Bankitalia, emergesse che una banca pratica l’usura, o registra documenti falsi, ai sensi dell’art. 7 Tub la notizia resterebbe segreta,27 perché i funzionari dall’organo di vigilanza, nonostante il loro status di pubblici ufficiali, non avrebbero alcun dovere di denunciare il reato!28

Resta senza risposta (formale) la domanda per quale motivo Bankitalia non sia intervenuta come nel caso delle violazioni della normativa sulla cessione del quinto (che vedremo nel successivo § 77.3.1 con altrettanta energia nei citati casi di violazione, palesi, delle norme (sulla trasparenza e sull’usura), imponendo anche alle banche (socie di Bankitalia 29) di restituire ai clienti le somme indebitamente percepite attraverso la sistematica falsificazione della contabilità.

2.3.1 Falsità della contabilità


E’ da precisare che la contabilità di un imprenditore, in genere, può essere falsa materialmente o ideologicamente, oltre che per l’annotazione di fatture o altra documentazione falsa nel libro giornale (e nel registro delle fatture) 30 anche per false valutazioni del valore degli asset (entità economiche, quali il valore dei crediti) in altri libri contabili, a causa di errori contabili o sostanziali che possono comportare l’emissione di note di addebito o di accredito con contenuto non vero (falso).31

In caso di accertamento giudiziale della falsità (anche incidentale), sia in sede civile che penale, al fine della rilevanza erga omnes dello stesso, il giudice, ai sensi dell’art. 537 c.p.p. comma 2, dovrebbe ordinare, su istanza degli interessati, “la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita”.32

2.3.2 Rettifica della contabilità


La rettifica delle note / fatture comporta logicamente la rettifica della scritture contabili dell’impresa e del bilancio che però, secondo i principi contabili internazionalmente adottati, non dev’essere eseguita solo in seguito all’accertamento giudiziario della falsità di uno specifico documento.

Nel caso, ad esempio, l’irregolarità delle scritture contabili e del bilancio derivi da un errore di interprezione della legge sarà compito degli amministratori e dei sindaci (anche di quelli delle banche) provvedere alla rettifica dei conti. 33

Secondo i principi contabili OIC 29 34 la correzione di un errore relativo ad esercizi precedenti deve essere effettuata attraverso la rettifica della voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la contropartita al conto economico dell’esercizio in corso.


1 I finanziamenti a valere sui conti correnti (aperture di credito ed anticipi/sbf, detti genericamente “fidi”, hanno la caratteristica di essere “ad utilizzo flessibile” ovvero il capitale prestato varia entro un limite massimo prestabilito, che può però essere temporaneamente superato.

2 Per crediti “deteriorati” si intendono i prestiti concessi che non verranno più recuperati o lo saranno solo in minima parte a causa dello stato di insolvenza in cui è caduto un debitore (azienda o famiglia); sul tema vedi RAUCCIO, La valutazione dei non performing loans, tesi laurea AA 2015/2016 in http://tesi.eprints.luiss.it.

3 Cfr. Del Corno, Banche, rischio svendita per i 200 miliardi di prestiti impossibili da recuperare che dissanguano i bilanci ne IlFattoQuotidiano.it 12 maggio 2017.

4 La Cassazione (penale), con la sentenza 9 maggio / 15 giugno 2017, n. 29885 ha ribadito che i principi contabili sono “criteri tecnici che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci di bilancio dai quali ci si può scostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione (S.U. 22474/2016 Passarelli)” e pertanto non svalutare un credito inesigibile comporta falso in bilancio.

5 Per un panorama della situazione degli NPLs visto dalle banche cfr. VENANZI, Banche italiane: che sofferenze! in http://www.economiaepolitica.it 12 luglio 2017; il tasso di recupero delle sofferenze è stimato al 49% e le perdite al 10%, ma i dati sono molti variabili; significativo che in queste analisi non vengano mai esplicitamente considerati gli esiti del contenzioso che portano anche al rimborso di somme (talvolta rilevanti) all’apparente “debitore”.

6 Cfr. Cass. SS.UU. 27 maggio 2016 n. 22474 e ANZELMO, Falso in bilancio, “valutazioni” tra legge e discrezionalità del giudice in www.press-magazine.it luglio 2016.

7 Cfr. Cass. pen, 15 giugno 2017 n. 29885 in www.studiocerbone.it; il caso è relativo alla permanenza nel bilancio di una società fallita di un credito non esigibile, senza operare la dovuta svalutazione di almeno il 90 per cento, consentendo così la prosecuzione dell’attività, con aggravamento del dissesto.

8 Si tratta delle proposte n. 4352/2017 del 6 marzo 2017 (proposta Paglia ed altri: “Disposizioni per l’estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito”) e n. 4424/2017 del 12 aprile 2017 (Proposta Marotta: “Disposizioni per favorire la definizione transattiva di debiti insoluti verso banche e intermediari finanziari”) presentate alla Camera e del disegno di legge n. 2799 del 19 aprile 2017 presentato al Senato (proposta De Petris “Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie e imprese”), su cui vedi LUNGARELLA, VELLA, Nuove idee: cedere le sofferenze ai sofferenti, in www.lavoce.info 16 maggio 2017, LA ROCCA, Le proposte di legge “Paglia” e "Marotta” sui NPL in breve in http://blog.ilcaso.it 25 maggio 2017, CRIVELLARI, Le proposte di legge in Parlamento sui crediti deteriorati delle banche in www.dirittobancario.it 1 giugno 2017; cfr. anche Capozzi, Banche, alla Camera la proposta per agevolare i piccoli debitori. Che non piace a chi specula sui crediti deteriorati ne IlFattoQuotidiano.it 26 marzo 2017.

9 Cfr. riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus “UniCredit: 'liti' pendenti su anatocismo e derivati per oltre 2 mld” in http://finanzamercati.ilsole24ore.com del 20 aprile 2017; considerato che Unicredit ha circa il 10% del mercato italiano, in totale, il valore attuale del contenzioso su anatocismo e derivati dovrebbe aggirarsi sui 20 miliari di euro.

10 Benvenuto, nell’articolo, Mps, ecco il vero conto per azionisti, bondisti, creditori e Tesoro con il ritorno a Piazza Affari (pubblicato in http://formiche.net 25 ottobre 2017) così scrive: ”le richieste complessive di risarcimenti, [sono] pari in tutto a 4,3 miliardi. Il Monte dei Paschi, emerge infatti dal prospetto relativo al rientro in Borsa, è coinvolto in controversie il cui “petitum” è di 4,23 miliardi. In particolare, quasi 4 miliardi riguardano contenziosi derivanti dall’attività ordinaria della banca e 272,3 milioni le cause promosse dagli azionisti nell’ambito degli aumenti di capitale realizzati fra il 2008 e il 2015 … i rischi di soccombenza nei procedimenti suddetti, al 30 giugno 2017, le controversie legali incluse nella voce ‘fondo per rischi e oneri’, si attestano a 571,8 milioni”.

11 Tutte le controversie in cui le banche sono risultate soccombenti avrebbero anche dovuto portare alla rettifica

12 Il volume complessivo di NPL è diminuito da € 264mld al 31 dicembre 2017 ad € 222mld al 30 giugno 2018 per effetto delle cessioni.

13 Cfr. SCOTTI, Unlikely to pay, i nuovi debiti che spaventano le banche in www.economymag.it
14 Sulle segnalazioni “a sofferenza” (quando, valutando complessivamente la situazione il cliente è giudicato in stato di insolvenza, cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito, anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria) vedi supra il § 76.4 “Falsa segnalazione ad incaglio / sofferenza”.

15 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 [relativo alle società quotate], gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

16 Nel caso di contestazione del credito la banca deve anche accantonare in un apposito fondo un’altra quota del credito; sul tema vedi FORTUNATO, Debiti contestati e principi contabili internazionali in Rivista di diritto societario n. 1/2009, p. 1210.

17 Sul meccanismo che permette alle banche di creare moneta vedi ultra il § 84.3 “Il moltiplicatore monetario”.

18 Per le implicazioni fiscali degli “stralci” vedi ad es. GRIPPO, La rilevazione delle perdite su crediti, in www.ecnews.it 3 ottobre 2015.

19 Nel 2016 la Procura di Vicenza (dr. Pipeschi) ha chiuso le indagini in relazione ad un’inchiesta per falso in bilancio di una banca (Popolare Marostica) per la sopravalutazione del valore di acquisto di una banca (Banca di Treviso), ceduta da un’altra banca (Cassa di Risparmio di Ferrara), come riportato dalla stampa (Corriere del veneto 31 luglio 2016); i responsabili sono poi stati rinviati a giudizio dal GUP dr. Venditti (“Popolare di Marostica, ex Cda a processo” in Corriere del veneto 11 novembre 2016).

20 Su queste due norme vedi supra il § 70.4 “Falsità «materiale» del documento contabile”.

21 Su questa figura vedi supra il § 1.4.1 “Falsi in bilancio e altri reati commerciali”.

22 Così Cass. 19 gennaio 2012, n. 2168, cit.

23 Così Cass. 11 febbraio 2016. n. 5703 in www.fiscooggi.it con nota di MARVULLI, Falsità soggettiva delle fatture: la dichiarazione è fraudolenta 22 febbraio 2016.

24 Sulle note di addebito false vedi anche ultra il § 78.2.1 “Credito documentato da fatture / note contabili”.

25 Sul tema vedi ultra il Cap. 84. Moneta scritturale e bilancio della banca.

26 Art. 4 Tub (Banca d'Italia) comma 1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 109. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. … comma 4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

27 Art. 7 Tub (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità) comma 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente

28 Art. 7 Tub comma 3. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati comma 3 I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

29 Sulla proprietà di Bankitalia vedi in www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/.../ Partecipanti.pdf l’elenco completo dei soci; il capitale sociale della Banca d’Italia è di 156 mila euro (valore stabilito nel 1936) diviso in 300 mila quote con un valore unitario pari a 52 centesimi cadauna; privatizzazioni ed acquisizioni dei soci originari hanno fatto sì che il 94,33% del capitale della Banca centrale sia ora in possesso di banche (private).

30 Sui libri contabili vedi ultra il § 3.1; i soggetti passivi dell’i.v.a. (coloro che addebitano l’imposta), a norma del d.p.r. n. 633/72 debbono tenere il registro delle fatture e il registro degli acquisti a norma dell’art. 39 del citato d.p.r..

31 Sugli errori contabili / sostanziali nella contabilità vedi ultra il § 61.1 ed il § 61.2.

32 Sulle modalità di cancellazione / riforma del documento falso vedi ultra il § 108.1.

33 Sulla rettifica delle scritture contabili vedi anche ultra il § 77.1.

34 I principi contabili sono fissati dalla Direttiva contabile 34/2013/UE (recepita in Italia dal D.lgs. 139/2015).

lunedì 28 gennaio 2019

Revisione contabile storica di banche Rothschild

Revisione contabile storica: banche Rothschild


Perdita di documenti privati dei Rothschild

È noto che grandi quantità di documenti privati e personali sono stati distrutti e molti Rothschild hanno chiesto che i loro documenti personali e la corrispondenza siano distrutti dopo la loro morte. Le carte riguardanti gli affari di routine e la gestione di molte delle grandi proprietà e case dei Rothschild non sono sopravvissute in grandi quantità.  

https://www.rothschildarchive.org/collections/family_collections/


Distruzione di documenti della banca di Napoli

Alla chiusura, gli interi archivi della casa di Napoli furono trasferiti al business di Francoforte, insieme, i documenti delle due case di Francoforte e Napoli rappresentavano più di 140 tonnellate. Gli archivi della casa di Napoli seguirono esattamente lo stesso destino di quelli della casa di Francoforte; i registri erano detenuti dai partner di Francoforte e furono distrutti dopo la chiusura degli affari di Francoforte nel 1901. Per informazioni su questa distruzione, vedere la banca di Francoforte. Pochissimi documenti sono andati a Bruxelles, e da lì alla banca francese in rue Laffitte, Parigi, dove sono stati distrutti nel 1940. https://guide-to-the-archive.rothschildarchive.org/the-naples-banking-house



Distruzione di documenti della banca di Francoforte

Già negli anni '60 del XIX secolo, gli archivi della Casa di Francoforte furono trasferiti dalla sede della banca nella Fahrgasse ai cosiddetti "caveau" di una dependance al numero 25 di Groβe Friedberger Strasse. Questi depositi in seguito includevano documenti aziendali della Casa di Napoli che erano stati trasferiti a Francoforte dopo che la casa bancaria di Napoli era stata chiusa nei primi anni del 1860. L'affitto del caveau in cui erano conservati i registri era di £ 300 all'anno. Purtroppo, alla morte di Wilhelm Carl von Rothschild, l'ultimo capo della banca di Francoforte, nel 1901, 1.404 quintali (il carico di cinque vagoni ferroviari) di libri contabili e documenti bancari furono ridotti in poltiglia.

Joseph Nauheim, un impiegato anziano della casa di Londra, gestiva la liquidazione delle attività di Francoforte per conto di Nathaniel, primo Lord Rothschild. Nauheim aveva molto da dire sugli archivi. "C'è un'enorme accumulazione di libri, lettere, documenti, ecc., Che risalgono dal 1800 al presente e ci sono anche depositati i libri e i documenti della Casa di Napoli che furono portati a Francoforte nel 1855." Il libro dei conti più antico era datato 1795 e scritto nella mano di Seligman Geisenheimer, il fondatore della "filantropia" di Francoforte (una scuola per bambini poveri). C'erano anche vecchi documenti che trattano transazioni importanti e i cosiddetti libri di ammortamento per ciascuno dei prestiti raccolti da Rothschild, libri di lettere e lettere di accattonaggio. Inoltre c'era la documentazione riguardante il principe ereditario di Hesse, la corrispondenza tra le diverse banche Rothschild e testamenti e documenti testamentari. Gli archivi del business di Francoforte comprendevano anche i documenti della casa di Napoli, che erano stati trasferiti a Frankurt nel 1862 quando l'attività di Napoli fu chiusa.

Grazie all'intervento di Nauheim, il dott. Christian W. Berghoeffer, ex direttore della biblioteca pubblica del barone Carl von Rothschild di Francoforte, è riuscito a recuperare le più antiche lettere commerciali e libri contabili. Fu autorizzato da Nauheim a mettere da parte i documenti essenziali e fare un certo numero di copie, raggruppando i documenti in sei categorie: documenti precedenti al 1817, vari documenti "antichi", libri di ammortamento (uno per ogni prestito stipulato), documenti riguardanti gli affari dell'elettore di Hesse (fino al 1866), rapporti tra case Rothschild, volontà della famiglia Rothschild. Il piano era quello di conservare questi documenti come una "collezione chiusa", sotto il sigillo della biblioteca Rothschild di Francoforte.

Tuttavia, questa proposta incontrò l'opposizione dell'allora capo della Casa di Parigi, Alphonse de Rothschild. Tutto ciò che si ottenne fu che il più antico dei documenti selezionati fu impacchettato in 24 casse e portato a Bruxelles e più tardi da lì alla banca Rothschild di Parigi in rue Laffitte; nel 1902, Nauheim fu in grado di riferire a Lord Rothschild che tutti i libri della Casa di Francoforte fino all'anno 1817 e tutti i documenti, la corrispondenza privata e le lettere importanti inclusa la documentazione riguardante i pagamenti delle sovvenzioni gestiti dalla casa parigina (specialmente quelli relativi a l'indennità di guerra pagata dalla Francia nel 1815) era stata inoltrata alla Casa di Parigi. L'ansia, senza dubbio alimentata dall'atmosfera nervosa generata dall'affare Dreyfus, non avrebbe permesso di mantenere intatti anche i documenti inviati a Parigi; sotto le istruzioni di Neuburger, il braccio destro del barone Alphonse, molti dei restanti documenti degli affari di Francoforte trasferiti a Parigi furono distrutti.

Secondo la normativa tedesca allora in vigore, la corrispondenza e altri documenti importanti (compresi i libri contabili) per il periodo di dieci anni prima della liquidazione dell'azienda dovevano essere mantenuti in Germania; quindi le registrazioni per il periodo dal 1 gennaio 1890 al 1901 furono archiviate nell'ufficio di Francoforte. Tuttavia, questi documenti furono fatti a pezzi nella primavera del 1912 seguendo le istruzioni di Herr Ulmann. 
I pochi documenti rimasti sono stati conservati a Parigi dal dipartimento legale. I documenti furono conservati in una stanza speciale in rue Laffitte, separata dagli archivi della casa di Parigi. Nel 1940 questi documenti furono distrutti seguendo le istruzioni di M. Ettinghausen.
https://guide-to-the-archive.rothschildarchive.org/the-frankfurt-banking-house

mercoledì 16 gennaio 2019

La moneta bancaria spiegata ad un fisico nucleare

La moneta bancaria spiegata ad un fisico nucleare



L'antimoneta: l'euro elettronico e l'anti-euro elettronico

   Quando un euro e un antieuro vengono a contatto si assiste al fenomeno dell'annichilazione, ovvero si ha la trasformazione della moneta coinvolta in un falso contabile sotto forma di scritture asimmetriche nei flussi di cassa delle banche, oppure le monete coinvolte si trasformano in altre coppie di euro-antieuro (clearing interbancario), in ogni caso tali che la somma della moneta totale, precedente e seguente l'evento, rimanga costante in accordo al principio di occultamento del guadagno da creazione monetaria
  In determinate condizioni euro e antieuro possono originare per tempi brevissimi dei conti instabili, come i conti offshore o un patrimonio occulto, noto come "evasione fiscale totale". 

Euro: creazione di depositi bancari


Antieuro
: creazione di false passività contabili


giovedì 3 gennaio 2019

La contabilità asimmetrica fascista che rovina le banche


L'asimmetria contabile fascista che rovina banca CARIGE e le altre

- di Marco Saba, 3 gennaio 2019

 http://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.240258.1448039436!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/articolo_648/image.jpg

   L'assurdità è che la creazione di denaro è attualmente esentasse – mentre invece è una vera e propria tassa di per se - e non è segnalata come un afflusso di denaro nel conto dei flussi di cassa della banca. Ma è segnalata come un deflusso quando la banca spende il denaro creato.
Benvenuti nel mondo fantastico della Contabilità Asimmetrica.

  Il mondo della comunicazione ufficiale ha dimenticato di segnalare con la dovuta attenzione l’uscita di una serie di documenti importanti sulla questione della creazione del denaro da parte delle banche e di trarne le dovute conseguenze.
   Documenti pubblicati dalla Banca d’Inghilterra nel 2014, anno in cui sono andato alle assemblee degli azionisti di tre banche – CARIGE, INTESA e UNICREDIT – a segnalare che le banche non avevano contabilizzato correttamente la creazione di denaro, e ulteriori documenti pubblicati anche da studiosi riconosciuti a livello internazionale, come Massimo Costa [2009], Richard Werner [2014], Asgeir Torfason [2014], Steve Keen [2013], Michael Kumhof [2012] Zoltan Jakab [2015], Biagio Bossone [2018] e altri, spingono a rivedere il modello ufficiale che descrive la banca e – quindi – la sua tenuta dei conti: la banca commerciale oggi non è una intermediaria di fondi che vengono prestati alla clientela, ma una creatrice dei fondi stessi che poi impiega, una creatrice di depositi, come conferma anche la Banca d’Italia. 
 
    Ma allora come mai tiene i suoi conti in un modo che non rivela questa creazione di denaro ? Dov’è l’inghippo ?

    Dobbiamo partire dalla prima nota, dal libro giornale e dai flussi di cassa. Quando la banca decide di fare un prestito, registra due scritture: una uscita di cassa e la creazione di un deposito. Si tratta di denaro scritturale, ovvero denario “bancario”. 
 
    La banca bonifica il conto pescando dalla cassa, ma non registra la creazione del denaro scritturale come ingresso di cassa, come afflusso, al momento che ha deciso di crearlo. Se la cassa precedentemente era a zero, per esempio, dopo le scritture la cassa va sotto zero. Una situazione contabilmente assurda, un flusso negativo di cassa, un prestito allo scoperto che – nel caso si trattasse di qualsiasi altra società – ne comporterebbe immediatamente la messa in liquidazione.

    Ma nel caso della banca si consente un fatto assurdo: si consente cioé alla banca di riappropriarsi immediatamente del conto del cliente, appena bonificato, e di utilizzarlo – a posteriori – come giustificativo dell’uscita di cassa precedente ! Le banche hanno creduto di realizzare così il sogno degli scrittori di fantascienza: il viaggio a ritroso nel tempo ! In termini legali, la questione si chiama “NON CAUSA PRO CAUSA”, ovvero: l’accredito del conto del cliente non può giustificare EX POST FACTO la disponibilità di denaro per l’uscita di cassa.

L’asimmetria contabile è il risultato di una disposizione fascista

    Per ridare i colori della legge a questa operazione truffaldina, durante il fascismo venne scritto un articolo nel codice civile che permetteva alla banca di appropriarsi formalmente dei depositi della clientela, l’art.1834 che recita: “Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.” (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi, 4 aprile 1942)

   Con questo infausto stratagemma il regime fascista, che controllava le banche nazionalizzate che erano proprietarie della Banca d’Italia, intendeva ottenere vari scopi: nascondere al pubblico il fatto che le banche creano denaro e quindi impedire che si potesse giudicare l’arbitrio dell’azione del governo fascista alla luce del fatto che avrebbe potuto creare comunque tutto il denaro che necessitava per perseguire i suoi scopi. Si voleva cioè impedire lo scrutinio democratico ed il sistema bancario faceva parte dell’armamentario degli arcana imperii fascista dove vige la regola: Circolare, circolare, non c’è niente da vedere ! Questo è il segreto del fascismo che i padri costituenti, sotto l’amorevole guida dell’ambasciata statunitense, si guardarono bene dal correggere nella Costituzione democratica !

   Quello che avviene quindi, con la creazione di nuovi depositi bancari, è che la banca di fatto – SOSTANZIALMENTE e nella pratica – tiene segregati i nuovi depositi dai depositi preesistenti, ovvero non presta il risparmio o la raccolta – ma FORMALMENTE, contabilmente, fa apparire come se vigesse la non-segregazione dei depositi della clientela per esercitare un arbitrio su di essi. Ovvero, coinvolgendo il pubblico - volente o nolente - nei destini della banca. Lo Stato Fascista non voleva che il pubblico scoprisse il vero segreto bancario perché in questo modo manteneva il controllo su tutto il denaro creato, per l’appunto, IN NERO.

   Il rimedio è talmente banale che sfugge agli scribi del Tempio: si tratta semplicemente di registrare in entrata di cassa tutto il denaro che la banca decide di creare – quando effettua degli impieghi – come afflusso di cassa. Il denario bancario infatti è da gran tempo denaro a corso legale ed addirittura super-legale per i pagamenti oltre i 3mila euro che, per legge, non possono essere effettuati col denaro contante materiale che sarebbe considerato “a corso legale”. Se il denaro che la banca crea vale per movimentare in uscita il conto di cassa quando viene impiegato, deve altresì valere per movimentarlo in entrata quando lo si crea.

    I casi sono due: o il denaro bancario NON movimenta la cassa, e allora il deposito del cliente deve essere creato fuori dai libri contabili e gestito parimenti (come avviene in una blockchain di criptovaluta), oppure la movimentazione deve avvenire nei due sensi, afflusso e deflusso. Altrimenti si ha una contabilità asimmetrica che non torna, comunque la si rigiri.

    Io propendo per la seconda soluzione che appare la più logica, comunque il risultato non cambia: o ci sono delle perdite registrate che non dovrebbero esserci, oppure appariranno dei profitti che prima erano nascosti (vedi: Bossone – Costa, “The accounting view of money”, Banca Mondiale, 2018).

Il fascismo non c’è più, ma la macchina contabile fascista è ancora lì...

    Bisogna prendere atto che l’articolo del codice fascista è menzognero e che la contabilità bancaria va rettificata di conseguenza attraverso una revisione che, partendo dal Rendiconto finanziario, che terrà conto degli afflussi da creazione, vada a rettificare anche il Conto economico e lo Stato patrimoniale.  

    In attesa dell’aggiornamento del codice civile, tuttavia, nulla vieta di procedere con la revisione contabile, anzi: s’impone, anche perché questa via è fattibile in virtù del disposto dell’art.2423 del codice medesimo, sulla redazione del bilancio, terzo capoverso:
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

    Questo è quanto abbiamo chiesto a CARIGE, dal 2014 e al Tribunale di Genova dal 2016. Lo abbiamo richiesto anche a quasi tutti gli organi della Commissione Europea e alla stessa Banca Centrale Europea sperando che, per evitare l’implosione di questo sistema, non occorra augurarsi la completa dismissione dell’euro stesso.


Breve bibliografia:

Prof. Massimo Costa, Sulla natura contabile delle "passività monetarie" nei bilanci bancari, ed. RIREA, giugno 2009
http://www.rirea.it/rirea/node/214

Proff. Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey,
Cash Flow Reporting by Financial Companies: A Look at the Commercial Banks,   Georgia Tech College of Management, luglio 2009
https://smartech.gatech.edu/handle/1853/29098

Prof. Asgeir B. Torfason,
Cash flow accounting in banks – a study of practice, Università di Goteborg, Aprile 2014   
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35272

Prof. Antonino Galloni,
Il futuro della banca - Lineamenti di teoria bancaria e finanziaria, ed. Eurilink, Agosto 2014
http://eurilink.it/prodotto/il-futuro-della-banca-lineamenti-di-teoria-bancaria-e-finanziaria-2/

Thomas Mayer, Roman Huber,
Vollgeld: Das Geldsystem der Zukunft. Unser Weg aus der Finanzkrise Taschenbuch, Tectum Sachbuch, Agosto 2014
https://www.amazon.de/Vollgeld-Geldsystem-Zukunft-Unser-Finanzkrise/dp/3828833500

Prof. Richard A. Werner,
A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence, International Review of Financial Analysis
Volume 46, Luglio 2016, Pagine 361-379
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915001477

Prof. Dirk J. BEZEMER  -
Towards an ‘accounting view’ on money, banking and the macroeconomy: history, empirics, theory, Cambridge Journal of Economics, Volume 40, Issue 5, pp. 1275-1295, Settembre 2016
https://academic.oup.com/cje/article-abstract/40/5/1275/1987682?redirectedFrom=fulltext

Avv. Marco Della Luna,
MONETA SCRITTURALE: LE ORDINANZE DEL TRIBUNALE, 28 Febbraio 2017
http://marcodellaluna.info/sito/2017/02/28/moneta-scritturale-le-ordinanze-del-tribunale/

Avv. Silvio Orlandi,
Un viaggio attraverso il non mutuo bancario. Analisi critica della questione monetaria,  Sindimedia Edizioni, Maggio 2018
https://www.amazon.it/viaggio-attraverso-bancario-questione-monetaria/dp/883199400X

Proff. Biagio Bossone, Massimo Costa,
The “accounting view” of money: money as equity, The World Bank, Maggio 2018
http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/accounting-view-money-money-equity-part-i

Zoltan Jakab e Michael Kumhof, Banks are not intermediaries of loanable funds — facts, theory and evidence”, Staff Working Paper No. 761, Bank of England, ottobre 2018