martedì 26 gennaio 2016

Cassazione n. 890/2016: le nuove False Comunicazioni Sociali

Cassazione n. 890/2016: svolta della Suprema Corte sulle nuove False Comunicazioni Sociali

25 gennaio 2016 -
Cassazione n. 890/2016: svolta della Suprema Corte sulle nuove False Comunicazioni Sociali
La Cassazione Penale muta orientamento riguardo al delitto di False Comunicazioni Sociali di nuova introduzione. Non è condivisibile la tesi della non punibilità del c.d. “falso valutativo”, sostenuta nella precedente decisione del giugno 2015. Con la sentenza n. 890, udienza del 12/11/2015 (deposito del 12/01/2016) ed all’esito di una lucida ricognizione della materia, la Suprema Corte sembra delineare i tratti di un impianto logico-sistematico destinato a permanere.
La riformulazione delle false comunicazioni sociali: una questione che proviene da lontano. La V Sezione Penale della Cassazione riaccende il dibattito sul significato da attribuire al sintagma “ancorché oggetto di valutazioni”, il quale, eliminato dall’attuale formulazione dei delitti di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622, codice civile), costituiva, invece, elemento connotante delle precedenti fattispecie. Ad oggi, infatti, sulla scorta del testuale disposto della norma, soltanto i “fatti materiali rilevanti” possono integrare l’oggetto tipico della condotta di reato - espositiva, ovvero di omessa esposizione - all’interno di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico. Ci si è chiesto, pertanto, in dottrina come in giurisprudenza, se le falsità legate agli enunciati valutativi, ovvero le stime di valore contabile, potessero ancora collocarsi nella sfera di punibilità del nostro ordinamento, a seguito della riforma attuata con Legge n. 69/2015. D’altro canto, quella relativa alla formulazione letterale della fattispecie rappresenta una questione inveterata risalente al codice di commercio Zanardelli del 1882. Nell’evoluzione storica del testo, ricorda la Suprema Corte nell’ultima pronuncia, si è passati dalla primigenia locuzione di “fatti falsi” a quella di “fatti non rispondenti al vero”, introdotta del legislatore del 1942, per giungere, poi, a quella di “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” di cui al Decreto Legislativo n. 61/2002, ridisegnata, infine, nei termini menzionati, dall’ultima riforma del maggio 2015, ossia di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. Laddove i tentativi di riformulazione della norma sottendono l’evidente sforzo, perseguito per quasi un secolo e mezzo, di delimitare gli elementi integrativi della condotta tipica.
Il caso in esame. Nel caso di specie la Cassazione Penale, statuendo in merito al contestato reato di bancarotta fraudolenta impropria derivante “da reato societario”, sulla base della nuova definizione dell'articolo 2621, codice civile, afferma la realizzazione dello stesso nell’ipotesi di omessa svalutazione di crediti in sofferenza - nella vicenda, pari al 62% del totale dei crediti maturati - attuata con la consapevolezza dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà della loro riscossione. Tale condotta, integrata con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva infatti consentito all’amministratore unico di una srl con sede ad Alessandria di dare una falsa rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società, ingannando il pubblico – in particolare gli enti creditizi ed i terzi contraenti – e conseguendo un ingiusto profitto per lo stesso ente, oltre alla distrazione e dissipazione di beni sociali, a mezzo della prosecuzione di ingiustificati prelievi dalle casse dell’ente in favore dei soci. Di decisione opposta avrebbe dovuto essere, invece, la V Sezione Penale, se avesse aderito alla tesi secondo cui le valutazioni estimative – quali, ad esempio, il valore di un immobile od il presumibile valore di realizzo di un credito o di un brevetto – sarebbero da sottrarre alla sfera di punibilità del riformato articolo 2621, codice civile. Queste ultime, al più, potrebbero divenire punibili quando riferite a “fatto materiale non rispondente al vero”, al quale, comunque, non è riconducibile l’errato apprezzamento di un credito effettivo, pur sempre vero ed esigibile, anche se di impossibile riscossione.
Verso la definizione di un nuovo orientamento. In ciò si ravvisa una netta contrapposizione con l’orientamento espresso in altra precedente pronuncia della stessa Sezione V, la n. 33774 del 16 giugno 2015, dal quale stavolta la Suprema Corte prende compiutamente le distanze, ribadendo che, ai fini dell’integrazione del fatto tipico, “la rimozione dal testo previgente della locuzione ‘ancorché oggetto di valutazioni’ non possa, di per sè, assumere alcuna decisiva rilevanza”. La sentenza n. 890 sembra il frutto di un’ampia riflessione sulla portata applicativa della riforma, confluita, tra l’altro, anche nella Relazione dell’Ufficio del Massimario in argomento del 15 ottobre 2015, ed i cui tratti distintivi erano già stati rappresentati nella sentenza 8 luglio 2015, Cassazione, V Sezione Penale, n. 37570. Quest’ultima pronuncia, infatti, lungi dal ridimensionare la portata incriminatrice della fattispecie riformulata, ribadisce l’intento del legislatore di ampliarne la sfera di operatività, mantenendo inalterato il profilo della condotta tipica.

L’orientamento della Cassazione Penale sull’inclusione delle stime valutative nelle nuove False comunicazioni Sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) alla luce delle 3 sentenze in materia

Sentenza
Orientamento
Cass. n. 33774, V Sezione Penale, 16 giugno 2015 “Il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 [...], sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venire meno la punibilità dei falsi valutativi”.

Stime valutative escluse dalla punibilità

Cass. n. 37570, V Sezione Penale, 8 luglio 2015 “Deve allora osservarsi come le modifiche apportate dalla L. n. 69/2015 abbiano innanzi tutto ampliato l’ambito di operatività dell’incriminazione [...], mantenendo invece identico nella sostanza il profilo della condotta tipica”

Stime valutative incluse nella punibilità

Cass. n. 890, V Sezione Penale, 12 novembre 2015 “Nel caso di specie l’elisione di una proposizione siffatta (“ancorché oggetto di valutazioni”) non può, certo, autorizzare la conclusione che si sia voluto immutare l’ambito della punibilità dei falsi materiali, che, invece, resta impregiudicata, continuando a ricomprendere, come in precedenza, anche i fatti oggetto di mera valutazione”

Stime valutative incluse nella punibilità


Articolo pubblicato in: Diritto penale

mercoledì 20 gennaio 2016

L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche

Rivista di diritto bancario

Fallimento
Novembre 2012

L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche alla luce della riforma della legge fallimentare

Emma Sabatelli, Professore Associato di Diritto Fallimentare nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Estremi per la citazione:
E. Sabatelli, L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza delle banche alla luce della riforma della legge fallimentare, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 27, 2012 
ISSN: 2279–9737
Rivista di Diritto Bancario
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Con alcune modifiche il testo riproduce il commento all’art. 182 Tub destinato alla pubblicazione nel Commentario al Testo Unico bancario, a cura del prof. C. Costa.
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Sommario: 1. Il coordinamento fra il Testo Unico bancario e la riformata legge fallimentare. – 2. I presupposti soggettivi dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza. – 3. L’insolvenza delle banche. – 4. I soggetti legittimati a richiedere l’accertamento giudiziale dell’insolvenza. – 5. Segue. L’iniziativa del pubblico ministero e i poteri officiosi del Tribunale. – 6. Il procedimento. – 7. Il rinvio all’art. 203 l. fall.
 

mercoledì 13 gennaio 2016

Istruzioni antiusura della Banca d’Italia contra legem

Usura
11/01/2016

Istruzioni antiusura della Banca d’Italia contra legem: il consulente deve ricalcolare (anche) il TEGM in maniera conforme alla legge, richiedendo alla Banca d’Italia i dati necessari

http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/usura/istruzioni-antiusura-banca-d-italia-contra-legem-consulente-deve-ricalcolare-anche-tegm

Ord. Trib. Torino, sez. VI, 23 dicembre 2015 – giud. Marino
Ugo Malvagna
segnalato da: Avv. Sabatina Mogavero

Dal momento che la formula adottata dalla Banca D’Italia nelle istruzioni antiusura, in vigore sino al 2009 era contra legem(1) là dove prevedeva che le Banche dovessero effettuare la rilevazione dei tassi medi senza comprendere le commissioni massimo scoperto, la stessa non può essere utilizzata senza correzioni al fine di stabilire il tasso usuraio. Ai fini della valutazione circa l’usurarietà delle operazioni creditizie nel periodo anteriore al dicembre 2009, occorre quindi provvedere a ricalcolare il tasso effettivo medio globale (TEGM), sulla base dei dati esistenti sul sito internet della Banca d’Italia, o, in difetto, richiedendo a quest’ultima i dati necessari, secondo i criteri previsti dalla legge n. 108/96 [l’ordinanza qui massimata ha per oggetto il quesito al CTU].
(1) Secondo la giurisprudenza di legittimità, la commissione di massimo scoperto rientra indubbiamente tra gli addendi necessari al calcolo del TEG «trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente» (Cass penale 12028/2010, Cass. 46664/2011).

martedì 12 gennaio 2016

Cassazione Penale: la continuazione dei reati esclude la non punibilità

Pena - Cassazione Penale: la continuazione dei reati esclude l’applicazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto

07 gennaio 2016 -
La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sull’applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’articolo 131-bis del Codice Penale, introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28.
Nel caso in esame, tre soggetti, accusati di vari reati tra cui concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa e falso, uniti dal vincolo della continuazione, proponevano richiesta di applicazione della pena, di cui all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale.
Il giudice dell’udienza preliminare accoglieva tali richieste che prevedevano l’applicazione di pene principali superiori a due anni di reclusione, con conseguente condanna alle sanzioni accessorie di legge, tra cui l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e all’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Con ricorso per Cassazione, gli imputati chiedevano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in forza della sussistenza della causa di esclusione della punibilità come prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale. Nello scritto difensivo si segnalava che per sedici dei reati ascritti agli imputati, per limiti edittali e assenza di circostanze aggravanti contestate, era possibile l’applicabilità del nuovo istituto; l’applicazione di tale istituto, di chiara natura sostanziale, avrebbe determinato una significativa riduzione della pena.
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio, già enunciato nella prima sentenza della Corte di Cassazione su tale istituto, in base al quale: “la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisone impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito”.
Nel caso di specie, a giudizio dei giudici della Suprema Corte, “il numero delle ipotesi criminose addebitate agli imputati, che riflettono peraltro un modus operandi consolidato già alla lettura delle contestazioni di reato, porta nella fattispecie concreta ad escludere che emergano dagli atti elementi utili alla possibile applicabilità dell’istituto di nuova introduzione; è anzi agevole constatare che le condotte criminose poste in essere avessero, nel senso indicato dalla norma, carattere di abitualità”.
Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, richiamato nella sentenza in esame: “la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di comportamento abituale, ostativa al riconoscimento del beneficio”.
Il comportamento criminoso abituale, che si configura con la commissione di più azioni e omissioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, non può beneficiare dell’applicazione dell’istituto della esclusione della punibilità per tenuità del fatto.
Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 novembre, n. 45190)

lunedì 28 dicembre 2015

L'iniziativa "Moneta intera" è formalmente riuscita


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“Iniziativa Moneta intera” è formalmente riuscita

Red. Online

BERNA - L'iniziativa popolare "Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)", depositata il primo dicembre, è formalmente riuscita. Delle 111'763 firme consegnate, 110.955 sono valide, indica la Cancelleria federale in una nota odierna.

Con la sua iniziativa, l'associazione Modernizzazione Monetaria (MoMo) vuole vietare alle società di credito di stampare - virtualmente - denaro dal nulla. Per l'associazione il denaro appartiene al popolo, non alle banche, ed è giusto che a crearlo sia la Banca nazionale svizzera (BNS), non i singoli istituti, come invece sempre più spesso avviene.

lunedì 21 dicembre 2015

Le banche non fanno intermediazione ma creano il denaro

L'incredibile scoperta della pratica bancaria

di Marco Saba, presidente di IASSEM, 1 dicembre 2015 *


L'ultimo testo del professor Richard Werner, che apparirà pubblicato nel prossimo numero della Rivista Internazionale di Analisi Finanziaria, s'intitola: “Un secolo perduto nell'economia: tre teorie bancarie e la prova conclusiva” (1). 

Riportiamo la traduzione del sommario in italiano per la comodità del lettore:

Come operano le banche e da dove arriva la provvista di denaro? La crisi finanziaria ha sollevato la consapevolezza che queste domande sono state inopportunamente sottovalutate da molti ricercatori. Nel secolo passato, in periodi differenti, hanno dominato tre differenti teorie sulla pratica bancaria:

1) La teoria bancaria correntemente prevalente dell'intermediazione finanziaria dice che le banche raccolgono i depositi e poi li prestano, proprio come gli altri intermediari finanziari non bancari.

2) La vecchia teoria bancaria della riserva frazionaria dice che ogni banca individualmente è un intermediario finanziario che non ha potere di creare moneta, ma che il sistema bancario nel suo insieme è capace di creare moneta attraverso il processo della “multipla espansione dei depositi” (il moltiplicatore monetario).

3) La teoria bancaria della creazione del credito, predominante un secolo fa, non considera le banche come intermediari finanziari che raccolgono depositi per poi prestarli, ma invece argomenta che ogni banca individualmente crea credito e moneta nuova ogni volta che la banca effettua un prestito.

Le teorie differiscono nel loro trattamento contabile del prestito bancario e anche per quanto riguarda le implicazione procedurali.

Poiché secondo la teoria dominante dell'intermediazione finanziaria le banche sono virtualmente identiche agli altri intermediari finanziari non bancari, queste non sono incluse nei modelli economici usati nell'economia o dai banchieri centrali. Inoltre, la teoria che vede le banche come intermediari ci procura il razionale per la regolazione bancaria basata sull'adeguatezza del capitale. Se questa teoria non fosse corretta, la corrente modellazione prevalente nell'economia e le politiche di regolazione sarebbero senza fondamento empirico.

Nonostante l'importanza della questione, finora solo una prova empirica delle tre teorie è stata riportata nelle riviste scientifiche. Questo documento presenta una seconda prova empirica, ricorrendo a metodi alternativi, che permette il controllo di tutti gli altri fattori. Le teorie bancarie dell'intermediazione finanziaria e della riserva frazionaria vengono rifiutate dalle prove presentate. Questa scoperta mette in dubbio le motivazioni per la regolamentazione dell'adeguatezza patrimoniale della banca al fine di evitare le crisi bancarie, come viene illustrato nel caso di studio di Barclays Bank durante la crisi. La scoperta indica che consigliare e incoraggiare i paesi in via di sviluppo a prendere in prestito dall'estero, è fuorviante. La trattazione considera qual'è il motivo per cui gli economisti hanno fallito per gran parte del secolo scorso nel fare progressi per quanto riguarda la conoscenza del sistema monetario, e perché invece si sono spostati sempre più lontano dalla verità, come già era riconosciuta dalla teoria della creazione di credito ben più di un secolo fa. Viene trattato il ruolo dei conflitti di interessi delle parti interessate nel plasmare l'attuale consenso accademico che non tiene conto delle banche. Viene indicata una serie di percorsi per le ulteriori necessarie ricerche.”

E poi Werner, dopo aver analizzato il bilancio della Banca Raffeisen ed aver dimostrato empiricamente la validità dellla teoria della creazione del “credito”, e che questo credito è denaro, conclude:

(quanto sopra) rinforza la necessità di una nuova agenda di ricerca interdisciplinare sul ruolo delle banche e della banca centrale in particolare, e del sistema monetario in generale, che dovrebbe essere saldamente radicata nella metodologia della ricerca empirica e induttiva per produrre economia scientifica. Mentre molti autori hanno proclamato un offuscamento continuo della divisione tra le banche e le istituzioni finanziarie non bancarie, l'autore ha mostrato esattamente quello che consente alle banche di creare denaro (e capitale) dal nulla, mentre le non-banche non sono in grado di farlo. E' quindi richiesto un lavoro interdisciplinare con i ricercatori in politica, diritto, contabilità, gestione, ricerca operativa, informatica, ingegneria e sistemi di ricerca per assicurare che l'economia e la finanza per conto proprio non possano continuare ad ignorare la realtà empirica e si avviino in un altro secolo perso per le scienze economiche .”

Nello studio pubblicato precedentemente, (2) Werner affermava che la legalità o meno del modo con cui le banche gestiscono la parte contabile necessita di una ulteriore ricerca legale al di là degli scopi dell'autore, tuttavia rimane aperta la questione contabile: le banche registrano l'operazione del prestito NON evidenziando la creazione di nuovo denaro ma lasciando supporre all'osservatore che esse utilizzino il denaro contenuto nei depositi, mentre, come empiricamente dimostrato, nella pratica si comportano in tutt'altro modo. Le conseguenze di questa tenuta contabile difforme dalla realtà dei fatti sono state da me evidenziate nel corso di varie assemblee degli azionisti presso le più importanti banche italiane nel 2014 e 2015. 

In pratica, non contabilizzando nell'attivo di cassa il denaro creato ex novo, si simula una situazione passiva dell'istituto che non corrisponde a verità ma che influisce sulla nostra realtà visto l'affannarsi delle autorità nel cercare continuamente metodi per rimpinguare le casse delle banche, come l'esempio della recente legge sul BAIL-IN ben ci dimostra. 

Si cerca cioè continuamente di riempire un falso buco contabile attingendo alle tasche dei cittadini, direttamente o indirettamente, perché non si vuol riconoscere l'enorme guadagno non contabilizzato che le banche ottengono creando soldi dal nulla e pretendendo di farseli restituire con gli interessi.

L'entità della grave situazione che così si crea è sotto gli occhi di chiunque. Basta andare in Grecia, o vivere in Italia aprendo gli occhi. per scoprire la realtà della miseria assurda e non necessaria che creano continuamente queste politiche bancarie di offuscamento contabile dell'abbondanza possibile dei mezzi monetari, e quindi della fattibilità immediata di un reddito di sussistenza per tutti, per capire che viviamo nella caverna di Platone.

 Il vero problema oggi è che il sistema bancario è fuori controllo, ma non solo, c'è anche il fatto drammatico che il mostro di Bankenstein si è impadronito di tutto il resto. Autorità di controllo comprese, oltre a tutta l'ostentata ignoranza e indifferenza mostrata dai media col silenzio assordante su questo problema.


Note:

* Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria (Milano).

1) Werner, R.A., A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence, International Review of Financial Analysis (2015)

2) Whether the Client Money Rules were designed for this purpose, and whether it is indeed lawful for banks to reclassify general ‘accounts payable’ items as specific liabilities defined as ‘customer deposits’, without the act of depositing having been undertaken by anyone, is a matter that requires further legal scrutiny, beyond the scope of this paper.”
In: Werner, R.A., How do banks create money, and why can other firms not do the same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking, International Review of Financial Analysis, Volume 36, December 2014, Pages 71–77

venerdì 27 novembre 2015

Elementi giuridici del sistema di creazione di mezzi monetari

Workshop per Magistrati, Avvocati,
Notai e Dottori Commercialisti

“Elementi giuridici del sistema di creazione di mezzi monetari delle banche private”

giovedì, 26 novembre – ore 15.00 – 17.30
BOLZANO – Casa Kolping, Via A. Kolping, 3 – Josefsaal

http://humaneconomy.it/workshop-elementi-giuridici-del-sistema-di-creazione-di-mezzi-monetari-delle-banche-private-per-magistrati-avvocati-notai-e-dottori-commercialisti/

giovedì 5 novembre 2015

Antiriciclaggio, Mutuo e credito fondiario

Antiriciclaggio, Mutuo e credito fondiario
02/11/2015

Le illegittime prassi per l’erogazione dei mutui e la fattispecie di autoriciclaggio

http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/antiriciclaggio/le-illegittime-prassi-erogazione-dei-mutui-e-la-fattispecie-di-autoriciclaggio

Cassazione Penale, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 41353
Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP


La seconda sezione della Cassazione Penale ha emanato la sentenza n. 41353/2015, depositata il 14 ottobre, con la quale ha ribadito l’antigiuridicità della prassi, sovente seguita dagli istituti di credito italiani, volta a facilitare l’erogazione dei mutui ipotecari, anche a discapito della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni acquisite. Antigiuridicità che, peraltro, può talvolta addirittura sfociare nella commissione del reato di c.d. “autoriciclaggio”.
1. La ricostruzione dei fatti di causa
La questione esaminata dalla Cassazione Penale attiene all’opponibilità alla confisca del credito ipotecario vantato da un istituto di credito e derivante da un mutuo fondiario, che era stata riconosciuta dalla Corte d’Appello di Torino in riforma del decreto emesso in primo grado dal tribunale competente.
Nello specifico, dagli atti di causa è emerso che una banca ha erogato un mutuo fondiario individuando, in maniera del tutto arbitraria e fittizia, il mutuatario nel coniuge che non risultava già intestatario di una abitazione, pur essendo quest’ultimo privo di redditi per la restituzione del mutuo. Nondimeno, nel corso dell’istruzione della pratica, la banca ha ovviato a tale circostanza mediante il compimento di ulteriori irregolarità, in particolare (i) indicando un prezzo dell’immobile differente da quello reale e (ii) riportando, quale reddito del mutuatario, quello del coniuge nei cui confronti, nei fatti, veniva contratto il mutuo. Quale ulteriore dimostrazione dello scambio di persona operato, il reddito del mutuatario veniva inserito tra virgolette. In aggiunta a quanto sopra il coniuge non mutuatario, oltre a “prestare” il proprio reddito ai fini della corretta istruzione della pratica, veniva altresì a garantire l’erogazione del mutuo mediante trasferimento di titoli idonei a fungere da provvista.
La finalità, piuttosto evidente, della fattispecie sopra descritta era quella di consentire al coniuge mutuatario di beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute nell’ipotesi di acquisto della prima casa, sebbene a sobbarcarsi del peso del mutuo fosse, di fatto, l’altro coniuge.
A fronte di un contesto già prima facie piuttosto nebuloso e ricco di incongruenze, la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’esistenza delle predette irregolarità, che venivano ricondotte nell’alveo di una generalizzata prassi di elusione fiscale, negava l’opponibilità alla procedura del credito ipotecario derivante dal richiamato contratto di mutuo, affermando che le circostanze dianzi richiamate non fossero idonee e sufficienti a contestare lo stato soggettivo di buona fede della banca.
2. La decisione
Posta dunque la situazione suindicata, tanto il coniuge non mutuatario quanto, soprattutto, il procuratore generale presso la Corte d’Appello hanno presentato ricorso, il primo asserendo l’esistenza di elementi idonei a determinare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale circa la normativa vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale, il secondo rimarcando invece l’incompatibilità del principio di buona fede in una fattispecie caratterizzata da tali e tante irregolarità quale quella di cui ci si occupa in questa sede.
L’errore di diritto che la Suprema Corte ha rinvenuto nella motivazione della Corte d’Appello di Torino attiene alla verifica circa l’elemento di buona fede quale connotato essenziale dell’operato della banca erogante. Richiamando infatti alcuni precedenti di legittimità, la Cassazione ha evidenziato come la buona fede possa rinvenirsi in quelle situazioni nelle quali l’affidamento incolpevole sia ingenerato da una situazione “di oggettiva apparenza che rende scusabile l’eventuale ignoranza o difetto di diligenza”, risultando del tutto estranea a tale valutazione la circostanza che il soggetto garantito abbia o meno tratto vantaggio dall’attività delittuosa.
Ebbene, nel caso di specie l’incolpevolezza dell’affidamento non soltanto viene categoricamente esclusa dalle circostanze fattuali, che invero dimostrano una situazione caratterizzata da anomalie e carenze, anche di tipo procedurale, invero piuttosto grossolane ed evidenti; ma anche dalla stessa motivazione della Corte d’Appello di Torino la quale, seguendo un discutibile percorso logico-argomentativo, da un lato riconosce come l’intera vicenda rappresenti un maldestro tentativo di ampliare oltremodo l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa e, dall’altro, ritiene non sufficientemente dimostrato che l’operato degli addetti della banca sia stato caratterizzato da colpa grave o voluta negligenza.
Sennonché, osservano correttamente i giudici di legittimità, proprio gli elementi evidenziati dalla Corte d’Appello sono, di per se soli, idonei a ritenere comprovata la mala fede della banca, la cattiva gestione delle pratiche ed una diffusa carenza a livello di controlli e procedure.
Appare infatti di tutta evidenza come la selezione del coniuge non intestatario di alcuna abitazione quale titolare del mutuo rappresenti una prassi ormai solita ed avallata dalle stesse banche, le quali non approfondiscono le proprie indagini sino a verificare la coerenza e la conformità delle richieste loro pervenute. Ciò che, tuttavia, rende il caso di specie particolarmente eclatante, sono le ulteriori circostante che inducono a ritenere come la pianificazione della manovra elusiva fosse pienamente conosciuta dalla banca: l’erogazione di un mutuo a favore di un soggetto privo di autonome fonti reddituali risulta infatti difficilmente giustificabile alla luce di qualsiasi procedura interna di credit scoring e affido consapevole. Ancor più laddove si consideri come, nel corso dell’istruttoria, al cliente mutuatario sia stato riconosciuto, compiendo una evidente inversione, il reddito del coniuge (peraltro indicato tra virgolette, con ciò ad evidenziare ulteriormente come i funzionari della banca fossero pienamente consapevoli circa l’impossibilità di ricondurre quel reddito all’effettivo mutuatario).
Il caso di specie risulta poi ulteriormente aggravato dalla provvista, fornita (evidentemente) anch’essa dal cliente non mutuatario, mediante un’operazione di trasferimento titoli a garanzia del mutuo.
Proprio tale operazione, sottolinea la Suprema Corte, rappresenta un classico elemento del reato di autoriciclaggio[1], che avrebbe dovuto indurre la banca a valutare ancor più attentamente la possibilità di erogare il finanziamento, addirittura dovendo riportare tale circostanza ai soggetti competenti per materia, onde verificare l’opportunità o la necessità di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria[2].
3. Considerazioni
Nel caso di specie, la pronuncia della Cassazione appare pienamente condivisibile in quanto adottata in conformità con i fondamentali principi non soltanto giuridici ma anche di buon senso. L’esistenza di una prassi, senz’altro largamente diffusa, finalizzata a rientrare nell’ambito di applicazione di misure agevolative di natura fiscale non può infatti essere certo posta a fondamento di una pronuncia atta a legittimare tale comportamento ma neanche della scelta, da parte dell’istituto di credito, di erogare il finanziamento ignorando elementi di attenzione che appaiono visibili secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia. Tanto più che, nel caso di specie, sarebbe stata sufficiente la semplice cointestazione del mutuo (con conseguente riduzione – ma non annullamento – del beneficio fiscale) per ridurre drasticamente il rischio di contestazione ed applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.



[1] Si fa riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 648-ter.1 che sanziona “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
[2] Si rammenta infatti come, a norma dell’art. 41 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 l’obbligo di segnalazione discenda anche dal semplice sospetto (o addirittura dall’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare) circa la commissione o il tentativo di commissione di un reato di riciclaggio, non essendo invece richiesta una certezza quanto alla commissione del delitto.