Biopsia dello Stato profondo: l’omertà sulla moneta
Esiste una domanda che, in Italia, non riesce quasi mai a ottenere una risposta di merito. Non perché sia confusa. Ma perché, ogni volta che viene formulata con precisione, le istituzioni declinano, omettono o archiviano.
La domanda è questa: le banche commerciali creano moneta scritturale; questa creazione genera un valore; quel valore, nella contabilità ordinaria, resta in larga parte opaco. È accettabile che questa opacità sia sistematicamente sottratta a un esame pubblico, mentre sui cittadini continua a gravare la fiscalità ordinaria?
Nei fatti, la risposta istituzionale è stata, per decenni, una sola: non esaminare.
Questa non-cognizione non è un’anomalia recente. È la forma contemporanea di un inquinamento più antico.
1. Un difetto di origine
Nella Firenze medievale il Gonfaloniere di Giustizia — la magistratura posta al vertice della giustizia e del governo repubblicano — era spesso espressione delle grandi famiglie bancarie. Bardi, Peruzzi, Acciaiuoli, Alberti, poi Medici e altre. Le stesse famiglie prestavano denaro alla Repubblica, ottenevano leggi favorevoli e influenza sui tribunali mercantili, e, quando erano in carica, gestivano i fallimenti bancari. I costi delle crisi venivano socializzati; i vantaggi restavano privati.
Il caso Pegolotti (dirigente dei Bardi e Gonfaloniere nel 1346) è emblematico: mentre la compagnia falliva per i prestiti non restituiti da Edoardo III d’Inghilterra, chi doveva garantire la giustizia pubblica era direttamente legato agli interessi privati in crisi.
La sovrapposizione tra potere di garanzia e potere bancario non era un incidente. Era strutturale.
Questo pattern non si è esaurito con la fine del Medioevo. Ha attraversato le forme successive dello Stato italiano e ha raggiunto, non sanato, la soglia della Repubblica.
2. La Repubblica nasce già contaminata?
La Costituzione del 1948 dichiara, all’articolo 139, che «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».
Questa clausola di intangibilità è stata concepita per proteggere la Repubblica dal ritorno della monarchia. Ma pone una domanda più radicale, una volta che si riconosca la profondità storica del problema:
se il sistema che la Repubblica ha ereditato e consolidato portava già in sé, da secoli, il connubio tra giustizia e banca;
se quel connubio non è stato esaminato né risolto al momento della fondazione;
se le istituzioni della Repubblica hanno continuato a proteggere zone di non-cognizione sulla creazione monetaria e sulla gestione della liquidità pubblica;
allora l’intangibilità della forma repubblicana rischia di proteggere non solo la democrazia contro la monarchia, ma anche un difetto di fondo che precede e inquina la Repubblica stessa.
Non si tratta di mettere in discussione il valore della forma repubblicana. Si tratta di chiedersi se una forma istituzionale nata senza aver risanato un conflitto strutturale secolare possa dichiararsi intangibile senza prima aver fatto i conti con quel conflitto.
3. La continuità moderna
Lo schema si ripresenta, in forme aggiornate, nella storia repubblicana.
- I giudici dichiarano non valutabili le questioni relative alla proprietà della moneta e al signoraggio (Auriti; Cassazione 16751/2006).
- Cause ripetute sul punto vengono chiuse senza esame di merito (Marra e altri).
- Azioni basate sulla moneta scritturale non contabilizzata vengono rigettate o omesse (Savatteri, Cass. 6069/2021; caso Carige con doppia omessa pronuncia su una domanda da oltre 25 miliardi).
- In Commissione parlamentare d’inchiesta (Casini, 2017-2018) la domanda sulla creazione di moneta “dal nulla” viene posta a un vertice di Deutsche Bank e resta senza risposta compiuta.
- La Tesoreria dello Stato, servizio essenziale, è affidata alla Banca d’Italia dal 1894 e rinnovata automaticamente per venti anni in venti anni, senza gara, fino al 2050 (legge 104/1991).
A livello europeo l’architettura dei Trattati rafforza l’autonomia della funzione monetaria e rende ancora più difficile un sindacato pieno.
Il risultato è un vuoto di responsabilità istituzionale. Nessun organo accetta di esaminare fino in fondo la questione. L’omertà non è contingente: è strutturale.
4. Conclusione
Non stiamo analizzando un marcio sanabile con qualche riforma tecnica. Stiamo osservando un inquinamento di lunghissima durata che ha raggiunto la Repubblica già presente e non risanato.
La forma repubblicana è dichiarata intangibile. Ma se quella forma ha ereditato e consolidato un difetto di fondo secolare — il connubio tra giustizia e banca, tra potere di garanzia e potere di creazione monetaria — allora l’intangibilità stessa diventa problematica. Protegge la Repubblica, o protegge anche ciò che la Repubblica non ha mai voluto esaminare?
La biopsia mostra un tessuto antico. Il problema non è solo cosa c’è sotto. È perché, per almeno sette secoli e attraverso mutamenti di regime, nessuna autorità ha voluto guardare fino in fondo.
Riferimenti
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 4 marzo 2021, n. 6069.
- Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 21 luglio 2006, n. 16751.
- Legge 28 marzo 1991, n. 104 (rinnovo automatico del servizio di tesoreria dello Stato).
- Banca d’Italia, documentazione istituzionale sul servizio di Tesoreria (affidamento dal 1894; rinnovo tacito fino al 2050).
- Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (XVII legislatura), audizione Flavio Valeri, 22 dicembre 2017; relazioni di minoranza 30 gennaio 2018.
- Il Gonfaloniere di Giustizia e le banche: un conflitto d’interessi nella Firenze medievale, Nordicum-Mediterraneum, Volume 21, No. 1, 2026.
- Art. 139 Cost. («La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale»).

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