venerdì 2 ottobre 2026

La supercazzola «istituto di diritto pubblico»

La supercazzola «istituto di diritto pubblico»

Asimmetrie dogmatiche, opacità funzionale e deficit di accountability della

Banca d’Italia

Marco Saba 

Roma, ottobre 2026



 La formula «istituto di diritto pubblico», attribuita alla Banca d’Italia dall’art. 20 del R.D.L.

12 marzo 1936, n. 375, ripetuta dall’art. 1 dello Statuto approvato con R.D. 11 giugno 1936,

n. 1067, e ribadita dall’art. 4 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29

gennaio 2014, n. 5, non descrive un regime. Lo nomina. Da un lato la pubblicità dell’ente

viene invocata per fondare vigilanza, sanzione e una tutela assimilabile a quella delle

funzioni statali. Dall’altro la struttura delle quote, detenute da banche, assicurazioni,

fondazioni ed enti di previdenza, e il radicamento nel Sistema europeo di banche centrali

vengono invocati per declinare la trasparenza amministrativa ordinaria, il controllo

politico-parlamentare e la giurisdizione contabile piena.

La tesi è che la formula funzioni da supercazzola istituzionale: un sintagma che suona come

qualificazione giuridica e opera come schermo. Non è vuota nel senso che non produca

effetti. È vuota nel senso che non vincola il soggetto che la pronuncia a un solo regime.

Produce una doppia convenienza, qui chiamata asimmetria di tutela giuridica. Natura

pubblicistica quando serve l’imperium. Autonomia dei partecipanti e indipendenza

comunitaria quando il cittadino chiede l’atto, il Parlamento chiede il rendiconto, la Corte

dei conti chiede il bilancio.

Lo stesso disegno si ritrova, un cerchio più largo, nella moneta scritturale. L’art. 10, comma

2, del testo unico bancario riserva l’attività bancaria alle banche. Lo stesso atto contabile, la

scrittura di un deposito accettato come pagamento, è lecito per chi è nella lista e illegittimo

per chi ne è fuori. Non è un patto privato che si finge legge. È una legge che fotografa il

patto. La formula che lo dice, trapiantata dal lessico di Leopoldo Elia, è conventio ad

excludendum: tutti i privati sono formalmente uguali, e alcuni sono più uguali perché la

riserva li tiene dentro. Il succo non è il dividendo sulle quote. È il signoraggio delle banche

commerciali, la rendita da creazione isolata da Biagio Bossone e non eccepita dalla

vigilanza, che di quei beneficiari fa i propri partecipanti e, nelle assemblee di Sede, gli

elettori del proprio Consiglio superiore.

Il paper non sostiene che la Banca d’Italia sia una società per azioni ordinaria, né che l’art.

130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia un falso. Sostiene che

l’etichetta e il comportamento non coincidono, e che questa non-coincidenza è stabile,

remunerata e protetta. La formula non è, di per sé, un salvacondotto processuale. La porta

che sulla Banca si chiude non sta nelle tre parole. Sta nella dottrina dell’atto insindacabile, e

si apre o si chiude secondo il petitum. Lo stesso ente tiene, dal 1894, la cassa dello Stato, e

la L. 28 marzo 1991, n. 104 gliela proroga da sola, di venti anni in venti anni.


Parole chiave: Banca d’Italia; istituto di diritto pubblico; signoraggio; moneta scritturale;

tesoreria dello Stato; FOIA; art. 130 TFUE; art. 1 Cost.; cattura del regolatore; riserve auree;

TARGET2.

Pdf scaricabile: https://www.academia.edu/176632630/La_supercazzola_istituto_di_diritto_pubblico_Asimmetrie_dogmatiche_opacit%C3%A0_funzionale_e_deficit_di_accountability_della_Banca_dItalia