La supercazzola «istituto di diritto pubblico»
Asimmetrie dogmatiche, opacità funzionale e deficit di accountability della
Banca d’Italia
Marco Saba
Roma, ottobre 2026
La formula «istituto di diritto pubblico», attribuita alla Banca d’Italia dall’art. 20 del R.D.L.
12 marzo 1936, n. 375, ripetuta dall’art. 1 dello Statuto approvato con R.D. 11 giugno 1936,
n. 1067, e ribadita dall’art. 4 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29
gennaio 2014, n. 5, non descrive un regime. Lo nomina. Da un lato la pubblicità dell’ente
viene invocata per fondare vigilanza, sanzione e una tutela assimilabile a quella delle
funzioni statali. Dall’altro la struttura delle quote, detenute da banche, assicurazioni,
fondazioni ed enti di previdenza, e il radicamento nel Sistema europeo di banche centrali
vengono invocati per declinare la trasparenza amministrativa ordinaria, il controllo
politico-parlamentare e la giurisdizione contabile piena.
La tesi è che la formula funzioni da supercazzola istituzionale: un sintagma che suona come
qualificazione giuridica e opera come schermo. Non è vuota nel senso che non produca
effetti. È vuota nel senso che non vincola il soggetto che la pronuncia a un solo regime.
Produce una doppia convenienza, qui chiamata asimmetria di tutela giuridica. Natura
pubblicistica quando serve l’imperium. Autonomia dei partecipanti e indipendenza
comunitaria quando il cittadino chiede l’atto, il Parlamento chiede il rendiconto, la Corte
dei conti chiede il bilancio.
Lo stesso disegno si ritrova, un cerchio più largo, nella moneta scritturale. L’art. 10, comma
2, del testo unico bancario riserva l’attività bancaria alle banche. Lo stesso atto contabile, la
scrittura di un deposito accettato come pagamento, è lecito per chi è nella lista e illegittimo
per chi ne è fuori. Non è un patto privato che si finge legge. È una legge che fotografa il
patto. La formula che lo dice, trapiantata dal lessico di Leopoldo Elia, è conventio ad
excludendum: tutti i privati sono formalmente uguali, e alcuni sono più uguali perché la
riserva li tiene dentro. Il succo non è il dividendo sulle quote. È il signoraggio delle banche
commerciali, la rendita da creazione isolata da Biagio Bossone e non eccepita dalla
vigilanza, che di quei beneficiari fa i propri partecipanti e, nelle assemblee di Sede, gli
elettori del proprio Consiglio superiore.
Il paper non sostiene che la Banca d’Italia sia una società per azioni ordinaria, né che l’art.
130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia un falso. Sostiene che
l’etichetta e il comportamento non coincidono, e che questa non-coincidenza è stabile,
remunerata e protetta. La formula non è, di per sé, un salvacondotto processuale. La porta
che sulla Banca si chiude non sta nelle tre parole. Sta nella dottrina dell’atto insindacabile, e
si apre o si chiude secondo il petitum. Lo stesso ente tiene, dal 1894, la cassa dello Stato, e
la L. 28 marzo 1991, n. 104 gliela proroga da sola, di venti anni in venti anni.
Parole chiave: Banca d’Italia; istituto di diritto pubblico; signoraggio; moneta scritturale;
tesoreria dello Stato; FOIA; art. 130 TFUE; art. 1 Cost.; cattura del regolatore; riserve auree;
TARGET2.