lunedì 19 ottobre 2026

Sahel States: AES Monetary Exit and Sovereign Currency Strategy

AES Monetary Exit and Sovereign Currency Strategy

With Integrated Quantitative Balancing

Policy Draft

Alliance of Sahel States (Burkina Faso, Mali, Niger)

Version 1.0 — October 2026

Purpose


This document outlines a phased strategy for exiting the CFA franc system and establishing a sovereign
monetary framework for the Alliance of Sahel States (AES). It integrates Quantitative Balancing (QB) at every stage so that monetary sovereignty extends beyond the unit of account and reserve assets to the
creation of money by commercial banks and the recovery of seigniorage.

The objective is structural: reduce external monetary dependence, make money creation visible and
accountable, and direct a defined share of seigniorage toward public stabilization and productive
investment, without suppressing credit to the real economy.

Core Principles

1. Sequencing over rupture — Infrastructure, reserves, and rules precede any change in legal tender status.

2. Visibility of money creation — Commercial bank credit creation is recorded and partially balanced; it is not prohibited.

3. Domestic control of seigniorage — A defined share of the advantage arising from money creation
accrues to the public balance sheet.

4. Diversification — No single external partner replaces the previous monetary constraint.

5. Transparency — Reserve positions, money-creation volumes, and seigniorage recovery are published
on a regular schedule.

Phase 0 — Preconditions and Transparency (6–12 months)


Objectives

Establish a factual baseline and the institutional capacity required for later phases.

Actions

• Publish a joint AES technical assessment covering:

• Foreign reserves currently held within the BCEAO system.

• Stock and composition of public debt (CFA-denominated domestic and external).• Share of trade invoiced and settled in CFA.

• Volume and composition of commercial-bank credit and estimated unrecovered seigniorage.

• Constitute an independent AES Monetary Technical Committee with economists, treasury officials,
and former central-bank practitioners. Mandate public reporting.

• Fully operationalize the Confederal Investment and Development Bank (BCID-AES) and publish its
balance sheet.

• Accelerate domestic accumulation of physical gold and other hard assets through existing state
mining vehicles and the national refinery. Publish reserve figures quarterly.

• Define the future AES unit of account both as a settlement instrument and as the reference unit for
Quantitative Balancing entries.

Quantitative Balancing in Phase 0

• Map current endogenous money creation (bank lending) versus base money.

• Design the accounting architecture of the Quantitative Balancing Account (to be hosted at BCID-AES
or a dedicated confederal entity).

• Establish the initial balancing rate (a fixed or progressive percentage applied to new credit) and the
categories of credit that will be exempt or treated differently.

• No balancing collections occur yet; the phase is diagnostic and design-only.

Phase 1 — Parallel Unit of Account and Payment Rails (12–24 months)

Objectives

Introduce the AES unit of account for selected uses and build the rails that will later carry it, while leaving ordinary CFA transactions undisturbed.

Actions

• Launch the AES unit of account for:

• Inter-state settlements inside the confederation.

• New public procurement and large mining contracts.

• Projects financed by BCID-AES.

• Upgrade existing mobile-money and banking payment systems for multi-currency operation and
offline resilience.

• Negotiate bilateral trade and settlement agreements with non-CFA partners that permit invoicing and
settlement in the AES unit, gold, or commodity baskets.

• Require a rising share of new state gold sales and mining-related revenues to be held or settled
outside the CFA system.

Quantitative Balancing in Phase 1

• Open the Quantitative Balancing Account.

• Apply balancing to all new credit denominated in the AES unit of account:

• When a commercial bank extends such credit, a corresponding seigniorage claim is recorded in favor
of the AES public balance sheet.

• Recovery occurs through one or more of the following: an additional non-remunerated reserve
requirement, a periodic payment in AES units or gold, or an automatic credit to a stabilization or
investment fund.

• CFA-denominated credit remains outside the balancing regime during this phase.

• Publish monthly figures on AES-unit credit creation and seigniorage recorded.

Phase 2 — Managed Transition and Dual Circulation (24–36 months)

Objectives


Allow the AES unit to circulate alongside the CFA and extend Quantitative Balancing to the growing share of activity denominated in the new unit.

Actions

• Declare a dual-circulation period. The AES unit becomes legal tender in parallel with the CFA.

• Convert a defined portion of new government revenues (particularly gold-related receipts) directly into
the AES unit and into domestically held reserves.

• Open voluntary conversion windows for residents and firms under published rules. No forced haircuts
on existing CFA savings in the initial stage.

• Restructure or roll over CFA-denominated domestic debt instruments into the AES unit where
feasible.

• Maintain a temporary, transparent external anchor (gold plus a basket of major trading-partner
currencies, or a commodity basket). Publish the rule and the weights.

Quantitative Balancing in Phase 2


• Extend the balancing regime to all credit denominated in the AES unit.

• Keep CFA credit outside the regime to avoid disruptive arbitrage during the overlap period.

• Adjust the balancing rate if necessary on the basis of observed credit volumes and inflation outcomes;
changes are pre-announced.

• Channel recovered seigniorage primarily into:

1. A stabilization fund.
2. Productive public investment (energy, mineral processing, agriculture).
3. Reduction of existing public debt.

• Continue monthly public reporting of money creation and seigniorage recovery.

Phase 3 — Full Monetary Sovereignty

Objectives

Complete the transition so that the AES unit is the sole legal tender and Quantitative Balancing operates
as a permanent feature of the monetary system.

Actions

• Withdraw legal-tender status from the CFA once the AES unit accounts for the majority of domestic
transactions and public finance.

• Operate a joint or closely coordinated AES monetary authority (a single currency is preferable but not
strictly required if political conditions favor staggered adoption).

• Maintain convertibility for trade and external debt service under published rules.

• Avoid both a rigid external peg that recreates the former constraint and an unmanaged float.

Quantitative Balancing in Phase 3

• Quantitative Balancing becomes a standing rule applicable to commercial-bank credit creation in the AES unit.

• Banks remain free to allocate credit according to risk criteria; they do not retain the entirety of the
seigniorage generated by that creation.

• Recovered seigniorage continues to fund the stabilization fund, productive investment, and debt
reduction under a published allocation rule.

• The balancing rate and exempt categories are set by transparent regulation, not by discretionary
executive decision.

• Annual audits of the Quantitative Balancing Account are published.

Critical Risk Controls

• **Inflation and confidence** — Reserve accumulation, payment infrastructure, and a credible anchor must precede any large-scale shift in legal tender. Gold production and refining capacity are helpful but not sufficient alone.

• **Trade disruption** — Parallel settlement rails and new trading partners must be functional before
the CFA loses legal-tender status.

• **New dependency** — Exclusive reliance on any single external security or commodity partner
recreates the original problem. Counterparties should be diversified.

• **Governance of seigniorage** — Quantitative Balancing must be rule-based and publicly reported.
Discretionary control over the recovered funds would simply relocate the monetary advantage from an
external authority to a domestic one.

• **Credit conditions** — The mechanism is an accounting and recovery tool, not a quantitative ceiling on lending. Ceilings risk contracting the real economy; balancing leaves credit decisions with the banks while sharing the seigniorage.

• **Administrative capacity** — The BCID-AES and existing payment systems can host the initial
balancing entries. Complexity should be kept low in the first years.

• **Security and administrative prerequisites** — Large-scale monetary reform is fragile while
significant territory remains outside effective state control. Stabilization progress should be monitored
in parallel.

Immediate Next Steps (No Full Exit Required)

1. Make BCID-AES fully operational and publish its balance sheet.

2. Commission and release the joint technical assessment of CFA exposure, credit volumes, and
estimated seigniorage.

3. Design and publish the accounting rules for the Quantitative Balancing Account, including the initial rate and exempt categories.

4. Require that an increasing share of new mining contracts and state gold sales be settled or held outside the CFA system.

5. Begin technical work on the AES unit of account and payment-system upgrades without announcing a fixed conversion date.

Summary

Exiting the CFA without addressing commercial-bank money creation changes the name of the currency
while leaving the dominant source of liquidity and its associated advantage largely unchanged. Integrating Quantitative Balancing at each phase makes monetary sovereignty operational on both base money and bank-created money. The sequence prioritizes measurable capacity—reserves, rails, rules, and transparency—over declarative rupture. The institutional pieces already announced by the AES (confederal bank, mining vehicles, joint documentation) can support the early phases; the remaining requirements are reserve accumulation under domestic control, diversified settlement options, and a published, credible balancing rule.

End of policy draft

domenica 4 ottobre 2026

Dal caso delle monete miste del 1604 alla banca che paga creando depositi

Dal caso delle monete miste del 1604 al bilancio in cui la banca paga gli stipendi creando un deposito. Cosa diceva Alexander Del Mar, e perché i tre fori non sono una citazione storica.

Nel 1604 un mercante di Londra, Gilbert, pretese di essere pagato con la moneta in cui il debito era stato contratto. Il debitore irlandese, Brett, gli tese invece i pezzi nuovi, di minor fino, che Elisabetta aveva messo in circolazione in Irlanda mescolandoli ai vecchi. Il Privy Council d’Irlanda, nel caso passato ai repertori come Case of Mixed Money — Gilbert v. Brett — diede ragione al debitore. Due massime, non una. Battere moneta, darle il nome e mutarne il valore è prerogativa della Corona. Il debito si estingue con la moneta che ha corso il giorno del pagamento, per il valore che il sovrano le ha assegnato, non per il metallo promesso all’origine.

La seconda massima è il nominalismo. È ancora la nostra: l’art. 1277 del codice civile italiano dice che il debito di somma si estingue con moneta avente corso legale allo stato del pagamento, per il suo valore nominale. La prima massima è quella che interessa qui. Dice chi può far nascere il mezzo con cui si paga. Nel 1604 la risposta del giudice fu: lo Stato, e solo lo Stato.

Ciò che Del Mar vide nel caso, e ciò che il caso non dice

Alexander Del Mar, in Barbara Villiers. A History of Monetary Crimes, tratta il 1604 come l’ultima affermazione piena di quella prerogativa. Scrive che il caso allarmò le classi monetarie inglesi, e che la risposta arrivò sessantadue anni dopo. L’Act of 1666 dispose il conio gratuito del metallo portato dai privati alla zecca. Il signoraggio di Stato, il vantaggio di battere moneta, veniva tolto di mezzo. Del Mar chiama quell’atto un crimine: una prerogativa che mette accanto al diritto di pace e di guerra sarebbe stata ceduta, per via di corruzione e di Compagnia delle Indie, a una classe di banchieri. Da lì, nella sua ricostruzione, la moneta smette di essere un pilastro della costituzione e diventa una funzione privata.

La lettura è politica, e va tenuta distinta dalla massima. Gilbert v. Brett non parla di banche, non parla di depositi, non vieta a nessuno di tenere i conti. Consacra il potere pubblico sul conio e, insieme, obbliga il creditore ad accettare la moneta corrente. Usarlo in un’aula italiana come se dichiarasse nulli i mutui è il modo più rapido per perderlo. Il giudice di oggi ne trae il nominalismo, non la requisitoria di Del Mar. Le Sezioni Unite, il 5 marzo 2025, n. 5841, hanno detto che l’accredito in conto è disponibilità giuridica della somma, e che il mutuo così perfezionato è titolo esecutivo. È la nipote della seconda massima del 1604. Non è la conferma della prima.

Il nome nuovo della stessa alienazione

Il passaggio che Del Mar data al 1666 ha oggi un’altra forma, più larga del conio. Non è il privato che porta l’argento in zecca e se lo riprende battuto senza aggio. È la banca che iscrive una passività in euro, il cliente la usa per pagare, e il bilancio chiama quella passività deposito. L’art. 1834 del codice civile, dal 1942, dice una cosa precisa e una sola: se depositi una somma, la banca ne acquista la proprietà e ti restituisce altrettanto. Il presupposto è una somma che esisteva già. Il mutuo, lo stipendio del cassiere, l’acquisto della sede non versano alcuna somma. Fanno nascere insieme un attivo — o un costo — e un debito verso la clientela che il sistema dei pagamenti accetta come moneta.

Un’impresa non banca non può fare quella scrittura. Se pagasse i fornitori con una passività propria accettata alla pari come moneta, raccoglierebbe risparmio ed eserciterebbe il credito senza autorizzazione: artt. 130 e 131 del Testo unico bancario. Se la iscrivesse come cassa, il bilancio sarebbe falso. La banca la fa ogni giorno, e gli schemi della Circolare 262 della Banca d’Italia la rappresentano come operatività ordinaria. La riserva dell’art. 10 del Testo unico glielo consente. Nessuna norma le chiede di dire, in bilancio, quanta parte dei «debiti verso clientela» è risparmio consegnato e quanta è moneta nata per erogare un fido, comprare un palazzo o pagare il personale. Il rendiconto finanziario non ha una riga di emissione. Per questo il bilancio bancario non si legge quanto a solvibilità. Non manca un allegato. Manca la distinzione.

L’art. 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea riserva alla Banca centrale europea l’autorizzazione a emettere banconote, e agli Stati le monete. Sulla moneta scritturale, che è la quasi totalità di ciò con cui si paga, il Trattato tace. L’art. 32 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali nomina il vantaggio di emissione della banca centrale, il monetary income, e ne prevede il riversamento. Il vantaggio corrispondente, sul bilancio della banca commerciale, non ha nome. È la prerogativa del 1604 dopo due cambi di etichetta: non più conio, ma scrittura; non più ceduta nel 1666 ai portatori di metallo, ma esercitata da chi ha l’albo, e chiamata deposito.

Perché non basta un processo

Il working paper Tre fori e il rimedio definitivo, dell’ottobre 2026, parte da questo scarto e rifiuta di chiederne conto nel posto sbagliato. I fori non sono intercambiabili. Un giudice può pronunciare solo il petitum che la causa gli mette davanti.

Il primo foro è l’esecuzione. Chi è pignorato e sostiene che il mutuo è nullo perché la banca ha creato la somma dal nulla perde, e può essere condannato per lite temeraria. Dopo le Sezioni Unite del 2025 l’accredito basta. L’unico uso già vivo del deposito irregolare, in quella sede, è un altro: se la somma «erogata» è stata subito riversata alla stessa banca in deposito cauzionale, la proprietà torna alla banca e il titolo può non documentare un debito attuale finché non c’è uno svincolo in forma solenne. È la Cassazione n. 12007 del 2024. Non è il Mixed Money, e non è il signoraggio.

Il secondo foro è l’unico in cui il concetto può emergere senza essere sanzionato come negazione della moneta. L’attore giusto non è il debitore. È chi ha versato moneta già emessa — contante, o il prezzo di una casa arrivato con un bonifico — e tiene a vista una somma oltre i centomila euro coperti dalla garanzia. In caso di risoluzione concorre, sulla stessa voce di bilancio, con depositi nati per pagare la banca. Se chiede la scissione e la banca risponde che la Circolare non la prevede, c’è una controversia vera. Il giudice, per dire se l’informativa di legge è completa, deve applicare la norma che tace. Si può allora rimettere alla Corte di giustizia la domanda se il silenzio dell’art. 128 sia un vuoto o una licenza, e in subordine alla Corte costituzionale l’omissione dell’art. 1834 rispetto all’art. 47 della Costituzione, che affida alla Repubblica il controllo del credito e la tutela del risparmio. Non si chiede di cancellare i mutui.

Il terzo foro è il legislatore, ed è l’unico rimedio definitivo. Tre operazioni, in quest’ordine. Definire il deposito da raccolta e il deposito da emissione, qualunque sia la contropartita: credito, immobile proprio, stipendio. Scindere gli schemi di bilancio, con una riga autonoma di emissione. Assegnare al Tesoro, per flussi e non con un prelievo il giorno uno, il vantaggio su quella massa, sul modello già scritto per la banca centrale. I mutui restano. I depositanti restano creditori della banca. Cambia il titolare del vantaggio, e torna leggibile lo stato di insolvenza. Un condono dei debiti farebbe pagare il conto agli stessi depositanti, o alla risoluzione. Sarebbe un’altra alienazione, non la restituzione della prerogativa.

Cosa citare, e dove

Il Mixed Money va citato per la prima massima, e con la glossa di Del Mar dichiarata come glossa. Serve a mostrare che l’idea di una prerogativa pubblica sull’emissione non è un’invenzione del contenzioso bancario contemporaneo: è la regola che un consiglio della Corona affermò quando la moneta era ancora metallo, e che uno storico monetario americano considerò venduta nel 1666. Non serve come norma applicabile a Roma nel 2026. Un privy council irlandese non si trascrive nelle conclusioni di un atto di citazione.

Il paper dei tre fori va citato per la tecnica. Dice dove la prerogativa, cambiato il nome, si può ancora far emergere, e dove citandola la si perde. Il caso pilota che ne discende è stretto di proposito: un depositante, una PEC, un rifiuto fondato sulla Circolare 262, una domanda di comunicazione dei dati che la banca ha già nelle scritture, e solo in subordine le questioni europea e costituzionale. Il magistrato può aiutare a scrivere l’ordinanza di rimessione. Non può costruire il fatto che poi giudica.

Resta, in una frase, la distanza fra i due testi. Del Mar racconta una prerogativa ceduta e chiede di ricordarlo. I tre fori partono da quel ricordo e rifiutano di fermarsi alla memoria. Una prerogativa che non ha una riga in bilancio non è stata restituita. È stata soltanto ribattezzata.

Note

  1. Gilbert v. Brett (1604), Case of Mixed Money, Privy Council d’Irlanda. Il debitore estinse l’obbligazione con la moneta irlandese svalutata avente corso al tempo del pagamento. David Fox, The Case of Mixt Monies, in Money in the Western Legal Tradition, Oxford University Press, 2016, ne ricostruisce il nominalismo e l’uso delle fonti di diritto comune.
  2. Alexander Del Mar, Barbara Villiers, or a History of Monetary Crimes, cap. I, «The Crime of 1666». Il 1604 è presentato come affermazione della prerogativa di coniare e di regolarne la quantità; l’Act of 1666 come cessione di quella prerogativa mediante il conio gratuito.
  3. Marco Saba, Il deposito irregolare. Genealogia giuridico-contabile della moneta bancaria, 2026. Otto giurisdizioni, un gradiente di schermatura, dall’art. 1834 c.c. al § 700 del codice civile tedesco.
  4. Marco Saba, Tre fori e il rimedio definitivo. Dalla finzione del deposito irregolare alla separazione contabile della moneta bancaria, working paper, Roma, 5 ottobre 2026. Il § 5.4 distingue il privilegio di settore dall’autocontratto; il § 8 descrive il caso pilota.
  5. Cass. civ., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841. L’accredito integra la disponibilità giuridica. Cass. civ. n. 12007/2024: il riversamento in deposito cauzionale può togliere al titolo l’obbligazione attuale di restituzione.
  6. Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas, «Money creation in the modern economy», Bank of England Quarterly Bulletin, 2014 Q1. Audizione di Carmelo Barbagallo, Banca d’Italia, Commissioni finanze riunite, 23 gennaio 2017.

venerdì 2 ottobre 2026

La supercazzola «istituto di diritto pubblico»

La supercazzola «istituto di diritto pubblico»

Asimmetrie dogmatiche, opacità funzionale e deficit di accountability della

Banca d’Italia

Marco Saba 

Roma, ottobre 2026



 La formula «istituto di diritto pubblico», attribuita alla Banca d’Italia dall’art. 20 del R.D.L.

12 marzo 1936, n. 375, ripetuta dall’art. 1 dello Statuto approvato con R.D. 11 giugno 1936,

n. 1067, e ribadita dall’art. 4 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29

gennaio 2014, n. 5, non descrive un regime. Lo nomina. Da un lato la pubblicità dell’ente

viene invocata per fondare vigilanza, sanzione e una tutela assimilabile a quella delle

funzioni statali. Dall’altro la struttura delle quote, detenute da banche, assicurazioni,

fondazioni ed enti di previdenza, e il radicamento nel Sistema europeo di banche centrali

vengono invocati per declinare la trasparenza amministrativa ordinaria, il controllo

politico-parlamentare e la giurisdizione contabile piena.

La tesi è che la formula funzioni da supercazzola istituzionale: un sintagma che suona come

qualificazione giuridica e opera come schermo. Non è vuota nel senso che non produca

effetti. È vuota nel senso che non vincola il soggetto che la pronuncia a un solo regime.

Produce una doppia convenienza, qui chiamata asimmetria di tutela giuridica. Natura

pubblicistica quando serve l’imperium. Autonomia dei partecipanti e indipendenza

comunitaria quando il cittadino chiede l’atto, il Parlamento chiede il rendiconto, la Corte

dei conti chiede il bilancio.

Lo stesso disegno si ritrova, un cerchio più largo, nella moneta scritturale. L’art. 10, comma

2, del testo unico bancario riserva l’attività bancaria alle banche. Lo stesso atto contabile, la

scrittura di un deposito accettato come pagamento, è lecito per chi è nella lista e illegittimo

per chi ne è fuori. Non è un patto privato che si finge legge. È una legge che fotografa il

patto. La formula che lo dice, trapiantata dal lessico di Leopoldo Elia, è conventio ad

excludendum: tutti i privati sono formalmente uguali, e alcuni sono più uguali perché la

riserva li tiene dentro. Il succo non è il dividendo sulle quote. È il signoraggio delle banche

commerciali, la rendita da creazione isolata da Biagio Bossone e non eccepita dalla

vigilanza, che di quei beneficiari fa i propri partecipanti e, nelle assemblee di Sede, gli

elettori del proprio Consiglio superiore.

Il paper non sostiene che la Banca d’Italia sia una società per azioni ordinaria, né che l’art.

130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia un falso. Sostiene che

l’etichetta e il comportamento non coincidono, e che questa non-coincidenza è stabile,

remunerata e protetta. La formula non è, di per sé, un salvacondotto processuale. La porta

che sulla Banca si chiude non sta nelle tre parole. Sta nella dottrina dell’atto insindacabile, e

si apre o si chiude secondo il petitum. Lo stesso ente tiene, dal 1894, la cassa dello Stato, e

la L. 28 marzo 1991, n. 104 gliela proroga da sola, di venti anni in venti anni.


Parole chiave: Banca d’Italia; istituto di diritto pubblico; signoraggio; moneta scritturale;

tesoreria dello Stato; FOIA; art. 130 TFUE; art. 1 Cost.; cattura del regolatore; riserve auree;

TARGET2.

Pdf scaricabile: https://www.academia.edu/176632630/La_supercazzola_istituto_di_diritto_pubblico_Asimmetrie_dogmatiche_opacit%C3%A0_funzionale_e_deficit_di_accountability_della_Banca_dItalia

Podcast: https://open.spotify.com/episode/5HDyAwMFy20rfbhHYUyUWH

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JJBjO_-lRnI