giovedì 24 settembre 2026

Il Deposito Irregolare: il caso italiano

Tratto dal testo: IL DEPOSITO IRREGOLARE - Genealogia giuridico-contabile della moneta bancaria

   Il deposito irregolare: Genealogia giuridico-contabile della moneta bancaria

Capitolo X — Italia: l’esplicitazione radicale

Il caso italiano offre, rispetto a quello svizzero esaminato nel Capitolo VIII (v. supra, Cap. VIII), un contro-esperimento storiografico di particolare densità: la medesima operazione giuridica — la trasformazione del versamento di denaro presso un istituto di credito da rapporto di custodia in rapporto di credito — viene compiuta due volte, a distanza di settantasette anni, con tecniche codicistiche opposte. La prima volta, nel 1865, con una norma «nascosta»: un capoverso collocato dentro la disciplina generale del deposito, tradotto quasi alla lettera dal modello francese e intellegibile solo attraverso il coordinamento con altre disposizioni. La seconda volta, nel 1942, con una norma esplicita e banco-specifica: l’art. 1834 del codice civile, che sancisce in termini il passaggio della proprietà del danaro alla banca. Ciò che conferisce al secondo momento il suo carattere paradossale è la data: il legislatore corporativo scrisse nel codice ciò che in Germania era stato affidato ai commentari e in Svizzera alla giurisprudenza, e lo scrisse dopo che la legge bancaria del 1936 aveva dichiarato la raccolta del risparmio «funzione di interesse pubblico» e trasformato la Banca d’Italia in istituto di diritto pubblico. La finzione privatistica non fu dunque scalzata dalla pubblicizzazione del sistema: le sopravvisse, anzi ne ricevette la consacrazione definitiva.

11.1 Il codice 1865: traduzione del Code civil e la norma nascosta

Il codice civile del Regno d’Italia del 1865, in vigore dal 1° gennaio 1866, disciplinò il deposito nel Libro III, Titolo XVIII («Del deposito e del sequestro», artt. 1835-1877), riproducendo in traduzione pressoché letterale il Titolo corrispondente del Code civil francese.1 La definizione dell’art. 1835 — «Il deposito in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll’obbligo di custodirla e di restituirla in natura» — traduce parola per parola l’art. 1915 c.c. franc. («Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature»), e la stessa rispondenza letterale lega l’art. 1836 all’art. 1916 francese.2 La clausola della restituzione in natura poneva tuttavia, per il denaro e per le cose fungibili, lo stesso problema teorico che il modello transalpino lasciava irrisolto: un deposito di moneta sciolta non può essere restituito «in natura» senza assurdità pratica.3

11.1.1 Il capoverso dell’art. 1848, l’art. 1863 (ritenzione) e le fonti francesi

La soluzione italiana fu una norma di secondo grado, nascosta in un capoverso. L’art. 1848, primo comma, dettava la regola del deposito regolare — «Il depositario deve restituire l’identica cosa che ha ricevuto» — e il capoverso aggiungeva: «Un deposito di denaro, quando in conformità dell’articolo 1846 il depositario ne avesse fatto uso, deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d’aumento quanto di diminuzione del loro valore».4 L’art. 1846, richiamato, sanciva il divieto di uso «senza l’espresso o presunto permesso del deponente».5 La fattispecie che la dottrina avrebbe chiamato deposito irregolare era dunque costruita come deposito regolare più permesso d’uso: l’ipotesi patologica dell’impiego della cosa custodita veniva ricondotta a fisiologia, senza che il legislatore pronunciasse la parola decisiva — la proprietà. Del resto l’art. 1860 confermava la restituzione ad nutum («Il deposito si deve restituire al deponente appena lo domanda, quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la restituzione») e l’art. 1863 riconosceva al depositario lo ius retentionis per i crediti «per causa del deposito stesso»: «Il depositario può ritenere il deposito sino all’intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso».6

La scelta di tacere sul trasferimento proprietario replicava il silenzio del Code civil, che pure conosceva il problema. La storiografia romanistica lo spiega con la matrice pothieriana della compilazione francese: «il Code Civil passa questo argomento sotto silenzio, ma soltanto perché la dottrina francese aderì all’opinione del Pothier, che riteneva che nel mondo moderno non esistesse nessuna differenza tra il considerare questo rapporto come un mutuo e la sua considerazione come un tipo speciale del contratto di deposito al quale sono applicabili le norme del mutuo».7 L’Italia del 1865 seguì la via ibrida: né l’assimilazione al mutuo (che il § 700 BGB avrebbe sancito nel 1900 subordinando il depositum irregulare alle norme sul prestito di consumazione), né una disciplina espressa, bensì un deposito con trasferimento d’uso ancorato alla regola della restituzione «nelle medesime specie».8 La Relazione ministeriale del Guardasigilli Giuseppe Pisanelli avrebbe potuto chiarire l’intento dei redattori sugli artt. 1846 e 1848, ma il testo articolo per articolo non risulta accessibile in formato digitale integrale: si tratta di una lacuna documentale da colmare su supporto cartaceo, non di un’assenza della fonte.9

11.2 Dottrina e giurisprudenza tra Ottocento e Ventennio

11.2.1 Coppa-Zuccari, Bolaffio, La Lumia, Scialoja; la voce Treccani del 1931

La ricostruzione «ufficiale» della dottrina pre-1942 è offerta dalla voce Deposito dell’Enciclopedia Italiana (1931), che definiva il deposito irregolare come deposito avente «per oggetto cose consumabili col permesso al depositario di servirsene (art. 1846)», distinguendolo dal mutuo su due piani: la facoltà del deponente di ritirare ad nutum anche prima del termine pattuito, e la regola della restituzione — «mentre nel mutuo di una somma di denaro, il mutuatario deve restituire la somma numerica risultante dal contratto, indipendentemente dal maggiore o minore valore che abbia acquistato la moneta (art. 1821), il depositario di una somma di denaro deve restituire il denaro nella medesima specie di monete depositate […] tanto nel caso d’aumento quanto in quello di diminuzione del loro valore (art. 1848 capov.)».10 La voce non aveva esitazioni circa l’ambito applicativo: «Il deposito irregolare è frequente in materia commerciale, nella forma più comune di deposito bancario», e distingueva i depositi bancari «ad uso» — traslativi, «perché la banca ha facoltà di disporre dei valori che le sono affidati per il tempo in cui dura il deposito», tipicamente di denaro — dai depositi «a custodia», chiusi o aperti, tipicamente di titoli.11

Intorno a questa costruzione si disponeva una letteratura monografica ormai cospicua: L. Bolaffio, Il deposito e il pegno irregolare (1891); P. Coppa-Zuccari, Il deposito irregolare (1901) e La natura giuridica del deposito bancario (1902); F. Alessandri (1903); C. Longo (1906); C. Toesca di Castellazzo sullo ius retentionis (1915); I. La Lumia, I depositi bancarî (1913) e Diritto bancario (1920); A. De Gregorio sulla tutela dei depositi bancari (1926, 1929); A. Scialoja sui nuovi mezzi di conclusione dei depositi presso banche (1927); F. Messineo (1926).12 Sul versante romanistico, Gino Segre pubblicava nel 1907 la nota Sul deposito irregolare in diritto romano,13 mentre i grandi trattati — Giorgi, Teoria delle obbligazioni; Vivante, Trattato di diritto commerciale — erano citati dalla letteratura bancaria d’epoca come riferimenti canonici, benché la posizione specifica di ciascuno sul deposito bancario di denaro non risulti oggi verificabile su fonti aperte e debba essere accertata sui testi.14 Sotto la superficie della soluzione «ufficiale» restava però la triplice opzione teorica che la dottrina coeva al nuovo codice avrebbe riassunto così: sottospecie del deposito, mutuo, ovvero contratto sui generis partecipe dell’uno e dell’altro schema.15

11.2.2 Il dissesto della Banca Italiana di Sconto (1921) e l’oscillazione giurisprudenziale deposito/mutuo

Fu la pratica dei dissesti, non la speculazione astratta, a decidere quale delle tre opzioni prevalesse nei tribunali. La Banca Italiana di Sconto, costituita il 30 dicembre 1914, aveva accumulato immobilizzi tali da far salire il suo debito verso la Banca d’Italia «a 1300 milioni nel giugno 1921 e a 1700 milioni nel dicembre dello stesso anno»; ne derivarono «il decreto del 29 dicembre 1921 per la moratoria dell’istituto e successivamente la sua liquidazione», con un provvedimento speciale che sottrasse l’istituto alla procedura fallimentare «per ragioni d’interesse pubblico».16 In quella occasione, riferisce la voce Banca dell’Enciclopedia Italiana (1930), i depositi di titoli consegnati senza individuazione e con autorizzazione a servirsene «ha[nno] dato luogo […] a numerose decisioni di magistrati, nelle quali è prevalso il concetto di riconoscere in tali operazioni, quando ricorrano i presupposti suddetti, dei contratti di deposito irregolare (o, come altri ha preferito dire, di mutuo)»; e i depositi di titoli a lunga scadenza, traslativi di proprietà, erano «cosiddetti, erroneamente, comodati, sulla cui natura economico-giuridica molto si discusse in seguito al dissesto».17 Non emerge, va detto, una norma positiva pre-1942 che vieti espressamente i «comodati bancari irregolari» come fattispecie autonoma: il divieto era ricostruito per via dottrinale, posto che il comodato è essenzialmente gratuito e non traslativo e che un «comodato» di valori con corrispettivo e passaggio di proprietà si risolve in deposito irregolare o in mutuo.18

La posta in gioco della qualificazione era concreta: qualificato il rapporto come deposito irregolare, il depositante, in caso di fallimento del depositario, aveva «la veste di creditore e non di titolare di alcun diritto reale su cose possedute dal fallito», sicché «la restituzione avrà luogo in moneta fallimentare».19 La sequenza moratoria-giudiziaria del 1921-22 fu seguita, sul piano legislativo, dai provvedimenti a tutela del risparmio del 1926 (r.d.l. 7 settembre 1926, n. 1511; 6 novembre 1926, n. 1830): patrimonio non inferiore a un ventesimo dei depositi, riserve fino al 40% del capitale, divieto di fidi a un medesimo obbligato oltre un quinto del capitale versato e delle riserve, vigilanza della Banca d’Italia.20 Era la prima codificazione prudenziale della raccolta: lo Stato riconosceva ormai che i depositi — giuridicamente «custodie» — erano in verità la materia prima dell’impiego bancario.

11.3 Il sistema bancario: emissione, crisi, salvataggi

11.3.1 I sei istituti di emissione; lo scandalo della Banca Romana; la legge 449/1893

Il sistema creditizio del Regno riposava, fino al 1893, su una pluralità concorrente di istituti di emissione: la Banca Nazionale nel Regno d’Italia (erede della Banca Nazionale degli Stati Sardi), la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito, la Banca Romana, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, dal 1874 riuniti in un consorzio obbligatorio.21 La rivalità tra la Banca Nazionale di Carlo Bombrini e la Banca Romana di Bernardo Tanlongo si espresse nella «guerra della riscontrata» — la presentazione reciproca dei biglietti al cambio — e nel rigonfiamento della circolazione oltre i limiti legali, in un sistema segnato dalla «commistione fra attività di emissione e attività commerciale»; la Commissione d’inchiesta presieduta dal senatore Alvisi (1889) «scoprì ogni tipo di malversazione e accertò l’emissione di un ingente numero di banconote duplicate».22 I risultati furono resi noti alla Camera il 20 dicembre 1892 da Napoleone Colajanni: a fronte di 60 milioni autorizzati, la Banca Romana aveva emesso biglietti per 113 milioni di lire, «fra cui banconote false per 40 milioni emesse in serie doppia»; il governatore Tanlongo fu arrestato il 19 gennaio 1893 e poi assolto, in un giudizio in cui la difesa dell’avvocato Enrico Pessina «non contestò le accuse; contestò che fossero reati e non irregolarità dovute in particolare a pressioni governative e a esigenze dell’economia nazionale».23 L’istruttoria documentò artifici contabili istruttivi per il nostro tema: un portafoglio «di piazza» costituito per nove decimi da cambiali di comodo, conti correnti scoperti intestati agli amministratori.24 L’epilogo istituzionale fu la legge 10 agosto 1893, n. 449, istitutiva della Banca d’Italia — fusione della Banca Nazionale con le due banche toscane e liquidazione della Banca Romana — che «ridefinì il sistema della circolazione cartacea […]; avviò il processo di transizione verso una banca di emissione unica».25

11.3.2 Credito Mobiliare (1863) e Banca Generale (1871): il modello Pereire in Italia; le banche miste; la crisi 1931-33 e l’IRI

Sul versante della raccolta, il modello organizzativo venne dal Crédit Mobilier dei fratelli Pereire. La Società Generale di Credito Mobiliare, sorta a Torino nel 1863 con capitale di 50 milioni, fu «diretta filiazione del “Crédit mobilier” dei Fratelli Pereire, di cui assumeva anche il nome»: metà del capitale fu attribuita ai Pereire medesimi, ed Émile e Isaac entrarono nel consiglio di amministrazione, con direzione affidata a Domenico Balduino.26 La Banca Generale nacque invece nel 1871 — non nel 1863, come talora si legge — «con l’apporto di capitali austriaci e lombardi»; entrambe erano animate dall’obiettivo, «mutuato dal Crédit Mobilier, di finanziare infrastrutture e grandi progetti industriali».27 Il programma teorico del modello prevedeva la separazione delle scadenze — «i depositi in conto corrente avrebbero dovuto essere impiegati in operazioni bancarie a breve scadenza» — ma la prassi lo smentì: nel 1893 «la Società generale di credito mobiliare e la Banca generale dichiararono fallimento, e furono poste in liquidazione», trascinate dalla crisi degli istituti di emissione.28

Sulle rovine delle due banche mobiliari «sorgono con l’aiuto del capitale straniero, soprattutto tedesco, le maggiori e più solide fra le nostre banche ordinarie: la Banca commerciale italiana e il Credito italiano» (1894 e 1895), che, «seguendo l’esempio delle maggiori banche germaniche», cumularono deposito e sconto commerciale con il credito industriale a lunga scadenza, portando il capitale, nel 1906-1907, rispettivamente a 105 e 75 milioni.29 La valutazione storiografica della banca mista italiana resta divisa: alla tesi del ruolo propulsivo nel decollo industriale (Gerschenkron, Romeo, Toniolo) si oppone la documentazione di Antonio Confalonieri, secondo cui l’intento prioritario della Banca Commerciale alla nascita era stato «fare buoni affari con lo Stato italiano», con «grande continuità» di quadri direttivi rispetto alle banche appena fallite.30 La contraddizione strutturale del modello — finanziare impieghi industriali pluriennali con «depositi esposti a ritiri subitanei»31 — esplose nella Grande Depressione: nel 1931-1933 «lo Stato e la Banca centrale salvarono dal tracollo le maggiori banche miste, gonfie di partecipazioni azionarie sempre più svalutate», attraverso la creazione dell’Istituto Mobiliare Italiano (r.d.l. 13 novembre 1931, n. 1398, ente di diritto pubblico voluto da Alberto Beneduce) e poi dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (r.d.l. 23 gennaio 1933, n. 5), che nel 1934 stipulò con Comit, Credit e Banco di Roma tre convenzioni con cui le banche «cedevano all’IRI le proprie partecipazioni industriali e i crediti verso le imprese, in cambio di liquidità».32

11.4 La legge bancaria 1936 e la pubblicizzazione

11.4.1 Art. 1: la raccolta «funzione di interesse pubblico»; art. 3: la Banca d’Italia «istituto di diritto pubblico»

Il salvataggio fu pagato con la pubblicizzazione dell’intero sistema. Il r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 — «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia» —, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, aprì con una dichiarazione senza precedenti nella storia legislativa italiana: «Art. 1. La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge», esercitate da istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, casse di risparmio e imprese private autorizzate; l’art. 2 assoggettava «tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito» al controllo di un organo dello Stato, «denominato “Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito”».33 E l’art. 3: «La banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico», con conseguente estromissione dei privati dal capitale (rimborso delle azioni possedute) e nomina statale dei vertici.34 La legge, elaborata «in ambiente IRI», disegnò la Banca d’Italia come «banca delle banche», separò nettamente credito ordinario e credito mobiliare ed estese amministrazione straordinaria e liquidazione coatta a tutte le aziende di credito; la conversione del 1938 classificò Comit, Credit e Banco di Roma come «banche di interesse nazionale» e dichiarò istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro, l’Istituto San Paolo di Torino e il Monte dei Paschi.35 Dominus dell’operazione fu Alberto Beneduce, «sostenuto direttamente da Mussolini», e, se formalmente la vigilanza passò all’Ispettorato sottoposto alle direttive del governo, «il ruolo della Banca […] fu di fatto rafforzato dalla legge bancaria».36

Occorre però registrare il limite selettivo della pubblicizzazione: gli obblighi di comportamento imposti alle banche «erano diretti a garantire, in coerenza al contesto politico dirigistico ed illiberale, l’integrità e la solidità del patrimonio delle banche piuttosto che gli interessi di singoli risparmiatori», e «gran parte della materia contrattuale bancaria non era disciplinata dalla legge ma dalla prassi, prassi che nei fatti coincideva con le regole contrattuali poste dal contraente forte, la banca».37 Lo Stato del 1936 nazionalizzò la funzione, non il contratto: la struttura giuridica del rapporto fra banca e depositante restava quella disegnata dalla prassi e, per quel che valesse, dal capoverso dell’art. 1848 del codice del 1865. Il confronto con la riforma bancaria statunitense coeva — il Banking Act del 1933 (Glass-Steagall), di tre anni anteriore, e la sua opposta architettura di separazione proprietaria e assicurazione dei depositi — è trattato in sede comparatistica nel Capitolo XII, § 13.4 (v. infra), cui si rinvia per la valutazione del diverso destino della questione del deposito nei due ordinamenti.

11.5 Il codice 1942 e l’art. 1834: il compimento radicale

11.5.1 L’unificazione dei codici: contesto corporativo, R.D. 16 marzo 1942 n. 262, il comitato «progetto Asquini», il Guardasigilli Grandi

Il codice civile fu approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942 (n. 79, ed. straordinaria) ed entrò in vigore il 21 aprile 1942; il decreto di approvazione fece precedere il testo dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, divenuta «legge costituzionale» con la legge 30 gennaio 1941, n. 14.38 L’unificazione del diritto civile e commerciale — il presupposto sistematico dell’inserimento dei contratti bancari nel codice civile — «fu il risultato di una scelta politico-ideologica di vertice, volta ad affermare il ruolo onnicomprensivo dello Stato e dell’ordinamento corporativo», che «non corrispondeva ai programmi culturali della dottrina giuscommercialistica dell’epoca, […] ferma all’idea di una specialità largamente rispettata e normalizzata».39 La stessa struttura del codice recava il segno politico: alla sommità la Carta del Lavoro; il Libro V intitolato «del lavoro» e non «dell’impresa», «per ragioni di evidente demagogia legate alla dottrina del corporativismo fascista».40

I lavori si erano succeduti in due fasi: il progetto della Commissione Reale per la riforma dei codici (1936, Quarto libro. Obbligazioni e contratti), la cui Relazione professava che la materia delle obbligazioni «non richiede riforme radicali di concetti», bensì «ritocchi di sostanza […] con più profondo senso di socialità», e il progetto ministeriale del 1940, il c.d. «progetto Asquini», elaborato da un Comitato per il Libro IV composto, oltre che da Filippo Vassalli, dai consiglieri Gini, Piga ed Eula, dai professori Albertario, Azzariti e Lampis, da Mandrioli e Azara; la seconda bozza, del 31 ottobre 1940, introdusse «le prime assai superficiali e tecnicamente inadeguate manifestazioni volte a dare rilievo alle norme corporative».41 Seguì l’«appello alla corporativizzazione» del progetto, con le perplessità di Vassalli e Nicolò, fino alla «“falsa” relazione al Duce del 27 luglio 1942» e al congedo del Guardasigilli.42 Dino Grandi, ministro di Grazia e Giustizia dal 12 luglio 1939 al 5 febbraio 1943, rivendicò il primato della competenza tecnica — «non cerco tessere, cerco cervelli» — e alla caduta del regime affidò a Piero Calamandrei «la difesa del nostro Codice (…) che non è fascista ma degli italiani»; questi, nel 1947, lo definì «un Codice di carattere liberale e democratico».43 La valutazione complessiva resta divisa, e va presentata come tale: accanto alla lettura apologetica della resistenza dei tecnici sta il giudizio severo di Tullio Ascarelli, per il quale l’unificazione delle obbligazioni realizzata nel 1942 avvenne «in seguito a motivi autoritari e in contrasto col pensiero dei membri delle Commissioni preparatorie».44

11.5.2 La Relazione n. 739; il rifiuto della parificazione al mutuo; l’eliminazione dell’art. 1863

Nel Libro IV («Delle obbligazioni»), Titolo III («Dei singoli contratti»), il Capo XVII «Dei contratti bancari» tipizzò per la prima volta nella storia legislativa italiana le operazioni bancarie — passive (depositi), attive (apertura di credito, anticipazione, sconto) e accessorie — riservando loro «una specifica disciplina connotata dalla tipizzazione dei modelli negoziali maggiormente diffusi nella prassi commerciale dell’epoca».45 Il Capo si apre con la Sezione I «Dei depositi bancari» (artt. 1834-1838), il cui primo articolo dispone: «Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782). Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto».46 Il richiamo interno all’art. 1782 collega formalmente la figura bancaria al deposito irregolare comune — «Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo»47 — ma la formula «in quanto applicabili» fu il punto su cui i redattori si spiegarono con precisione.

La Relazione del Guardasigilli al Re, al n. 739, afferma senza perifrasi: «Il deposito di una somma di danaro produce trapasso della proprietà del danaro alla banca e obbligo di restituire il tantundem nella stessa specie monetaria (art. 1834 del c.c., primo comma)».48 Al n. 727 la Relazione aveva scritto che il deposito irregolare «si trasforma in mutuo», ma la dottrina del codice nuovo rilevò subito che l’assoggettamento alla disciplina del mutuo «solo “per quanto applicabile” […] dimostra ed afferma la esistenza di peculiarità normative […] del primo negozio rispetto al secondo».49 E soprattutto il legislatore rifiutò deliberatamente la parificazione integrale al mutuo proposta dal Progetto italo-francese delle obbligazioni (art. 649) e dal Progetto 1936 della Commissione Reale (art. 639): «il legislatore del codice del ’42 non ha seguito l’indirizzo accolto dal Progetto italo-francese (art. 649) e dal Progetto 1936 della Commissione (art. 639), nel senso di parificare esplicitamente e rigidamente, a tutti gli effetti, il primo al secondo: ciò che avrebbe […] posto in essere una compressione delle esigenze avvertite dalla pratica attraverso la norma, anziché l’adeguamento di questa a quella».50 La norma espressa sul deposito bancario di denaro «risolve il problema centrale di questo tipo contrattuale, che, come già si è detto, ha avuto in passato tanto in dottrina che nella giurisprudenza diverse soluzioni»:51 la controversia settantennale nata dal capoverso del 1848 fu chiusa per decreto, fissando gli effetti — la proprietà alla banca — senza risolvere la causa, cioè che cosa il contratto sia.

Simmetrica fu la soppressione del contrappeso proprietario-cautelare che il codice abrogato concedeva al depositario-depositante: la banca «non ha il diritto di esercitare il cosiddetto diritto di ritenzione, come risulta chiaro dall’eliminazione, dalla nuova disciplina del deposito in generale, della norma già contenuta nell’art. 1863 del vecchio codice civ., dovuta alla configurazione di questo tipo contrattuale più come mutuo che come deposito».52 Il depositario-banchiere perdeva la ritenzione (strumento di una logica custodiale) e conservava la proprietà (strumento di una logica creditizia): la riconfigurazione era completa. Il nuovo diritto estendeva inoltre la disciplina del deposito irregolare «oltre che al deposito di danaro, anche a quello di altre cose fungibili», configurandolo come «un negozio sui generis, avente elementi comuni sia col deposito sia col mutuo».53

11.5.3 Il paradosso: la proprietà alla banca sancita dopo la pubblicizzazione del sistema

La collocazione cronologica dell’art. 1834 merita di essere fermata con esattezza, perché è in essa la sua rilevanza storica maggiore. Quando il codice del 1942 scrisse che la banca «ne acquista la proprietà», la raccolta del risparmio era già da sei anni, per espresso dettato legislativo, «funzione di interesse pubblico» (art. 1 legge bancaria 1936), e la Banca d’Italia era già «istituto di diritto pubblico» (art. 3); le tre maggiori banche miste erano state salvate con denaro pubblico e poste sotto il controllo dell’IRI; la vigilanza era divenuta compito di governo.54 Il modello privatistico di auto-legittimazione elaborato nell’Ottocento — il deposito come contratto privato tra risparmiatore e banchiere, nel quale il passaggio di proprietà appariva come effetto «naturale» della fungibilità — fu codificato nel punto culminante dell’assorbimento statale del sistema. Lo Stato corporativo assunse il controllo pubblicistico della funzione creditizia e, nel medesimo torno di anni, sancì nel codice civile la struttura privatistica che rendeva quella funzione economicamente illimitata: perché è la proprietà della banca sulle somme — e non una mera detenzione — ciò che consente l’iscrizione dei depositi al passivo come debiti e il loro impiego all’attivo, cioè la costituzione scritturale della moneta bancaria. La finzione non sopravvisse nonostante la pubblicizzazione: fu pubblicizzata e, nel rapporto con la clientela, lasciata intatta.

Si può formulare l’obiezione opposta, e va formulata: che il 1942 abbia semplicemente recepito lo stato della prassi e della giurisprudenza prevalente, dando certezza a un rapporto che i tribunali del 1921-22 avevano già ricondotto al deposito irregolare; che l’articolo, tecnicamente, abbia risolto una «questione centrale» rimasta aperta per settant’anni; e che il contesto corporativo nulla tolga alla bontà tecnica della soluzione, tanto che il codice sopravvisse al regime senza che la norma fosse toccata.55 L’obiezione coglie la continuità, ma non scalfisce il dato strutturale: continuità e paradosso convivono. Proprio la sopravvivenza indenne dell’art. 1834 attraverso la caduta del fascismo, la Costituente e l’intera età repubblicana dimostra che la forma privatistica del deposito di denaro era divenuta indipendente dagli ordinamenti che l’avevano via via ospitata — liberale, corporativo, democratico —: un’infrastruttura, non un accidente ideologico. Che la questione non fosse chiusa lo certifica la Cassazione che, settantasette anni dopo, definirà la natura del deposito bancario «tuttora controversa in dottrina».56

11.5.4 Confronto sistematico art. 481 CO vs art. 1834 c.c.

Il confronto con la norma svizzera (v. supra, Cap. VIII, § 9.3) consente di misurare il punto estremo raggiunto dalla tecnica italiana. L’art. 481 del Codice delle obbligazioni del 1881, nel Titolo decimonono «Del deposito», dispone nella versione italiana ufficiale: «Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un’egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario. Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa. Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente».57 Il testo tedesco originario parlava — e parla tuttora, immutato dal 1881 — di Nutzen und Gefahr che «auf ihn übergehen»: nessuna menzione dell’Eigentum.58 Il passaggio di proprietà fu ricavato per via interpretativa: la giurisprudenza federale lo affermò compiutamente solo nel 1974 («Sie wird Eigentümerin des Geldes»), in una sentenza che registrava la natura giuridica dei depositi di risparmio come «umstritten» fra mutuo, contratto sui generis e deposito irregolare.59 Le due soluzioni sono confrontate nella Tabella 4.

Tabella 4 — Art. 481 CO 1881 vs art. 1834 c.c. 1942: confronto sistematico

Voce di confronto

Art. 481 CO (1881)

Art. 1834 c.c. (1942)

Rubrica e collocazione sistematica

«Deposito di denaro e di altre cose fungibili», dentro il Titolo XIX «Del deposito»

«Depositi di danaro», fuori dal deposito comune: Capo XVII «Dei contratti bancari», Sez. I

Formula sul trasferimento

«Gli utili e i rischi passano al depositario» (Nutzen und Gefahr); la proprietà è dedotta, non detta

«Questa ne acquista la proprietà»: passaggio proprietario sancito in termini

Fattispecie soggettiva

Neutra: qualsiasi depositario (banca compresa, senza dirlo)

Banco-specifica: «depositi […] presso una banca»; la qualità soggettiva è elemento tipizzante

Restituzione

Un’«egual somma» (tantundem); patto espresso o tacito, presumto se la somma è consegnata «senza sigilli e non chiusa»

«Nella stessa specie monetaria», a scadenza o «a richiesta del depositante», con preavviso convenzionale o d’uso

Ruolo di dottrina e giurisprudenza

Costitutivo: il trasferimento proprietario è opera della dottrina e del Tribunale federale (BGE 100 II 153, 1974)

Risolutivo a monte: la norma chiude per via legislativa la controversia dottrinale e pretoria del 1865-1921

Contesto istituzionale

Codice unitario «democratico» (1881); nessuna legge bancaria generale; la questione monetaria resta privata

Codice dello Stato corporativo; raccolta già «funzione di interesse pubblico» (art. 1 l. banc. 1936); Banca d’Italia già ente pubblico

La Tabella 4 rende visibile il «gradiente di schermatura» — ricostruito nella sua configurazione generale nel Capitolo VII (v. supra, Cap. VII, Tabella 3) — nel suo tratto terminale. La norma svizzera, pur essendo la più antica fra le codificazioni del punto (1881, contro il 1900 del BGB e il 1942 del codice italiano), è la più obliqua: dice gli utili e i rischi, tace la proprietà, resta dentro il deposito e non nomina la banca, sicché lo spostamento proprietario — tecnicamente decisivo per la creazione della moneta scritturale — avviene fuori dal testo di legge, nei commentari e nelle sentenze. La norma italiana è la più esplicita: estrae il deposito bancario dal titolo del deposito, lo colloca fra i contratti bancari, nomina la banca come elemento di tipo e pronuncia la parola «proprietà». Ciò che in Svizzera è esito interpretativo di un secolo, in Italia è premessa letterale della norma. E l’esplicitazione avviene nel sistema istituzionale in cui la raccolta era già pubblicizzata: il massimo di trasparenza testuale coincide con il massimo di integrazione statuale, segno che la forma «deposito» aveva ormai esaurito la sua funzione di occultamento per divenire semplice tecnica di allocazione del rischio e del potere creditizio.60

Resta, a chiusura dell’arco qui percorso, la domanda sulla tenuta contemporanea di questa costruzione: se la natura del contratto è «tuttora controversa», se il popolo svizzero nel 2018 ha votato (respingendola) la proposta di riserva integrale, e se le banche centrali riconoscono oggi apertamente che i depositi sono creati dai prestiti, allora la storia codicistica del deposito irregolare non è una storia chiusa, ma la genealogia di un problema presente: alla trattazione piena di questi sviluppi è dedicata la parte conclusiva del volume (v. infra, in particolare Cap. XIV per la Vollgeld-Initiative).61

 

Note: 

1 Codice civile (1865), Libro III, Titolo XVIII «Del deposito e del sequestro» (artt. 1835-1877), Wikisource, https://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile_(1865)/Libro_III/Titolo_XVIII (ult. consult. 2026).

2 Code civil des Français (1804), artt. 1915-1916, https://www.nanan.ai/textes/code-civil/articles/article-1916 (ult. consult. 2026); per la rispondenza letterale cfr. C. A. COBIANCHI – G. VENZI, Deposito, in Enciclopedia Italiana, vol. XI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1931, https://www.treccani.it/enciclopedia/deposito_(Enciclopedia-Italiana)/ (ult. consult. 2026).

3 Sul punto cfr. A. D. RUDOKVAS, Il depositum irregulare nel diritto civile russo, in Diritto@Storia, n. 5/2006, Memorie, https://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Rudokvas-Deposito-irregolare-diritto-civile-russo.htm (ult. consult. 2026).

4 Art. 1848 c.c. 1865, Wikisource, cit. La numerazione corretta è art. 1848 (non art. 1788), come risulta dal testo del codice.

5 Art. 1846 c.c. 1865: «Non può servirsi della cosa depositata senza l’espresso o presunto permesso del deponente», Wikisource, cit.

6 Artt. 1860 e 1863 c.c. 1865, Wikisource, cit.; cfr. C. A. COBIANCHI – G. VENZI, Deposito, cit.: «la legge accorda questo diritto solo a garanzia di ciò che sia dovuto al depositario “per causa del deposito” (art. 1863)».

7 A. D. RUDOKVAS, Il depositum irregulare nel diritto civile russo, cit. (che rinvia a R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations, p. 219 n. 23 e a R.-J. Pothier, Traité du contrat de dépôt).

8 A. D. RUDOKVAS, Il depositum irregulare nel diritto civile russo, cit.: «Il Codice Civile Germanico (BGB) nel § 700 in generale subordina il depositum irregulare alle norme riguardanti il contratto di mutuo».

9 La specifica relazione articolo per articolo della Relazione Pisanelli (Codice civile del Regno d’Italia correlato delle Relazioni Ministeriali, Torino, UTET, 1865) non risulta disponibile in formato digitale integrale: la fonte va consultata in ristampa anastatica o cartacea.

10 C. A. COBIANCHI – G. VENZI, Deposito, cit. (virgolettati testuali).

11 C. A. COBIANCHI – G. VENZI, Deposito, § «Depositi Bancarî», cit.: «I depositi del primo tipo si dicono ad uso appunto perché la banca ha facoltà di disporre dei valori che le sono affidati per il tempo in cui dura il deposito. […] Generalmente i depositi a uso hanno per oggetto il denaro, i depositi a custodia le cose».

12 Bibliografia d’epoca in C. A. COBIANCHI – G. VENZI, Deposito, cit. (L. BOLAFFIO, Il deposito e il pegno irregolare, Città di Castello, 1891; P. COPPA-ZUCCARI, Il deposito irregolare, Modena, 1901; F. ALESSANDRI, Contributo alla teoria del deposito irregolare, Casalbordino, 1903; C. LONGO, Appunti sul deposito irregolare, Roma, 1906; L. BARATTI, Mandato, deposito e contratto di lavoro, Milano, 1914; C. TOESCA DI CASTELLAZZO, Dell’“ius retentionis” nel deposito, in Scritti giuridici offerti a G. P. Chironi, Torino, 1915); e in voce Banca, in Enciclopedia Italiana, vol. VI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1930, https://www.treccani.it/enciclopedia/banca_(Enciclopedia-Italiana)/ (ult. consult. 2026) (P. COPPA-ZUCCARI, La natura giuridica del deposito bancario, Modena, 1902; I. LA LUMIA, I depositi bancarî, Torino, 1913; ID., Diritto bancario, fasc. I, Roma, 1920; A. DE GREGORIO, Il problema della tutela dei depositi bancarî, in Archivio giuridico, XCV, p. 2 ss.; ID., La legislazione italiana sulla tutela del credito e del risparmio, in Rivista di diritto commerciale, 1929; A. SCIALOJA, I nuovi mezzi di conclusione dei depositi presso banche, in Saggio di vario diritto, I, Roma, 1927; F. MESSINEO, Operazioni di borsa e di banca, Roma, 1926).

13 G. SEGRE, Sul deposito irregolare in diritto romano: nota, Roma, Istituto di diritto romano presso la Facoltà giuridica della R. Università, 1907 (estr. da Bullettino dell’Istituto di diritto romano, XIX, pp. 197-234).

14 C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, 5ª ed., I, Milano, 1922-1926; G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto privato moderno italiano, III, Firenze, 1877, p. 305. Le posizioni specifiche dei due autori sul deposito bancario di denaro non risultano verificate su fonti aperte e si danno qui come rinvii bibliografici d’epoca, non come posizioni accertate.

15 Sulla viva controversia dottrinale sotto l’impero del codice abrogato — tra chi riteneva il deposito irregolare una sottospecie del tipo negoziale deposito, chi viceversa un mutuo e chi, infine, un contratto sui generis — cfr. la rassegna coeva al nuovo codice di A. ASQUINI, I depositi bancari, in Rivista del Diritto Commerciale, I, 1937, pp. 245-280.

16 Voce Banca, in Enciclopedia Italiana, 1930, cit. (virgolettati testuali).

17 Voce Banca, in Enciclopedia Italiana, 1930, cit.: «Questa specie di operazioni ha dato luogo, in occasione del dissesto della Banca italiana di sconto, a numerose decisioni di magistrati, nelle quali è prevalso il concetto di riconoscere in tali operazioni, quando ricorrano i presupposti suddetti, dei contratti di deposito irregolare (o, come altri ha preferito dire, di mutuo)»; e «cosiddetti, erroneamente, comodati, sulla cui natura economico-giuridica molto si discusse in seguito al dissesto della Banca italiana di sconto».

18 Cfr. voce Banca, 1930, cit.; sul comodato come contratto essenzialmente gratuito e non traslativo, artt. 1803 ss. c.c. 1865. La locuzione «comodati bancari irregolari» non corrisponde ad alcuna fattispecie vietata da norma positiva: risultato negativo verificato sulle fonti disponibili.

19 Per le conseguenze fallimentari della qualificazione — il depositante con «la veste di creditore e non di titolare di alcun diritto reale su cose possedute dal fallito», sicché «la restituzione avrà luogo in moneta fallimentare» — cfr. A. ASQUINI, I depositi bancari, cit. (virgolettati testuali).

20 Voce Banca, 1930, cit.: «il loro patrimonio non può essere inferiore a un ventesimo dell’importo dei depositi; sono tenute a formare riserve fino all’importo del 40% del capitale e a non concedere fidi a uno stesso obbligato per un importo superiore al quinto del capitale versato e delle riserve (r. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511; 6 novembre 1926, n. 1830)».

21 Banca d’Italia, Collana storica, Contributi n. 11, documento sulla crisi degli istituti di emissione, Roma, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-storica/contributi/contributi-11/CSBI-contributi-11.pdf (ult. consult. 2026).

22 Banca d’Italia, Collana storica, Contributi n. 11, cit. (virgolettati testuali).

23 Per la ricostruzione dei dati procedurali (113 milioni emessi contro 60 autorizzati, banconote in serie doppia per 40 milioni, denuncia di N. Colajanni alla Camera il 20 dicembre 1892) cfr. F. BONELLI, La crisi del 1893 e il salvataggio della Banca di Napoli, in Banca d’Italia, Collana storica, Contributi n. 3, Roma, 1965; A. CONFALONIERI, Banca e industria in Italia 1894-1906, Milano, 1974, vol. I, cap. II; M. ROMANO, Tanlongo, Bernardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-tanlongo_(Dizionario-Biografico)/ (ult. consult. 2026).

24 Lo Scandalo della Banca Romana, in cartamonetaitaliana.com, https://www.cartamonetaitaliana.com/lo-scandalo-della-banca-romana/ (ult. consult. 2026); riscontro parziale nella stampa coeva riportata da F. Engels, in MECW, vol. 27 («a portfolio full of totally irredeemable fictitious bills»).

25 Banca d’Italia, Dall’istituzione della Banca d’Italia alla legge bancaria del 1936, https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/storia/istituzione/index.html (ult. consult. 2026); legge 10 agosto 1893, n. 449.

26 Voce Balduino, Domenico, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, https://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-balduino_(Dizionario-Biografico)/ (ult. consult. 2026); voce Banca, 1930, cit.: «la Società generale di credito mobiliare, sorta nel 1863 con un capitale di 50 milioni, sull’esempio dell’omonima banca francese dei fratelli Perere [sic]».

27 Banca d’Italia, Collana storica, Contributi e saggi n. 14, Roma, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-storica/contributi/contributi-14/CSBI-contributi_e_saggi-14.pdf (ult. consult. 2026): «la Banca Generale, nata nel 1871 con l’apporto di capitali austriaci e lombardi».

28 Voce Banca, 1930, cit. (virgolettati testuali); sul fallimento del programma Pereire di separazione delle scadenze cfr. ibid.: «i depositi in conto corrente avrebbero dovuto essere impiegati in operazioni bancarie a breve scadenza».

29 Voce Banca, 1930, cit. (virgolettati testuali); cfr. Banca d’Italia, Dall’istituzione, cit.

30 A. Confalonieri, Banca e industria in Italia 1894-1906; per la rassegna storiografica cfr. Alcune considerazioni sulla storiografia economica italiana nel secondo dopoguerra, in apertacontrada.it, 13 marzo 2023, https://www.apertacontrada.it/2023/03/13/alcune-considerazioni-sulla-storiografia-economica-italiana-nel-secondo-dopoguerra/ (ult. consult. 2026) (virgolettati testuali).

31 F. Flora, cit. in Banca d’Italia, Collana storica, Documenti n. 7, Roma, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-storica/documenti/documenti-07/CSBI-documenti-07.pdf (ult. consult. 2026): «le società industriali vivono sui debiti contratti presso le banche miste e da queste concessi con depositi esposti a ritiri subitanei».

32 Banca d’Italia, Dall’istituzione, cit. (virgolettato testuale); per l’IMI: r.d.l. 13 novembre 1931, n. 1398, cfr. Intesa Sanpaolo, Mappa storica, scheda IMI, https://mappastorica.intesasanpaolo.com/bank/detail/IT-ISP-MAPPAITALIA-0000072/ (ult. consult. 2026); per l’IRI: r.d.l. 23 gennaio 1933, n. 5, conv. in legge 3 maggio 1933, n. 512, e convenzioni del 1934, cfr. P. CIOCCA, La Banca d’Italia e il sistema bancario 1919-1936, Torino, Einaudi, 1977; V. CASTRONOVO, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, Milano, Mondadori, 2003.

33 R.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, conv., con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (G.U. 15 marzo 1938, n. 61, S.O.), artt. 1-2 (testo della conversione), in Edizioni Europee, https://www.edizionieuropee.it/law/html/14/zn30_11_00b.html (ult. consult. 2026) (virgolettati testuali); cfr. P. GROSSI, Il risparmio, intervento, Corte costituzionale, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Grossi_Risparmio.pdf (ult. consult. 2026).

34 Legge 7 marzo 1938, n. 141, art. 3, cit. (virgolettato testuale); sull’estromissione dei privati dal capitale (art. 21, rimborso delle azioni) e sul Consiglio Superiore (art. 22) cfr. Il sistema bancario nell’Italia post-unitaria, in BPP, 1994, https://www.bpp.it/apulia/html/archivio/1994/II/art/R94II006.html (ult. consult. 2026).

35 P. GROSSI, Il risparmio, cit.; Camera dei Deputati, Ministero per la Costituente, vol. IV (documentazione per l’Assemblea Costituente), https://legislature.camera.it/_dati/costituente/documenti/ministerocostituente/p7_Vol4_1.pdf (ult. consult. 2026); Il sistema bancario nell’Italia post-unitaria, BPP, cit.

36 Banca d’Italia, Collana storica, Contributi e saggi n. 14, cit. (virgolettati testuali).

37 L’evoluzione della disciplina dei rapporti tra banca e cliente: la tutela del contraente “debole”, in Filodiritto, 27 marzo 2018, https://www.filodiritto.com/levoluzione-della-disciplina-dei-rapporti-tra-banca-e-cliente-la-tutela-del-contraente-debole (ult. consult. 2026) (virgolettati testuali).

38 R.D. 16 marzo 1942, n. 262, in G.U. 4 aprile 1942, n. 79 (ed. straordinaria), in vigore dal 21 aprile 1942: Normattiva, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2697; Gazzetta Ufficiale, atto completo, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario (ult. consult. 2026). Sulla Carta del Lavoro (legge 30 gennaio 1941, n. 14) cfr. Gli interessi dei consumatori nel codice civile del 1942 e nella Costituzione del 1948, Studio IDconsumo, 2024, https://idconsumo.pt/wp-content/uploads/2024/06/ESTUDO3.pdf (ult. consult. 2026).

39 M. LIBERTINI, Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II), in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, https://www.rivistaodc.eu/diritto-civile-e-diritto-commerciale-italia-II (ult. consult. 2026) (virgolettato testuale); cfr. R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, Giuffrè, 1990.

40 Il codice civile, Collana Convergenze (CG n. 16, vol. 1), Roma, Roma TrE Press, https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2026/03/CG-n.-16-vol.-1-ebook.pdf (ult. consult. 2026); Studio IDconsumo, cit. (virgolettato testuale).

41 Sui documenti dei lavori preparatori: Commissione Reale per la Riforma dei Codici, Codice civile — Quarto libro. Obbligazioni e contratti, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1936; Ministero di Grazia e Giustizia, Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941), Roma, 1942, voll. I-II; cfr. CG n. 16, vol. 2, Roma TrE Press, https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2026/03/CG-n.-16-vol.-2-ebook.pdf (ult. consult. 2026) (virgolettati testuali). Sul «progetto Asquini» e la composizione del Comitato: Giappichelli (open access), studio sui lavori preparatori del Libro IV, https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/openaccess/9788892188044.pdf (ult. consult. 2026) (virgolettato testuale).

42 N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, Giuffrè (indice analitico: «L’appello alla “corporativizzazione” del progetto del Libro IV e le perplessità di Vassalli e Nicolò»; «La “falsa” relazione al Duce del 27 luglio 1942. Il congedo di Grandi»), https://shopdata.giuffre.it/media/Indice/INDICE_000471633.pdf (ult. consult. 2026).

43 Il Codice Civile fascista del 1942 curato da Dino Grandi, in Fatti per la Storia, https://www.fattiperlastoria.it/codice-civile-fascista-1942/ (ult. consult. 2026) (virgolettati testuali); sul periodo ministeriale di Grandi (12 luglio 1939 – 5 febbraio 1943) cfr. R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, Giuffrè, 1990; N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, Giuffrè, 2003.

44 T. ASCARELLI, La dottrina commercialistica italiana e Francesco Carnelutti, in Rivista delle società, 1960 (virgolettato testuale riportato in Roma TrE Press, https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/10/07.asc-jann.pdf, ult. consult. 2026).

45 Filodiritto, cit.; la struttura del Capo XVII (Sezione I «Dei depositi bancari», artt. 1834-1838) risulta dall’atto completo del R.D. 262/1942, Gazzetta Ufficiale, cit.

46 Art. 1834 c.c., testo conforme alla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942, in Wikisource, Codice civile, Libro IV, Titolo III, https://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile/Libro_IV/Titolo_III (ult. consult. 2026).

47 Art. 1782 c.c., testo citato in Giappichelli (estratto), https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892131675.pdf (ult. consult. 2026); cfr. A. ASQUINI, I depositi bancari, cit.

48 Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del 1942, n. 739, in Gazzetta Ufficiale, ed. straordinaria, 4 aprile 1942, n. 79, S.O.; rist. in Lavori preparatori del codice civile, Ministero di Grazia e Giustizia, Roma, 1942, vol. I; il testo integrale della Relazione è altresì pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense, Collana studi storici e giuridici, https://www.consiglionazionaleforense.it/collana-studi-storici-e-giuridici/-/asset_publisher/8DRwCIeuASnD/content/relazione-del-ministro-guardasigilli-grandi-al-codice-civile-del-1942 (ult. consult. 2026). Si avverte che la numerazione «n. 801» talora citata non è pertinente: i passi rilevanti sono i nn. 739 (depositi di danaro) e 727 (deposito irregolare).

49 G. GIORGI, Teoria delle Obbligazioni nel diritto privato moderno italiano, vol. III, Firenze, Cammelli, 1907, § 267 ss. (virgolettato testuale).

50 F. VASSALLI, Relazione al progetto di codice civile, in Lavori preparatori del codice civile, cit.; A. SCIALOJA, I nuovi mezzi di conclusione dei depositi presso banche, in Saggio di vario diritto, I, Roma, 1927 (virgolettato testuale).

51 G. PACCHIONI, I contratti bancari, in Trattato di Diritto Commerciale, diretto da V. Spera, Milano, UTET, 1938, pp. 1-120 (virgolettato testuale): «La presenza di una norma espressa sul deposito bancario di denaro ad uso, collegata alle nuove norme sul deposito in generale ed a quella in particolare posta nell’art. 1782 del c.c., risolve il problema centrale di questo tipo contrattuale, che, come già si è detto, ha avuto in passato tanto in dottrina che nella giurisprudenza diverse soluzioni».

52 C. VIVANTE, Trattato di Diritto Commerciale, vol. III, Milano, Vallardi, 5ª ed., 1923, p. 112 ss. (virgolettato testuale); per il testo dell’art. 1863 c.c. 1865 eliminato si veda il § 11.1.1.

53 Voce Deposito, in Enciclopedia Italiana (voce successiva al 1942), Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, https://www.treccani.it/enciclopedia/deposito_res-9bf864d5-87e5-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/ (ult. consult. 2026).

54 Artt. 1 e 3 legge bancaria 1936/1938, cit.; Banca d’Italia, Dall’istituzione, cit.; Banca d’Italia, Contributi e saggi n. 14, cit.

55 Per la ricostruzione tecnico-difensiva: A. ASQUINI, I depositi bancari, cit.; G. PACCHIONI, I contratti bancari, cit.; per la sopravvivenza del codice al regime e la «difesa» calamandreiana, § 11.5.1.

56 Cass. civ., sez. III, ord. 19 settembre 2019, n. 23330, in Giustizia Civile Massimario, 2019: «la natura del contratto di deposito bancario, regolato nel diritto interno dall’art. 1834 c.c., risulta tuttora controversa in dottrina»; commento in Il Diritto del Risparmio, 25 settembre 2019, https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/09/25/della-natura-del-contratto-di-deposito-bancario-ed-afferenti-legittimazioni-in-tema-di-rivendica-ex-art-948-c-c/ (ult. consult. 2026) (sede del commento, non della sentenza).

57 Codice delle obbligazioni svizzero, art. 481 (traduzione italiana ufficiale), WIPO Lex, https://www.wipo.int/wipolex/en/text/481619 (ult. consult. 2026).

58 Bundesgesetz über das Obligationenrecht del 14 giugno 1881, art. 481 (BBl 1881 III 109): «Ist Geld mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung hinterlegt worden, dass der Aufbewahrer nicht dieselben Stücke, sondern nur die gleiche Geldsumme zurückzuerstatten habe, so geht Nutzen und Gefahr auf ihn über», riproduzione a cura di G. Köbler, https://www.koeblergerhard.de/Fontes/Obligationenrecht%20Schweiz%201881.htm; testo vigente identico in fedlex SR 220, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de#art_481 (ult. consult. 2026).

59 BGE 100 II 153 del 25 giugno 1974 («Unregelmässiger Hinterlegungsvertrag. Verrechnung»: «Die Rechtsnatur der Sparkasseneinlagen ist umstritten […] Sie wird Eigentümerin des Geldes»), testo in servat.unibe.ch, https://www.servat.unibe.ch/dfr/bge/c2100153.html (ult. consult. 2026).

60 Sulle differenze sistematiche si veda il confronto testuale tra art. 481 CO (WIPO Lex, cit.) e artt. 1782 e 1834 c.c. (G.U. 4 aprile 1942, cit.); sul silenzio motivazionale svizzero (assenza di Motivi a stampa per il progetto Munzinger del 1871) cfr. U. FASEL (a cura di), Handels- und obligationenrechtliche Materialien zum schweizerischen Obligationenrecht von 1881, Berna, Haupt, 2000.

61 I tre riferimenti (Cass. 23330/2019; Vollgeld-Initiative del 10 giugno 2018; riconoscimenti della Bank of England del 2014) sono qui solo annunciati: la sede piena della trattazione della Vollgeld-Initiative è il Capitolo XIV (v. infra); gli altri sviluppi contemporanei sono trattati nei capitoli conclusivi del volume.

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