domenica 4 ottobre 2026

Dal caso delle monete miste del 1604 alla banca che paga creando depositi

Dal caso delle monete miste del 1604 al bilancio in cui la banca paga gli stipendi creando un deposito. Cosa diceva Alexander Del Mar, e perché i tre fori non sono una citazione storica.

Nel 1604 un mercante di Londra, Gilbert, pretese di essere pagato con la moneta in cui il debito era stato contratto. Il debitore irlandese, Brett, gli tese invece i pezzi nuovi, di minor fino, che Elisabetta aveva messo in circolazione in Irlanda mescolandoli ai vecchi. Il Privy Council d’Irlanda, nel caso passato ai repertori come Case of Mixed Money — Gilbert v. Brett — diede ragione al debitore. Due massime, non una. Battere moneta, darle il nome e mutarne il valore è prerogativa della Corona. Il debito si estingue con la moneta che ha corso il giorno del pagamento, per il valore che il sovrano le ha assegnato, non per il metallo promesso all’origine.

La seconda massima è il nominalismo. È ancora la nostra: l’art. 1277 del codice civile italiano dice che il debito di somma si estingue con moneta avente corso legale allo stato del pagamento, per il suo valore nominale. La prima massima è quella che interessa qui. Dice chi può far nascere il mezzo con cui si paga. Nel 1604 la risposta del giudice fu: lo Stato, e solo lo Stato.

Ciò che Del Mar vide nel caso, e ciò che il caso non dice

Alexander Del Mar, in Barbara Villiers. A History of Monetary Crimes, tratta il 1604 come l’ultima affermazione piena di quella prerogativa. Scrive che il caso allarmò le classi monetarie inglesi, e che la risposta arrivò sessantadue anni dopo. L’Act of 1666 dispose il conio gratuito del metallo portato dai privati alla zecca. Il signoraggio di Stato, il vantaggio di battere moneta, veniva tolto di mezzo. Del Mar chiama quell’atto un crimine: una prerogativa che mette accanto al diritto di pace e di guerra sarebbe stata ceduta, per via di corruzione e di Compagnia delle Indie, a una classe di banchieri. Da lì, nella sua ricostruzione, la moneta smette di essere un pilastro della costituzione e diventa una funzione privata.

La lettura è politica, e va tenuta distinta dalla massima. Gilbert v. Brett non parla di banche, non parla di depositi, non vieta a nessuno di tenere i conti. Consacra il potere pubblico sul conio e, insieme, obbliga il creditore ad accettare la moneta corrente. Usarlo in un’aula italiana come se dichiarasse nulli i mutui è il modo più rapido per perderlo. Il giudice di oggi ne trae il nominalismo, non la requisitoria di Del Mar. Le Sezioni Unite, il 5 marzo 2025, n. 5841, hanno detto che l’accredito in conto è disponibilità giuridica della somma, e che il mutuo così perfezionato è titolo esecutivo. È la nipote della seconda massima del 1604. Non è la conferma della prima.

Il nome nuovo della stessa alienazione

Il passaggio che Del Mar data al 1666 ha oggi un’altra forma, più larga del conio. Non è il privato che porta l’argento in zecca e se lo riprende battuto senza aggio. È la banca che iscrive una passività in euro, il cliente la usa per pagare, e il bilancio chiama quella passività deposito. L’art. 1834 del codice civile, dal 1942, dice una cosa precisa e una sola: se depositi una somma, la banca ne acquista la proprietà e ti restituisce altrettanto. Il presupposto è una somma che esisteva già. Il mutuo, lo stipendio del cassiere, l’acquisto della sede non versano alcuna somma. Fanno nascere insieme un attivo — o un costo — e un debito verso la clientela che il sistema dei pagamenti accetta come moneta.

Un’impresa non banca non può fare quella scrittura. Se pagasse i fornitori con una passività propria accettata alla pari come moneta, raccoglierebbe risparmio ed eserciterebbe il credito senza autorizzazione: artt. 130 e 131 del Testo unico bancario. Se la iscrivesse come cassa, il bilancio sarebbe falso. La banca la fa ogni giorno, e gli schemi della Circolare 262 della Banca d’Italia la rappresentano come operatività ordinaria. La riserva dell’art. 10 del Testo unico glielo consente. Nessuna norma le chiede di dire, in bilancio, quanta parte dei «debiti verso clientela» è risparmio consegnato e quanta è moneta nata per erogare un fido, comprare un palazzo o pagare il personale. Il rendiconto finanziario non ha una riga di emissione. Per questo il bilancio bancario non si legge quanto a solvibilità. Non manca un allegato. Manca la distinzione.

L’art. 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea riserva alla Banca centrale europea l’autorizzazione a emettere banconote, e agli Stati le monete. Sulla moneta scritturale, che è la quasi totalità di ciò con cui si paga, il Trattato tace. L’art. 32 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali nomina il vantaggio di emissione della banca centrale, il monetary income, e ne prevede il riversamento. Il vantaggio corrispondente, sul bilancio della banca commerciale, non ha nome. È la prerogativa del 1604 dopo due cambi di etichetta: non più conio, ma scrittura; non più ceduta nel 1666 ai portatori di metallo, ma esercitata da chi ha l’albo, e chiamata deposito.

Perché non basta un processo

Il working paper Tre fori e il rimedio definitivo, dell’ottobre 2026, parte da questo scarto e rifiuta di chiederne conto nel posto sbagliato. I fori non sono intercambiabili. Un giudice può pronunciare solo il petitum che la causa gli mette davanti.

Il primo foro è l’esecuzione. Chi è pignorato e sostiene che il mutuo è nullo perché la banca ha creato la somma dal nulla perde, e può essere condannato per lite temeraria. Dopo le Sezioni Unite del 2025 l’accredito basta. L’unico uso già vivo del deposito irregolare, in quella sede, è un altro: se la somma «erogata» è stata subito riversata alla stessa banca in deposito cauzionale, la proprietà torna alla banca e il titolo può non documentare un debito attuale finché non c’è uno svincolo in forma solenne. È la Cassazione n. 12007 del 2024. Non è il Mixed Money, e non è il signoraggio.

Il secondo foro è l’unico in cui il concetto può emergere senza essere sanzionato come negazione della moneta. L’attore giusto non è il debitore. È chi ha versato moneta già emessa — contante, o il prezzo di una casa arrivato con un bonifico — e tiene a vista una somma oltre i centomila euro coperti dalla garanzia. In caso di risoluzione concorre, sulla stessa voce di bilancio, con depositi nati per pagare la banca. Se chiede la scissione e la banca risponde che la Circolare non la prevede, c’è una controversia vera. Il giudice, per dire se l’informativa di legge è completa, deve applicare la norma che tace. Si può allora rimettere alla Corte di giustizia la domanda se il silenzio dell’art. 128 sia un vuoto o una licenza, e in subordine alla Corte costituzionale l’omissione dell’art. 1834 rispetto all’art. 47 della Costituzione, che affida alla Repubblica il controllo del credito e la tutela del risparmio. Non si chiede di cancellare i mutui.

Il terzo foro è il legislatore, ed è l’unico rimedio definitivo. Tre operazioni, in quest’ordine. Definire il deposito da raccolta e il deposito da emissione, qualunque sia la contropartita: credito, immobile proprio, stipendio. Scindere gli schemi di bilancio, con una riga autonoma di emissione. Assegnare al Tesoro, per flussi e non con un prelievo il giorno uno, il vantaggio su quella massa, sul modello già scritto per la banca centrale. I mutui restano. I depositanti restano creditori della banca. Cambia il titolare del vantaggio, e torna leggibile lo stato di insolvenza. Un condono dei debiti farebbe pagare il conto agli stessi depositanti, o alla risoluzione. Sarebbe un’altra alienazione, non la restituzione della prerogativa.

Cosa citare, e dove

Il Mixed Money va citato per la prima massima, e con la glossa di Del Mar dichiarata come glossa. Serve a mostrare che l’idea di una prerogativa pubblica sull’emissione non è un’invenzione del contenzioso bancario contemporaneo: è la regola che un consiglio della Corona affermò quando la moneta era ancora metallo, e che uno storico monetario americano considerò venduta nel 1666. Non serve come norma applicabile a Roma nel 2026. Un privy council irlandese non si trascrive nelle conclusioni di un atto di citazione.

Il paper dei tre fori va citato per la tecnica. Dice dove la prerogativa, cambiato il nome, si può ancora far emergere, e dove citandola la si perde. Il caso pilota che ne discende è stretto di proposito: un depositante, una PEC, un rifiuto fondato sulla Circolare 262, una domanda di comunicazione dei dati che la banca ha già nelle scritture, e solo in subordine le questioni europea e costituzionale. Il magistrato può aiutare a scrivere l’ordinanza di rimessione. Non può costruire il fatto che poi giudica.

Resta, in una frase, la distanza fra i due testi. Del Mar racconta una prerogativa ceduta e chiede di ricordarlo. I tre fori partono da quel ricordo e rifiutano di fermarsi alla memoria. Una prerogativa che non ha una riga in bilancio non è stata restituita. È stata soltanto ribattezzata.

Note

  1. Gilbert v. Brett (1604), Case of Mixed Money, Privy Council d’Irlanda. Il debitore estinse l’obbligazione con la moneta irlandese svalutata avente corso al tempo del pagamento. David Fox, The Case of Mixt Monies, in Money in the Western Legal Tradition, Oxford University Press, 2016, ne ricostruisce il nominalismo e l’uso delle fonti di diritto comune.
  2. Alexander Del Mar, Barbara Villiers, or a History of Monetary Crimes, cap. I, «The Crime of 1666». Il 1604 è presentato come affermazione della prerogativa di coniare e di regolarne la quantità; l’Act of 1666 come cessione di quella prerogativa mediante il conio gratuito.
  3. Marco Saba, Il deposito irregolare. Genealogia giuridico-contabile della moneta bancaria, 2026. Otto giurisdizioni, un gradiente di schermatura, dall’art. 1834 c.c. al § 700 del codice civile tedesco.
  4. Marco Saba, Tre fori e il rimedio definitivo. Dalla finzione del deposito irregolare alla separazione contabile della moneta bancaria, working paper, Roma, 5 ottobre 2026. Il § 5.4 distingue il privilegio di settore dall’autocontratto; il § 8 descrive il caso pilota.
  5. Cass. civ., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841. L’accredito integra la disponibilità giuridica. Cass. civ. n. 12007/2024: il riversamento in deposito cauzionale può togliere al titolo l’obbligazione attuale di restituzione.
  6. Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas, «Money creation in the modern economy», Bank of England Quarterly Bulletin, 2014 Q1. Audizione di Carmelo Barbagallo, Banca d’Italia, Commissioni finanze riunite, 23 gennaio 2017.

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