I MUTUI BANCARI SONO UNA FRODE: COME DIFENDERSI
di Avv. Marco Della Luna
“Voglia il tribunale dichiarare inesistente o nullo per illiceità
l’apparente contratto di mutuo in questione, condannando la banca a
restituire al cliente tutti gli importi percepiti a titolo di capitale,
interesse e commissioni.”
L’intero sistema monetario e creditizio è fondato
sull’inganno e sull’ignoranza, e si regge sulla connivenza delle
istituzioni. Per sua natura produce inevitabilmente ricorrenti disastri,
e costanti profitti per chi lo manovra.
Espongo
di seguito un suo aspetto rilevante per la vita quotidiana, ossia
alcuni argomenti giuridico-economici che dimostrano che i mutui e in
generale i prestiti delle banche sono o inesistenti, oppure nulli perché
illeciti. Questi argomenti sono fondati su norme e realtà certe, sono
perfettamente controllabili, e possono essere usati per opporsi in causa
alle pretese delle banche; ma non è affatto certo che i giudici li
capiscano e li accettino, e che applichino le norme di legge che
dovrebbero applicare. Farlo, infatti, sarebbe pericoloso per la carriera
del magistrato che osasse tanto, equivalendo a mettersi contro il
sistema. In tutte le società e in tutte le epoche, i giudici, nel
complesso, difendono il sistema esistente, gli interessi costituiti, le
leggi di fatto, non quelle solo scritte sulla carta, anche se,
ovviamente, si presentano come i loro tutori.
Finora
ho visto giudici che, davanti a questi argomenti, per evitare rischi,
se li capiscono, fingono che non siano stati nemmeno formulati, oppure
dicono che si tratterebbe di scelte politiche, oppure tirano fuori altre
frottole e pretesti.
Però se farete causa a migliaia e migliaia contro le
banche mettendo in evidenza questi principi evidentissimi di diritto e
realtà, e facendoli percepire dall’opinione pubblica, sarà sempre
più facile che crolli il muro di finzione, di ignoranza e di connivenza
delle istituzioni. Connivenza che si sta spingendo, con la legge del
bail-in, a scandalosi picchi di scelleratezza.
INESISTENZA DEI MUTUI (PRESTITI) – OMESSA DAZIONE DI MONETA – INADEMPIMENTO
I
supposti contratti di mutuo e simili (apparenti prestiti) in realtà non
esistono, perché il mutuo viene in esistenza solo quando il prestatore
effettivamente consegna “danaro” al prestatario, e di fatto le banche
non consegnano mai “danaro”, dato che il “danaro” è la moneta legale,
cioè le banconote emesse dalla BCE, e non accrediti contabili.
A
norma dell’art. 1813 CC, “Il mutuo è il contratto col quale una parte
consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose
fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità.” Il mutuo è un contratto di natura reale, re
perficitur: viene in essere con la dazione della cosa mutuata – denaro,
nel caso di mutuo di denaro. Prima della dazione non è in essere. Dunque
prima della dazione non può spiegare effetti.
Non
basta, dunque, per porre in essere un contratto di mutuo, redigere e
firmare una convenzione e chiamarla “contratto di mutuo”. Un siffatto,
sedicente contratto non contiene la prova della dazione di moneta,
anzi contiene – come si preciserà – la prova della sua non dazione. Non
contiene quindi la prova della venuta in essere, del perfezionamento,
del mutuo. Come si vedrà nel proseguimento, il rapporto monetario
intercorso consiste nella dazione di una promessa della quantità di moneta, ma non di moneta.
Si
noti che “moneta” o “denaro”, in base al Codice Civile, è la valuta
legale in Italia, ossia l’Euro emesso dalla Banca Centrale Europea,
unico soggetto legittimato a emettere moneta nell’Eurozona, in virtù del
Trattato di Maastricht.
Il
Codice Civile, compreso l’art. 1813, conosce solamente la moneta
legale. Ovviamente, non costituisce moneta legale un qualsiasi titolo denominato in
moneta legale. Una cambiale o un assegno o un bonifico o un qualsiasi
strumento finanziario da 10.000 Euro o Dollari non sono 10.000 Euro o
Dollari. L’art. 105 del Trattato di Maastricht stabilisce che l’unica
forma di moneta legale è la banconota (oltre al conio metallico), e ne
riserva l’emissione alla BCE. Quanto ciò sia concretamente e
applicativamente vero si vedrà in seguito, e anche studiando il sistema
di pagamenti transfrontalieri entro l’Eurozona, detto Target2.
La
non-analogia, la non-assimilabilità, la non-interscambiabilità tra
moneta legale e “moneta” contabile bancaria è determinata dalla
diversità giuridico-ontologica tra la prima e la seconda, cioè dal fatto
che la prima è una carta-valore, ossia una carta che ha un potere
d’acquisto ma non ha natura di credito (non incorpora alcun rapporto di
credito-debito), mentre la seconda è un credito (una registrazione
contabile creditoria) cui corrisponde un debito (una registrazione
contabile debitoria), e che può essere speso perché è trasferibile da un
soggetto a un altro, e il trasferimento di questo credito è inteso,
vale, come pagamento o prestito. Il fatto che lo pseudo-denaro bancario è
in realtà un credito verso la banca che lo emette o che te lo
accredita, implica che se questa banca fallisce tu puoi perdere in tutto
o in parte questo pseudo-denaro. Esso infatti dipende, per la sua
esistenza, dalla solvibilità della banca. Invece il denaro vero ha un
valore che, non essendo un credito, non dipende dalla solvibilità di
alcuno. E questo dimostra definitivamente che il preteso denaro bancario
non è denaro, sicché non può essere oggetto di mutuo, e i mutui
concessi con esso sono nulli e non vanno rimborsati, né su essi va
pagato un interesse – a termini di legge. Ma in mezzo mondo i
politici-criminali al servizio dei banchieri truffatori stanno
introducendo norme per scoraggiare, limitare e sostanzialmente abolire
l’uso del denaro vero, allo scopo che la gente non possa più capire la
differenza tra questo e lo pseudo-denaro dei banchieri, e che sia
sottomessa alle loro truffe, per esempio perdendo i risparmi per effetto
del meccanismo del bail in (ultimamente introdotto anche in Italia)
quando la banca diviene insolvente (il che avviene, solitamente, per
effetto di truffe dei banchieri stessi). I politicanti-criminali mirano a
privare la gente della possibilità di avere denaro vero, al fine di
porre la gente stessa, anzi tutta la società. in balia delle banche.
Per
approfondire la natura non monetaria dello pseudo-denaro bancario,
consideriamo l’operazione di bonifico. Quando Tizio esegue un bonifico a
Caio, che cosa avviene? Avviene che Tizio, che ha un saldo attivo nel
suo conto presso la sua banca X, ordina a questa di sostituire a lui
Caio nella posizione di creditore, e a se stessa la banca di Caio nella
posizione di debitrice. Cioè il bonifico è una doppia novazione
soggettiva del rapporto di credito tra bonificante e banca: cambiano i
due soggetti di questo rapporto: al posto di Tizio, subentra Caio, come
creditore; e al posto della banca di Tizio subentra la banca di Caio,
come debitrice. Quindi il bonifico è il trasferimento di un credito, che
non è una dazione di danaro.
Ma,
tornando al modo di erogare credito delle banche, la traditio pecuniae,
la dazione di denaro, non avviene nemmeno con un “accredito” creato dal
nulla, su un conto corrente, consistendo questo accredito meramente nel
digitare un importo, da parte nella banca, in un conto di disponibilità
– operazione elettronica in cui nessun denaro viene spostato -; e
altresì per il fatto stesso che accreditare, ossia creare una
disponibilità di un saldo attivo (su un conto di disponibilità) è creare
la disponibilità di un credito, e non di danaro. Quando una banca accorda un apparente prestito (mutuo), contabilmente attiva due conti:
-un
conto di disponibilità per il cliente, in cui segna la somma in
questione come proprio dare e come avere del cliente, nel senso che il
cliente potrà usare il saldo attivo di questo conto trasferendolo in
tutto o in parte a soggetti verso cui vuole eseguire pagamenti; quando
trasferisce l’intero importo del detto credito, il saldo va a zero;
-un
conto di debito, in cui, al momento dell’erogazione del “prestito”
(cioè dell’azzeramento del saldo del conto di disponibilità) registra la
detta somma come proprio avere e dare del cliente.
Ma
– si ripete – ciò che viene “messo” nel conto di disponibilità è solo
un insieme di cifre digitate, non denaro (moneta legale); e il numero
composto di queste cifre è un credito (di disponibilità, e salvo
il rimborso) del cliente verso la banca. Non è denaro. Il denaro non è
mai un credito, non incorpora un’obbligazione o un diritto di credito.
Gli
apparenti contratti di mutuo spesso contengono la prova che la banca
non ha eseguito alcuna traditio pecuniae, che non ha cioè trasferito
moneta agli attori, e che si è limitata a digitare un numero nel conto
di disponibilità. E lo provano espressioni facilmente riconoscibili. Ad
esempio, il cotnratto dichiara che la banca ha prestato il denaro o
erogato la somma “mediante accredito”, “mittels Gutschrift”; oppure il
mutuatario dichiara “di aver ricevuto, mediante accreditamento in un conto a proprio nome aperto presso la direzione della Cassa di Risparmio stessa, la somma di… …”.
In una causa in cui si contesti l’inesistenza di un siffatto mutuo, si
può chiedere al giudice che, se non gli risulta abbastanza chiaro dai
documenti come quelli sopra indicati, disponga una perizia o CTU per
accertare che l’erogazione dell’apparente mutuo in questione è avvenuta
con le modalità descritte sopra nonché dal prof. Werner nel suo paper
allegato all’opposizione, ossia senza movimentazione di fondi della
banca da altri conti, senza riduzione di altri fondi, senza diminuzione
di poste di bilancio, bensì mediante mera scritturazione, a costo zero
per la banca, di un numero nel conto di disponibilità. Il nominando CTU
non dovrà fare altro che ripetere sulla controparte la verifica eseguita
dal prof. Werner sulla banca da lui presa in esame, per accertare che
non vi è stata alcuna uscita di moneta.
Da
quanto detto sopra, consegue anche che la banca non presta denaro, cioè
valuta legale, cioè euro, ma consegna al supposto mutuatario sue
proprie promesse di pagamento di quantità di moneta legale che non
possiede e che, a livello di aggregati, non esiste (quindi sono promesse
a vuoto), si ha che il capitale prestato è 0, quindi qualsiasi
interesse preteso è infinito, dato che qualsiasi numero, diviso per
zero, dà infinito. Dunque, con questo sistema bancario, il superamento
della soglia sussiste sempre.
Una
ulteriore prova che il denaro bancario non è denaro vero, ma falso,
fraudolentemente spacciato come deanro con la complicità di chi dovrebbe
impedirlo, ci viene dall’istituzione nota come Target 2. Il
funzionamento e la stessa esistenza di Target2, la piattaforma per
pagamenti interbancari nell’Eurozona (e non solo), dimostrano che il
denaro sui conti correnti bancari, anche se denominato “euro”, non è
l’euro, e non è creato dalla BCE ma dalle banche dei singoli paesi
aderenti. Infatti, se fosse l’euro “vero”, l’euro-valuta legale della
BCE, per fare un bonifico di 1.000 euro dal mio conto corrente italiano a
quello del mio fornitore in Germania, la mia banca opererebbe quando fa
un bonifico a un altro conto corrente italiano, a un altro conto
corrente ABI, anziché passare per Target2, cioè chiedere alla Banca
d’Italia di prestarle 1.000 euro della BCE (e la Banca d’Italia lo fa
indebitandosi verso la BCE), con cui viene eseguito l’accredito sul
conto corrente tedesco. Infatti, l’euro vero disponibile al privato,
ossia la banconota e il conio, è egualmente spendibile e accreditabile
sui conti correnti direttamente (senza cioè passare per le banche
centrali) in qualsiasi paese dell’Eurozona. Il che dimostra in modo
diretto e compiuto, che gli “euro” segnati sui conti correnti italiani
non sono veri euro (la valuta legale), non sono emessi dalla BCE, sono
diversi anche dagli “euro” segnati sui conti correnti tedeschi (greci,
spagnoli, finlandesi…), e non sono l’Euro, la valuta legale del SEBC, di
Maastricht, l’unica ammessa e lecita. Sono una moneta privata, creata
internamente a ciascun sistema bancario nazionale, e diversa per ogni
sistema bancario (cioè per ogni paese). In Italia, sono la moneta
dell’ABI. Contabilizzarla al medesimo modo e con la medesima
denominazione dell’Euro vero, è scorretto, ingannevole, illecito. E’
un’elusione del Trattato di Maastricht.
Insomma,
non è possibile sostenere in buona fede che la dazione di denaro
bancario, ossia di un accredito, sia una dazione di danaro ai fini della
venuta in essere di un mutuo. Ma ovviamente molti giudici sceglieranno
di stare dalla parte del sistema, degli interessi costituiti.
NULLITA’-INESISTENZA E ILLICEITA’ DEL CONTRATTO
In
ogni caso, i contratti come quelli sopra descritti sono nulli perché
illeciti, contrari alla legge; quindi niente è dovuto alla banca per
capitale o per interessi. Infatti,
-o
si afferma che ciò che le banche di credito danno negli apparenti mutui
è (considerabile ai fini dell’attuazione del mutuo come) danaro – e
allora, per far salvo il mutuo, si va contro al TUB (DLT 385/1993 art.
10, c. 1: “La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria”) e al Trattato di Maastricht, art. 105, che riserva al SEBC la creazione della moneta;
-oppure si riconosce che non è danaro e che quindi non vi è mutuo, nel senso spiegato al punto 1.
Se
si opta per la prima ipotesi, allora si dovrà anche riconoscere che i
bilanci delle banche sono falsi, in quanto non espongono i ricavi da
creazione monetaria; e per conseguenza vi è una corrispondente evasione
fiscale.
Premettiamo
che gli argomenti che seguono hanno ricevuto di recente una conferma da
parte di papers della Bank of England – conferma che riportiamo in
fondo al presente motivo, e che non consente ulteriori elusioni dei
problemi giuridici di seguito posti. Chi diversamente sostiene, sembra
ignorare che il Codice Civile e le norme di esso che, in particolare,
che regolano i rapporti in esame, conoscono soltanto il danaro legale,
ossia la moneta legale, cioè le banconote, ossia carte-valore non contenenti obbligazioni o crediti,
mentre al contrario le transazioni e i contratti con le banche hanno
prevalentemente, e specificamente nel nostro caso, come oggetto rapporti
di credito-debito, quali sono gli assegni, i bonifici, gli attivi di
conti correnti. Chi diversamente sostiene equivoca, invece, tra moneta
legale (cartamoneta) e mezzi monetari “obbligazionali” (scritturali,
contabili, creditizi, comunque non legali), li confonde, non li
distingue, equipara ai primi i secondi.. Si potrebbe obiettare che i
detti argomenti sarebbero volti a contestare il vigente sistema bancario
come disciplinato dal TU bancario, e che contrasterebbe con
l’ordinamento positivo. Niente di più erroneo: le argomentazioni in
parola sono fondate sul diritto positivo, come di seguito si espone, ma
come era già stato spiegato nella parte precedente di questo motivo.
Innanzitutto,
il Trattato di Maastricht riserva alla BCE (rectius: al Sistema Europeo
delle Banche Centrali) la creazione di moneta, cioè della moneta
legale, o cartamoneta (Art. 105), che è quindi l’unica valuta legale;
mentre il T.U. bancario autorizza le banche all’esercizio del credito
(ossia al prestito della raccolta, al prestito di denaro già esistente) ma non alla creazione di mezzi monetari (DLT 385/1993 art. 10, c. 1: La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria).
Per contro, e in violazione di queste norme di diritto positivo, le
banche, applicando il principio della riserva frazionaria ([1]),
ossia il principio per il quale le banche di credito, possono prestare
un multiplo – in Italia, oggi, fino a 50 volte – del totale dei depositi
detenuti – depositi che, a loro volta, non sono di moneta legale (se
non per millesimi) ma consistono di crediti (bonds e accrediti da altre
banche) . In tal modo il sistema bancario, prestando, crea mezzi
monetari – cosa che il citato art. 10 non gli consente, e che
costituisce quindi, in base al diritto positivo, un’attività illecita,
rispetto a cui il giudice, ogni volta che si pronuncia, può o dichiarare
la situazione di illegalità e sanzionarla, oppure evitare il merito. Il
sistema di produzione della moneta scritturale bancaria da parte delle
banche di credito, ora “banche universali” perché fanno anche
“investimento” (ossia speculazioni), si sostanzia nel fatto che, se
Tizio riceve un prestito di –poniamo- un assegno circolare di 1.000 Euro
della banca 1 e lo dà a Caio in estinzione di un debito, e Caio lo
deposita sul suo conto corrente presso la banca 2, la banca 2 potrà, in
base a questo incremento dei depositi da essa detenuti, prestare il 90%
di 1.000, cioè 900; e i 900, depositati nella banca 3, consentiranno a
questa di prestare 810… e così via. In tal modo, il sistema creditizio
non si limita a intermediare, mamoltiplica il
denaro, il money supply – cosa che non gli è consentita dalla legge
positive, e su cui quindi il giudice non deve consentire che la banca
guadagni.
In
realtà, come recentemente provato dal prof. Richard Werner (vedi
infra), la banca non opera nemmeno col principio della riserva
frazionaria, ossia non attinge (frazionalmente) a riserve, non ne
diminuisce l’importo, nel prestare, proprio perché in realtà opera come
descritto sopra nel caso di specie, cioè digitando ex nihilo un importo
in un conto di disponibilità creato ad hoc, senza trasferimenti da altre
poste o fondi di bilancio. Quindi l’illegalità è ancora più grave e
radicale.
Ma
che cosa emette la banca, quando presta? Eroga non moneta legale, bensì
mezzi monetari, virtual money, consistenti in promesse di pagamento o
ricognizioni di debito (assegni circolari, lettere di credito,
promissory notes) obbliganti la banca emittente a un solvere formalmente
consistente in una dazione di moneta legale, ossia cartamoneta (un
assegno circolare di 100 Euro della banca Alfa è un titolo di credito
che obbliga la banca a pagare 100 Euro in contante al legittimo
portatore, a vista. Ma dato che, in sistemi a copertura frazionale, la
banca detiene in contante solo una minima parte del totale delle
promesse di pagamento che ha emesso, e nondimeno queste promesse sono
accettate e accreditate come se fossero esse stesse denaro – dato ciò,
si deve dire che le banche creano money supply anche in questo senso,
ossia facendo accettare come moneta legale le loro promesse di moneta
legale. L’emissione di promesse di pagamento bancarie scoperte, o
coperte solo in minima parte (pratica in cui si sostanzia, in generale e
in questo caso particolare, l’erogazione del c.d. credito bancario), è
un atto non di esercizio del credito, ma di creazione di mezzi monetari
dal nulla, che le banche esercitano abusivamente, anche in violazione
del trattato di Maastricht, che riserva alla BCE, in via esclusiva, la
funzione di emissione della moneta Euro.
Inoltre,
è un atto che alla banca, a fronte della creazione di un matching
account che va in attivo, per la banca (cioè le procura ricavi) a misura
che il cliente preleva dal conto di disponibilità, non comporta un
costo, una diminuzione, un’uscita patrimoniale, o al più comporterebbe
(ma non è così) un’uscita pari alla riserva frazionaria applicabile,
cioè circa 1/50 – rectius, comporterebbe un assorbimento, (una
diminuzione) della capacità di ulteriore creazione psudo-monetaria. La
banca, in un sistema monetario a riserva frazionaria, eroga a costo
frazionario. Ma, come già detto, non è nemmeno questo, ciò che accade
nell’erogazione del credito.
Da
dove provengono i “soldi” che la banca presta o dichiara di prestare e
contabilizza come prestati? In proposito vi sono da tempo tre teorie:
-La teoria ufficiale, recepita dall’intenzionalmente fuorviante linguaggio del legislatore: la banca è un’intermediaria finanziaria, cioè
presta i soldi della raccolta: tanto raccoglie, tanto può prestare. Da
un lato riceve depositi, e dall’altro lato li presta, applicando una
forbice di interessi, e guadagnando su questa e sulle commissioni;
quindi, se presta 100, in bilancio deve registrare un calo di cassa di
100, e un incremento di 100 dei crediti. Ovviamente, ogni mancato
rimborso dei prestiti concessi è una pari perdita. La quantità di
liquidità, il money supply, è generata interamente dalla banca centrale
di emissione e non dipende dalla quantità di credito erogato dalle
banche. Questa la teoria per il popolo bue, i mass media e i
benpensanti.
-La teoria per gli “istruiti”, insegnata all’università, è quella della riserva frazionale:
la singola banca può prestare un multiplo delle sue riserve, cioè può
creare moneta creditizia o scritturale o contabile per un multiplo delle
sue riserve – diciamo dieci volte – emettendo bonifici, lettere di
credito, assegni etc. E siccome questi mezzi di pagamento possono essere
depositati in altre banche, andando così ad aumentare le loro riserve,
essi mettono queste altre banche in condizioni di emettere ulteriore
moneta contabile. L’effetto complessivo è di una moltiplicazione
reciproca da parte del sistema bancario, in virtù della quale, se la
banca centrale opera un incremento iniziale di 1.000 di moneta legale,
con un moltiplicatore di 10 abbiamo un aumento di liquidità totale, nel
sistema, di 9.900. La banca, quindi, non è un semplice intermediario
finanziario, e l’uso di questa definizione, anche da parte dei testi di
legge, è ingannevole. L’attività creditizia delle banche, comportando la
creazione di mezzi monetari privati accettati anche dal settore
pubblico (con l’assegno circolare della banca voi potete pagare le tasse
o il prezzo di un terreno all’asta del tribunale), è in contrasto con
la legge, come già spiegato. In ogni caso, poiché la banca, secondo
questa teoria, intacca frazionalmente le sue riserve per erogare il
prestito, necessariamente ad ogni erogazione le sue riserve in bilancio
devono ridursi in proporzione al rapporto frazionario.
-La terza teoria è che la banca – ogni banca, individualmente – crei direttamente i mezzi monetari che presta, senza
dipendere dalla raccolta né dalla moneta primaria della banca centrale,
semplicemente come ha fatto c.p. ed è dichiarato nel contratto di
“mutuo” de quo: aprendo un conto di disponibilità intestato al cliente e
scrivendoci sopra l’importo che intende prestare, senza attingere dalla
cassa e senza usare o intaccare le riserve. Quindi crea moneta
creditizia al 100% ex nihilo e la presta. O più esattamente la crea con
l’atto del metterla a disposizione o prestarla. Il prestato (il messo a
disposizione) non preesiste al prestare (al mettere a disposizione): it
is lent into existence. L’incompatibilità col Tub e con Maastricht è
totale. Questa capacità di creare mezzi monetari è la vera peculiarità
della banca, conferita di fatto (anche se non di diritto) dalle
istituzioni che stanno al gioco dei banchieri disapplicando la legge, e
che rende il prestare della banca qualitativamente diverso dal prestare
di qualsiasi altro soggetto, perché qualsiasi altro soggetto presta solo
denaro che si è procurato in precedenza in cambio di qualcosa (oppure
con una rapina, un furto, una frode…); sicché, se non recupera quanto ha
prestato, soffre una perdita vera e propria; mentre la banca no, quindi
può sopportare molto bene le perdite sui crediti e non ha bisogno di
scaricarle sul trattamento salariale dei dipendenti o sui livelli
occupazionali, né sui depositi dei clienti (bail in). Le leggi che
stanno introducendo il bail-in sono quindi del tutto ingiustificate sul
piano economico come su quello giuridico, veri atti criminali della
politica verso i cittadini e a beneficio dei banchieri truffatori.
Orbene,
che le cose stiano come spiega questa terza teoria, è stato dimostrato
scientificamente dal prof. Richard Werner dell’Università di Southampton
mediante un esperimento, che è stato filmato da una troupe televisiva. Su International Review of Financial Analysis – 36 (2014), Werner ha pubblicato un paper su questo esperimento1, col titolo Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence.[2]
L’esperimento
è stato molto semplice: previo accordo con un’altra Raiffasenbank, la
Raiffeisenbank Wildenberg, una banca cooperativa della Bassa Baviera
inserita in una rete di molte banche cooperative servite da un unico
sistema contabile elettronico, il 07/08/13 Werner personalmente si fece
erogare un mutuo di 200.000 Euro. Prima e dopo l’erogazione, e di nuovo
il giorno dopo, egli si fece stampare il bilancio (balance sheet,
situazione contabile) della banca per confrontare il suo stato prima e
dopo l’erogazione del mutuo. Dal confronto tra le due situazioni,
risultò che la banca aveva aumentato i propri crediti di 200.000, mentre
non vi era stata alcuna variazione in meno vuoi delle riserve, vuoi di
alcun altro conto o fondo.
Quindi
la banca aveva effettivamente aumentato il proprio attivo patrimoniale a
costo zero proprio con l’atto del prestare. In effetti, aveva creato un
conto di disponibilità in favore del mutuatario Werner e vi aveva
digitato dentro un importo, accreditandosi al contempo la medesima
somma. Sarebbe interessante controllare se, quando il prestito viene
rimborsato, le varie banche cancellino o non cancellino questa posta
attiva. La scritturazione contabile operata nell’erogazione da parte dei
funzionari della banca registra:
Account overview |
|
|
|
|
EUR |
Credit |
Liabilities |
Balance |
No. contract |
Current accountLoan |
200,000 |
200,000 |
200,000-200,000 |
11 |
Bank sum total |
200,000 |
200,000 |
0,00 |
2 |
Cioè
i mezzi monetari, l’oggetto del prestito, sono creati semplicemente
registrando ex nihilo un debito contro un credito, con un’operazione
contabile esclusiva e peculiare delle banche, che nessun altro operatore
economico potrebbe compiere. Ma – osserva questa difesa – a quanto
ammontano i mezzi monetari così creati? A 200.000, cioè la “somma”
prestata, o a 400.000, ossia la somma prestata al cliente più il credito
che la banca ha registrato a proprio avere? Se questo credito è in
qualche modo utilizzabile dalla banca come (se fosse) moneta, allora la
creazione monetaria totale nel prestito di 200.000 è di 400.000.
Questo
esperimento (il quale ha ulteriori aspetti e corollari, che per brevità
qui si tralasciano) conferma la terza teoria, quella della creazione ex
nihilo, confutando le altre due, cioè quella della banca come
intermediaria finanziaria, e quella della riserva frazionaria, dato che
ambedue ritengono che un prestito possa essere erogato soltanto usando
denaro preesistente. D’altronde, già la Fed e la Bank of England[3], recentemente, avevano pubblicato papers3 da
cui appare che il grosso, circa il 97% della liquidità (M1), consiste
in denaro bancario privato (contabile, scritturale, creditizio), e solo
il resto in legal tender, ossia moneta legale creata dalle banche
centrali di emissione: euro-note. E molti l’avevano capito in occasione
della crisi finanziaria del 2008, in quanto si spiegava che la causa del
liquidity crunch (restrizione della liquidità) era… il credit crunch
(restrizione del credito bancario). Quindi il money supply è creato dal
prestito bancario e, dopotutto, Werner ha confermato, col suo
esperimento, ciò che già si sapeva e vedeva. I tempi erano maturi… per
dirlo.
Del
resto, il funzionamento e la stessa esistenza di Target2, la
piattaforma per pagamenti interbancari nell’Eurozona (e non solo),
dimostrano che il denaro sui conti correnti bancari, anche se denominato
“euro”, non è l’euro, e non è creato dalla BCE ma dalle banche dei
singoli paesi aderenti. Quindi è pseudo-denaro, non è moneta legale.
Infatti, se fosse l’euro “vero”, l’euro-valuta legale della BCE, per
fare un bonifico di 1.000 euro dal mio conto corrente italiano a quello
del mio fornitore in Germania, la mia banca opererebbe così come quando
fa un bonifico a un altro conto corrente italiano, a un altro conto
corrente ABI, cioè, anziché passare per Target2, cioè chiedere alla
Banca d’Italia di prestarle 1.000 euro della BCE (e la Banca d’Italia lo
fa indebitandosi verso la BCE), con cui viene eseguito l’accredito sul
conto corrente tedesco. Infatti, l’euro vero disponibile al privato,
ossia la banconota e il conio, è egualmente spendibile e accreditabile
sui conti correnti direttamente (senza cioè passare per le banche
centrali) in qualsiasi paese dell’Eurozona. Il che dimostra in modo
diretto e compiuto, che gli “euro” segnati sui conti correnti italiani
non sono veri euro (la valuta legale), non sono emessi dalla BCE, sono
diversi anche dagli “euro” segnati sui conti correnti tedeschi (greci,
spagnoli, finlandesi…), e non sono l’Euro, la valuta legale del SEBC, di
Maastricht, l’unica ammessa e lecita, e che infatti può essere
direttamente spesa o depositata in banca in qualsiasi paese
dell’Eurozona. Sono una moneta privata, creata internamente a ciascun
sistema bancario nazionale, e diversa per ogni sistema bancario (cioè
per ogni paese). In Italia, sono la moneta dell’ABI. Inoltre, sono
titoli di debito-credito (a differenza della moneta legale, che non ha
tale valenza, quindi sono onto-giuridicamente altro da essa).
Contabilizzarli al medesimo modo e con la medesima denominazione
dell’Euro vero, è scorretto, ingannevole, illecito. E’ un’elusione del
Trattato di Maastricht. E’ una frode.
Dal
punto di vista del bilancio, dei ricavi e dell’imponibile, le
conseguenze sono facilmente immaginabili: l’importo prestato comporta
automaticamente un ricavo di pari importo, quindi, se il bilancio un
domani verrà fatto fedelmente, risulteranno maggiori gli utili e
maggiore il reddito. E’
significativo che le tre teorie siano esistite fianco a fianco per molti
decenni senza mai essere verificate sperimentalmente per accertare
quale fosse quella vera. Evidentemente, è un tema molto delicato, sul
quale si è preferito mantenere l’oscurità e la disinformazione,
indispensabili per poter continuare a parlare, anche da parte del
legislatore, delle banche come “intermediarie finanziarie” senza che la
gente anche solo un poco esperta del settore si accorga dalla falsità di
questa definizione, del contrasto tra le leggi in materia bancaria e
ciò che le banche realmente fanno, e degli erronei presupposti tecnici
degli interventi sulle crisi bancarie, i cui costi sono stati, nel
mondo, scaricati principalmente sui conti pubblici (quindi sui
contribuenti) e sui risparmiatori (bail-in), con effetti molto negativi
sull’economia reale.
Sulle
premesse sopra esposte, possiamo agire contro le banche contestando
l’inesistenza, nullità, simulazione, inesecuzione etc. in generale dei
supposti contratti di sconto, anticipazione, mutuo, ai sensi degli artt.
1813, 1814, 1823, 1846, 1858 CC. Anche queste sono norme di diritto
positivo, ovviamente. Qualche tribunale ha ammesso, in ordine a questa
prassi, trattarsi di pagamenti in moneta diversa da quella legale – ma
non ha considerato che, se la banca dispone di moneta diversa da quella
legale, bisogna che essa la crei – e questa attività non le è consentita
dall’art. 10. E, se la crea, la crea a costo zero, anzi la crea
nell’atto di erogarla, quindi non sopporta un’uscita patrimoniale dal
proprio patrimonio, sicché l’erogazione del prestito è un ricavo netto,
un utile, che va dichiarato e tassato.
Ai nostri fini, la realtà giuridico-finanziaria sopra spiegata e dimostrata ha quattro primarie implicazioni:
1)
L’attività di prestito delle banche è illecita perché la legge bancaria
e quella internazionale non la consentono; quindi tutti i contratti
lato sensu di prestito, compreso quello in esame, sono illeciti e nulli;
2)La
banca non eroga, con l’atto del prestare, moneta legale, ma promesse di
moneta legale – tali essendo bonifici, assegni circolari, promissori
notes (promesse, tra l’altro, scoperte di riserve di moneta legale),
tuttavia pretende, su queste promesse (scoperte), un pagamento di
interessi in denaro sudato, ossia che il cliente deve sudare per
procurarselo; e così pure un rimborso in denaro sudato; il che viola
l’art. 1813 cc, che presuppone, ai fini dell’esistenza del mutuo, che
sia consegnato denaro, e non promessa di esso; e che non consente la
pretesa di interessi e rimborso in denaro su un qualcosa e di un
qualcosa che non è stato erogato in denaro. Queste promesse di pagamento
sono mutuamente accettate dalle banche del circuito nazionale ed entro
di esso, le quali mutuamente ricevono e accreditano le promesse emesse
sui propri conti correnti, trattandole contabilmente come se fossero
moneta legale, accettandole come mezzo di pagamento, e creando con ciò
un sistema monetario privato e interno al proprio circuito nazionale di
appartenenza, e, al contempo, l’apparenza ingannevole che tale sistema e
la sua valuta interna sia il sistema dell’Euro legale.
3)
Inoltre, poiché la banca pretende interessi e rimborso su non-denaro
(ma promessa di denaro), e poiché il tasso di interesse si calcola
dividendo l’ammontare degli interessi nell’anno per il capitale, si ha
che, qualunque sia questo ammontare, essendo il capitale monetario
prestato zero, il tasso di interesse è sempre infinito, essendo che ogni
numero diviso per zero dà infinito. Dunque il tasso è usurario e nessun
interesse è dovuto, ex art. 1815 CC.
4)
Infine, oltre alle predette norme di legge ordinarie, la suddescritta
prassi viola una serie di norme costituzionali, che Codesto Giudice non
potrà ignorare.
Innanzitutto,
l’art. 3 Cost., perché la banca genera un quid a costo zero per se
stessa, e pretende un rimborso e un pagamento di interessi in un
qualcosa di diverso da quel quid, dato che il cliente prestatario non è
in grado di generare quel quid (promessa di pagamento di moneta che fa
le veci della moneta). Ma vi è ben altro.
Dal
1975 ad oggi la suddivisione dei redditi tra lavoro e capitale ha visto
il capitale in grande rimonta e i lavoratori in grande arretramento,
fino ai livelli del 1960. Ma che cosa è, questo capitale? Che costo di
produzione ha, che valore intrinseco? Nessuno. Come brillantemente
esposto al parlamento di Westminster il 20 novembre 2014 dal deputato
conservatore Steve Baker in un memorabile dibattito, il capitale
finanziario altro non è che denaro scritturale lent into existence, cioè
generato a costo zero (ma fruttante interesse) dalle banche con l’atto
stesso di erogare i prestiti creando un pari accredito a se stesse, che
possono spendere come denaro legale (cioè, col prestare 100 la banca
crea 100 di prestato e 100 come proprio ricavo).
Quindi,
da un lato il dato che i possessori-creatori di capitali tolgono
crescenti quote di reddito ai lavoratori si spiega col fatto che essi
continuano a creare per se stessi capitale a costo zero prestandolo a
interesse agli altri, ai lavoratori (di tutte le sorte), sottraendo loro
reddito in forma di interessi passivi; mentre, dall’altro lato, questa
continua creazione di denaro, di capitale, dà conto del continuo
crescere dell’indebitamento generale e crea il crescente bisogno, per
questo sistema capitalistico finanziario, di destinare tutte le risorse
economiche e fiscali, compresi i redditi e i risparmi privati e la spesa
pubblica, quindi le tasse, a sostenere il pagamento degli interessi sui
debiti, perché, se si interrompe, tutto il castello del capitalismo
finanziario crolla in un financial meltdown. Col denaro generato come
sopra, e con quello donato o quasi-donato loro dalle banche centrali
(quantitative easing ed omologhi europei), cioè con denaro creato senza
rapporto con la creazione di beni reali, i banchieri (direttamente o
indirettamente) investono in titoli finanziari e in immobili (solo il
16% circa del denaro addizionale va ad impieghi produttivi – ecco perché
siffatti interventi, come anche il QE, giovano poco l’economia reale,
dall’America all’Europa al Giappone), gonfiando le famigerate bolle, che
sono destinate a scoppiare perché sono bolle di valori creati sulla
carta, senza corrispettivo valore reale; e i loro scoppi travolgono le
banche, lasciando agli Stati di salvarle coi soldi dei contribuenti
(bail-out). Ecco inoltre spiegato perché, nell’ultimo ventennio, i
redditi da lavoro non sono aumentati in termini reali, mentre la
produttività è aumentata di molto grazie alla tecnologia: i maggiori
utili sono andati al capitale. Insomma, la creazione e regolazione della
moneta non è affatto neutrale rispetto all’andamento economico e
sociale, come invece insegnano i mendaci economisti di palazzo.
Faccio
qui notare che questo sistema socio-economico, con la normativa che lo
sostiene, è direttamente incompatibile con l’art. 1 della Costituzione
italiana (“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”)
nonché con gli artt. 3 (principio di eguaglianza e della rimozione delle
diseguaglianze: qui lo Stato è usato per fare proprio l’opposto, per
ampliare le diseguaglianze di classe), 35 e 36 (tutela del lavoro,
dignitosa retribuzione), 41 (divieto di pratiche imprenditoriali
contrarie al bene collettivo), 47 (tutela del risparmio), perché in esso
il non-lavoro, la rendita parassitaria, il privilegio di creare moneta
gratis, ha il diritto di togliere sistematicamente il reddito ai
lavoratori e i risparmi ai risparmiatori. Un’ampia e cogente
argomentazione giuridica di quanto sopra è fornita dal giudice Luciano
Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, nel suo
saggio del 2013, Euro e (o) democrazia costituzionale (Dike
2013),spiegando concretamente -tra le altre cose – come la Costituzione
italiana non è neutra rispetto al sistema economico-finanziario, perché
i suoi principi di base prescrivono un’impostazione
economico-finanziaria molto chiara, opposta a quella in via di
attuazione oggi. Si può affermare che la Costituzione del 1948 è stata
concepita proprio per prevenire che avvenisse la vittoria del capitale
sul lavoro.
26.07.15 Avv. Marco Della Luna
[1] La riserva frazionaria è la percentuale dei depositi bancari che per legge la banca è
tenuta a detenere sotto forma di contanti o di attività facilmente
liquidabili. Tale riserva è l’insieme delle poste contabili che, in
percentuale rispetto ai depositi, un istituto di credito non può erogare
[3] Money creation in the modern economy, di Michael McLeay, Amar Radia and Ryland Thomas of the Bank’s Monetary Analysis Directorate (www.bankofengland.co.uk/…/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf ):
“La creazione monetaria in pratica differisce da alcune concezioni
diffuse: le banche non agiscono semplicemente come intermediari,
prestando i depositi affidati loro dai risparmiatori, ne moltiplicano la
moneta della banca centrale per creare nuovi prestiti e depositi… …
nella realtà, le banche sono le creatrici della moneta costituente i
depositi… … l’atto di prestare crea i depositi – l’inverso della
sequenza tipicamente descritta nei libri di testo.