BANCHE: MONETA ILLEGALE, CONTRATTI NULLI
Banca d’Italia, con l’Avviso al pubblico del 06.06.17, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/, dichiara: “La
Banca d’Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa
internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia
dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta
emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE)”. Banca d’Italia ammette che però le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi all’anno di euro scritturali (si veda il Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a.”
Quindi esse usurpano una funzione riservata alla BCE. E la BCE lo sa.
Le conseguenze
giuridiche di quanto sopra sono molteplici, e tutte portano a una
conseguenza pratica: la banca non può pretendere il rimborso dei suoi
“prestiti” né il pagamento degli interessi, perché i contratti sono
nulli.
Innanzitutto, usurpando una funzione pubblica riservata dalla legge e dai trattati alla BCE, le banche commettono sistematicamente il reato previsto e punito dall’art. 347 del Codice Penale (Chiunque usurpa una funzione pubblica … … è punito con la reclusione fino a due anni.) e/o il reato previsto e punito dall’art. 453 (È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori…).
La
moneta così creata è corpo di reato e va sequestrata, e ogni contratto
con la banca, utilizzante questa moneta, è nullo per illiceità
dell’oggetto, e la banca non può pretendere in restituzione un quid
ejusdem generis di ciò che ha dato, perché si tratta di un genus
illecito.
In secondo luogo, se
ciò che la banca ha creato e prestato come “euro” non è moneta legale,
essa, non avendo mai erogato moneta legale euro, non ha mai eseguito il
prestito.
In terzo luogo, la
banca ha dato un aliud pro alio. Che si tratti di un quid alii, diverso
per essenza, è evidente: la moneta legale è solo quella creata dalla
BCE; solo essa non nasce come monetizzazione di un rapporto
obbligatorio; solo essa ha la capacità di estinguere i rapporti di
credito-debito senza crearne degli altri; solo essa è ontologicamente
indipendente dalle sorti (dall’eventuale insolvenza) delle banche; la
moneta contabile bancaria è per contro sempre consistente,
giuridicamente, in una promessa di pagamento (tale è il saldo attivo di
conto corrente o di libretto di risparmio o l’importo dell’assegno
circolare) avente ad oggetto una qualsiasi valuta legale a scelta delle
parti (Euro, Dollari, Yen, Sterline…); essa quoad existentiam dipende
dalla solvibilità della banca depositaria-debitrice., e non è fiat (cioè
non è dotata di accettazione imposta d’imperio dallo Stato: il bonifico
di una banca insolvente non vale nulla).
In quarto luogo, la
banca ha creato contabilmente mezzi monetari non-euro dichiarandoli e
contabilizzandoli come euro, come moneta legale, pur sapendo di non
avere la facoltà di crearla e di agire contro le leggi e i trattati.
In quinto luogo, ha
spacciato per euro ciò che euro non è, al fine di ottenere l’impegno del
cliente a rimborsare euro non ricevuti: quindi ha adibito dolo, frode,
per ottenere un profitto ingiusto, smerciando un quid intrinsecamente
illecito.
Quelli sopra
esposti sono argomenti da usare per difendersi dalle banche eccependo la
nullità nelle vertenze individuali. Ma sul piano generale, essi fanno
emergere la radicale ipocrisia-contraddizione giudica, logica, sociale e
morale su cui poggia lo Stato e la sua parvenza di legalità. Non si
tratta, evidentemente, di una questione secondaria, né di una questione
di mero principio morale, ma della stessa struttura dell’economia, della
distribuzione dei redditi e del carico fiscale, del potere politico in
un sistema-paese che dipende dalle banche per il finanziamento sia
privato che pubblico.
Una recente ordinanza
del Tribunale di Savona, nella causa n. 1580/2017, dichiara che sarebbe
valido il mutuo erogato da una banca con denaro da essa creato
contabilmente come “euro” anche se la banca non ha la facoltà di creare
euro, ed è valido perché il mutuatario lo ha comunque utilizzato. Questa
ordinanza ha espresso un principio implicante, da un lato, che il
denaro bancario è valido anche se falso, purché sia accettato; e,
dall’altro lato, che la banca è il disopra della legge (la quale riserva
la creazione di denaro alla BCE). Il tribunale ha scritto, infatti: “l’eventuale
violazione delle disposizioni relative alla creazione di moneta ed alla
raccolta del risparmio, in nessun caso potrebbe riverberarsi sulla
validità ed efficacia del contratto di finanziamento”: ossia, le
banche hanno il diritto di usare, per arricchirsi, anche il denaro da
esse creato abusivamente e in violazione delle leggi. Le banche quindi
sono al di sopra della legge che vale per il resto della società –
quindi la legge non è eguale per tutti.
Per il Tribunale, ai fini del diritto della banca a
incassare, è irrilevante se il denaro prestato sia o non sia legittimo e
di origine legittima, cioè è irrilevante il problema della sua legalità. Ossia, è irrilevante il dato di diritto; mentre è rilevante il dato di fatto,
ossia il fatto che quel denaro sia stato usato, accettato, dai terzi,
dal mercato. Il fatto dell’accettazione del denaro bancario legittima
la pretesa bancaria superando la illegittimità della creazione monetaria
da parte della banca. Nella fattispecie, la banca aveva dato a mutuo al
cliente una somma di denaro da essa scritturalmente creato, e il
cliente la aveva usata per pagare un appartamento mediante bonifico sul
conto corrente del venditore presso un’altra banca, la quale aveva
accettato questo denaro accreditandolo al venditore sul conto corrente
di questi. L’accettazione del denaro contabile creato da una banca sta
semplicemente nel fatto che le altre banche, nel mutuo interesse,
ricevendo quel denaro, lo accreditano. Cioè i banchieri si accettano, si
validano, si legittimano l’un l’altro il denaro che ciascuno di loro
illecitamente crea sotto la falsa denominazione di moneta legale. E il
potere giudiziario recepisce questo dato di fatto illegittimo e lo
tutela. Cioè i banchieri si fanno la legge da sé e i giudici la
applicano. Per contro – aggiunge l’ordinanza – la moneta scritturale
creata dai cittadini non è valida, perché non ha accettazione. Questo il
senso dell’ordinanza.
L’ ordinanza in esame è
pertanto un’ulteriore prova del fatto che il principio della rule of
law (o di legalità) non vale nel mondo reale; che vi è un ordinamento
giuridico reale e materiale, non scritto, dato dai rapporti di forza
effettiva, al di sopra della Costituzione ufficiale e delle leggi
scritte; e che il potere giudiziario tutela questo ordinamento reale e
materiale, nongià il diritto ufficiale. Right is might.
Ora resta da vedere
ciò che farà la Corte di Cassazione, la quale è però l’organo apicale
della giurisdizione, quindi, se confermerà la decisione dei giudici di
Savona, se legittimerà l’uso della moneta illegalmente creata dalle
banche, tale decisione e la sua palese contrarietà alla legge e alla
Costituzione ufficiali sanciranno formalmente che lo Stato-apparato reale è, rispetto ad esse, radicalmente illegittimo.
27.06.17 Marco Della Luna