sabato 20 maggio 2023

FLN: FONDAMENTI DEL SISTEMA ECONOMICO E FINANZIARIO

Dal Programma politico del Fronte di Liberazione Nazionale

SEZ. II – FONDAMENTI DEL SISTEMA ECONOMICO E FINANZIARIO


18) Stante la frode dell’attuale emissione monetaria, mal contabilizzata, l’Italia sospende i rapporti con le autorità di Francoforte e Bruxelles: Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Parlamento (vedi sotto punto 26);

19) Creazione di denaro nazionale a corso legale da parte del Tesoro, contabilizzato nelle entrate di cassa, ed attribuzione delle somme necessarie per concambio pro bono col vecchio euro e copertura economica delle leggi parlamentari e delle direttive governative, approvate dal parlamento, e del bilancio dello Stato (spese che verranno registrate come uscite di cassa);

20) Ritiro del vecchio euro bancario e sostituzione col denaro nazionale a corso legale;

21) Saldo del Debito Pubblico tramite gli euro ritirati col concambio;

22) Eliminazione di tutte le tasse e gabelle non più necessarie per via del punto 18;

23) Annullamento di tutti i debiti pregressi;

24) Il sistema bancario, dopo il concambio, non potrà creare depositi non coperti al 100% dal denaro nazionale prestato all’uopo dal Tesoro. Le Banche diventano davvero intermediarie e non più zecche contabilmente clandestine;

25) Annullamento di tutti i debiti privati in corso con la PA e il sistema bancario con la rottamazione del relativo contenzioso giudiziario eventualmente in essere;

26) Sospendiamo l’adesione ai trattati europei fino a quando non vengono risolti due punti essenziali:

1) Accertamento della frode nel meccanismo di contabilizzazione della creazione monetaria bancaria (BCE, SEBC, banche vigilate);
2) Accertamento dell’attuazione unanime di tutti i Paesi UE del Trattato ONU di Bando delle Armi Nucleari entrato già in vigore e vincolante dal 22 Gennaio 2021 (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW);

27) Interverremo affinché la Sovranità sulla moneta sia riconosciuta quota e parte della sovranità popolare e che questo venga sancito nella Costituzione Italiana.

 

PRINCIPI DI ECONOMIA CORPORATIVA: Il quantum della moneta bancaria


RACCOLTA DI SCRITTI A CURA DELL’ ISTITUTO DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

 Luigi Amoroso

PRINCIPII DI ECONOMIA CORPORATIVA

Bologna, 1938. PP. 9-16

II. - LA MONETA BANCARIA

4. Il quantum della moneta bancaria.

Ogni banca può creare moneta in due modi: passi­vamente, cioè pagando un interesse, contro depositi; attivamente, cioè percependo un interesse, sotto forma di aper­ture di credito.
Teoricamente i depositi possono distinguersi in depo­siti moneta e depositi risparmio, ma la distinzione non è netta neanche nella mente del depositante, che il più delle volte non sa nemmeno lui quanta parte del suo deposito servirà per far fronte a pagamenti correnti e quanta parte invece costituisce una forma sia pure provvisoria di investimento. Per questo non è teorica­mente corretta la identificazione — che in mancanza di meglio si fa ordinariamente in pratica — dei depositi moneta coi depositi liberi e dei depositi a risparmio coi depositi vincolati.
La sola cosa solidamente accertata in questo campo è la linea della evoluzione monetaria, per cui: in un primo stadio i depositi bancari hanno preci­puamente il carattere di investimenti, la maggior parte dei pagamenti essendo effettuata con biglietti;
in un secondo stadio i depositi bancari sono usati particolarmente come un mezzo per tenere disponibilità di danaro contante, ma vengono generalmente cambiati in biglietti, quando giunge la necessità di effettuare un pagamento;
in un terzo stadio gli affari sono precipuamente rego­lati per cheques e l’uso dei biglietti si limita ai pagamenti di salari ed alle necessità di piccola cassa;
in un quarto stadio si fanno per chèques anche i pagamenti di salari ed i biglietti trovano impiego solo negli usi di piccola cassa per le spese più minute.
La maggior parte dei paesi del continente europeo è fra il secondo ed il terzo stadio; l’Inghilterra nel terzo; gli Stati Uniti forse fra il terzo ed il quarto.
Comunque negli usi commerciali che corrispondono a siffatta evoluzione, assai più che nell’elemento formale della presenza o dell’assenza del vincolo bancario, deve ricercarsi il criterio per giudicare di volta in volta quanta parte del totale dei depositi debba esser consi­derata moneta bancaria.
Ancora più incerta è oggi la determinazione del volume totale della moneta bancaria che nasce allo scoperto in forma di apertura di credito. Ciò che qui corrisponde al deposito moneta è la quota del credito aperto che, pro tempore, non è utilizzata. Poiché i bilanci delle banche non danno oggi siffatte quote, manca oggi per questa forma di moneta ogni rilievo statistico.
Tuttavia, anche se non è suscettibile oggi di rileva­zione statistica, il totale delle disponibilità liquide costituenti la moneta bancaria resta teoreticamente definito: esso è pari al totale dei depositi moneta più le aperture di credito non utilizzate (Keynes); e non può quindi essere identificato col totale dei depositi che comprendono i de­positi a risparmio che non sono moneta e non compren­dono invece le aperture di credito non utilizzate che sono moneta.

5. - I movimenti di simpatia fra le varie banche.


Il processo di creazione della moneta bancaria è descritto chiaramente dal Keynes (J. M. Milano, 1932. Keynes, Trattato della moneta, vol. I, pag. 31,) e qui riportiamo la parte essenziale della sua analisi.

Una banca in attività riceve continuamente danaro contante e continuamente ne paga; continuamente riceve crediti su altre banche e continuamente deve far fronte ai crediti di altre banche sopra se stessa. In questo flusso e riflusso essa si regola ordinariamente in modo che i processi opposti approssimativamente si compensino, in modo cioè che le attività ricevute giornalmente sotto forma di contante e crediti differiscano il meno possibile dagli impegni cui si deve far fronte giornalmente.
Ne segue che il quantum della moneta creata con ope­razioni attive, cioè con prestiti ed investimenti, dipende anzitutto dall’ammontare dei depositi, cioè dal quantum creato con operazioni passive e per questo verso l’inizia­tiva apparisce essere dalla parte dei depositanti. Le opera­zioni passive, cioè i depositi, aumentano le riserve della banca, anche se soltanto una parte di esse è in via defini­tiva trattenuta dalla banca; al contrario le operazioni attive, cioè i prestiti e gli investimenti, diminuiscono le riserve, perchè i clienti mutuatari utilizzano in tutto od in parte immediatamente i depositi che sono stati così creati in loro nome. Tuttavia fra coloro che riceveranno tali versamenti potranno pure trovarsi dei clienti depo­sitanti della banca in parola. Nella misura in cui ciò si verifica, i depositi passivi appaiono dipendere direttamente dalle operazioni attive, cioè dalle aperture di credito concesse dalla banca stessa e per questo verso l’iniziativa apparisce esser anche da parte della banca.
Il peso di siffatta reazione è soprattutto indiretto.
Quando i clienti mutuatari trasferiscono i loro depositi a clienti di altre banche, queste ultime si trovano rinfor­zate di tanto, di quanto la prima era risultata indebolita; nello stesso modo la prima si trova rinforzata quando le altre estendono le loro operazioni attive. Nel loro comune movimento le banche si sostengono quindi reciprocamente, sempre che esse avanzino di conserva. Le parole messe in corsivo ci fanno capire quale è la chiave di volta del sistema. Ogni movimento in avanti di una singola banca la indebolisce, ma ogni simile movimento fatto da una delle consorelle la rinforza, cosicché se tutte procedono di pari passo vi è compenso e nessuna rimane indebolita. In tal modo il comportamento di ciascuna banca è regolato dal comportamento medio delle banche nel loro complesso, al quale la prima contribuisce per la sua parte, piccola o grande. Per questo verso, ogni direttore di banca, seduto nel suo ufficio, deve conside­rare se stesso come uno strumento di forze esteriori sulle quali non ha potere di controllo; ma tali « forze esteriori » sono i suoi colleghi direttori di banca come lui.
 

6. - La condizione che vincola il movimento del sistema bancario nel suo complesso.

La conseguenza è che operazioni attive e passive si determinano reciprocamente in un groviglio di azioni e reazioni, per alcune delle quali l’iniziativa sta dalla parte dei depositanti e per altre dalla parte delle banche.
In un sistema bancario chiuso, cioè senza relazioni col mondo esterno, in un paese dove tutti i pagamenti fossero fatti per chèques e dove non fosse usato con­tante, non vi sarebbe limite all’ammontare di moneta bancaria così creata, ma un sistema monetario di questo genere sarebbe estremamente instabile, giacché ogni circo­stanza che tendesse ad influire sul comportamento della maggioranza delle banche in uno stesso senso, in avanti od indietro, non incontrerebbe resistenza, e potrebbe im­porre una scossa a tutto il sistema.
Gli attuali sistemi monetari non sono in generale così cattivi e posseggono dei freni che ostacolano i movimenti che porterebbero alla instabilità. Essi nascono dalla ne­cessità di mantenere riserve in contanti.
Per fronteggiare le inevitabili divergenze che si pre­sentano giorno per giorno fra incassi e pagamenti, ogni banca mantiene riserve, parte sotto forma di contante e parte sotto forma di disponibilità presso la banca centrale. La aliquota con cui siffatta riserva si commisura normalmente al totale degli impegni a vista può essere fissata dalla legge o dall’uso e può anche essere lasciata alla prudente discrezionahtà dei singoli istituti, ed in questo caso può variare da banca a banca e per la stessa banca di tempo in tempo. In generale la banca cercherà di evitare che le sue riserve si elevino al di sopra o scendano al di sotto della aliquota fissata come normale, perchè una eccedenza significherebbe contrazione di utili ed una deficienza farebbe sorgere il dubbio che la banca non sia in grado di far fronte in ogni caso agli impegni a vista.
Per conseguenza essa continuerà a creare attivamente depositi, attraverso prestiti ed investimenti, fino al momento in cui le sue riserve, attraverso alle fluttuazioni giomahere, mostrino la tendenza ad oscillare intorno alla aliquota normale.
Percepiamo ora che esiste non soltanto un vincolo per le singole banche a procedere di pari passo, ma anche un vincolo per le banche nel loro complesso. Se nel complesso la creazione della moneta bancaria procede con ritmo troppo accelerato, si determina una discesa delle riserve.
Ad un certo momento alcune banche si accorgeranno che la loro situazione va appesantendosi, per cui saranno indotte a fare un passo indietro e ciò provoca una bat­tuta di arresto per tutto il sistema. Viceversa se la creazione della moneta bancaria procede con ritmo troppo lento, alcune banche cominceranno a trovare la propor­zione delle proprie riserve eccessiva e saranno stimolate a fare un passo innanzi, e ciò provoca un m oto di accele­razione in tutto il sistema. Insomma ciò che dà il passo al sistema nel suo complesso è il totale delle disponibilità a riserva pro tempore.
Può essere che l ’ammontare della circolazione sia posto dalla legge o dalla consuetudine fuori del discrezionale controllo della banca centrale, essendo regolato da una norma fissa, nel qual caso il sistema funziona automa­ticamente. Può darsi ancora che le singole banche abbiano la facoltà, in certi casi ed entro determinati limiti, di aumentare i loro depositi presso la banca centrale e quindi l ’ammontare dei bigbetti che da essa prelevano.
In questo caso movimenti in simpatia da parte delle banche partecipanti acquistano impeto a mano a mano che procedono e trovano alimento nelle aumentate riserve, col risultato che sarà difficile porre un freno all’intima instabilità del sistema. Il caso normale è che la banca centrale controlli a suo criterio discrezionale l’ammon­tare complessivo della propria emissione di biglietti, ed allora anche le riserve complessive del sistema bancario sono sotto il suo controllo; la banca centrale dirige l’orchestra e dà il tempo.


7. - Il quantum della riserva in oro.

Se motivi di carattere politico non interferiscono in senso contrario, la banca centrale esercita la sua fun­zione direttiva nell’intento di sviluppare al maximum la attività economica del paese col vincolo di mantenere la convertibilità dei biglietti in oro od in divisa estera.
Vediamo che cosa importa questa condizione.
La conversione è richiesta d ’ordinario per finanziare un eventuale sbilancio fra quanto si deve pagare e quanto si deve riscuotere dall’estero; o per tesoreggiamento. Non e richiesto nei confronti dei biglietti che sono impiegati per le transazioni all’interno: il totale dei biglietti adibiti a questo scopo rappresenta un minimum al di sotto del quale la circolazione non scende. Se pro tempore indichiamo questo minimo con m, la circolazione (quan­tità di biglietti in circolazione) con M e con R la riserva, la condizione, necessaria e sufficiente, che assicura la convertibilità è espressa dalla diseguaglianza
R >= M — m
Detto r il rapporto della riserva alla circolazione, cioè di R ad M , dalla equazione precedente segue

r >= 1 - m/M

In particolare per
m =< 0,80 M è r >= 0,20
m =< 0,60 M è r >= 0,40
m =< 0,40 M  è r >= 0,60
il che significa che per assicurare la convertibilità dei biglietti deve essere considerata sufficiente una riserva rispettivamente del
        20    40    60
per cento della circolazione pro tempore, secondo che si presuma che la circolazione nel suo livello minimo non possa scendere al di sotto rispettivamente di
        80    60    40
per cento della circolazione pro tempore. In generale quindi la riserva necessaria per assicurare la stabilità monetaria dipende essenzialmente dall’ ampiezza delle fluttuazioni della differenza M — m.
Il valore presunto di siffatta differenza è l’elemento che determina la politica monetaria della banca centrale, il suo atteggiamento al rialzo od al ribasso nei confronti del risconto del portafoglio delle singole banche, e che trova la manifestazione più significativa nella manovra del saggio dello sconto.
L’efficacia di siffatta manovra fu intravista verso la metà del secolo scorso all’atto dell’ applicazione della legge bancaria inglese del 1844 (Bank Charter act).

Giustamente osserva il Keynes che siffatta legge, che costituisce il primo tentativo importante per stabilire principii scientifici nella dinamica della circolazione della moneta, è il frutto di un principio sano e di una grande confusione di idee. Il principio sano, che do­vremo illustrare più avanti, è il principio quantitativo, che afferma essere i prezzi dipendenti essenzialmente dalla quantità della moneta in circolazione. La confu­sione di idee nasce dall’avere la legge ignorato la correlazione che sussiste fra moneta e credito bancario e che qui abbiamo illustrato. Secondo il Keynes ne sarebbe derivato un vero e proprio crollo, se questa interdipendenza, che non aveva trovato espressione nella legge, non fosse stata intuitivamente acquisita dalla finanza verso la stessa epoca. Per questo l’efficacia della manovra del tasso dello sconto, in pratica, più che una nozione familiare alla finanza diveniva un vero e proprio dogma economico, ma il suo preciso modus operandi non veniva chiaramente compreso e forma ancor oggi ma­teria di discussione.

(Ringraziamenti ad Alessio B che ha fornito l'originale)

Il club Bilderberg e la lobby bancaria

LOBBY BANCARIA

Fonte; https://bilderbergmeetings.co.uk/banking-lobby/

Il potere del Bilderberg come gruppo di pressione per l'industria bancaria, del capitale di rischio e della finanza globale è dimostrato da una ripartizione dei partecipanti recenti e dei loro ruoli in vari gruppi di pressione importanti.

Gli interessi, le cariche direttive e i ruoli di consulenza dei partecipanti al Bilderberg mostrano chiaramente che il settore più rappresentato all'interno del Bilderberg è quello bancario e finanziario internazionale. E subito dopo il settore industriale ed energetico.

Il peso delle gigantesche istituzioni finanziarie - rappresentate da membri del consiglio di amministrazione, dirigenti e consulenti di alto livello - è notevole. Soprattutto se si considera la presenza di così tanti funzionari pubblici e politici eletti, e con una supervisione della stampa pari a zero.

Nota: con aziende di queste dimensioni c'è una notevole sovrapposizione di settori, alcune di queste società sono gigantesche holding con interessi nell'industria, nella tecnologia, nel settore bancario, nella vendita al dettaglio, ecc. Altre sono più facilmente classificabili. Le società di gestione patrimoniale e di capitale di rischio hanno interessi in diversi settori, ma sono comunque facilmente riconoscibili come società di investimento e di capitale di rischio.

Il seguente elenco è tratto dai partecipanti e dai membri del Comitato direttivo del 2013. Ovviamente le persone cambiano i titoli di lavoro e le cariche direttive, ma le informazioni sono le più accurate possibili al momento della pubblicazione. I membri del Comitato direttivo del Bilderberg sono contrassegnati da un asterisco [*].

BANCHE / INVESTIMENTI


HSBC
Douglas J. Flint - Presidente del Gruppo
*Thomas Enders - Consiglio direttivo, HSBC Trinkhaus

GOLDMAN SACHS
*James A. Johnson - Consiglio di amministrazione
J. Michael Evans - Vicepresidente, Responsabile globale dei mercati in crescita
*Victor Halberstadt - Consiglio di consulenza internazionale

CITIGROUP
James D. Wolfensohn - Presidente, Comitato consultivo internazionale

LAZARD
*Kenneth M. Jacobs - Presidente e Amministratore delegato
Vernon E. Jordan, Jr - Amministratore delegato senior
Peter Mandelson - Presidente, Lazard International

JP MORGAN
Franco Bernabè - Consiglio internazionale JP Morgan
Henry Kissinger - Consiglio internazionale JP Morgan

AMERICAN EXPRESS
Daniel L. Vasella - Consiglio di amministrazione
Vernon E. Jordan, Jr - Consigliere del Consiglio di Amministrazione
Henry Kissinger - Consigliere del Consiglio di amministrazione

DEUTSCHE BANK
Peter Löscher - Consiglio di vigilanza
Paul Achleitner - Presidente del Consiglio di sorveglianza

GRUPPO TD BANK
Edmund W. Clark - Presidente e CEO
Frank McKenna - Vicepresidente

AKBANK
Josef Ackermann - Consiglio consultivo internazionale

BANCA NAZIONALE DEL KUWAIT
Josef Ackermann - Comitato consultivo internazionale

SANTANDER
Francisco Pinto Balsemão - Consiglio consultivo internazionale

BANCA DI MONTREAL
J. Robert S. Prichard - Presidente

ASSICURAZIONE


AXA
*Henrie de Castries - Presidente e CEO

ALLIANZ
*Thomas Enders - Consiglio consultivo congiunto
Peter D. Sutherland - Consiglio di vigilanza

MUNICH RE
Peter Löscher - Consiglio di sorveglianza

FINANZA / CAPITALE DI RISCHIO

EVERCORE
*Roger C. Altman - Presidente

KKR
Henry R. Kravis - co-presidente e co-CEO

INVESTITOR AB
*Jacob Wallenberg - Presidente
Josef Ackermann - Consiglio di amministrazione

ONEX
J. Robert S. Prichard - Consiglio di amministrazione
*Heather M. Reisman - Consiglio di amministrazione

CLARIUM CAPITAL / FOUNDERS FUND / MITHRIL ASSET MANGEMENT
*Peter Thiel

KOÇ HOLDING
*Peter D. Sutherland - Consiglio di amministrazione

CENTREVIEW PARTNERS
Robert E. Rubin - Consigliere

OEKB
*Rudolf Scholten - Consiglio di amministrazione

martedì 9 maggio 2023

Banche: la sentenza che restituisce le case all’asta a tutti i debitori

 DIRITTO E FISCO | ARTICOLI

Banche: la sentenza che restituisce le case all’asta a tutti i debitori

5 Maggio 2023 | Autore: 
Pignoramenti immobiliari tutti bloccati: con la nuova pronuncia delle 
Sezioni Unite della Cassazione il giudice deve valutare se il decreto 
ingiuntivo è stato emesso sulla base di clausole abusive contrarie 
ai diritti del consumatore. 

È una sentenza davvero epocale quella che le Sezioni Unite della Cassazione hanno appena pubblicato. Una sentenza che restituisce le case all’asta a tutti i debitori sottoposti al pignoramento immobiliare da parte di soggetti forti come le banche o le finanziarie. Grazie alla possibilità di applicazione retroattiva del principio varato dalla Suprema Corte [Cass. S.U. sent. n. 9479/2023 ], oggi chi sta subendo l’esproprio di una casa o di qualsiasi altro bene può nuovamente opporsi alla procedura anche se, in precedenza, è rimasto inerte e ha fatto scadere tutti i termini.

Cerchiamo di comprendere, più nel concreto, cosa cambia da oggi in poi. 

La Caporetto delle banche: il principio

Il principio era già stato affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in almeno due occasioni. Secondo i giudici europei, lo Stato italiano deve garantire ai consumatori la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo delle banche anche se questo non è stato contestato a suo tempo e pertanto è divenuto definitivo. Deve farlo, in particolare, tutte le volte in cui il credito che ha dato vita all’esecuzione forzata si basa su un contratto abusivo, contenente cioè clausole vessatorie. 

Il cosiddetto “giudicato” – ossia il fatto che una sentenza o un decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e perciò non più impugnabile – non può essere un limite alla tutela dei cittadini. Pertanto per il giudice dell’esecuzione – quello cioè dinanzi al quale si svolge la procedura di pignoramento immobiliare – deve poter rimettere in gioco tutto il processo e bloccare l’asta giudiziaria se, alla base di tutto ciò, c’è la violazione delle norme europee che tutelano il consumatore.

Quindi, in presenza di un contratto bancario (una fideiussione, un mutuo, un’apertura di credito o qualsiasi altro contratto) che contenga clausole vessatorie, il debitore può opporsi anche a pignoramento già in corso e rimettere tutto in discussione.

La straordinarietà di tale affermazione si comprende solo se si conosce la regola generale del nostro processo anche nota con il termine tecnico: “giudicato”. In forza di tale principio, il debitore che non abbia presentato opposizione contro un decreto ingiuntivo o non abbia fatto appello contro una sentenza a lui sfavorevole, non può più presentare un’opposizione quando ormai è partito il pignoramento, anche se solo in quella sede dovesse accorgersi dell’illegittimità del contratto firmato con la banca. 

Così, molti cittadini si trovano oggi ad avere le case all’asta solo perché, al momento della notifica degli atti giudiziari non hanno inteso difendersi (a volte per ignoranza, a volte per incompetenza, altre per eccessiva leggerezza). 

Condizioni per poter bloccare il pignoramento della casa

Il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione può applicarsi solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • il debitore deve essere un consumatore: sicché il contratto con la banca non deve essere stato sottoscritto per ragioni lavorative, imprenditoriali o professionali;
  • il contratto sottoscritto dal debitore con la banca deve contenere almeno una clausola vessatoria;
  • l’asta giudiziaria non deve essersi già conclusa con il provvedimento di assegnazione dell’immobile al miglior offerente. 

Un esempio servirà a comprendere meglio la situazione.

Immaginiamo il caso di Tizio che abbia sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario con una banca per l’acquisto della sua prima casa in cui andrà ad abitare insieme alla sua famiglia. Nel contratto è presente una clausola abusiva che deroga al principio generale che impone quale foro competente per eventuali cause quello del luogo di residenza del debitore: in forza di tale clausola, si stabilisce che ogni controversia dovrà essere instaurata dinanzi a un tribunale lontano dall’abitazione di Tizio. Proprio per questa ragione, nel momento in cui riceve il decreto ingiuntivo della banca, Tizio decide di non opporsi non avendo come pagare un avvocato di un altro foro.

Il decreto ingiuntivo diventa definitivo e la banca notifica a Tizio il pignoramento immobiliare. La casa viene messa all’asta. Senonché Tizio riceve un consiglio da un amico avvocato il quale gli fa notare che il contratto con la banca viola la disciplina dei consumatori proprio per via di tale clausola abusiva, ma che ormai è troppo tardi per opporsi.

Ebbene, grazie al nuovo principio fissato dalla Cassazione, ora anche Tizio può presentare opposizione nonostante abbia fatto scadere i termini. Infatti, benché il debitore non abbia proposto opposizione contro il decreto, adesso spetta al giudice dell’esecuzione controllare se la clausola del contratto è vessatoria. E avvisare il debitore medesimo che entro quaranta giorni può proporre l’opposizione per far accertare la natura abusiva della clausola che ha effetti sull’ingiunzione di pagamento. 

Inizierà un nuovo processo volto a giudicare dell’eventuale legittimità del contratto, durante il quale il giudice può sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (e quindi del pignoramento). All’esito del giudizio, non appena il giudice avrà accertato la presenza della clausola abusiva, il pignoramento cesserà definitivamente e quindi la casa tornerà al debitore. 

I precedenti

Come anticipato, la pronuncia delle Sezioni Unite si basa sul principio fissato dalla Grande sezione della Corte di giustizia europea nelle cause C-693/19 e C-831/19, che aveva bocciato la normativa italiana laddove precludeva al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sulla validità delle clausole contrattuali, in quanto ormai coperta dall’autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto. Il tutto perché, spiegano i giudici Ue, al consumatore va garantita una «tutela effettiva».

In base alla giurisprudenza eurounitaria il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio la presenza di clausole abusive nel contratto, a patto che gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi in materia. Invece costringere il debitore a proporre l’opposizione solo entro i canonici 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per far valere i propri diritti si pone in contrasto con la tutela del consumatore e con il principio del rilievo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali. Insomma: per effettuare il controllo d’ufficio il giudice del monitorio deve esercitare i poteri istruttori consentiti dall’articolo 640, primo comma, cod. proc. civ. 

Cosa cambia da oggi in poi? Da oggi in poi, già in fase di richiesta del decreto ingiuntivo, il giudice dovrà richiedere alle banche di produrre il contratto su cui si basa il credito. Eventualmente, deve rigettare la richiesta di decreto ingiuntivo se l’istruttoria sulla natura vessatoria della clausola risulta troppo complessa perché richiede di assumere testimonianze o svolgere una consulenza tecnica d’ufficio. A quel punto il creditore dovrà avviare un processo ordinario di accertamento del proprio credito. L’emissione invece del decreto ingiuntivo deve essere motivata: l’obbligo è funzionale a informare il consumatore che il giudice del monitorio ha svolto il controllo d’ufficio sulla presenza di clausole abusive nel contratto sotteso al credito azionato. 

Che succede invece se tutto ciò non si verifica? Al debitore deve essere consentito di presentare opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo anche a pignoramento già avviato.

Come detto, tale regola si applica anche alle procedure già in corso, consentendo a chi sta subendo un pignoramento e ha la casa all’asta di bloccare tutta la procedura e di presentare un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Il tutto a condizione che il bene pignorato non sia stato già assegnato. In tal caso il consumatore può soltanto attivare un altro giudizio per chiedere il risarcimento del danno. Se allora l’ingiunzione non motiva sul punto, il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incide sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del provvedimento monitorio. E ciò fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito. 
Esempi di clausole abusive Se si tratta, ad esempio, di una clausola che deroga al foro del consumatore la sospensione è totale; se, invece, si discute soltanto di una clausola che determina interessi moratori eccessivi, la sospensione ben può essere parziale, mantenendo intatta l’esecutorietà del titolo per la quota capitale, rispetto alla quale prosegue l’esecuzione forzata già intrapresa dal creditore professionista. Il giudizio di opposizione, quindi, procede regolarmente. Altre clausole abusive sono quelle, ad esempio, che vincolano il diritto del consumatore di chiedere il trasferimento del mutuo presso altro istituto di credito, che lo subordinano al pagamento di penali, che prevedono l’anatocismo, che limitano altri diritti del consumatore.
Cosa deve fare chi ha casa all’asta? Chi ha un pignoramento in corso dovrà quindi rivolgersi immediatamente alla consulenza di un avvocato esperto in diritto del consumo o in diritto bancario al fine di far valutare l’eventuale presenza di clausole abusive all’interno del contratto e chiedere quindi che venga presentata opposizione all’esecuzione. Opposizione per la quale, come detto, non ci sono termini di scadenza se non l’assegnazione dell’immobile pignorato all’offerente.