Sistema informativo sull'indebitamento delle banche e delle istituzioni finanziarie italiane
sabato 29 settembre 2018
lunedì 24 settembre 2018
Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa
CORTE GIUSTIZIA UE
RISPARMIO TRADITO
13 SETTEMBRE 2018 ORE 17:56
Orientamento: nuovo
Bankitalia non ha segreti per il correntista che vuole fare causa all’istituto e alla stessa VigilanzaAddio riservatezza professionale se il cliente intende rifarsi dopo il rimborso parziale per la messa in liquidazione dell’azienda di credito. Spetta al giudice nazionale bilanciare gli interessi in giocohttp://www.cassazione.net/bankitalia-non-ha-segreti-per-il-correntista-che-v-p34653.html
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No al segreto professionale da parte delle autorità di vigilanza finanziaria quando si tratta di garantire il diritto di difesa nelle cause civili oltre che penali. Dopo il “fallimento” dell’istituto di credito, dunque, Bankitalia non può negare al correntista l’accesso ai documenti richiesti dall’interessato che sta valutando di far causa all’ente di credito posto in liquidazione coatta amministrativa, oltre che alla stessa Vigilanza. È quanto emerge dalle sentenze C-358/16 e C-594/16, depositate il 13 settembre dalla quinta sezione della Corte di giustizia europea (pubblichiamo in allegato la prima mentre la seconda è disponibile al link al sito web dell’autorità giudiziaria Ue). Diritto di accesso La controversia nella causa C-358/16 sorge in Lussemburgo e riguarda una società che sarebbe stata coinvolta nella colossale truffa architettata da Bernard Madoff, il broker che a Wall Strett ha fatto un buco di 65 miliardi di dollari. Tutta nostrana, invece, la vicenda della 594/16. Il comune denominatore è che la direttiva 2013/36 sui mercati degli strumenti finanziari ammette deroghe al divieto di divulgare informazioni riservate in base al segreto professionale delle autorità di vigilanza. Il correntista italiano chiede a Palazzo Koch l’accesso alle carte della vigilanza perché ha ricevuto solo un rimborso parziale dal fondo interbancario di tutela dei depositi e vuole chiedere i danni tanto all’istituto in lca quanto a Bankitalia. Dopo il no di Palazzo Koch il risparmiatore si rivolge ai giudici amministrativi perché gli sia riconosciuto il diritto di accesso. E in effetti una delle eccezioni previste al segreto dalla direttiva Ue riguarda proprio le persone interessate in modo diretto dal fallimento o dalla liquidazione coatta dell’ente di credito, a patto che le informazioni riservate debbano essere utilizzate nell’ambito di procedimenti civili e commerciali e non riguardino i terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio delle banche in rosso. Indizi precisi L’interessato deve fornire indizi precisi e concordanti secondo i quali le notizie richieste servano per procedimenti in corso o da avviare. E spetta al giudice nazionale effettuare un bilanciamento degli interessi fra il diritto di difesa del richiedente e le esigenze di riservatezza dell’authority. Dario Ferrara |
sabato 22 settembre 2018
La creazione di moneta alla Commissione d'inchiesta sulle banche
SENATO - CAMERA
Doc. XXIII n. 37-ter
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA
BANCARIO E FINANZIARIO
(istituita con legge 12 luglio 2017, n. 107)
(composta dai senatori Casini, Presidente,
Augello, Bellot, Ceroni, D’Alı`, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Mauro Maria Marino,
Vicepresidente, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato, Segretario, e Zeller, Segretario; e dai deputati Bonifazi, Brunetta, Vicepresidente, Capezzone, Cenni, Dal Moro, Dell’Aringa, Meloni, Orfini, Paglia, Ruocco, Sanga, Savino, Sibilia, Tabacci, Tancredi, Taranto, Vazio, Villarosa, Zanetti e Zoggia)
RELAZIONE DI MINORANZA
Presentata alla Commissione nella seduta del 30 gennaio 2018, dai deputati Sibilia, Ruocco e Villarosa e dai senatori Girotto e Martelli
Comunicata alle Presidenze il 30 gennaio 2018, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 107
http://www.senato.it/service/ PDF/PDFServer/DF/336075.pdf
pagg. 75-76
2. Non ha fornito risposta sull’esistenza del potere di creazione di moneta «dal nulla» da parte delle banche commerciali, quel potere creativo della cosiddetta «moneta scritturale» (soprattutto nella concessione dei prestiti alla clientela) gia` riconosciuto alle banche commerciali nel 2014 dalla Banca d’Inghilterra, dal Parlamento inglese, dal Consigliere della Banca di Francia Bernard Maris (deceduto il 7 gennaio 2015 nell’attentato di Parigi) e dal professore Richard Werner dell’Universita`di Southampton (Inghilterra) in un suo personale esperimento bancario illustrato nella International Review of Financial Analysis di December 2014 (volume 36, pages 1-19), nel 2016 dalla societa` di revisione KPMG islandese e nell’aprile 2017 dalla Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank), tutti autorevoli precedenti peraltro riportati nella su citata assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 ottobre 2017 dal medesimo gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza dell’ex controllata Banca mediterranea del Sud Italia, costretto a confluire in Unicredit 59. L’esponente di Deutsche Bank si e`impegnato a far pervenire una nota dopo avere coinvolto i massimi vertici della capogruppo tedesca a Francoforte.
Note:
59
Cfr. Allegato «F» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare i documenti 2/3/4/5 annessi all’intervento (scritto) di Giuseppe Pinto del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell’ex Banca mediterranea del Sud Italia.
3.3) Interventi nella contabilita` delle banche nelle crisi economiche
A seguito delle recenti crisi economiche e finanziarie va valutato l’apporto di aggiornamenti all’attuale normativa bancaria, considerando taluni dibattiti di settore avvenuti dal 2014 in diversi ambiti istituzionali (Parlamenti, banche centrali) e in ambito della comunita` economico-scientifica.
In tal senso va, tra l’altro, approfondita la concreta applicabilita` dello strumento contabile Debt Equity Swap (DES).
Il DES e` comunemente noto ed e` applicato per il risanamento di imprese affette da temporanei problemi di liquidita` e, come ha spiegato il professore di economia Franz Ho ̈rmann dell’Universita` di Vienna in occasione dell’assemblea degli azionisti della Deutsche Bank tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte, il DES puo` essere adottato anche in ambito bancario per ripristinare la situazione finanziaria degli istituti di credito in crisi.
Per comprendere a fondo l’utilita` e il valore del DES occorre mettere in risalto un concetto sulla moneta in generale.
Tanti documenti ufficiali e studi di autorevoli ricercatori in ambito economico-finanziario oggi confermano il fenomeno della cosiddetta «moneta scritturale». Questa moneta non e` creata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ma, dalle banche private attraverso una mera operazione contabile (in tedesco: «Buchgeld»; traduzione letterale: «moneta contabile»).
Per di piu`, la maggior parte della moneta in circolazione e` propriamente moneta scritturale.
In merito la Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank) sostiene:
«... la concessione creditizia delle banche commerciali in favore di non banche costituisce in termini quantitativi la maggior operazione per la creazione monetaria ...» 72.
Per citare soltanto alcuni autorevoli soggetti ed autorita`, giungono alle stesse conclusioni la Banca centrale d’Inghilterra
(Bank of England) 73,
la societa` di revisione KPMG 74,
gli esperimenti pratici e gli studi del professore Richard Werner dell’Universita` di Southampton (Inghilterra) 75.
Pertanto, se la generazione di questa moneta scritturale da parte delle banche private si basa su un’operazione meramente contabile, allora si puo` adottare uno strumento, altrettanto contabile, quale il DES, per risanare una banca in crisi.
Esso, infatti, neutralizza gli effetti della creazione monetaria scritturale delle banche private attraverso una semplice riqualificazione contabile dello Stato patrimoniale passivo.
L’ammontare dei crediti sofferenti della banca e` convertito in capitale proprio ed e` attribuito allo Stato, che pro quota entra nel capitale proprio della banca.
Quindi, come un creditore entra a far parte della compagine sociale di una societa` debitrice inadempiente, il DES nazionalizza il capitale proprio bancario per la quota dei debiti sofferenti.
Quest’operazione pero`non comporta alcun effetto negativo per gli stakeholders interessati dalla crisi bancaria (amministratori, revisori, soci, soci-risparmiatori, Stato, contribuenti fiscali, eccetera) e aumenta il patrimonio netto e, coerentemente, la solidita` della banca.
Se il DES fosse prescritto per legge e adottato per il risanamento dalle banche private italiane sovra-indebitate, potrebbe ripristinare la stabilita` finanziaria di queste banche senza che fosse necessario l’esborso di un euro alcuno da parte dello Stato e, coerentemente, da parte del contribuente fiscale.
Note:
72
Deutsche Bundesbank – Monatsbericht April 2017, 69. Jahrgang, Nr. 4, S.15-36; https://www.bundesbank.de/ Redaktion/DE/Downloads/ Veroeffentlichungen/ Monatsberichte/2017/2017’04’monatsbericht.pdf?’’blob=publicationFile
73
Bank of England – Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank’s Monetary Analysis Directorate, Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas: «Money creation in the modern economy»;
https://www.monetary.org/wp- content/uploads/2016/03/money- creation-in-the-modern- economy.pdf
74
KPMG ehf 2016, Svanbjo ̈rn Thoroddsen, Sigurvin B. Sigurjo ́nsson, «Money Issuance –Alternative Monetary Systems»;
https://assets.kpmg.com/ content/dam/kpmg/is/pdf/2016/ 09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf
75
International Review of Financial Analysis, Volume 36, December 2014, Pages 1-19: Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence, Richard Werner;
https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/ S1057521914001070 –
Doc. XXIII n. 37-ter
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA
BANCARIO E FINANZIARIO
(istituita con legge 12 luglio 2017, n. 107)
(composta dai senatori Casini, Presidente,
Augello, Bellot, Ceroni, D’Alı`, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Mauro Maria Marino,
Vicepresidente, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato, Segretario, e Zeller, Segretario; e dai deputati Bonifazi, Brunetta, Vicepresidente, Capezzone, Cenni, Dal Moro, Dell’Aringa, Meloni, Orfini, Paglia, Ruocco, Sanga, Savino, Sibilia, Tabacci, Tancredi, Taranto, Vazio, Villarosa, Zanetti e Zoggia)
RELAZIONE DI MINORANZA
Presentata alla Commissione nella seduta del 30 gennaio 2018, dai deputati Sibilia, Ruocco e Villarosa e dai senatori Girotto e Martelli
Comunicata alle Presidenze il 30 gennaio 2018, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 107
http://www.senato.it/service/
Due estratti:
2. Non ha fornito risposta sull’esistenza del potere di creazione di moneta «dal nulla» da parte delle banche commerciali, quel potere creativo della cosiddetta «moneta scritturale» (soprattutto nella concessione dei prestiti alla clientela) gia` riconosciuto alle banche commerciali nel 2014 dalla Banca d’Inghilterra, dal Parlamento inglese, dal Consigliere della Banca di Francia Bernard Maris (deceduto il 7 gennaio 2015 nell’attentato di Parigi) e dal professore Richard Werner dell’Universita`di Southampton (Inghilterra) in un suo personale esperimento bancario illustrato nella International Review of Financial Analysis di December 2014 (volume 36, pages 1-19), nel 2016 dalla societa` di revisione KPMG islandese e nell’aprile 2017 dalla Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank), tutti autorevoli precedenti peraltro riportati nella su citata assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 ottobre 2017 dal medesimo gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza dell’ex controllata Banca mediterranea del Sud Italia, costretto a confluire in Unicredit 59. L’esponente di Deutsche Bank si e`impegnato a far pervenire una nota dopo avere coinvolto i massimi vertici della capogruppo tedesca a Francoforte.
59
Cfr. Allegato «F» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare i documenti 2/3/4/5 annessi all’intervento (scritto) di Giuseppe Pinto del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell’ex Banca mediterranea del Sud Italia.
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pagg. 94-953.3) Interventi nella contabilita` delle banche nelle crisi economiche
A seguito delle recenti crisi economiche e finanziarie va valutato l’apporto di aggiornamenti all’attuale normativa bancaria, considerando taluni dibattiti di settore avvenuti dal 2014 in diversi ambiti istituzionali (Parlamenti, banche centrali) e in ambito della comunita` economico-scientifica.
In tal senso va, tra l’altro, approfondita la concreta applicabilita` dello strumento contabile Debt Equity Swap (DES).
Il DES e` comunemente noto ed e` applicato per il risanamento di imprese affette da temporanei problemi di liquidita` e, come ha spiegato il professore di economia Franz Ho ̈rmann dell’Universita` di Vienna in occasione dell’assemblea degli azionisti della Deutsche Bank tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte, il DES puo` essere adottato anche in ambito bancario per ripristinare la situazione finanziaria degli istituti di credito in crisi.
Per comprendere a fondo l’utilita` e il valore del DES occorre mettere in risalto un concetto sulla moneta in generale.
Tanti documenti ufficiali e studi di autorevoli ricercatori in ambito economico-finanziario oggi confermano il fenomeno della cosiddetta «moneta scritturale». Questa moneta non e` creata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ma, dalle banche private attraverso una mera operazione contabile (in tedesco: «Buchgeld»; traduzione letterale: «moneta contabile»).
Per di piu`, la maggior parte della moneta in circolazione e` propriamente moneta scritturale.
In merito la Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank) sostiene:
«... la concessione creditizia delle banche commerciali in favore di non banche costituisce in termini quantitativi la maggior operazione per la creazione monetaria ...» 72.
Per citare soltanto alcuni autorevoli soggetti ed autorita`, giungono alle stesse conclusioni la Banca centrale d’Inghilterra
(Bank of England) 73,
la societa` di revisione KPMG 74,
gli esperimenti pratici e gli studi del professore Richard Werner dell’Universita` di Southampton (Inghilterra) 75.
Pertanto, se la generazione di questa moneta scritturale da parte delle banche private si basa su un’operazione meramente contabile, allora si puo` adottare uno strumento, altrettanto contabile, quale il DES, per risanare una banca in crisi.
Esso, infatti, neutralizza gli effetti della creazione monetaria scritturale delle banche private attraverso una semplice riqualificazione contabile dello Stato patrimoniale passivo.
L’ammontare dei crediti sofferenti della banca e` convertito in capitale proprio ed e` attribuito allo Stato, che pro quota entra nel capitale proprio della banca.
Quindi, come un creditore entra a far parte della compagine sociale di una societa` debitrice inadempiente, il DES nazionalizza il capitale proprio bancario per la quota dei debiti sofferenti.
Quest’operazione pero`non comporta alcun effetto negativo per gli stakeholders interessati dalla crisi bancaria (amministratori, revisori, soci, soci-risparmiatori, Stato, contribuenti fiscali, eccetera) e aumenta il patrimonio netto e, coerentemente, la solidita` della banca.
Se il DES fosse prescritto per legge e adottato per il risanamento dalle banche private italiane sovra-indebitate, potrebbe ripristinare la stabilita` finanziaria di queste banche senza che fosse necessario l’esborso di un euro alcuno da parte dello Stato e, coerentemente, da parte del contribuente fiscale.
Note:
72
Deutsche Bundesbank – Monatsbericht April 2017, 69. Jahrgang, Nr. 4, S.15-36; https://www.bundesbank.de/
73
Bank of England – Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank’s Monetary Analysis Directorate, Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas: «Money creation in the modern economy»;
https://www.monetary.org/wp-
74
KPMG ehf 2016, Svanbjo ̈rn Thoroddsen, Sigurvin B. Sigurjo ́nsson, «Money Issuance –Alternative Monetary Systems»;
https://assets.kpmg.com/
75
International Review of Financial Analysis, Volume 36, December 2014, Pages 1-19: Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence, Richard Werner;
https://www.sciencedirect.com/
professor Werner official website: https://professorwerner.org/
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venerdì 21 settembre 2018
lunedì 10 settembre 2018
Giurimetria bancaria : basi tecniche
Giurimetria bancaria : basi tecniche
PAOLO MANCA - 2018 –
(sintesi)
Questo libro presenta il punto di vista, in buona parte originale, di uno studioso della materia i cui contributi, che non hanno avuto un riconoscimento adeguato al di fuori del campo specialistico, potrebbero trovare maggiore accoglimento nella giurisprudenza, anche al fine di eliminare lacune della legislazione corrente e conseguenti sentenze contraddittorie rilasciate da tribunali inadeguati.
Il testo, che si rivolge a cultori di materie giuridiche, bancarie, aziendali, presenta temi di matematica applicata senza indugiare su finezze e precisazioni formali ,nei limiti di quanto afferma Einstein per cui “bisognerebbe rendere tutto il più semplice possibile, ma non troppo semplice”.
Il testo è organizzato in due capitoli.
Nel primo capitolo si considerano i contratti finanziari cosiddetti deterministici, in cui cioè tutte le prestazioni sono numeri (certi) : si chiarisce il significato dell’ammortamento e la sua equivalenza col principio del valore attuale calcolato con legge esponenziale; si mostra la disutilità dell’uso del termine “tasso nominale”; si evidenzia quale sia il corretto significato da attribuire al tegm (tasso effettivo globale medio) con quanto ne consegue; si ridimensiona un termine abusato “l’anatocismo”; si evidenziano le clausole che creano l’ indeterminatezza dei contratti.
Nel secondo capitolo si considerano i contratti finanziari aleatori, in cui cioè alcune prestazioni e condizioni sono aleatorie, quali ad esempio l’indicizzazione : si mostra come occorrerebbe procedere per valutare correttamente l’ISC e il tasso soglia di usura ; si introduce un concetto relativamente originale di “contratto deterministico equivalente ad un contratto aleatorio” e si mostra come ricondurre la valutazione di un contratto aleatorio al contratto deterministico equivalente; si mostra come valutare clausole contrattuali riconducibili alle opzioni, esplicite e implicite, e in particolare la clausola dell’estinzione anticipata.
In tale contesto diventa evidente come con l’attuale metodologia di determinazione dell’ISC ogni contratto di mutuo indicizzato può tranquillamente essere impugnato e dichiarato indeterminato.
Qui di seguito elenchiamo alcuni dei quesiti a cui queste pagine dovrebbero dare elementi di risposta.
Perché la dizione “tasso di interesse nominale” è indeterminata?
Che significato ha il taeg/isc ?
Perché anche le opzioni implicite concorrono al calcolo del taeg e come si valutano?
Come si dovrebbe calcolare correttamente il taeg nei mutui indicizzati e in altri contratti aleatori ?
Le “penali” per la risoluzione anticipata di un mutuo vanno inserite nel calcolo del taeg?
Esiste una definizione operativa di anatocismo?
Ha senso vietare l’anatocismo?
Perché funzionano bene solo le leggi di interesse esponenziali?
Come si calcolano o come dovrebbero correttamente calcolarsi somme arretrate tenuto conto degli interessi legali e dell’inflazione?
Perché un contratto finanziario aleatorio equivale all’acquisto del biglietto di una lotteria?
Perché il prezzo equo di una lotteria dipende in modo essenziale dal modello adottato per la determinazione delle probabilità che a sua volta dipende dall’esistenza o meno di un mercato efficiente?
Perché occorre dichiarare il profilo di rischio di un derivato e, in generale, di ogni operazione finanziaria aleatoria e quali sono le misure di rischio da dichiarare e quale il loro significato?
Perche il vanilla interest rate swap (irs) ha fair value iniziale pari a zero?
Come si valuta l’up front in un contratto irs?
Cosa è il principio del contratto certo equivalente?
Come si può ricondurre la valutazione di un contratto finanziario aleatorio ad un contratto “certo” in presenza di un mercato efficiente?
n.b:
Considerate le finalità “tecniche” del testo, che intende fornire spunti vari alla giurisprudenza bancaria, i riferimenti a specifiche disposizioni legali in materia vengono volutamente accennati solo ove indispensabili.
capitolo 1 : contratti “certi”
1. PRESENTAZIONE
2. NOZIONI PRELIMINARI
3. TASSI EFFETTIVI E TASSI NOMINALI
4. LEGGI FINANZIARIE
5. TASSO INTERNO DI RENDIMENTO
6. L’AMMORTAMENTO IN CONDIZIONI DETERMINISTICHE
7. POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA
8. ANATOCISMO
Appendice al cap.1
A1.Legge esponenziale.
A2.Equivalenza tra le condizioni di ammortamento e il valore attuale con legge di interesse esponenziale
A3. Formule per usuali tipi di ammortamento a tasso fisso costante.
capitolo 2 : contratti aleatori
1. PRESENTAZIONE
2. LA CURVA DEI TASSI A PRONTI E A TERMINE
3. OPERAZIONI FINANZIARIE ALEATORIE ( OFA)
4. VALUTAZIONE DELLE OFA (fair value)
5. RISCHIO FINANZIARIO
6. MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO
7. PRINCIPIO DEL CONTRATTO CERTO EQUIVALENTE
8. CLAUSOLA DEL RIMBORSO ANTICIPATO
Appendice al cap.2
B1. Swap
B2. Titoli derivati
B3. Leggi finanziarie
B4. Tipologie di leggi finanziarie
B5. Prezzi a pronti (spot) e prezzi a termine (forward)
B6. Alea e indeterminatezza
B7. Probabilità neutrale al rischio
B8. Misure ordinali, differenziali, cardinali
B9. Clausola del rimborso anticipato
B 10. Certo equivalente
PAOLO MANCA - 2018 –
(sintesi)
Questo libro presenta il punto di vista, in buona parte originale, di uno studioso della materia i cui contributi, che non hanno avuto un riconoscimento adeguato al di fuori del campo specialistico, potrebbero trovare maggiore accoglimento nella giurisprudenza, anche al fine di eliminare lacune della legislazione corrente e conseguenti sentenze contraddittorie rilasciate da tribunali inadeguati.
Il testo, che si rivolge a cultori di materie giuridiche, bancarie, aziendali, presenta temi di matematica applicata senza indugiare su finezze e precisazioni formali ,nei limiti di quanto afferma Einstein per cui “bisognerebbe rendere tutto il più semplice possibile, ma non troppo semplice”.
Il testo è organizzato in due capitoli.
Nel primo capitolo si considerano i contratti finanziari cosiddetti deterministici, in cui cioè tutte le prestazioni sono numeri (certi) : si chiarisce il significato dell’ammortamento e la sua equivalenza col principio del valore attuale calcolato con legge esponenziale; si mostra la disutilità dell’uso del termine “tasso nominale”; si evidenzia quale sia il corretto significato da attribuire al tegm (tasso effettivo globale medio) con quanto ne consegue; si ridimensiona un termine abusato “l’anatocismo”; si evidenziano le clausole che creano l’ indeterminatezza dei contratti.
Nel secondo capitolo si considerano i contratti finanziari aleatori, in cui cioè alcune prestazioni e condizioni sono aleatorie, quali ad esempio l’indicizzazione : si mostra come occorrerebbe procedere per valutare correttamente l’ISC e il tasso soglia di usura ; si introduce un concetto relativamente originale di “contratto deterministico equivalente ad un contratto aleatorio” e si mostra come ricondurre la valutazione di un contratto aleatorio al contratto deterministico equivalente; si mostra come valutare clausole contrattuali riconducibili alle opzioni, esplicite e implicite, e in particolare la clausola dell’estinzione anticipata.
In tale contesto diventa evidente come con l’attuale metodologia di determinazione dell’ISC ogni contratto di mutuo indicizzato può tranquillamente essere impugnato e dichiarato indeterminato.
Qui di seguito elenchiamo alcuni dei quesiti a cui queste pagine dovrebbero dare elementi di risposta.
Perché la dizione “tasso di interesse nominale” è indeterminata?
Che significato ha il taeg/isc ?
Perché anche le opzioni implicite concorrono al calcolo del taeg e come si valutano?
Come si dovrebbe calcolare correttamente il taeg nei mutui indicizzati e in altri contratti aleatori ?
Le “penali” per la risoluzione anticipata di un mutuo vanno inserite nel calcolo del taeg?
Esiste una definizione operativa di anatocismo?
Ha senso vietare l’anatocismo?
Perché funzionano bene solo le leggi di interesse esponenziali?
Come si calcolano o come dovrebbero correttamente calcolarsi somme arretrate tenuto conto degli interessi legali e dell’inflazione?
Perché un contratto finanziario aleatorio equivale all’acquisto del biglietto di una lotteria?
Perché il prezzo equo di una lotteria dipende in modo essenziale dal modello adottato per la determinazione delle probabilità che a sua volta dipende dall’esistenza o meno di un mercato efficiente?
Perché occorre dichiarare il profilo di rischio di un derivato e, in generale, di ogni operazione finanziaria aleatoria e quali sono le misure di rischio da dichiarare e quale il loro significato?
Perche il vanilla interest rate swap (irs) ha fair value iniziale pari a zero?
Come si valuta l’up front in un contratto irs?
Cosa è il principio del contratto certo equivalente?
Come si può ricondurre la valutazione di un contratto finanziario aleatorio ad un contratto “certo” in presenza di un mercato efficiente?
n.b:
Considerate le finalità “tecniche” del testo, che intende fornire spunti vari alla giurisprudenza bancaria, i riferimenti a specifiche disposizioni legali in materia vengono volutamente accennati solo ove indispensabili.
indice:
capitolo 1 : contratti “certi”
1. PRESENTAZIONE
2. NOZIONI PRELIMINARI
3. TASSI EFFETTIVI E TASSI NOMINALI
4. LEGGI FINANZIARIE
5. TASSO INTERNO DI RENDIMENTO
6. L’AMMORTAMENTO IN CONDIZIONI DETERMINISTICHE
7. POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA
8. ANATOCISMO
Appendice al cap.1
A1.Legge esponenziale.
A2.Equivalenza tra le condizioni di ammortamento e il valore attuale con legge di interesse esponenziale
A3. Formule per usuali tipi di ammortamento a tasso fisso costante.
capitolo 2 : contratti aleatori
1. PRESENTAZIONE
2. LA CURVA DEI TASSI A PRONTI E A TERMINE
3. OPERAZIONI FINANZIARIE ALEATORIE ( OFA)
4. VALUTAZIONE DELLE OFA (fair value)
5. RISCHIO FINANZIARIO
6. MISURE DI RISCHIO FINANZIARIO
7. PRINCIPIO DEL CONTRATTO CERTO EQUIVALENTE
8. CLAUSOLA DEL RIMBORSO ANTICIPATO
Appendice al cap.2
B1. Swap
B2. Titoli derivati
B3. Leggi finanziarie
B4. Tipologie di leggi finanziarie
B5. Prezzi a pronti (spot) e prezzi a termine (forward)
B6. Alea e indeterminatezza
B7. Probabilità neutrale al rischio
B8. Misure ordinali, differenziali, cardinali
B9. Clausola del rimborso anticipato
B 10. Certo equivalente
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