sabato 31 marzo 2018

Causa CARIGE da 25 miliardi; annotata nel bilancio 2017

Bilancio CARIGE 2017 presentato all'assemblea azionisti 2018 (pag.133-134):
http://www.gruppocarige.it/wpsgrp/wcm/connect/istituzionale/2919be8b-f683-442e-8c3e-5d6c546bd29a/Rel+dic+2017+CONS+CONSOB.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_11GCHGS0LODV80AETI9IQ6AHT2-2919be8b-f683-442e-8c3e-5d6c546bd29a-m5XiJsO

-  Atto di citazione promosso da Saba Marco innanzi il Tribunale di Genova  per assegnazione di denaro ritrovato o compenso per ritrovamento di denaro su somma di Euro 25.476 milioni asseritamente rinvenuta e non contabilizzata fra gli attivi di bilancio notificato il 12 febbraio 2018.

La  presente  vertenza è riconducibile ad un  ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo notificato a Banca Carige in data 2 agosto 2016 con il  quale i ricorrenti, Saba Marco e Mana Bond Ltd chiedevano al Tribunale di  Genova  di  accertare la sussistenza di  attivi  monetari  extra  bilancio  per  Euro 25.476 milioni derivanti da un valore “generato” dalla Banca, non registrato contabilmente nei flussi di cassa, quindi non riportato in bilancio.
La Banca si costituiva contestando sotto ogni profilo le istanze avversarie. Il Tribunale di Genova con decisione  del  9  febbraio  2017,  confermata  in  sede  di  reclamo  il  15  marzo  2017,  dichiarava  inammissibile e comunque respinta la domanda degli attori condannandoli alle spese.
Con l’atto di citazione del 12 febbraio 2018, il Saba chiede che il Giudice condanni la Banca a pagargli la somma ritrovata, pari ad Euro 25.476 milioni, in forza dell’art. 929 Codice Civile, secondo il quale se il proprietario della cosa ritrovata non si presenta, la cosa appartiene al ritrovatore: nel caso concreto, non avendo la Banca rivendicato il denaro “ritrovato” dal Saba, esso sarebbe, a suo dire, divenuto di sua proprietà. In subordine, l’attore chiede che gli venga corrisposto 1/20 dell’ammontare del denaro ritrovato, quale premio ex art. 930 Codice Civile.
La Banca ha conferito incarico per la propria assistenza a legale esterno  di  fiducia e provvederà a costituirsi nei termini. Allo stato, la Banca, tenuto anche conto dell’esito del procedimento cautelare a suo tempo introdotto dal medesimo attore e relativo alla stessa vicenda, conclusosi con provvedimento di rigetto da parte del Tribunale di Genova confermato in sede di reclamo, ritiene infondata la pretesa e remoto il relativo rischio di soccombenza, con riserva di aggiornamento non appena in possesso di elementi idonei a consentire un giudizio prognostico più definito

martedì 20 marzo 2018

Usura: la Cassazione ribadisce la centralità sistematica dell’art. 644 c.p.

Banca e Finanza - Usura
19/03/2018

Usura: la Cassazione ribadisce la centralità sistematica dell’art. 644 c.p.

 http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/banca-e-finanza/usura/usura-la-cassazione-ribadisce-la-centralita-sistematica-art-644-cp

Cassazione civile, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160 – Pres. Vivaldi, Rel. Pellecchia
segnalato da: Avv. Matteo Acciari


Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha ribadito la “centralità sistematica”, in materia di usura, della disciplina prevista dall’art. 644 comma 3 c.p., secondo cui, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Ne consegue la rilevanza di tale norma rispetto all’intero arco normativo di disciplina del fenomeno dell’usura, comprensivo, quindi, anche delle disposizioni regolamentari ed esecutive e delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
A fronte di tale principio, la Cassazione ha accertato l’inapplicabilità selettiva delle istruzioni della Banca d’Italia antecedenti a quelle del luglio 2009, e le disposizioni transitorie di queste ultime, nonché dei D.M. recanti i tassi soglia conformemente determinati, nella parte in cui escludevano le spese per assicurazioni e garanzie dal conteggio del TEG contrattuale ai fini della rilevazione del TEGM. Per l’effetto, confermando il ricalcolo effettuato dalla Corte d’Appello.