lunedì 18 febbraio 2019

Falsità dei crediti in sofferenza (NPLs?)

Falsità dei crediti in sofferenza (NPLs?)

di Giovanni Battista Frescura, 18 febbraio 2019


 
La falsità (ideologica) delle attestazioni ex art. 50 Tub dei dirigenti della banca per la richiesta dei decreti ingiuntivi per crediti (relativi ai saldi dei cc/cc 1) o di altre certificazioni di crediti autoprodotte, utilizzate per i precetti (nelle esecuzioni individuali) o per le insinuazione nelle procedure concorsuali (fallimenti, concordati, sovraindebitamento), che spesso si rivelano essere crediti falsi/ inesistenti o di un importo notevolmente diverso (inferiore), a causa dell’usura / irregolarità nel calcolo degli oneri e degli interessi dovuti dai clienti, oltre agli aspetti civili e penali relativi alla riscossione di somme indebite, esaminati nei precedenti capitoli, hanno anche un riflesso in altri settori.

In particolare la questione si pone nel caso dei cosiddetti “crediti deteriorati” delle banche,2 che in Italia ammontano, nella primavera del 2017, a 197 miliardi lordi di euro (di cui 139 dovuti alle morosità dei grandi clienti), come riporta la stampa.3

Questi crediti nel bilancio bancario vengono già ridotti del 40/50% del loro valore “facciale”, perché la conservazione in bilancio per l’intero valore di un credito di difficile incasso / inesigibile comporterebbe il reato di falso in bilancio 4 e nel caso di cessione, il loro valore si svaluterebbe ulteriormente.5

Le SS.UU. della Cassazione (n. 22474/2016) hanno sottolineato che alcune valutazioni hanno comunque un rilievo penale, se relative ad elementi di fatto 6 e pertanto, ad esempio, se i crediti in contenzioso vengono esposti nello stato patrimoniale come esigibili, si tratta di una valutazione fondata su un fatto materiale rilevante: il credito (il fatto) esiste, ma nelle more della causa civile la misura dell’esposizione del credito è però la conseguenza di valutazioni.

La Cassazione (n. 29885/2017) ha precisato pure che mantenere nei conti di una società un credito inesigibile costituisce falso in bilancio e qualora la falsa appostazione contribuisca ad aggravare il dissesto si configura il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio. 7

Per trovare una soluzione al problema degli Npls, che grava sui bilanci delle banche italiane, sono stata presentate (nel 2017) alcune proposte di legge, in cui si prevede che il debitore possa riacquistare il proprio debito svalutato.8

In queste proposte non si considera però il collegato problema del contenzioso, ovvero le (migliaia di) liti pendenti tra le banche ed i propri clienti per le questioni legate alle “irregolarità”, all’usura ed ai derivati, che Unicredit dichiara pesare per oltre due miliardi di euro nel bilancio del 2016 9 e Monte Paschi per oltre quattro miliardi (somma pari alla capitalizzazione con cui MPS è rientrato in borsa alla fine di ottobre 2017!),10 per non parlare delle liti potenziali su questi argomenti, che coinvolgono praticamente tutte le imprese ed i lavoratori autonomi.11

Le proposte di soluzione legislativa del problema degli Npls non sono state ripresentate nel 2018 e le banche hanno deciso di gestirlo solo attraverso la cessione a società di pacchetti di Npls svalutando le relative poste di bilancio.12

Falsità degli UtP (inadempienze probabili)


Oltre alla cessione dei crediti portati a sofferenza le banche stanno valutando anche la cessione degli UtP (Unlikely to Pay) ovvero di prestiti per i quali la banca ritiene improbabile un rimborso integrale senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie.13

Anche in questi casi la banca, oltre che valutare il prezzo sulla base di fattori economici, dovrebbe tener conto del problema del contenzioso relativo anche questa categoria.

Falso in bilancio e crediti usurai / irregolari (ULs)


Le false attestazioni di credito relativamente a molti crediti “in sofferenza”,14 che hanno una particolare collocazione nei bilanci della banca, costituiscono indubbiamente delle false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.,15 perché molte volte, al termine delle contestazioni giudiziarie, quelli che le banche classificano come NPLs (Non Performing Loads) si rivelano essere, in realtà, debiti non dichiarati in bilancio ovvero ULs (Undeclared Liabilites).

Il contenzioso bancario non si limita solo alla contestazione delle somme dovute dai clienti alle banche o alle somme che le banche devono loro rimborsare (per anatocismo / usura), ma coinvolge anche tutte le operazioni connesse al recupero dei crediti “falsi”, ovvero le errate segnalazioni del merito creditizio alla Centrale rischi (viste nel precedente Capitolo 76) e le infondate esecuzioni immobiliari / insinuazioni al passivo nelle procedure concorsuali, che abbiamo visto nel precedente Capo IX (Procedure concorsuali e falsi crediti).

Il “passaggio a sofferenza” delle somme (apparentemente) dovute dai clienti comporta inoltre per la banca, che l’importo del (falso) credito, dalle poste attive del bilancio (crediti verso terzi) transiti nella parte passiva (crediti inesigibili), con conseguente classificazione di una quota del credito come perdita 16 e diminuzione del “moltiplicatore monetario” della banca stessa, ovvero della possibilità di erogare credito,17 mentre per il cliente la comunicazione alla Centrale rischi del “passaggio a sofferenza”, comporta la certificazione del suo stato di (quasi) insolvenza a tutto il sistema finanziario, con conseguente revoca di tutti i fidi ed i crediti in essere, come abbiamo visto nel precedente Capitolo 76.

Questa operazione viene talvolta definita come lo stralcio di un credito, ovvero il suo annullamento, con conseguente eliminazione dalla contabilità; per far ciò occorre individuare in quale conto si trova il credito da stralciare e rilevare nella sezione AVERE del conto interessato una diminuzione; in contropartita DARE, di un conto acceso componenti negativi del reddito, si rileverà una perdita (costo, componente negativo del reddito).18

La magistratura ha, in altre situazioni, evidenziato che la falsità ideologica del bilancio può realizzarsi sia in positivo, indicando fatti o circostanze inesistenti,19 che in negativo, cioè non menzionando ciò che è rilevante nella rappresentazione di un evento, perché sia nell'uno che nell'altro modo si sostituisce ad una realtà storica una realtà apparente, diversa dalla prima, com'è diverso il vero dal falso.

Registrazione di operazioni inesistenti


Abbiamo visto che il “passaggio a sofferenza” di somme (apparentemente) dovute dai clienti comporta che una parte del (falso) credito passi tra i “crediti inesigibili”, con conseguente scritturazione nel bilancio di una quota del credito come perdita, mentre una parte continua a rimanere tra gli attivi (crediti verso terzi) costituendo, in ogni caso, una posta attiva.

Come conseguenza di questo falso contabile, a mio avviso, la banca ha anche un problema fiscale poiché l’art. 2 (per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi / iva) e l’art. 8 (per il singolo documento) del d.lgs. n. 74/2000 20 sanzionano i responsabili della registrazione (il dirigente preposto alla formazione del bilancio) 21 di “operazioni (fiscali) inesistenti” (senza che sia stabilito un importo minimo) che comportino una evasione delle imposte.

Per la Cassazione (n. 2168/2012) sussiste sempre il reato di falso documento (fiscale) in tutte le ipotesi di fatture emesse “a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, ovvero indicanti i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero riferenti l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”, 22 anche se il documento è stato autoprodotto.23

Ciò significa che nota di addebito (dell’errato credito della banca) è falsa anche se è regolarmente emessa, quando al documento corrisponde un’operazione commerciale “non realmente effettuata”.24

E’ evidente che portare a perdita (con una scrittura contabile) un credito inesistente (“falso”) configura questa fattispecie, come l’utilizzo di una fattura di costo falsa per le imprese e la questione si ripropone anche nel caso di cessione a terzi di questi crediti.

Un’altra rilevante falsità nella contabilità delle banche, secondo alcuni autori, si verifica anche nella registrazione delle somme erogate come credito ai clienti, se non provengono dal patrimonio delle banca, ma consistono nella cosiddetta “moneta scritturale”.25

Omessa vigilanza della Banca d’Italia


La Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 4 del Testo unico della legge bancaria (Tub, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), svolge le funzioni di vigilanza nel settore del credito 26 avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia” (art. 5 Tub, comma 1).

Se anche in sede di controllo, effettuato da Bankitalia, emergesse che una banca pratica l’usura, o registra documenti falsi, ai sensi dell’art. 7 Tub la notizia resterebbe segreta,27 perché i funzionari dall’organo di vigilanza, nonostante il loro status di pubblici ufficiali, non avrebbero alcun dovere di denunciare il reato!28

Resta senza risposta (formale) la domanda per quale motivo Bankitalia non sia intervenuta come nel caso delle violazioni della normativa sulla cessione del quinto (che vedremo nel successivo § 77.3.1 con altrettanta energia nei citati casi di violazione, palesi, delle norme (sulla trasparenza e sull’usura), imponendo anche alle banche (socie di Bankitalia 29) di restituire ai clienti le somme indebitamente percepite attraverso la sistematica falsificazione della contabilità.

2.3.1 Falsità della contabilità


E’ da precisare che la contabilità di un imprenditore, in genere, può essere falsa materialmente o ideologicamente, oltre che per l’annotazione di fatture o altra documentazione falsa nel libro giornale (e nel registro delle fatture) 30 anche per false valutazioni del valore degli asset (entità economiche, quali il valore dei crediti) in altri libri contabili, a causa di errori contabili o sostanziali che possono comportare l’emissione di note di addebito o di accredito con contenuto non vero (falso).31

In caso di accertamento giudiziale della falsità (anche incidentale), sia in sede civile che penale, al fine della rilevanza erga omnes dello stesso, il giudice, ai sensi dell’art. 537 c.p.p. comma 2, dovrebbe ordinare, su istanza degli interessati, “la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita”.32

2.3.2 Rettifica della contabilità


La rettifica delle note / fatture comporta logicamente la rettifica della scritture contabili dell’impresa e del bilancio che però, secondo i principi contabili internazionalmente adottati, non dev’essere eseguita solo in seguito all’accertamento giudiziario della falsità di uno specifico documento.

Nel caso, ad esempio, l’irregolarità delle scritture contabili e del bilancio derivi da un errore di interprezione della legge sarà compito degli amministratori e dei sindaci (anche di quelli delle banche) provvedere alla rettifica dei conti. 33

Secondo i principi contabili OIC 29 34 la correzione di un errore relativo ad esercizi precedenti deve essere effettuata attraverso la rettifica della voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la contropartita al conto economico dell’esercizio in corso.


1 I finanziamenti a valere sui conti correnti (aperture di credito ed anticipi/sbf, detti genericamente “fidi”, hanno la caratteristica di essere “ad utilizzo flessibile” ovvero il capitale prestato varia entro un limite massimo prestabilito, che può però essere temporaneamente superato.

2 Per crediti “deteriorati” si intendono i prestiti concessi che non verranno più recuperati o lo saranno solo in minima parte a causa dello stato di insolvenza in cui è caduto un debitore (azienda o famiglia); sul tema vedi RAUCCIO, La valutazione dei non performing loans, tesi laurea AA 2015/2016 in http://tesi.eprints.luiss.it.

3 Cfr. Del Corno, Banche, rischio svendita per i 200 miliardi di prestiti impossibili da recuperare che dissanguano i bilanci ne IlFattoQuotidiano.it 12 maggio 2017.

4 La Cassazione (penale), con la sentenza 9 maggio / 15 giugno 2017, n. 29885 ha ribadito che i principi contabili sono “criteri tecnici che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci di bilancio dai quali ci si può scostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione (S.U. 22474/2016 Passarelli)” e pertanto non svalutare un credito inesigibile comporta falso in bilancio.

5 Per un panorama della situazione degli NPLs visto dalle banche cfr. VENANZI, Banche italiane: che sofferenze! in http://www.economiaepolitica.it 12 luglio 2017; il tasso di recupero delle sofferenze è stimato al 49% e le perdite al 10%, ma i dati sono molti variabili; significativo che in queste analisi non vengano mai esplicitamente considerati gli esiti del contenzioso che portano anche al rimborso di somme (talvolta rilevanti) all’apparente “debitore”.

6 Cfr. Cass. SS.UU. 27 maggio 2016 n. 22474 e ANZELMO, Falso in bilancio, “valutazioni” tra legge e discrezionalità del giudice in www.press-magazine.it luglio 2016.

7 Cfr. Cass. pen, 15 giugno 2017 n. 29885 in www.studiocerbone.it; il caso è relativo alla permanenza nel bilancio di una società fallita di un credito non esigibile, senza operare la dovuta svalutazione di almeno il 90 per cento, consentendo così la prosecuzione dell’attività, con aggravamento del dissesto.

8 Si tratta delle proposte n. 4352/2017 del 6 marzo 2017 (proposta Paglia ed altri: “Disposizioni per l’estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito”) e n. 4424/2017 del 12 aprile 2017 (Proposta Marotta: “Disposizioni per favorire la definizione transattiva di debiti insoluti verso banche e intermediari finanziari”) presentate alla Camera e del disegno di legge n. 2799 del 19 aprile 2017 presentato al Senato (proposta De Petris “Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie e imprese”), su cui vedi LUNGARELLA, VELLA, Nuove idee: cedere le sofferenze ai sofferenti, in www.lavoce.info 16 maggio 2017, LA ROCCA, Le proposte di legge “Paglia” e "Marotta” sui NPL in breve in http://blog.ilcaso.it 25 maggio 2017, CRIVELLARI, Le proposte di legge in Parlamento sui crediti deteriorati delle banche in www.dirittobancario.it 1 giugno 2017; cfr. anche Capozzi, Banche, alla Camera la proposta per agevolare i piccoli debitori. Che non piace a chi specula sui crediti deteriorati ne IlFattoQuotidiano.it 26 marzo 2017.

9 Cfr. riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus “UniCredit: 'liti' pendenti su anatocismo e derivati per oltre 2 mld” in http://finanzamercati.ilsole24ore.com del 20 aprile 2017; considerato che Unicredit ha circa il 10% del mercato italiano, in totale, il valore attuale del contenzioso su anatocismo e derivati dovrebbe aggirarsi sui 20 miliari di euro.

10 Benvenuto, nell’articolo, Mps, ecco il vero conto per azionisti, bondisti, creditori e Tesoro con il ritorno a Piazza Affari (pubblicato in http://formiche.net 25 ottobre 2017) così scrive: ”le richieste complessive di risarcimenti, [sono] pari in tutto a 4,3 miliardi. Il Monte dei Paschi, emerge infatti dal prospetto relativo al rientro in Borsa, è coinvolto in controversie il cui “petitum” è di 4,23 miliardi. In particolare, quasi 4 miliardi riguardano contenziosi derivanti dall’attività ordinaria della banca e 272,3 milioni le cause promosse dagli azionisti nell’ambito degli aumenti di capitale realizzati fra il 2008 e il 2015 … i rischi di soccombenza nei procedimenti suddetti, al 30 giugno 2017, le controversie legali incluse nella voce ‘fondo per rischi e oneri’, si attestano a 571,8 milioni”.

11 Tutte le controversie in cui le banche sono risultate soccombenti avrebbero anche dovuto portare alla rettifica

12 Il volume complessivo di NPL è diminuito da € 264mld al 31 dicembre 2017 ad € 222mld al 30 giugno 2018 per effetto delle cessioni.

13 Cfr. SCOTTI, Unlikely to pay, i nuovi debiti che spaventano le banche in www.economymag.it
14 Sulle segnalazioni “a sofferenza” (quando, valutando complessivamente la situazione il cliente è giudicato in stato di insolvenza, cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito, anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria) vedi supra il § 76.4 “Falsa segnalazione ad incaglio / sofferenza”.

15 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 [relativo alle società quotate], gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

16 Nel caso di contestazione del credito la banca deve anche accantonare in un apposito fondo un’altra quota del credito; sul tema vedi FORTUNATO, Debiti contestati e principi contabili internazionali in Rivista di diritto societario n. 1/2009, p. 1210.

17 Sul meccanismo che permette alle banche di creare moneta vedi ultra il § 84.3 “Il moltiplicatore monetario”.

18 Per le implicazioni fiscali degli “stralci” vedi ad es. GRIPPO, La rilevazione delle perdite su crediti, in www.ecnews.it 3 ottobre 2015.

19 Nel 2016 la Procura di Vicenza (dr. Pipeschi) ha chiuso le indagini in relazione ad un’inchiesta per falso in bilancio di una banca (Popolare Marostica) per la sopravalutazione del valore di acquisto di una banca (Banca di Treviso), ceduta da un’altra banca (Cassa di Risparmio di Ferrara), come riportato dalla stampa (Corriere del veneto 31 luglio 2016); i responsabili sono poi stati rinviati a giudizio dal GUP dr. Venditti (“Popolare di Marostica, ex Cda a processo” in Corriere del veneto 11 novembre 2016).

20 Su queste due norme vedi supra il § 70.4 “Falsità «materiale» del documento contabile”.

21 Su questa figura vedi supra il § 1.4.1 “Falsi in bilancio e altri reati commerciali”.

22 Così Cass. 19 gennaio 2012, n. 2168, cit.

23 Così Cass. 11 febbraio 2016. n. 5703 in www.fiscooggi.it con nota di MARVULLI, Falsità soggettiva delle fatture: la dichiarazione è fraudolenta 22 febbraio 2016.

24 Sulle note di addebito false vedi anche ultra il § 78.2.1 “Credito documentato da fatture / note contabili”.

25 Sul tema vedi ultra il Cap. 84. Moneta scritturale e bilancio della banca.

26 Art. 4 Tub (Banca d'Italia) comma 1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 109. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. … comma 4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

27 Art. 7 Tub (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità) comma 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente

28 Art. 7 Tub comma 3. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati comma 3 I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

29 Sulla proprietà di Bankitalia vedi in www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/.../ Partecipanti.pdf l’elenco completo dei soci; il capitale sociale della Banca d’Italia è di 156 mila euro (valore stabilito nel 1936) diviso in 300 mila quote con un valore unitario pari a 52 centesimi cadauna; privatizzazioni ed acquisizioni dei soci originari hanno fatto sì che il 94,33% del capitale della Banca centrale sia ora in possesso di banche (private).

30 Sui libri contabili vedi ultra il § 3.1; i soggetti passivi dell’i.v.a. (coloro che addebitano l’imposta), a norma del d.p.r. n. 633/72 debbono tenere il registro delle fatture e il registro degli acquisti a norma dell’art. 39 del citato d.p.r..

31 Sugli errori contabili / sostanziali nella contabilità vedi ultra il § 61.1 ed il § 61.2.

32 Sulle modalità di cancellazione / riforma del documento falso vedi ultra il § 108.1.

33 Sulla rettifica delle scritture contabili vedi anche ultra il § 77.1.

34 I principi contabili sono fissati dalla Direttiva contabile 34/2013/UE (recepita in Italia dal D.lgs. 139/2015).