Falsità dei crediti in sofferenza (NPLs?)
di Giovanni Battista Frescura, 18 febbraio 2019
La falsità
(ideologica) delle attestazioni ex art. 50 Tub
dei dirigenti della banca per la richiesta dei decreti ingiuntivi per
crediti (relativi ai saldi dei cc/cc 1)
o di altre certificazioni di
crediti autoprodotte,
utilizzate per i precetti (nelle esecuzioni individuali) o per le
insinuazione nelle procedure concorsuali (fallimenti, concordati,
sovraindebitamento), che spesso si rivelano essere crediti falsi/
inesistenti o di un importo notevolmente diverso (inferiore), a causa
dell’usura / irregolarità nel calcolo degli oneri e degli
interessi dovuti dai clienti, oltre agli aspetti civili e penali
relativi alla riscossione di somme indebite, esaminati nei precedenti
capitoli, hanno anche un riflesso
in altri settori.
In particolare la questione si pone nel
caso dei cosiddetti “crediti
deteriorati” delle banche,2
che in Italia ammontano, nella primavera del 2017, a 197 miliardi
lordi di euro (di cui 139 dovuti alle morosità dei grandi clienti),
come riporta la stampa.3
Questi crediti nel bilancio bancario
vengono già ridotti del 40/50%
del loro valore “facciale”, perché la conservazione in bilancio
per l’intero valore di un credito di difficile incasso /
inesigibile comporterebbe il reato di falso
in bilancio 4
e nel caso di cessione, il loro valore si svaluterebbe
ulteriormente.5
Le SS.UU. della
Cassazione (n. 22474/2016) hanno sottolineato che alcune valutazioni
hanno comunque un rilievo penale, se relative ad elementi di fatto 6
e pertanto, ad esempio, se
i crediti in contenzioso vengono esposti nello stato patrimoniale
come esigibili,
si tratta di una valutazione fondata su un fatto materiale rilevante:
il credito (il fatto) esiste, ma nelle more della causa civile la
misura dell’esposizione del credito è però la conseguenza di
valutazioni.
La Cassazione (n.
29885/2017) ha precisato pure
che mantenere nei conti di una società un credito
inesigibile costituisce falso
in bilancio e qualora la falsa
appostazione contribuisca ad aggravare il dissesto si configura il
reato di bancarotta impropria
da falso in bilancio.
7
Per trovare una soluzione al problema
degli Npls, che grava sui bilanci delle banche italiane, sono stata
presentate (nel 2017) alcune proposte di legge, in cui si prevede che
il debitore possa riacquistare il proprio debito svalutato.8
In queste proposte non si considera però
il collegato problema del
contenzioso,
ovvero le (migliaia di) liti pendenti
tra le banche ed i propri clienti per le questioni legate alle
“irregolarità”,
all’usura ed ai derivati,
che Unicredit
dichiara pesare per oltre due
miliardi di euro nel bilancio
del 2016 9
e Monte Paschi
per oltre quattro miliardi
(somma pari alla capitalizzazione con cui
MPS è rientrato in borsa alla fine di ottobre 2017!),10
per non parlare delle liti
potenziali su questi
argomenti, che coinvolgono praticamente tutte le imprese ed i
lavoratori autonomi.11
Le proposte di soluzione legislativa del
problema degli Npls non sono state ripresentate nel 2018 e le banche
hanno deciso di gestirlo solo attraverso la cessione a società di
pacchetti di Npls svalutando le relative poste di bilancio.12
Falsità degli UtP (inadempienze probabili)
Oltre alla cessione dei crediti portati a
sofferenza le banche stanno valutando anche la cessione degli UtP
(Unlikely to Pay) ovvero di prestiti per i quali la banca ritiene
improbabile un rimborso integrale senza
il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie.13
Anche in questi casi la banca, oltre che
valutare il prezzo sulla base di fattori economici, dovrebbe tener
conto del problema del contenzioso relativo anche questa categoria.
Falso in bilancio e crediti usurai / irregolari (ULs)
Le false attestazioni di credito
relativamente a molti crediti
“in sofferenza”,14
che hanno una
particolare collocazione nei bilanci della banca,
costituiscono indubbiamente delle false
comunicazioni sociali di cui
agli artt. 2621 e 2622
c.c.,15
perché molte volte, al termine delle contestazioni giudiziarie,
quelli che le banche classificano come NPLs (Non Performing Loads) si
rivelano essere, in realtà, debiti
non dichiarati in bilancio
ovvero ULs (Undeclared Liabilites).
Il contenzioso bancario non si limita
solo alla contestazione delle somme dovute dai clienti alle banche o
alle somme che le banche devono loro rimborsare (per anatocismo /
usura), ma coinvolge anche tutte le operazioni connesse al recupero
dei crediti “falsi”, ovvero le errate
segnalazioni del merito
creditizio alla Centrale
rischi (viste nel precedente Capitolo 76) e le infondate
esecuzioni immobiliari /
insinuazioni al passivo
nelle procedure concorsuali, che abbiamo visto nel precedente Capo IX
(Procedure concorsuali e falsi crediti).
Il “passaggio
a sofferenza” delle somme
(apparentemente) dovute dai clienti comporta inoltre per
la banca, che l’importo del
(falso) credito, dalle poste
attive del bilancio (crediti
verso terzi) transiti nella parte
passiva (crediti inesigibili),
con conseguente classificazione di una quota del credito come perdita
16
e diminuzione del “moltiplicatore monetario” della banca stessa,
ovvero della possibilità di erogare credito,17
mentre per il cliente
la comunicazione alla Centrale rischi del “passaggio a sofferenza”,
comporta la certificazione del suo stato di (quasi) insolvenza a
tutto il sistema finanziario, con conseguente revoca di tutti i fidi
ed i crediti in essere, come abbiamo visto nel precedente Capitolo
76.
Questa operazione viene talvolta definita
come lo stralcio di un credito,
ovvero il suo annullamento, con conseguente eliminazione dalla
contabilità; per far ciò occorre individuare in quale conto si
trova il credito da stralciare e rilevare nella sezione AVERE del
conto interessato una diminuzione; in contropartita DARE, di un conto
acceso componenti negativi del reddito, si rileverà una perdita
(costo, componente negativo del reddito).18
La magistratura ha, in altre situazioni,
evidenziato che la falsità
ideologica del bilancio può
realizzarsi sia in positivo,
indicando fatti o circostanze inesistenti,19
che in negativo,
cioè non menzionando ciò che è rilevante nella rappresentazione di
un evento, perché sia nell'uno che nell'altro modo si sostituisce ad
una realtà storica una realtà apparente, diversa dalla prima, com'è
diverso il vero dal falso.
Registrazione di operazioni inesistenti
Abbiamo visto che il “passaggio
a sofferenza” di somme
(apparentemente) dovute dai clienti comporta che una parte del
(falso) credito passi tra i “crediti inesigibili”, con
conseguente scritturazione nel bilancio di una quota del credito come
perdita,
mentre una parte continua a rimanere tra gli attivi (crediti verso
terzi) costituendo, in ogni caso, una posta attiva.
Come conseguenza di questo falso
contabile, a mio avviso, la banca ha anche un problema
fiscale poiché l’art.
2 (per quanto riguarda le
dichiarazioni dei redditi / iva) e
l’art.
8 (per il singolo documento)
del d.lgs. n. 74/2000 20
sanzionano i responsabili della registrazione (il dirigente
preposto alla
formazione del bilancio) 21
di “operazioni (fiscali)
inesistenti” (senza che sia
stabilito un importo minimo) che comportino una evasione delle
imposte.
Per la Cassazione (n. 2168/2012) sussiste
sempre il reato di falso
documento (fiscale)
in tutte le ipotesi di fatture
emesse “a fronte di
operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, ovvero
indicanti i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura
superiore a quella reale, ovvero riferenti l’operazione a soggetti
diversi da quelli effettivi”,
22
anche se il documento è stato autoprodotto.23
Ciò significa che
nota di addebito (dell’errato
credito della banca) è falsa
anche se è regolarmente emessa, quando al documento corrisponde
un’operazione commerciale “non
realmente effettuata”.24
E’ evidente che portare
a perdita (con una scrittura
contabile) un credito
inesistente (“falso”)
configura questa fattispecie, come l’utilizzo di una fattura di
costo falsa per le imprese e la questione si ripropone anche nel caso
di cessione a terzi di questi crediti.
Un’altra rilevante
falsità nella contabilità
delle banche, secondo alcuni autori, si verifica anche nella
registrazione delle somme
erogate come credito ai clienti,
se non provengono dal patrimonio delle banca, ma consistono nella
cosiddetta “moneta
scritturale”.25
Omessa vigilanza della Banca d’Italia
La Banca d’Italia, ai sensi dell’art.
4 del Testo unico della legge bancaria (Tub, d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385), svolge le funzioni di vigilanza nel settore del
credito 26
“avendo
riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla
stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del
sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in
materia creditizia” (art. 5
Tub, comma 1).
Se anche in sede di controllo, effettuato
da Bankitalia, emergesse che una banca pratica l’usura, o registra
documenti falsi, ai sensi dell’art.
7 Tub la notizia resterebbe
segreta,27
perché i funzionari dall’organo di vigilanza, nonostante il loro
status
di pubblici ufficiali, non avrebbero alcun dovere di denunciare il
reato!28
Resta senza risposta (formale) la domanda
per quale motivo Bankitalia non sia intervenuta come nel caso delle
violazioni della normativa sulla cessione del quinto (che vedremo nel
successivo § 77.3.1 con altrettanta energia nei citati casi di
violazione, palesi, delle norme (sulla trasparenza e sull’usura),
imponendo anche alle banche (socie di Bankitalia 29)
di restituire ai clienti le somme indebitamente percepite attraverso
la sistematica falsificazione
della contabilità.
2.3.1 Falsità della contabilità
E’ da precisare che la contabilità
di un imprenditore, in genere, può essere falsa materialmente
o ideologicamente,
oltre che per l’annotazione di fatture o altra documentazione
falsa nel libro giornale (e
nel registro delle fatture) 30
anche per false valutazioni
del valore degli asset (entità economiche, quali il valore dei
crediti) in altri libri contabili, a causa di errori
contabili o sostanziali
che possono comportare
l’emissione di note di addebito o di accredito con contenuto non
vero (falso).31
In caso di accertamento
giudiziale della falsità (anche incidentale), sia in sede civile che
penale, al fine della rilevanza erga
omnes dello stesso,
il giudice, ai sensi dell’art.
537 c.p.p. comma 2, dovrebbe
ordinare, su istanza degli
interessati, “la
cancellazione totale
o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la
ripristinazione,
la rinnovazione
o la riforma
dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui
deve essere eseguita”.32
2.3.2 Rettifica della contabilità
La rettifica delle note / fatture
comporta logicamente la rettifica
della scritture contabili dell’impresa e del
bilancio che però, secondo i
principi contabili internazionalmente adottati, non dev’essere
eseguita solo in seguito all’accertamento giudiziario della falsità
di uno specifico documento.
Nel caso, ad esempio, l’irregolarità
delle scritture contabili e del bilancio derivi da un errore
di interprezione della legge
sarà compito degli amministratori e dei sindaci (anche di quelli
delle banche) provvedere alla rettifica dei conti. 33
Secondo i principi
contabili OIC
29 34
la correzione di un errore
relativo ad esercizi precedenti
deve essere effettuata attraverso la rettifica della voce
patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando
la contropartita al conto economico dell’esercizio in corso.
1
I finanziamenti a valere sui conti correnti (aperture di credito ed
anticipi/sbf, detti genericamente “fidi”, hanno la
caratteristica di essere “ad
utilizzo flessibile” ovvero
il capitale prestato varia entro un limite massimo prestabilito, che
può però essere temporaneamente superato.
2
Per crediti “deteriorati” si intendono i prestiti
concessi che non verranno più recuperati
o lo saranno solo in minima parte a
causa dello stato di insolvenza
in cui è caduto un debitore (azienda o famiglia); sul tema vedi
RAUCCIO, La valutazione dei non
performing loans, tesi laurea
AA 2015/2016 in http://tesi.eprints.luiss.it.
3
Cfr. Del Corno, Banche, rischio
svendita per i 200 miliardi di prestiti impossibili da recuperare
che dissanguano i bilanci ne
IlFattoQuotidiano.it 12 maggio 2017.
4
La Cassazione (penale), con la sentenza 9 maggio / 15 giugno 2017,
n. 29885 ha ribadito che i principi contabili sono “criteri
tecnici che consentono una corretta appostazione e lettura delle
voci di bilancio dai quali ci si può scostare solo fornendo
adeguata informazione e giustificazione (S.U. 22474/2016
Passarelli)” e pertanto non
svalutare un credito inesigibile comporta falso in bilancio.
5
Per un panorama della situazione degli NPLs visto dalle banche cfr.
VENANZI, Banche italiane: che
sofferenze! in
http://www.economiaepolitica.it
12 luglio 2017; il tasso di recupero delle sofferenze è stimato al
49% e le perdite al 10%, ma i dati sono molti variabili;
significativo che in queste analisi non vengano mai esplicitamente
considerati gli esiti del contenzioso che portano anche al rimborso
di somme (talvolta rilevanti) all’apparente “debitore”.
6
Cfr. Cass. SS.UU. 27 maggio 2016 n. 22474 e ANZELMO, Falso
in bilancio, “valutazioni” tra legge e discrezionalità del
giudice in
www.press-magazine.it
luglio 2016.
7
Cfr. Cass. pen, 15 giugno 2017 n. 29885 in www.studiocerbone.it;
il caso è relativo alla permanenza nel bilancio di una società
fallita di un credito non esigibile, senza operare la dovuta
svalutazione di almeno il 90 per cento, consentendo così la
prosecuzione dell’attività, con aggravamento del dissesto.
8
Si tratta delle proposte n. 4352/2017 del 6 marzo 2017 (proposta
Paglia ed altri: “Disposizioni per l’estinzione agevolata dei
debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e
medie imprese verso gli istituti di credito”) e n. 4424/2017 del
12 aprile 2017 (Proposta Marotta: “Disposizioni per favorire la
definizione transattiva di debiti insoluti verso banche e
intermediari finanziari”) presentate alla Camera e del disegno di
legge n. 2799 del 19 aprile 2017 presentato al Senato (proposta De
Petris “Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze
bancarie a carico di famiglie e imprese”), su cui vedi LUNGARELLA,
VELLA, Nuove idee: cedere le
sofferenze ai sofferenti, in
www.lavoce.info
16 maggio 2017, LA ROCCA, Le
proposte di legge “Paglia” e "Marotta” sui NPL in
breve
in http://blog.ilcaso.it
25 maggio 2017, CRIVELLARI, Le
proposte di legge in Parlamento sui crediti deteriorati delle banche
in www.dirittobancario.it
1 giugno 2017; cfr. anche Capozzi, Banche,
alla Camera la proposta per agevolare i piccoli debitori. Che non
piace a chi specula sui crediti deteriorati
ne IlFattoQuotidiano.it 26 marzo 2017.
9
Cfr. riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus “UniCredit: 'liti'
pendenti su anatocismo e derivati per oltre 2 mld” in
http://finanzamercati.ilsole24ore.com
del 20 aprile 2017; considerato che Unicredit ha circa il 10% del
mercato italiano, in totale, il valore attuale del contenzioso su
anatocismo e derivati dovrebbe aggirarsi sui 20 miliari di euro.
10
Benvenuto, nell’articolo, Mps,
ecco il vero conto per azionisti, bondisti, creditori e Tesoro con
il ritorno a Piazza Affari (pubblicato
in http://formiche.net
25 ottobre 2017) così scrive: ”le richieste complessive di
risarcimenti, [sono] pari in tutto a 4,3 miliardi. Il Monte dei
Paschi, emerge infatti dal prospetto relativo al rientro in Borsa, è
coinvolto in controversie il cui “petitum” è di 4,23 miliardi.
In particolare, quasi 4 miliardi riguardano contenziosi derivanti
dall’attività ordinaria della banca e 272,3 milioni le cause
promosse dagli azionisti nell’ambito degli aumenti di capitale
realizzati fra il 2008 e il 2015 … i rischi di soccombenza nei
procedimenti suddetti, al 30 giugno 2017, le controversie legali
incluse nella voce ‘fondo per rischi e oneri’, si attestano a
571,8 milioni”.
11
Tutte le controversie in cui le
banche sono risultate soccombenti
avrebbero anche dovuto portare alla rettifica
12
Il volume complessivo di NPL è diminuito da € 264mld al 31
dicembre 2017 ad € 222mld al 30 giugno 2018 per effetto delle
cessioni.
14
Sulle segnalazioni “a sofferenza” (quando, valutando
complessivamente la situazione il cliente è giudicato in stato
di insolvenza, cioè
irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito, anche se
questo non è stato accertato in sede giudiziaria) vedi supra
il § 76.4
“Falsa segnalazione ad incaglio / sofferenza”.
15
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) Fuori
dai casi previsti dall'art. 2622 [relativo alle società quotate],
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla
legge, consapevolmente
espongono fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la
pena della reclusione da uno a cinque anni.
16
Nel caso di contestazione
del credito la banca deve anche accantonare in un apposito fondo
un’altra quota del credito; sul tema vedi FORTUNATO, Debiti
contestati e principi contabili internazionali
in Rivista di diritto societario n. 1/2009, p. 1210.
17
Sul meccanismo che permette alle banche di creare moneta vedi ultra
il § 84.3
“Il moltiplicatore monetario”.
18
Per le implicazioni fiscali degli “stralci” vedi ad es. GRIPPO,
La rilevazione delle perdite su
crediti, in www.ecnews.it
3 ottobre 2015.
19
Nel 2016 la Procura di Vicenza (dr. Pipeschi) ha chiuso le indagini
in relazione ad un’inchiesta
per falso in bilancio di una banca
(Popolare Marostica) per la sopravalutazione del valore di acquisto
di una banca (Banca di Treviso), ceduta da un’altra banca (Cassa
di Risparmio di Ferrara), come riportato dalla stampa (Corriere del
veneto 31 luglio 2016); i responsabili sono poi stati rinviati a
giudizio dal GUP dr. Venditti (“Popolare di Marostica, ex Cda a
processo” in Corriere del veneto 11 novembre 2016).
23
Così Cass. 11 febbraio 2016. n. 5703 in www.fiscooggi.it
con nota di MARVULLI, Falsità
soggettiva delle fatture: la dichiarazione è fraudolenta 22
febbraio 2016.
24
Sulle note di addebito false vedi anche ultra
il § 78.2.1
“Credito documentato da fatture / note contabili”.
26
Art. 4 Tub
(Banca d'Italia) comma 1.
La Banca d'Italia,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per
le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III
e nell'articolo 109. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti
nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i
provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
… comma 4.
La Banca d'Italia pubblica
annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
27
Art. 7 Tub
(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità) comma
1. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca
d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da
segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle
finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto
all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente
28
Art. 7 Tub
comma 3.
I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate,
anche quando assumano la veste di reati
comma 3
I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
29
Sulla proprietà di Bankitalia vedi in
www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/.../
Partecipanti.pdf l’elenco
completo dei soci; il capitale sociale della Banca d’Italia è di
156 mila euro (valore stabilito nel 1936) diviso in 300 mila quote
con un valore unitario pari a 52 centesimi cadauna; privatizzazioni
ed acquisizioni dei soci originari hanno fatto sì che il 94,33% del
capitale della Banca centrale sia ora in possesso di banche
(private).
30
Sui libri contabili
vedi ultra
il § 3.1;
i soggetti passivi dell’i.v.a. (coloro che addebitano l’imposta),
a norma del d.p.r. n. 633/72 debbono tenere il registro
delle fatture e il registro
degli acquisti a norma
dell’art. 39 del citato d.p.r..
34
I principi contabili sono fissati dalla Direttiva
contabile 34/2013/UE (recepita
in Italia dal D.lgs. 139/2015).